Logo Co.Co.Pa.
  Home
  Cos'è il COCOPA
  Ambiti di intervento
  Help Haiti
  Progetto Sovranità Alimentare
  Comuni aderenti
  Come aderire
  Documenti
  Archivio news
  Link utili
  Contatti

 

Documenti
Statuto Regolamento Convenzione Piano di attività 2010-2012

Coordinamento Comuni per la Pace
della provincia di Torino
STATUTO


Denominazione e Sede

Articolo 1

Il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (da ora in poi CO.CO.PA.), è stato istituito per decisione presa dai Comuni fondatori nella loro Assemblea del 11 gennaio 1996. Il CO.CO.PA. ha sede presso l'Ufficio di Presidenza.


Natura e finalità

Articolo 2

Il Coordinamento non ha scopi di lucro. Le sue finalità ed i suoi obiettivi sono:

1. promuovere, sostenere, valorizzare attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio di una “Cultura di Pace” attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali: la cooperazione, la solidarietà, la tolleranza, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile, la convivenza pacifica, la ricchezza delle diversità, l’integrazione tra le culture, il rispetto della legalità, lo sviluppo umano, la condivisione, la nonviolenza, il rifiuto di ogni guerra come risoluzione dei conflitti;
2. creare canali permanenti di comunicazione e di collegamento tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA., per lo scambio di dati, informazioni, documenti ed esperienze e la promozione di progetti concreti;
3. creare canali di comunicazione, collegamento e collaborazione tra gli Enti aderenti al CO.CO.PA. e la Regione Piemonte, gli Enti locali piemontesi, il Coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace e tutte le organizzazioni pubbliche, del privato sociale e del volontariato che lavorano sulle tematiche della pace e dei diritti umani;
4. operare a favore degli Enti aderenti al CO.CO.PA. per l’ ottimizzazione delle risorse e il superamento delle carenze strutturali che penalizzano l’ ideazione, l'organizzazione e la gestione di progetti di Pace;
5. sostenere ed aiutare tutti gli Enti Locali che intendono operare nell'ambito delle politiche e della promozione della Pace, attraverso la definizione di criteri, strumenti, metodologie e procedimenti comuni che facilitino l'impegno amministrativo in questa direzione;
6. promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, etc.) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della pace e dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo;
7. attivare un Ufficio Pace Intercomunale che costituisca il punto di riferimento del CO.CO.PA.;

Ambiti di intervento

Articolo 3

Gli ambiti di intervento in cui opererà il CO.CO.PA. sono i seguenti:
- educazione alla Pace e per i diritti umani, alla mondialità, alle differenze, alla solidarietà, alla tolleranza, alla nonviolenza, alla cooperazione, all’ integrazione, all'accoglienza, alla condivisione, al consumo consapevole alla legalità, alla convivenza pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e alla cosiddetta "diplomazia delle città";
- avvio e sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale;
- promozione di esperienze di servizio civile sul territorio negli ambiti d’intervento;
- promozione di politiche interculturali con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza ;
- avvio, sostegno e potenziamento delle relazioni di gemellaggio degli Enti aderenti.


Adesioni, partecipazioni e dimissioni

Articolo 4

Al CO.CO.PA. possono aderire, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, tutti gli Enti locali della Regione Piemonte che condividono le finalità di cui all’ art. 2 e che si impegnano ad aderire anche all'apposita convenzione tra Enti locali per l'istituzione dell'Ufficio Intercomunale Pace.

Articolo 5

Al CO.CO.PA. possono partecipare, nei modi stabiliti dal Regolamento e previa ratifica dell'Assemblea, in qualità di osservatori e con diritto di parola, i rappresentanti della Regione Piemonte, degli Enti locali non aderenti, così come i rappresentanti delle associazioni che condividono le finalità sopra indicate.

Articolo 6

La qualifica di aderente si perde:
1. per recesso dell'aderente stesso;
2. per mancato pagamento della quota prevista dalla apposita convenzione tra gli Enti aderenti;
3. per espulsione deliberata dal Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, per gravi motivi quando un Ente aderente abbia adottato provvedimenti contrastanti con i fini istituzionali del CO.CO.PA..


Organi

Articolo 7

Sono organi del Coordinamento
1. l'Assemblea
2. il Presidente
3. il Comitato Direttivo


Articolo 8

L'Assemblea è l'organo decisionale del CO.CO.PA.. Essa è composta dai Sindaci, o loro delegati ufficiali, dai componenti le Giunte e i Consigli degli Enti Locali aderenti, dai rappresentanti della Regione Piemonte, e delle associazioni di cui all’art. 5. I legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali, hanno diritto di voto e di parola: tutti gli altri hanno solo diritto di parola. Ogni Ente aderente può esprimere un unico voto.

All'Assemblea spetta:
- indicare e deliberare sugli orientamenti generali e sulle principali iniziative comuni;
- eleggere il Presidente e il Comitato Direttivo.
Essa si riunisce almeno una vola l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un terzo dei membri del Comitato Direttivo o un quarto degli aderenti con diritto di voto. L'Assemblea ha il potere di sfiduciare, a maggioranza degli iscritti, il Comitato Direttivo, un suo singolo membro o il Presidente, richiedendo nuove elezioni. Tale proposta potrà essere presentata esclusivamente in una assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

Articolo 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e, in subordine, da un membro del Direttivo indicato dal Presidente.

Articolo 10

Il Comitato Direttivo è l’ organo esecutivo che realizza e gestisce le indicazioni dell'Assemblea e programma le attività del Coordinamento. E' composto dal Presidente e da un numero minimo del 10% e un massimo del 30% degli enti aderenti compresi i membri di diritto. Sono membri di diritto del Comitato direttivo l’Ente locale Capofila e, qualora aderenti, la Provincia di Torino, ed il Comune di Torino. Sono eleggibili nel Comitato Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento, soltanto i legali rappresentanti degli Enti aderenti, o loro delegati ufficiali.
Il Comitato Direttivo resta normalmente in carica 3 anni. Il Comitato direttivo decade per sfiducia espressa dall'Assemblea come indicato all’art. 8.

Articolo 11

In caso di dimissioni, decesso o dichiarazione di decadenza relativa a uno o più membri del Comitato Direttivo, si provvede alla surroga con il primo dei non eletti disponibile. Nel casi di indisponibilità di questi ultimi, l'Assemblea eleggerà i membri mancanti. Il Comitato Direttivo resta validamente in carica fino a un minimo di cinque membri, al di sotto dei quali esso risulta automaticamente decaduto.

Articolo 12

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed ogni altra carica interna a maggioranza semplice. Tutte le cariche possono essere revocate e riassegnate in ogni momento a maggioranza semplice. Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento o assenza. Il Segretario ha la responsabilità dei compiti relativi alla convocazione dell'Assemblea, alla tenuta della documentazione del CO.CO.PA., degli archivi e della stesura dei verbali. Il Comitato Direttivo può istituire, anche su proposta dell'Assemblea, gruppi di lavoro per aree di intervento relative a temi inerenti le finalità del CO.CO.PA..

Articolo 13

Il Presidente rappresenta il CO.CO.PA., coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate dal Comitato Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea. Dirige la struttura organizzativa (U.I.P.) del CO.CO.PA. utilizzando la collaborazione degli aderenti e di operatori esterni del cui operato è responsabile verso il Comitato Direttivo e verso l'Assemblea. Il Presidente resta in carica per 3 anni fermo restando integri i suoi requisiti di eleggibilità. In caso di sue dimissioni o di decadenza per cessazione dei requisiti richiesti, egli resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire entro 60 giorni. Il Presidente può essere sfiduciato dalla metà più uno degli aderenti al Coordinamento.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si rimanda al Regolamento, la cui formulazione e successive modificazioni sono di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

Articolo 15

Le modifiche al presente Statuto potranno essere decise dai due terzi degli aderenti aventi diritto. Tali modifiche potranno essere presentate esclusivamente in un’ assemblea che abbia all'ordine del giorno tale tema.

 


Approvato il 11 gennaio 1996
Variazione art. 16, approvata il 14 marzo 1996
Testo modificato dall'assemblea generale del Coordinamento Comuni per la Pace il 26.4.1999
Testo modificato dall'assemblea generale del Coordinamento Comuni per la Pace il 05.06.2010

Data aggiornamento: 30/11/2010