Attività sottoposte al procedimento

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese di cui all’art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi. 

L’apertura di un’agenzia viaggio e turismo è soggetta alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune che ne trasmette copia alla Città Metropolitana di Torino.

L’apertura di filiali, le variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità devono essere comunicati entro 10 giorni al Comune.

Requisiti soggettivi:

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

  • disponibilità dei locali;
  • i locali devono  essere facilmente accessibili e distinti da quelli di altri esercizi commerciali;
  • denominazione: richiedere la verifica dell’idoneità della denominazione dell’agenzia viaggi all’Ufficio Professioni Turistiche e Agenzie Viaggi della Città Metropolitana di Torino. La richiesta di verifica della denominazione proposta, che deve essere tale da non ingenerare confusione nel consumatore (divieto di omonimia) e non deve coincidere con la denominazione di Comuni o Regioni italiane, deve essere effettuata prima di presentare la SCIA o la Comunicazione di variazione al Comune;
  • polizza assicurativa e fondo di garanzia – consultare sito della Città Metropolitana: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/attivita-produttive/economia-turistica/agenzie-viaggi

Requisiti professionali:

Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.8 c.1 L.R. 15/1988.

Qualora il titolare dell’agenzia non possieda le caratteristiche professionali di legge, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell’agenzia, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell’agenzia entro 90 giorni deve proporre un nuovo direttore tecnico riconosciuto in possesso dei requisiti, pena la sospensione dell’autorizzazione.

La persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 8 L.R. 15/1988 riconosciuti per professionalità acquisita ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 206/2007, L.R. 15/1988 e D.G.R. n. 60-13714 del 29/03/2010, oppure, in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 206/2007, per accertato riconoscimento a seguito di esame di idoneità.

L’apertura di filiali, succursali, punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico ma occorre presentare estensione assicurativa per la nuova filiale aperta.

Cosa occorre fare

Per aprire, modificare o cessare un’attività di agenzia viaggi è necessario inviare, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli eventuali allegati e pagamenti richiesti.

Per aprire filiali, succursali e altri punti vendita di agenzia viaggi è necessario inviare, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una comunicazione comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente , degli eventuali allegati e pagamenti richiesti.

Documentazione da allegare

  • Procura/delega nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione;
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i;
  • Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante;
  • Copia del versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria per apertura, trasferimento o modifica attività. Non duvuti in caso di cessazione;

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Tempistica

Per la SCIA, ai sensi dell’art.19 comma 2 della Legge 241/1990, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all’Amministrazione competente, fatti salvi eventuali provvedimenti interdittivi che possono essere adottati entro 60 giorni dalla presentazione.

L’apertura di filiali, le variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità devono essere comunicati entro 10 giorni al Comune.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 18 luglio 2023, sono di € 50,00.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi