Attività sottoposte al procedimento

Il cambiavalute rappresenta chi per professione esercita l’attività di compravendita di monete di paesi esteri o fa commercio di titoli e valori mobiliari.

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito Registro tenuto dall’OAM.

I cambiavalute sono tenuti a trasmettere all’OAM periodicamente tutte le operazioni di cambio effettuate.

L’accentramento di queste informazioni presso l’Organismo agevola le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 

La REGISTRAZIONE al portale è finalizzata ad ottenere una propria AREA PRIVATA sul portale dell’OAM attraverso la quale poter successivamente presentare, esclusivamente in via telematica, la richiesta di iscrizione al Registro dei Cambiavalute.

Per la registrazione al portale è necessario essere in possesso di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) già attiva.

Requisiti

L’iscrizione nel registro dei cambiavalute OAM è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti soggettivi:

  1. possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;
  2. assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti.

In caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza

Requisiti oggettivi:

  • per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. (cfr. art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010).

Cosa occorre fare

Per aprire un’attività di cambiavalute è necessario inviare esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una Comunicazione di Inizio Attività comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli eventuali allegati e pagamenti richiesti.

Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 141/2010 ai cambiavalute si applicano le disposizioni di cui agli artt. 11 e 115 del TULPS.
Mediante tale comunicazione il cambiavalute dichiara, fra l’altro:

  • le caratteristiche fondamentali per qualificare o identificare l’attività svolta, quali il carattere dell’abitualità, un’adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del TULPS.

Autovidimazione del Giornale degli Affari

In osservanza a quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Interno N. 557/PAS/U/009438/12015 (1), al fine di semplificare le procedure relative alla vidimazione del registro di P.S. ( es. Giornale degli Affari) previsto dall’art. 120 del TULPS, i titolari di Agenzie d’affari possono effettuare la cd. “Autovidimazione” di tale registro contenente le operazioni giornaliere, operando “in proprio” la materiale vidimazione, che consiste nell’apposizione del timbro dell’impresa su ogni pagina numerata.

Documentazione da allegare

  • Procura/delega nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione;
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i;
  • Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante;
  • Tabella delle tariffe delle prestazioni in marca da bollo, sempre obbligatoria;
  • Timbro della Società/Ditta individuale nel caso di autovidimazione del registro giornale degli affari;
  • SCIA prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale VVF per locali con superficie lorda superiore a 400 mq;
  • Nomina di un rappresentante di pubblica sicurezza nel caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto;
  • Copia del versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria per apertura, trasferimento o modifica attività. Non duvuti in caso di cessazione;

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

La presentazione della Comunicazione consente di iniziare subito l’attività.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 18 luglio 2023, sono di € 50,00.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

Le Comunicazioni hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 115 e 120) così come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 204 e 223)
  • D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
  • Circolare Ministero Interno n. 557/PAS/U/007191/12015 del 12 maggio 2015