Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione in Via Generale alle Emissioni in Atmosfera – Comunicazioni in materia di Rifiuti ammesse alle Procedure Semplificate

Attività sottoposte al procedimento

Autorizzazione unica ambientale

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo ambientale istituito dal D.p.r. 13 marzo 2013 n. 59, che sostituisce in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.

Il provvedimento viene adottato dalla Città metropolitana di Torino (Autorità Competente) e rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Si veda nella sezione successiva “Cosa occorre fare” quali sono gli step operativi per la presentazione della pratica (come previsto dal Regolamento regionale 06/07/2015 n. 5/R):

  • il primo passaggio consiste nel compilare la modulistica sul portale regionale Sistemapiemonte;
  • il secondo passaggio consiste nella presentazione della pratica sul Portale Impresainungiorno su cui andranno caricati tutti i file che risultano dalla compilazione della pratica sul Portale Sistemapiemonte, questo al fine dell’inoltro agli Enti competenti.

In particolare l’AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

  1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
  2. comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269 D.lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
  4. autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D.lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
  5. la comunicazione o nulla osta di impatto acustico di cui all’articolo 8 della L. 447/1995;
  6. autorizzazione all’uso di fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate.

L’AUA deve obbligatoriamente essere richiesta dalle piccole e medie imprese (come definite dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 all’art. 2) e dagli stabilimenti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che siano assoggettati al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti.

Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA, oltre all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche i seguenti procedimenti:

  1. procedimento autorizzativo unico per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006;
  2. procedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’articolo 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e delle procedure abilitative semplificate di cui al Dlgs 28/2011;
  3. autorizzazione degli interventi di bonifica di cui all’articolo 242 del Dlgs 152/2006;
  4. autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW di cui all’articolo 8, comma 2 del Dlgs 20/2007.

Rimangono inoltre esclusi dall’ambito applicativo dell’Autorizzazione Unica Ambientale gli impianti di cui all’articolo 2, comma 4, del D.P.R. n. 160 del 2010 e pertanto gli impianti ed infrastrutture energetiche, le attività connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Per quanto concerne le casistiche in cui è obbligo o facoltà del Gestore richiedere l’AUA, queste sono specificate dalla Circolare del MATT del 7/11/2013 e dalla Circolare della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/1/2014.

Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera

In relazione ai procedimenti autorizzativi per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera (D.lgs. 152/06, Art. 272), l’istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere presentata dal gestore che intende installare uno stabilimento nuovo, apportare una modifica sostanziale ad uno stabilimento già autorizzato o che deve richiedere il rinnovo dell’autorizzazione.

Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera, il gestore ha la facoltà di aderire tramite il SUAP (utilizzando l’apposito Portale regionale) all’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 272, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 in alternativa alla presentazione dell’istanza di AUA, qualora non siano necessari all’esercizio dell’attività ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA stessa.

Si veda nella sezione successiva “Cosa occorre fare” quali sono gli step operativi per la presentazione della pratica:

  • il primo passaggio (come previsto dal Regolamento regionale 06/07/2015 n. 5/R) consiste nel compilare la modulistica sul Portale regionale Sistemapiemonte;
  • Il secondo passaggio consiste invece nella presentazione della pratica sul Portale Impresainungiorno su cui andranno caricati tutti i file che risultano dalla compilazione della pratica sul Portale Sistemapiemonte, questo al fine dell’inoltro agli Enti competenti.

Per ulteriori informazioni sull’iter procedimentale di competenza della Città Metropolitana, consultare il sito della Città Metropolitana di Torino in qualità di Autorità competente.

Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate

In relazione alle Comunicazioni di inizio attività (ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06), come individuate dal D.M. 5 febbraio 98 (per i rifiuti non pericolosi) e dal D.M. 161 del 12 giugno 2002 (nel caso di rifiuti pericolosi), per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti è necessario richiedere l’iscrizione nell’apposito Registro presso la Città Metropolitana. 

Le operazione di recupero rifiuti, nello specifico, consistono di:  operazioni di messa in riserva, recupero di materia, recupero energetico, recupero ambientale.

Per intraprendere tali attività è facoltativa la presentazione dell’istanza di A.U.A., sempre unicamente nel caso in cui non siano necessari all’esercizio dell’attività ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA stessa. Se non viene presentata istanza di A.U.A., é comunque necessario presentare apposita comunicazione alla Città metropolitana di Torino tramite il SUAP. 

Al fine di ottenere l’iscrizione in procedura semplificata, le ditte interessate dovranno presentare la relativa comunicazione almeno 90 giorni prima dell’inizio dell’attività, del rinnovo e/o della modifica dell’attività.

La pratica al SUAP viene presentata (come meglio indicato nella sezione “Cosa occorre fare”) con due step operativi:

  • Il primo passaggio (come previsto dal Regolamento regionale 06/07/2015 n. 5/R) consiste nel compilare la modulistica sul Portale regionale Sistemapiemonte;
  • Il secondo passaggio consiste invece nella presentazione della pratica sul Portale Impresainungiorno su cui andranno caricati  tutti i file che  risultano dalla compilazione della pratica sul Portale Sistemapiemonte al fine dell’inoltro agli Enti competenti. 

Per ulteriori informazioni  sull’iter procedimentale di competenza della Città metropolitana, consultare il sito della Città Metropolitana di Torino in qualità di Autorità competente.

Cosa occorre fare

Il Comune di Torino ha scelto di svolgere le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive avvalendosi del portale Impresainungiorno messo a disposizione dalla CCIAA di TORINO, nel rispetto dell’art. 4, comma 10-12, del D.P.R. 160/2010.

Il Regolamento regionale 6 luglio 2015, n. 5/R adotta il “Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale” e definisce i contenuti e le caratteristiche del servizio digitale di compilazione guidata dell’istanza. In base a tale Regolamento le istanze dovranno necessariamente essere presentate in via telematica attraverso l’apposito Portale Regionale Sistemapiemonte.

Per ulteriori informazioni circa gli specifici iter procedimentali si rimanda all’apposita sezione del sito della Città Metropolitana di Torino in qualità di Autorità competente.

Successivamente all’inserimento della pratica di A.U.A. sul Portale Regionale Sistemapiemonte, l’utente , ai fini dell’inoltro della pratica agli Enti competenti, dovrà scaricare i files e gli allegati delle pratiche ambientali e allegarli alla pratica di A.U.A. presentata su Impresainungiorno.

Al SUAP compete infatti il rilascio all’Impresa del provvedimento adottato dalla Città Metropolitana e la contestuale trasmissione ai soggetti competenti coinvolti nel procedimento.

Qualora l’Impresa, nell’ambito dell’intervento da realizzare, debba conseguire anche ulteriori titoli abilitativi NON ambientali sarà cura del SUAP coordinare il Procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 con la convocazione della Conferenza di Servizi e nell’ambito della Conferenza la Città metropolitana provvederà ad adottare e trasmettere il provvedimento di competenza.

Modifica non sostanziale AUA

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell’A.U.A., deve darne comunicazione a mezzo PEC direttamente alla Città Metropolitana di Torino e per conoscenza all’ARPA.  Nel caso in cui l’Autorità competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il gestore può procedere all’esecuzione della modifica.

In caso di modifiche sostanziali sarà invece necessario presentare una nuova istanza sul Portale regionale.

Domanda di variazione di titolarità/denominazione e ragione sociale AUA

L’autorizzazione vigente può essere trasferita in capo ad un altro soggetto giuridico nei casi in cui rimangano invariate la sede operativa e l’attività autorizzata con i provvedimenti già adottati (in caso contrario deve essere chiesta una modifica dell’autorizzazione). Resta ferma la durata dell’autorizzazione posseduta.

L’istanza di volturazione dell’AUA dovrà essere presentata al SUAP utilizzando il portale di Impresainungiorno  (senza utilizzare il Portale Sistemapiemonte).

Attività artigianali e/o industriali

Si ricorda che per l’esercizio di attività artigianali e/o industriali nelle quali prestino la loro opera più di cinque addetti oppure un qualunque numero di addetti quando è previsto l’uso di macchinari mossi senza l’ausilio della forza dell’uomo, è necessario presentare, oltre a quanto sopra elencato, “S.C.I.A per industrie insalubri e/o per attività artigianali/industriali” ai fini dell’accertamento del rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia applicabile, dei locali, dei sistemi di lavorazione, delle installazioni igienico – sanitarie e dei mezzi di prevenzione di danni o molestie ai lavoratori ed agli abitanti del vicinato”, ai sensi dell’art. 241 Reg. Comunale di Igiene n.30.

Le S.C.I.A. di cui sopra dovranno essere presentate attraverso il portale di Impresainungiorno.

Documentazione da allegare

Le istanze inoltrate tramite il portale regionale devono essere compilate dal gestore dell’attività (titolare o legale rappresentante). È possibile avvalersi di un delegato alla compilazione, a cui viene conferita una procura speciale durante la compilazione online dell’istanza stessa.

Si sottolinea che eventuali deleghe alla presentazione della pratica non sostituiscono la procura speciale alla sottoscrizione dell’istanza generata dal Portale e che in assenza di procura speciale l’istanza deve in ogni caso essere presentata e sottoscritta a pena di inammissibilità a nome del gestore dello stabilimento.

La compilazione delle pratiche all’interno del portale è guidata, i contenuti della modulistica e gli eventuali allegati sono definiti a livello regionale a seconda del titolo abilitativo richiesto e sulla base delle dichiarazioni effettuate nel corso della compilazione.

I modelli e gli allegati che sono stati scaricati dal Portale regionale Sistemapiemonte saranno quelli che, ove previsto, saranno inseriti sul Portale Impresainungiorno.

Modulistica

  • Tariffario diritti di istruttoria SUAP (per gli adempimenti connessi all’erogazione dei servizi dell’area commercio e attività produttive – deliberazione G.c.. n. mecc. 2019 02882/016);
  • Portale regionale per la presentazione delle autorizzazioni ambientali;
  • Portale Impresainungiorno per presentare  le pratiche ambientali e  l’eventuale contestuale presentazione delle S.C.I.A.per industrie insalubri e/o per attività artigianali/industriali.

Contatti

La struttura competente è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) della quale è responsabile la Dott.ssa Daniela Maria Vitrotti.

Il responsabile del Procedimento è il funzionario Dott.ssa Arianna Maria Risso.

Lo Sportello Unificato del Commercio ha sede a Torino in Via Meucci 4.

Per richiesta informazioni e informazioni su orari e sportelli consultare la pagina Contatti.

Informazioni sui procedimenti ambientali (Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino – Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino).

Assistenza tecnica per l’accesso al Portale regionale e per problemi di compilazione online delle pratiche: assistenza.sira@regione.piemonte.it.

Enti coinvolti

  • Città metropolitana di Torino – Corso Inghilterra, 7 – Torino;
  • ARPA Piemonte – Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza – Via Pio VII n. 9 – Torino;
  • SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. – Corso XI Febbraio, 14- Torino;
  • A.S.L. 1 TORINO – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – Via Alassio 36/e –Torino;
  • A.S.L. 1 TORINO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Via della Consolata 10 – Torino.

Tempistica

Il provvedimento di A.U.A. si conclude entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza se uno dei titoli abilitativi richiesti è l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini per richiesta di integrazioni.

Negli altri casi il procedimento di A.U.A. si conclude entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini per richiesta di integrazioni.

In caso di presentazione di sola Domanda di Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (ammissibile solo qualora non siano necessari all’esercizio dell’attività ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA), l’attività potrà essere iniziata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve eventuali interruzioni o sospensioni previste dalla normativa di settore (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

In caso di presentazione di sola Comunicazione di inizio attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 (ammissibile solo qualora non siano necessari all’esercizio dell’attività ulteriori titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall’AUA), l’esercizio delle operazioni di messa in riserva e/o recupero rifiuti in regime semplificato può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività, fatte salve eventuali interruzioni o sospensioni previste dalla normativa di settore (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Oneri

I diritti di istruttoria, previsti dalla Deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2019 02882/16, sono di:

  • Domanda di AUA: 150 €
  • Rinnovo AUA: 50 €
  • Variazione titolarità AUA: 20 €
  • Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera: 20 €
  • Comunicazioni in materia di rifiuti ammesse alle procedure semplificate: 20€

L’importo dovuto deve essere versato unicamente tramite il servizio PagoPA all’interno del Portale Impresainungiorno.

Gli importi e le coordinate bancarie degli oneri istruttori da versarsi alla Città metropolitana di Torino e da allegare alla pratica presentata sul Portale regionale sono disponibili a questa pagina.

Gli importi e le coordinate bancarie  degli oneri istruttori da versarsi alla SMAT – Società Metropolitana Acque Torino S.P.A. in caso di scarichi in pubblica fognatura e da allegare alla pratica presentata sul Portale regionale sono disponibili a questa pagina.

Durata/Rinnovi

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio da parte del SUAP. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

L’autorizzazione in via generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione.

Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una nuova domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.

L’iscrizione al Registro per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti rimane valida 5 anni dalla data di ricevimento della comunicazione e va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

La comunicazione di rinnovo va presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell’iscrizione.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59;
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • Circolare del MATT del 7/11/2013;
  • Circolare Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB;
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R;
  • D.M. 5 febbraio 1998;
  • D.M. 186/06;
  • D.M.A. 350/98;
  • Regolamento comunale di Igiene n. 30;
  • L. 26 ottobre 1995, n. 447 – Regolamento Comunale per la Tutela dell’inquinamento Acustico n. 318;
  • D.P.R. 07/09/2010 N. 160 Regolamento per semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
  • D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della L. 07/08/2015 n. 124