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Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 8

28/10/2009
Doc. n. 118/09
Mecc. n. 09/06837/91

Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con i Coordinatori della I Commissione Daniela Pautasso, con il Coordinatore della V Commissione Germana Buffetti e con il Coordinatore della Sottocommissione Sport Feliciano Giolito, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 gennaio 1998, mecc. 1997/09213/10, esecutiva dal 2 febbraio 1998, la Civica Amministrazione ha concesso all'Associazione Sportiva "S.I.S. Società Incremento Sportivo" la gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Parco Michelotti 21/a per una superficie complessiva di mq 1.740 circa comprendente:
- un fabbricato a due piani fuori terra di cui il primo piano utilizzato a bar ristorante, cucina e due tettoie aperte sul terrazzo ed il piano terra a sala giochi, segreteria e servizi;
- n. 9 campi da bocce scoperti / illuminati e un locale deposito sotto la tribunetta adiacente i campi.
La convenzione prevedeva la scadenza al 18 marzo 2006, un canone annuo di euro 464,80 I.V.A. compresa e, a carico del concessionario, le spese di utenze e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
Con nota del 3 aprile 2007, il concessionario, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, ha richiesto il rinnovo della convenzione e contestualmente ha presentato un compito metrico estimativo, per un totale di euro 442.750,00 oltre IVA 20%, relativo ad interventi di miglioria e ristrutturazione dell'impianto sportivo afferenti all'adeguamento normativo di alcuni locali, alla messa in sicurezza degli impianti e alla copertura di n. 5 campi bocce.
Premesso che il Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004, mecc. n. 2004/03053/10, esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., prevede il rinnovo della concessione a favore dello stesso concessionario sempre che siano state interamente rispettate le condizioni della precedente convenzione.
Tenuto conto del radicamento profondo e consolidato sul territorio e considerato che la struttura viene utilizzata per attività sportive, ricreative e culturali ritenute di particolare rilevanza sociale, al fine di garantire continuità nell'utilizzo dell'impianto, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. 2008/01108/10, esecutiva dal 29 aprile 2008, ha approvato il rinnovo della concessione dell'impianto sportivo in oggetto all'Associazione Sportiva "S.I.S. Società Incremento Sportivo" per la durata di anni 17 (diciassette) ed un canone annuo di euro 9.729,30 IVA compresa.
Al momento della stipulazione formale del contratto, con nota pervenuta alla Circoscrizione 8 in data 14 novembre 2008 prot. 10474, il concessionario comunicava la sopravvenuta impossibilità economica di dare corso all'esecuzione di tutti gli interventi previsti dalla convenzione e richiedeva nel contempo il rinnovo della convenzione per la durata di anni 5 (cinque) senza prevedere di effettuare lavori di miglioria.
Pertanto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali, la Circoscrizione 8 intende proporre la revoca della deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. 2008/01108/10, esecutiva dal 29 aprile 2008 ed il rinnovo della convenzione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Parco Michelotti 21/a alle condizioni esplicitate di seguito e nell'allegato disciplinare (All. 1) sottoscritto per preliminare accettazione da parte del Commissario Straordinario dell'Associazione Sportiva "Società Incremento Sportivo".
La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far data dall'esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale che approverà il disciplinare di convenzione.
Il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo pari a euro 9.729,30 Iva compresa ottenuto abbattendo il canone complessivo patrimoniale stimato dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali in euro 42.597,00 IVA compresa come segue:
- del 90% la parte sportiva - attività ricreative (sala giochi, segreteria, servizi, deposito area bocce) valutata in euro 15.249,00;
- del 70% la parte commerciale (locale bar-ristorante-cucina e tettoia sul terrazzo) valutata in euro 27.348,00.
Si è ritenuto di operare tali abbattimenti considerando la tipologia e lo stato di fatto dell'impianto, i risvolti sociali e aggregativi dell'attività svolta dall'Associazione Sportiva negli ultimi anni, la posizione che la struttura occupa sul territorio circoscrizionale nonché la scarsa presenza di analoghi impianti che lo rendono un punto di riferimento per la pratica del gioco delle bocce nella Circoscrizione n. 8.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in quattro rate anticipate all'ufficio cassa della Circoscrizione n. 8.
Il concessionario inoltre dovrà provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, calcolata sulla base della differenza tra il nuovo e il vecchio canone, dovuta a far tempo dal 1° novembre 2006 fino alla data di esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale che approverà la presente convenzione e calcolata sulla base della valutazione patrimoniale sopra citata. Tale indennità sarà versata in diverse rate e secondo il piano di ammortamento concordato con la Circoscrizione 8.
L'onere relativo alle utenze verrà posto a carico della Città e del soggetto convenzionato, con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale, così come segue:
a) A carico del soggetto convenzionato:
- il 20% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico della parte sportiva;
- tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar e ristoro e sale riunioni;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.
b) A carico della Città:
- l'80% delle spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, della parte sportiva.
Il concessionario è titolare dei contratti di fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas metano a servizio dell'intero complesso.
La Città provvederà, previa presentazione delle fatture (bollette) da parte del concessionario, al rimborso della percentuale di competenza che decorrerà dalla data di esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale, nel dettaglio:
- Acqua potabile: il concessionario ha provveduto a posizionare un misuratore che rileva i consumi di acqua potabile relativi al servizio bar e ristoro. Pertanto, ai fini del rimborso della spesa di acqua potabile a carico della Città, sarà cura del concessionario comunicare la lettura del misuratore dei consumi di acqua potabile relativi al bar e ristoro rilevata alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale e successivamente entro il 10 gennaio di ogni anno.
- Energia elettrica: il rimborso delle spese di energia elettrica a carico della Città decorrerà dalla data di comunicazione alla Circoscrizione 8 dell'installazione di un contatore per la misurazione dei consumi di energia elettrica relativi al bar e ristoro.
- Riscaldamento: l'installazione di contatori separati risulta essere troppo onerosa per il concessionario, quindi si procederà a quantificare il consumo della parte sportiva in base ai metri cubi, pari a 474,40.
Il concessionario, nel caso di impianti dotati di illuminazione notturna dati in uso a terzi, dovrà riscuotere la tariffa oraria con le modalità previste all'art. 7 dal Regolamento per la gestione sociale degli impianti sportivi comunali e rendicontare mensilmente alla Circoscrizione 8 tali introiti attraverso copie di ricevute fiscali, matrici di scontrini di cassa o copie di fatture o, in caso di utilizzo gratuito, produrre la dichiarazione di gratuità rilasciata dal soggetto beneficiario. Tali introiti saranno dedotti dalla quota annuale a carico della Città. In caso di inosservanza a tali disposizioni, la Città non si assume il carico dei costi relativi all'energia elettrica.
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 14 della convenzione allegata.
Le spese a carico della Città di cui agli artt. 14 e 15 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
Alla scadenza la concessione non sarà automaticamente rinnovata, ma dovrà essere approvata con un nuovo provvedimento deliberativo.
La proposta di rinnovo della concessione è stata presentata e discussa nell'ambito della riunione della I Commissione di lavoro.
 
Tutto ciò premesso,
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. Del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto della Città modificato da ultimo con deliberazione n. mecc. 200100879/02 in vigore dal 10/5/2001;
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "Competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di revocare la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. 2008/01108/10, esecutiva dal 29 aprile 2008 ed approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la proposta di rinnovo della convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Parco Michelotti n° 21/a all'Associazione Sportiva "S.I.S. Società Incremento Sportivo" C.F. 80093540013 P.IVA 07077350010, nella persona del Commissario Straordinario Mario Lippi, nato a Torino l'8 settembre 1941 ed ivi residente in via Asigliano Vercellese 6, C.F. LPPMRA41P08L219I, per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. L'area ha una superficie di mq 1.740 circa costituita da un fabbricato a due piani fuori terra e da n. 9 (nove) campi bocce;di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1) alle condizioni ivi contenute e la cui efficacia è subordinata alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il canone annuo, determinato in euro 9.729,30 IVA inclusa, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 8. Il concessionario inoltre dovrà provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, calcolata sulla base della differenza tra il nuovo e il vecchio canone, dovuta a far tempo dal 1° novembre 2006 fino alla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e calcolata sulla base della valutazione patrimoniale effettuata dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali. Tale indennità sarà versata in diverse rate e secondo il piano di ammortamento concordato con la Circoscrizione 8;di approvare il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, di parte dei costi relativi alle utenze, con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale; di approvare l'introito del canone che deriverà dall'applicazione del presente provvedimento;di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza, in ottemperanza all'art. 6 comma 4° della del su citato Regolamento;di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: FERRARIS-GAUDIO-TOMMASI-ALBERA-BONAVITA. Accertato il risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:

PRESENTI                                 18
VOTANTI                                  12
ASTENUTI                                  6 ( Gazzola, Gerino, Gobetti, Grazzi, Riccardi, Savini)
VOTI FAVOREVOLI                    12
VOTI CONTRARI                         =

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 12 voti favorevoli.
D E L I B E R A
di revocare la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. 2008/01108/10, esecutiva dal 29 aprile 2008 ed approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la proposta di rinnovo della convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Parco Michelotti n° 21/a all'Associazione Sportiva "S.I.S. Società Incremento Sportivo" C.F. 80093540013 P.IVA 07077350010, nella persona del Commissario Straordinario Mario Lippi, nato a Torino l'8 settembre 1941 ed ivi residente in via Asigliano Vercellese 6, C.F. LPPMRA41P08L219I, per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. L'area ha una superficie di mq 1.740 circa costituita da un fabbricato a due piani fuori terra e da n. 9 (nove) campi bocce;di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1) alle condizioni ivi contenute e la cui efficacia è subordinata alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il canone annuo, determinato in euro 9.729,30 IVA inclusa, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 8. Il concessionario inoltre dovrà provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, calcolata sulla base della differenza tra il nuovo e il vecchio canone, dovuta a far tempo dal 1° novembre 2006 fino alla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e calcolata sulla base della valutazione patrimoniale effettuata dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali. Tale indennità sarà versata in diverse rate e secondo il piano di ammortamento concordato con la Circoscrizione 8;di approvare il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, di parte dei costi relativi alle utenze, con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale; di approvare l'introito del canone che deriverà dall'applicazione del presente provvedimento;di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza, in ottemperanza all'art. 6 comma 4° della del su citato Regolamento;di revocare la deliberazione approvata dal Consiglio Comunale del 16 aprile 2008, mecc. 2008/01108/10, esecutiva dal 29 aprile 2008 ed approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, la proposta di rinnovo della convenzione per la gestione sociale dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Parco Michelotti n° 21/a all'Associazione Sportiva "S.I.S. Società Incremento Sportivo" C.F. 80093540013 P.IVA 07077350010, nella persona del Commissario Straordinario Mario Lippi, nato a Torino l'8 settembre 1941 ed ivi residente in via Asigliano Vercellese 6, C.F. LPPMRA41P08L219I, per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale. L'area ha una superficie di mq 1.740 circa costituita da un fabbricato a due piani fuori terra e da n. 9 (nove) campi bocce;di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1) alle condizioni ivi contenute e la cui efficacia è subordinata alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il canone annuo, determinato in euro 9.729,30 IVA inclusa, annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e da pagarsi in rate trimestrali anticipate, dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 8. Il concessionario inoltre dovrà provvedere al pagamento di una indennità di occupazione, calcolata sulla base della differenza tra il nuovo e il vecchio canone, dovuta a far tempo dal 1° novembre 2006 fino alla data di esecutività della successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e calcolata sulla base della valutazione patrimoniale effettuata dal Settore Logistica e Valutazioni Patrimoniali. Tale indennità sarà versata in diverse rate e secondo il piano di ammortamento concordato con la Circoscrizione 8;di approvare il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali, di parte dei costi relativi alle utenze, con decorrenza dalla data di esecutività della successiva deliberazione del Consiglio Comunale; di approvare l'introito del canone che deriverà dall'applicazione del presente provvedimento;di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per i conseguenti atti di competenza, in ottemperanza all'art. 6 comma 4° della del su citato Regolamento;Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 18 Consiglieri, assenti al momento del voto i Consiglieri: FERRARIS-GAUDIO-TOMMASI-ALBERA-BONAVITA, con 13 voti favorevoli, 5 astenuti: Gazzola, Gerino, Gobetti, Grazzi, Savini, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Ultimo aggiornamento: 03/12/2009