
Coordinamento
Comuni per la Pace
della provincia di Torino
STATUTO
Denominazione e Sede
Articolo
1
Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi CO.CO.PA.), è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il CO.CO.PA. ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.
Natura e finalità
Articolo
2
Il
Coordinamento non ha scopi di lucro. Le sue finalità
ed i suoi obiettivi sono:
1.
promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti
che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul
territorio di una “Cultura di Pace” attraverso un processo
di educazione permanente che permetta a tutta la comunità
locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali,
quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza,
la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo
sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle
diversità, l’integrazione tra le culture, il rispetto
della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione,
la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione
dei conflitti;
2. creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento
tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA., per lo scambio di
dati, informazioni, documenti ed esperienze e la promozione
di progetti concreti;
3. creare canali di comunicazione, collegamento e collaborazione
tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA. e la Regione Piemonte,
gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale
Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche,
del privato sociale e del volontariato che lavorano
sulle tematiche della pace e dei diritti umani;
4. operare a favore degli Enti aderenti al CO.CO.PA.
per l’ ottimizzazione delle risorse e il superamento
delle carenze strutturali che penalizzano l’ ideazione,
l'organizzazione e la gestione di progetti di Pace;
5. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono
operare nell'ambito delle politiche e della promozione
della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti,
metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno
amministrativo in questa direzione;
6. promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari,
tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione,
sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della
pace e dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo;
7. attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca
il punto di riferimento del CO.CO.PA.;
Ambiti
di intervento
Articolo
3
Gli ambiti di intervento in cui opererà il CO.CO.PA.
sono i seguenti:
- educazione alla Pace e per i diritti umani, alla mondialità,
alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza,
alla nonviolenza, alla cooperazione, all’ integrazione,
all'accoglienza, alla condivisione, al consumo consapevole
alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo
contro la guerra e alla cosiddetta "diplomazia delle
città";
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà
nazionale ed internazionale;
- promozione di esperienze di servizio civile sul territorio
negli ambiti d’intervento;
- promozione di politiche interculturali con particolare
attenzione ai temi dell'accoglienza ;
- avvio, sostegno
e potenziamento delle relazioni di gemellaggio degli
Enti aderenti.
Adesioni, partecipazioni e dimissioni
Articolo
4
Al CO.CO.PA. possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della Regione Piemonte che condividono le finalità di cui all’ art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.
Articolo
5
Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.
Articolo
6
La qualifica di aderente si perde:
1. per recesso dell'aderente stesso;
2. per mancato pagamento della quota prevista dalla
apposita convenzione tra gli Enti aderenti;
3. per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo,
salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando
un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti
con i fini istituzionali del CO.CO.PA..
Organi
Articolo
7
Sono
organi del Coordinamento
1. l'Assemblea
2. il Presidente
3. il Comitato Direttivo
Articolo 8
L'Assemblea
è l'organo decisionale del CO.CO.PA.. Essa è composta
dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti
le Giunte e i Consigli degli Enti Locali aderenti, dai
rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni
di cui all’art. 5. I legali rappresentanti degli Enti
aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di
voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto
di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico
voto.
All'Assemblea spetta:
- indicare e deliberare sugli orientamenti generali
e sulle principali iniziative comuni;
- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo.
Essa si riunisce almeno una vola l'anno ed ogni qual
volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano
richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo
o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea
ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti,
il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente,
richiedendo nuove elezioni. Tale proposta potrà essere
presentata esclusivamente in una assemblea che abbia
all'ordine del giorno tale tema.
Articolo
9
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.
Articolo
10
Il
Comitato Direttivo è l’ organo esecutivo che realizza
e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma
le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente
e da un numero minimo del 10% e un massimo del 30% degli
enti aderenti compresi i membri di diritto. Sono membri
di diritto del Comitato direttivo l’Ente locale Capofila
e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune
di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo
le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali
rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati
ufficiali.
Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3
anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa
dall'Assemblea come indicato all’art. 8.
Articolo
11
In caso di dimissioni, decesso o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel casi di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.
Articolo
12
Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza.
Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del CO.CO.PA., degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del CO.CO.PA..
Articolo
13
Il Presidente rappresenta il CO.CO.PA., coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa (U.I.P.) del CO.CO.PA. utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.
Articolo
14
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.
Articolo
15
Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un’ assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.
Approvato il 11 gennaio 1996
Variazione art. 16, approvata il 14 marzo 1996
Testo modificato dall'assemblea generale del Coordinamento
Comuni per la Pace il 26.4.1999
Testo modificato dall'assemblea generale del Coordinamento Comuni per la Pace il 05.06.2010
Data
aggiornamento: 30/11/2010
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