Articolo 1 - Finalità
Il Consiglio della Circoscrizione 6 emana il presente
Regolamento al fine di disciplinare le concessione in uso temporaneo
di tutti i locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione
in forza di provvedimenti specifici emanati dal Consiglio Comunale,
in adeguamento all'art.2 del "Regolamento per la Concessione dei
locali da parte delle Circoscrizioni", mecc.n.9007590/08 Cons.
Com. del 28/1/91, e nel rispetto dei principi in esso contenuti.
Dette concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione
dei cittadini, delle forze sociali, politiche, culturali e democratiche
per attività gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini
di lucro. In conformià ai principi dettati dallo "Statuto
della Città di Torino", da quanto previsto dal "Regolamento
del Decentramento" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.133 n.mecc. 9600980/49 in data 13/5/96 e n. 175 n.mecc.9604113/49
del 27/6/96, e successive modificazioni.
Articolo 2 - Criterio disciplinare
La finalità del presente Regolamento è la
concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale
assegnati alla Circoscrizione al fine di consentire la massima utilizzazione
dei locali, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto della Città
di Torino-in particolare gli articoli 49 e 55- e dal Regolamento del
Decentramento- in particolare gli articoli 7, 42 e 56-. Viene fatta
salva la facoltà della Circoscrizione di sospendere o interrompere
in qualsiasi momento le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze
connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento
di manifestazioni, piccole assemblee, incontri o iniziative programmate
dal Consiglio stesso o che abbiano comunque carattere di emergenza.
La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere
preavvisata ai concessionari almeno tre giorni prima. La sospensione,
revoca od interruzione della concessione non dà luogo per il
concessionario ad alcun rimborso od indennizzo ma soltanto alla facoltà
di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.
Articolo 3 - Tipi di concessioni in uso dei locali
Le concessioni dei locali possono essere:
-di breve periodo, quelle che non superano i tre giorni consecutivi
e sono destinate a gruppi, Enti o associazioni, per consentire loro
di svolgere riunioni, assemblee, seminari, o manifestazioni varie, culturali,
ricreative od inerenti il tempo libero; la domanda di concessione deve
essere presentata almeno 15 giorni prima della data oggetto della richiesta.
.
- ricorrenti , quelle che consentono a gruppi, Enti od Associazioni
di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti
stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma
non superiore a tre mesi, dopodichè l'istanza di rinnovo va presentata
almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione;
- consecutive , quelle che consentano a gruppi, Enti o associazioni
di utilizzare i locali in forma continuativa, per finalità aggregative,
per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di latro
servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo
non superiore ad un anno. Non è consentita la concessione permanente
nè a tempo indeterminato dei locali di proprietà civica
assegnati alla Circoscrizione. I locali non possono essere concessi
per attività di natura commerciale o privata, intendendosi quest'ultima
come attività che esclude l'accesso dei cittadini quale, ad esempio,
un'assemblea condominiale.
Articolo 4 - Criteri generali di concessione
L'utilizzo gratuito dei locali circoscrizionali da parte
di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso
secondo le norme del regolamento circoscrizionale con provvedimento
motivato.
La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni
caso, la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso
il locale concesso nè di depositarvi materiali e suppellettili
della medesima salvo si tratti di attività organizzata per conto
della Circoscrizione, nel qual caso l'autorizzazione, data per iscritto,
avrà la durata dell'attività oggetto della Concessione
e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità
di utilizzo degli spazi da parte di altre entità di aggregazione
sociale presenti nella Circoscrizione.
.Per i periodi superiori all'anno si adottano i criteri dettati dal
Regolamento Comunale per la concessione dei beni immobili ad enti ed
associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc.n.
9503348/08 del 3/7/1995 e successive modificazioni, in particolare si
applica la disciplina dettata dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del sopracitato
regolamento. Al fine di quantificare il beneficio economico insito nella
concessione, nel rispetto dell'art.80 dello Statuto, per tali casi dovrà
essere acquisito preventivamente il valore di mercato del canone dell'immobile
oggetto della concessione, secondo le procedure indicate dall'art.6
del citato regolamento.
Articolo 5 - Concessioni gratuite
A) Concessioni occasionali
Le concessioni occasionali dei locali sono di norma gratuite quando
ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
-
la pulizia del locale concesso venga assicurata dal
concessionario;
-
non siano necessari turni di personale comunale in
esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività
previste;
-
l'occupazione dei locali non superi la durata di
un giorno, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma del precedente
articolo 3;
-
si tratti di gruppi, enti od associazioni senza fini
di lucro;
-
si tratti di attività di interesse pubblico
generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.
E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione
gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto
del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 "Individuazione delle
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".
La domanda delle concessioni occasionali da parte di gruppi, enti ed associazioni
interessate deve pervenire in Circoscrizione almeno trenta giorni prima
della data richiesta.
B) Concessioni ricorrenti e continuative.
Le concessioni dei locali anche di non breve periodo e
comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando
si tratti
-
di progetti circoscrizionali realizzati da gruppi,
enti, associazioni e siano riferiti ad attività di assistenza
e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione
ed appartenente alle fasce deboli e/o rischio, contemplate nella vigente
legislazione;
-
di progetti culturali, sportivi e ricreativi che
rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni, anche se realizzati
a mezzo di gruppi, enti, associazioni; detti progetti sono fatti propri
dalle Circoscrizioni e sono deliberati dal Consiglio Comunale di Circoscrizione
e , dove occorra, con allegata convenzione;
-
di progetti proposti da gruppi, enti ed associazioni
ritenuti meritevoli di particolare interesse circoscrizionale e riconosciuti
dai consigli Circoscrizionali, a mezzo di apposito atto deliberativo
approvante specifica convenzione.
La suddetta convenzione dovrà in particolare, fra l'altro,
precisare:
a) l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato;
b) la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi,
conformemente alle disposizioni di cui all'art.22 della Legge 412/91
e successive modificazioni;
Dovranno altresì essere constatati i beni mobili presenti nei locali
concessi in convenzione mediante la formazione di specifico verbale, redatto
in contradditorio con il concessionario.
Sono fatte comunque salve le condizioni come sopra specificate al punto
A) numeri:1,2,4, e 5.
La stipula delle convenzioni dianzi richiamate, potrà essere delegata
al Dirigente di Settore Amministrativo preposto alla Circoscrizione.
Nei casi in cui non sia necessaria la formale stipula della convenzione,
la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale conterrà tutte
le condizioni regolanti il rapporto tra l'associazione e la Circoscrizione,
ivi comprese quelle afferenti l'uso dei locali ed in particolare:
-l'istanza del legale rappresentante dell'associazione costituirà
allegato necessario della deliberazione che, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, costituirà contratto;
-una copia autentica della medesima sarà conservata agli atti della
Circoscrizione unitamente allo specifico verbale, redatto per la constatazione
dei beni mobili presenti nei locali.
Articolo 6 - Concessioni onerose
Fuori dalle ipotesi previste ai punti n.1,2,3,4,5 del
precedente art.5, la concessione ha carattere oneroso.
Gli importi sono annualmente fissato con deliberazione del Consiglio
Comunale previo parere della Conferenza dei presidenti delle Circoscrizioni.
Gli importi così fissati divengono obbligatori per tutte le Circoscrizioni,
senza necessità di provvedimenti ricettivi.
Articolo 7 - Sanzioni
L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso,
deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di
curare la pulizia e la sorveglianza dei locali o vengano riscontrati
danneggiamenti o mancanze di arredi e/o attrezzature, in relazione alla
gravità delle inadempienze riscontrate potranno essere adottati
i provvedimenti di esclusione dalla possibilità di fruizione
dei locali, calibrati in relazione alla gravità delle inadempienze,
fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa da parte dell'amministrazione
nei confronti del concessionario. Dei fatti e dei relativi provvedimenti,
se trattasi concessioni gratuite, verrà data informazione al
Consiglio nella prima seduta utile per l'adozione degli eventuali provvedimenti.
In caso di recidiva, può essere applicata la sanzione dell'esclusione,
a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.
Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere
immediatamente rifusi ed in questo caso non comporteranno alcuna sanzione.
In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque
riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno
le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo
del risarcimento dei danni.
Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio
mobiliare, la Circoscrizione predispone un verbale di consegna contenente
l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere,
dal medesimo, sottoscritto e che costituirà la base per eventuali
risarcimenti dei danni.
Per le modalità di erogazione delle sanzioni ed il relativo organo
competente si applicano le norme ed i regolamenti vigenti.
Articolo 8 - Sospensiva e revoca delle concessioni
La Circoscrizione potrà sospendere o revocare le
concessioni di cui al presente regolamento qualora si manifestino prioritarie
esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio
Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano
la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.
La revoca o sospensione della concessione verrà comunicata dal
Dirigente con preavviso di almeno tre giorni.
Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni
imprevedibili indicate al precedente comma 1.
La revoca delle concessione non dà luogo, per il concessionario,
ad alcun risarcimento od indennizzo, ma soltanto al recupero, da concordarsi,
delle giornate non utilizzate.
Articolo 9 - Locali oggetto di concessione
I locali oggetto di concessione sono:
A) con destinazione vincolata ai centri dai Centri d'Incontro di:
Via Cigna, 211; via delle Querce 23; c.so Taranto 151/153; via Anglesio,23;
via Mascagni 20; strada Bertolla 111 p.t. e, c.so Giulio Cesare, 269
e via Pertengo,10*** non presente prec. Regolamento.
B) ex 18: c.so Vercelli 147, Cascina Marchesa- Sala Colonne ed Auditorium-
locali concedibili solo per concessioni occasionali brevi ed utilizzatibili
per mostre, convegni, spettacoli ecc.., inoltre le attività e
spettacoli rientranti nella programmazione Circoscrizionale hanno la
priorità sugli utilizzi da parte delle associazioni che , qualora
subissero lo spostamento della data di prenotazione del avranno diritto
esclusivamente al recupero in altra data da concordare.
Altri locali idonei che si rendessero disponibili successivamente saranno
inseriti nell'elenco con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione.
Considerata l'impossibilità da parte della Circoscrizione di
garantire attraverso il suo personale la gestione diretta, si ritiene
opportuno, incrementare al massimo le concessioni in autogestione dando
la preferenza nell'assegnazione dei locali alle associazioni che provvedano
ad opera degli abituali frequentatori, autorganizzati in gruppi, e che
diano la necessaria garanzia per la corretta gestione dei servizi: apertura,
chiusura, pulizia, conservazione e utilizzo dei locali, arredi e strutture.
Articolo 10 - Centro Civico
La sala Consiglio del Centro Civico sita in Via S.Benigno,
22 deve essere utilizzata prioritariamente per attività del Consiglio
Circoscrizionale, dei Gruppi Consigliari, della Giunta, delle Commisioni
di Lavoro, delle Sottocommissioni e delle attività emanate dagli
stessi. Considerata la inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei
locali pubblici disponibili nel territorio, la Sala Consiglio, se compatibile
con gli utilizzi previsti, potrà essere oggetto di concessione
in casi di rilevante importanza che di volta in volta verranno attentamente
valutati.
Articolo 11 - Competenza per il rilascio delle concessioni
Il primo comma viene così modificato: Le concessioni
di breve periodo onerose sono rilasciate dal Dirigente della Circoscrizione
previa presentazione di regolare istanza da parte degli interessati
con le modalità prevista dall' art.13.
Le concessioni ricorrenti e continuative gratuite sono rilasciate dal
Consiglio di Circoscrizione previo parere della Commissione di cui al
IV comma.
Le concessioni ricorrenti onerose di durata non superiore all'anno sono
rilasciate dal Dirigente di Circoscrizione che provvederà con
apposita determinazione dirigenziale, previo parere della Commissione
di cui al comma seguente.
l parere sulla concessione ricorrente e continuativa è espresso
dalla I Commissione. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio
ma non vincolante per l'organo competente all'emissione del provvedimento
di concessione.
Articolo 12 - Istanze per la concessione di locali
I gruppi, Enti e le Associazioni che intendono ottenere
la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, sono
tenuti a presentare istanza in carta semplice, indirizzata al Presidente
della Circoscrizione ed al Dirigente della Circoscrizione.
L'Ente o Associazione richiedente, in conformità a quanto previsto
dal D.Lvo 4/12/1997, n. 460 dovrà depositare, unitamente alla
domanda di concessione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto
debitamente registrato, anche per le concessioni di breve durata, essendo
rilevante ai fini della concessione stessa, la circostanza che il richiedente
non svolga preminente attività commerciale, individuata secondo
i criteri richiamati dallo Statuto e nei limiti previsti dal citato
D. L.vo.
Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:
a) nome e cognome del richiedente,
b) nominativo, recapito telefonico della persona responsabile che dovrà
sollevare con apposita dichiarazione liberatoria l'amministrazione da
qualsiasi responsabilità connessa all' uso dei locali concessi,
nonchè di criconsegnare gli stessi nelle condizioni originarie.;
c) la denominazione sociale dell'Associazione o Gruppo per il quale
intende chiedere la concessione dei locali;
d) l'indicazione dei locali di proprietà comunale che intende
ottenere in concessione;
e) il carattere della manifestazione, riunione o attività che
si intende svolgere;
f) la data o il periodo della concessione.
Le istanze di concessione devono essere presentate in orario d'ufficio.
Articolo 13 - Procedure e termini per concedere o negare l'uso
dei locali.
La concessione di breve durata a titolo oneroso e gratuite(
massimo tre giorni) viene rilasciata dal Dirgente con determina.
Il provvedimento favorevole o sfavorevole alla concessione deve essere
notificato al richiedente con tempestività; l'eventuale diniego
deve essere adeguatamente motivato.
Al fine di consentire un adeguata istruttoria e l'adozione dei provvedimenti
necessari, le domande per ottenere le concessioni consecutive gratuite
ed onerose di durata compresa fra i tre mesi ed un periodo non superiore
all' anno, nonchè le domande di eventuale rinnovo, devono essere
presentate 60 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta.
Se trattasi di concessione di carattere ricorrente per un periodo inferiore
ai tre mesi, la richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima
dell'attività ed il Dirigente di Circoscrizione rimetterà
la richiesta alla Commissione di cui all'Articolo 11, per l'acquisizione
del parere, per l'adozione, nei casi in cui necessita, del provvedimento
deliberativo.
Articolo 14 - Ritiro e riconsegna chiavi dei locali ottenuti in
concessione.
Ottenuta la concessione dei locaci il richiedente nei
casi espressamente previsti, provvederà al pagamamento della
tariffa presso il cassiere della Circoscrizione e ritirerà le
chiavi presso l'incaricato della Circoscrizione il quale farà
sottoscrivere il verbale di consegna chiavi e la relativa assunzione
di responsabilità.
Scaduta la concessione il concessionario dovrà riconsegnare le
chiavi ricevute al suddetto incaricato il quale rilascerà regolare
quietanza previa verifica della buona conservazione dei locali ed arredi
concessi in uso.
In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli
arredi l'incaricato della Circoscrizione provvederà a stendere
verbale di notifica delle irregolarità riscontrate.
Articolo 15 - Garanzie e responsabilità dei concessionari
dei locali
Considerato che le caratteristiche strutturali nonchè
la destinazione d'uso dei locali del Centro Civico e dei Centri d'incontro
non sono quelle dei locali per pubblico spettacolo, e che pertanto non
sono abilitabili a locali "di pubblico spettacolo"e quindi
non possono svolgervisi: ballo, proiezioni, film, ecc. e comunque non
devono mai esservi presenti più di 100 persone, il concessionario
dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna" dovrà
garantire che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente
riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi
scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge;
b) di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare,
di garantire la buona conservazione dei locali e di arredi riconsegnandoli
nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
c) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare
la Città da ogni e qualsivoglia responsabilità presente
e/o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi
e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
d)la firma del verbale di consegna e di assunzione di responsabilità,
di cui all'art.13, senza rilievi da parte del concessionario, comporta
implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali
e dei beni stessi. Pertanto il concessionario deve verificare lo stato
dei locali e dare immediata segnalazione ai VV.UU delle anomalie riscontrate.
Non saranno prese in considerazione contestazioni successive. Per i
locali ed i beni che verranno riconsegnati danneggiati ( e di tale fatto
docrà essere redatto apposito verbale di constatazione all'atto
della riconsegna), il concessionario dovrà rifondere il danno
nella misura che sarà fissata dall'Ispettorato di Ragioneria;
e) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale
avuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di
risarcire la Città, corrispondendo il valore dei materiali in
luogo della sua restituzione e subentrando così, nelle ragioni
civili della Città contro il sottrattore. Dovrà inoltre
presentare immediata denuncia alle competenti autorità. Copia
di tale denuncia dovrà essere riconsegnata alla Circoscrizione.
Sarà inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei
locali assegnati: avvisi, cartelli, manifesti, strisiconi od altri avvertimenti
pubblicitari o propagandistici attinenti all'iniziativa o comunque manifesti
contrari alla Legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità
delle istituzioni e dei loro rappresentanti.
Articolo 16 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno
del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo di adozione
diventa eseguibile.
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