Attività sottoposte al procedimento

Per agenzie d’affari si intendono, ai sensi dell’art. 115 TULPS, le imprese che, comunque organizzate, effettuano professionalmente attività di intermediazione trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, dietro compenso.

Pertanto, gli elementi che caratterizzano le agenzie d’affari sono:

  • l’esercizio organizzato ed abituale (non occasionale) dell’attività a titolo professionale;
  • la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta;
  • l’attività di intermediazione (devono essere coinvolti tre soggetti: un soggetto che ha un bene o servizio, un soggetto che necessita di quel bene o servizio ed un terzo soggetto che mette in relazione i primi due);
  • il fine di lucro.

Le agenzie di affari possono essere distinte in tre tipi:

  • Attività di agenzia per le quali deve essere fatta una Comunicazione al Comune, come quelle di compravendita di autoveicoli o motoveicoli nuovi o usati, di compravendita di oggetti usati, di recupero documenti, di disbrigo pratiche, di pubblicità, di organizzazione eventi e spettacoli, di spedizioni e trasporti, ecc.
  • Attività di agenzia per le quali si deve ottenere licenza del Questore (recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi) o deve essere fatta una comunicazione di inizio attività alla Questura (agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni).
  • Attività di agenzia per le quali esiste una specifica regolamentazione a cui fare riferimento, come agenzia di attività funebre, di affari in mediazione, di rappresentanza di commercio, di assicurazioni, di viaggi, in campo finanziario, di stampa, di scommesse, ecc.

Le agenzie d’affari di competenza del Comune possono occuparsi di :

  • disbrigo pratiche amministrative per conto terzi per il rilascio di documenti o certificazioni;
  • disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
  • intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
  • compravendita con procura di veicoli usati;
  • solo esposizione senza vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
  • intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi;
  • agenzie di spedizioni per conto terzi;
  • intermediazione nel settore delle spedizioni e dei trasporti senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri;
  • intermediazione nella prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
  • intermediazione nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie;
  • ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata;
  • organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste;
  • abbonamenti a giornali e riviste;
  • informazioni commerciali;
  • allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi;

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. 773/1931;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

È ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti. In caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto, è necessaria la nomina di un Rappresentante di Pubblica Sicurezza

Requisiti oggettivi:

  • Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso l’attività sia svolta on-line (anche nel caso che l’attività sia svolta avvalendosi di un sito internet proprio è necessario indicare sulla comunicazione, la sede legale dell’impresa/società).
  • Conformità dei locali: l’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione. In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività. Il richiedente è disposto a sottoporsi alle prescrizioni dell’articolo 16 del citato R.D. 773/1931 in base al quale “gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.
  • Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana, polizia amministrativa, ecc.
  • Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

Libro Giornale degli Affari e Tariffario

Ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), “Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi (…)”.

Ai sensi dell’art. art. 204 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 “La domanda di licenza per aprire od esercitare un’agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell’art. 115 della Legge, deve contenere l’indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell’esercizio e dell’insegna, o l’indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi”.

Il libro giornale degli affari può essere tenuto secondo due modalità:
a) in formato cartaceo;
b) in formato informatico.

Nel caso di tenuta in formato cartaceo (a), il libro giornale deve essere autovidimato e, pertanto, occorre la compilazione della sezione relativa all’autovidimazione (presente a pag. 3 della Comunicazione EX MOD. 1131 ) – ed allegare il timbro utilizzato per vidimare il Registro giornale degli Affari (timbro dell’impresa/società);
Nel caso di tenuta in formato informatico (b) occorre la compilazione della sezione relativa al formato informatico (presente a pag. 3 della Comunicazione EX MOD. 1131). Il Registro giornale degli affari, deve essere tenuto secondo le modalità previste dall’art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con poteri di firma e rappresentanza, all’inizio e al termine dell’utilizzo del Registro e comunque almeno una volta l’anno.

Cosa occorre fare

Per aprire, trasferire o cessare una agenzia di affari è necessario inviare, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it, una comunicazione comprensiva del documento di identità in corso di validità del richiedente, degli eventuali allegati e pagamenti richiesti. Parimenti è richiesta la trasmissione di Comunicazione su specifico modello per effettuare il subingresso in attività di agenzia d’affari.

Autovidimazione del Giornale degli Affari
In osservanza a quanto stabilito dalla Nota del Ministero dell’Interno N. 557/PAS/U/009438/12015 (1), al fine di semplificare le procedure relative alla vidimazione del registro di P.S.( es. Giornale degli Affari) previsto dall’art. 120 del TULPS, i titolari di Agenzie d’affari possono effettuare la cd. “Autovidimazione” di tale registro contenente le operazioni giornaliere, operando “in proprio” la materiale vidimazione, che consiste nell’apposizione del timbro dell’impresa su ogni pagina numerata. Il modello previsto dovrà essere inviato esclusivamente via pec al seguente indirizzo: suap@cert.comune.torino.it

Documentazione da allegare

  • Procura/delega nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione;
  • Copia del documento di identità del/i titolare/i;
  • Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
  • Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante;
  • Tabella delle tariffe delle prestazioni in marca da bollo, sempre obbligatoria – fac-simile tariffario;
  • Timbro della Società/Ditta individuale nel caso di autovidimazione del registro giornale degli affari;
  • SCIA prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale VVF per locali con superficie lorda superiore a 400 mq;
  • Nomina di un rappresentante di pubblica sicurezza nel caso di più esercizi ubicati in sedi diverse ed intestati al medesimo soggetto;
  • Dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. per l’effettuazione della compravendita di preziosi per conto terzi (pag. 6 del Ex Mod 1131);
  • Copia del versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria per apertura, trasferimento o modifica attività. Non duvuti in caso di cessazione;
  • Svincolo deposito cauzionale: modello 1135
  • Modello di Sospensione attività

Modulistica

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile il Dott. Flavio Roux.
Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott. Gaetano Buscemi.
Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.
Per informazioni e-mail: info.commercio@comune.torino.it

Per ulteriori richieste informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Enti coinvolti

  • Questura di Torino in caso di commercio, per conto terzi, di oggetti preziosi.
  • Comando Provinciale VVF in caso di locali adibiti ad esposizione e/o vendita al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq.

Tempistica

La presentazione della Comunicazione consente di iniziare subito l’attività.

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 18 luglio 2023, sono di € 50,00.

L’importo dovuto deve essere versato tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo” alla voce predefinita: “Commercio – Diritti – Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche“.

Per la comunicazione di cessazione non è dovuto il pagamento dei diritti.

Durata/Rinnovi

Le Comunicazioni hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Non è prevista alcuna comunicazione di rinnovo periodico.

Riferimenti normativi