Attività sottoposte al procedimento

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (D.lgs. 228/2001, art. 4, comma 1).

La vendita diretta dei prodotti agricoli può avvenire in locali privati aperti al pubblico (D.lgs. 228/2001, art. 4, comma 4). Se i locali privati non afferiscono all’Azienda Agricola, l’attività di vendita è soggetta a Comunicazione al Comune e all’ASL in cui si intende esercitare la vendita.

La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.

Questa disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 160.000 €. per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di €. per le società, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

I locali dell’esercizio devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso.

Requisiti Soggettivi Morali

Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche, i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.


Requisiti per i Cittadini Extracomunitari

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Cosa occorre fare

L’esercizio dell’attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei prodotti dei propri fondi è soggetto a comunicazione, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.

La segnalazione certificata di inizio attività va presentata tramite il Portale Impresainungiorno 

Documentazione da allegare

  • Procura per la presentazione telematica della pratica, sottoscritta dal soggetto richiedente (titolare/legale rappresentante). Si rammenta che il codice identificativo della procura deve coincidere con quello della specifica pratica trasmessa (in caso di incarico ad intermediario)
  • Copia documento di identità in corso di validità del soggetto che conferisce tale procura
  • dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali per i produttori (allegato specifico) da parte dei soci/componenti l’organo di amministrazione, e relative copie dei documenti di identità in corso di validità dei dichiaranti ed eventuale permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) – (in caso di Società)
  • Scheda prodotti posti in vendita
  • Diritti istruttoria SUAP: 20 Euro
  • Diritti istruttoria ASL: 20 Euro

Modulistica

I modelli vengono generati direttamente sul portale Impresainungiorno dopo aver selezionato il procedimento da utilizzare.

Sono altresì da allegare, compilati e firmati dal dichiarante, i seguenti modelli, nei casi previsti:
autocertificazione requisiti produttori agricoli – altri soci

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.

Il responsabile del Procedimento è la funzionaria Monica Modena.

Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

Tempistica

L’attività può essere iniziata dopo la ricezione, da parte del Comune, della comunicazione.

Per l’Amministrazione i termini del procedimento sono pari a 30 giorni.

Oneri

I diritti di istruttoria, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 449 del 28/06/2022, sono pari a € 20,00 (ad esclusione della comunicazione di cessazione attività)

L’importo dovuto deve essere versato unicamente tramite il servizio PagoPA all’interno del Portale Impresainungiorno

Per il commercio di generi alimentari i diritti da corrispondere all’Asl sono pari a € 20,00 su conto corrente postale n. 00473108 IBAN: IT58I0760101000000000473108 intestato a: ASL Città di Torino – Igiene Pubblica Via della Consolata 10 – 10128 Torino, Causale: SIAN e motivo versamento.

Durata/Rinnovi

La Comunicazione ha validità senza limiti temporali ed in ogni caso finché permangono invariate le condizioni che per le quali è stata presentata.

Riferimenti normativi

  • Dlgs 18 maggio 2001, n. 228;
  • Reg. CE 852/2004.