CITTA' DI TORINO
Circoscrizione 6

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 6

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 19 febbraio 2001,
n.mecc0100171/89.



Articolo 1 - Finalità

Il Consiglio della Circoscrizione 6 emana il presente Regolamento al fine di disciplinare le concessione in uso temporaneo di tutti i locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione in forza di provvedimenti specifici emanati dal Consiglio Comunale, in adeguamento all'art.2 del "Regolamento per la Concessione dei locali da parte delle Circoscrizioni", mecc.n.9007590/08 Cons. Com. del 28/1/91, e nel rispetto dei principi in esso contenuti.
Dette concessioni sono finalizzate a favorire la partecipazione e l'aggregazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, culturali e democratiche per attività gratuite, aperte al pubblico e non perseguenti fini di lucro. In conformià ai principi dettati dallo "Statuto della Città di Torino", da quanto previsto dal "Regolamento del Decentramento" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 n.mecc. 9600980/49 in data 13/5/96 e n. 175 n.mecc.9604113/49 del 27/6/96, e successive modificazioni.

Articolo 2 - Criterio disciplinare

La finalità del presente Regolamento è la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione al fine di consentire la massima utilizzazione dei locali, nel rispetto dei principi dettati dallo Statuto della Città di Torino-in particolare gli articoli 49 e 55- e dal Regolamento del Decentramento- in particolare gli articoli 7, 42 e 56-. Viene fatta salva la facoltà della Circoscrizione di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni, piccole assemblee, incontri o iniziative programmate dal Consiglio stesso o che abbiano comunque carattere di emergenza.
La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere preavvisata ai concessionari almeno tre giorni prima. La sospensione, revoca od interruzione della concessione non dà luogo per il concessionario ad alcun rimborso od indennizzo ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Articolo 3 - Tipi di concessioni in uso dei locali

Le concessioni dei locali possono essere:
-di breve periodo, quelle che non superano i tre giorni consecutivi e sono destinate a gruppi, Enti o associazioni, per consentire loro di svolgere riunioni, assemblee, seminari, o manifestazioni varie, culturali, ricreative od inerenti il tempo libero; la domanda di concessione deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data oggetto della richiesta. .
- ricorrenti , quelle che consentono a gruppi, Enti od Associazioni di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a tre mesi, dopodichè l'istanza di rinnovo va presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione;
- consecutive , quelle che consentano a gruppi, Enti o associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa, per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di latro servizio. Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno. Non è consentita la concessione permanente nè a tempo indeterminato dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata, intendendosi quest'ultima come attività che esclude l'accesso dei cittadini quale, ad esempio, un'assemblea condominiale.

Articolo 4 - Criteri generali di concessione

L'utilizzo gratuito dei locali circoscrizionali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso secondo le norme del regolamento circoscrizionale con provvedimento motivato.
La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso nè di depositarvi materiali e suppellettili della medesima salvo si tratti di attività organizzata per conto della Circoscrizione, nel qual caso l'autorizzazione, data per iscritto, avrà la durata dell'attività oggetto della Concessione e non può avere frequenze tali da ridurre la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nella Circoscrizione.
.Per i periodi superiori all'anno si adottano i criteri dettati dal Regolamento Comunale per la concessione dei beni immobili ad enti ed associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc.n. 9503348/08 del 3/7/1995 e successive modificazioni, in particolare si applica la disciplina dettata dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 8 del sopracitato regolamento. Al fine di quantificare il beneficio economico insito nella concessione, nel rispetto dell'art.80 dello Statuto, per tali casi dovrà essere acquisito preventivamente il valore di mercato del canone dell'immobile oggetto della concessione, secondo le procedure indicate dall'art.6 del citato regolamento.

Articolo 5 - Concessioni gratuite

A) Concessioni occasionali
Le concessioni occasionali dei locali sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

  1. la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
  2. non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
  3. l'occupazione dei locali non superi la durata di un giorno, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma del precedente articolo 3;
  4. si tratti di gruppi, enti od associazioni senza fini di lucro;
  5. si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.
E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".
La domanda delle concessioni occasionali da parte di gruppi, enti ed associazioni interessate deve pervenire in Circoscrizione almeno trenta giorni prima della data richiesta.


B) Concessioni ricorrenti e continuative.

Le concessioni dei locali anche di non breve periodo e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti

  1. di progetti circoscrizionali realizzati da gruppi, enti, associazioni e siano riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o rischio, contemplate nella vigente legislazione;
  2. di progetti culturali, sportivi e ricreativi che rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni, anche se realizzati a mezzo di gruppi, enti, associazioni; detti progetti sono fatti propri dalle Circoscrizioni e sono deliberati dal Consiglio Comunale di Circoscrizione e , dove occorra, con allegata convenzione;
  3. di progetti proposti da gruppi, enti ed associazioni ritenuti meritevoli di particolare interesse circoscrizionale e riconosciuti dai consigli Circoscrizionali, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifica convenzione.
    La suddetta convenzione dovrà in particolare, fra l'altro, precisare:
    a) l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato;
    b) la quantificazione del beneficio economico relativo ai locali concessi, conformemente alle disposizioni di cui all'art.22 della Legge 412/91 e successive modificazioni;

Dovranno altresì essere constatati i beni mobili presenti nei locali concessi in convenzione mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contradditorio con il concessionario.
Sono fatte comunque salve le condizioni come sopra specificate al punto A) numeri:1,2,4, e 5.
La stipula delle convenzioni dianzi richiamate, potrà essere delegata al Dirigente di Settore Amministrativo preposto alla Circoscrizione.
Nei casi in cui non sia necessaria la formale stipula della convenzione, la deliberazione del Consiglio Circoscrizionale conterrà tutte le condizioni regolanti il rapporto tra l'associazione e la Circoscrizione, ivi comprese quelle afferenti l'uso dei locali ed in particolare:
-l'istanza del legale rappresentante dell'associazione costituirà allegato necessario della deliberazione che, divenuta esecutiva ai sensi di legge, costituirà contratto;
-una copia autentica della medesima sarà conservata agli atti della Circoscrizione unitamente allo specifico verbale, redatto per la constatazione dei beni mobili presenti nei locali.


Articolo 6 - Concessioni onerose

Fuori dalle ipotesi previste ai punti n.1,2,3,4,5 del precedente art.5, la concessione ha carattere oneroso.
Gli importi sono annualmente fissato con deliberazione del Consiglio Comunale previo parere della Conferenza dei presidenti delle Circoscrizioni.
Gli importi così fissati divengono obbligatori per tutte le Circoscrizioni, senza necessità di provvedimenti ricettivi.

Articolo 7 - Sanzioni

L'uso dei locali, sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali o vengano riscontrati danneggiamenti o mancanze di arredi e/o attrezzature, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate potranno essere adottati i provvedimenti di esclusione dalla possibilità di fruizione dei locali, calibrati in relazione alla gravità delle inadempienze, fatti salvi gli eventuali diritti di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti del concessionario. Dei fatti e dei relativi provvedimenti, se trattasi concessioni gratuite, verrà data informazione al Consiglio nella prima seduta utile per l'adozione degli eventuali provvedimenti.
In caso di recidiva, può essere applicata la sanzione dell'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.
Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi ed in questo caso non comporteranno alcuna sanzione.
In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria, ecc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 e 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
Al fine della valutazione di danni e sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, la Circoscrizione predispone un verbale di consegna contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere, dal medesimo, sottoscritto e che costituirà la base per eventuali risarcimenti dei danni.
Per le modalità di erogazione delle sanzioni ed il relativo organo competente si applicano le norme ed i regolamenti vigenti.

Articolo 8 - Sospensiva e revoca delle concessioni

La Circoscrizione potrà sospendere o revocare le concessioni di cui al presente regolamento qualora si manifestino prioritarie esigenze per attività della Circoscrizione deliberate dal Consiglio Circoscrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.
La revoca o sospensione della concessione verrà comunicata dal Dirigente con preavviso di almeno tre giorni.
Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza delle situazioni imprevedibili indicate al precedente comma 1.
La revoca delle concessione non dà luogo, per il concessionario, ad alcun risarcimento od indennizzo, ma soltanto al recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Articolo 9 - Locali oggetto di concessione

I locali oggetto di concessione sono:
A) con destinazione vincolata ai centri dai Centri d'Incontro di:
Via Cigna, 211; via delle Querce 23; c.so Taranto 151/153; via Anglesio,23; via Mascagni 20; strada Bertolla 111 p.t. e, c.so Giulio Cesare, 269 e via Pertengo,10*** non presente prec. Regolamento.
B) ex 18: c.so Vercelli 147, Cascina Marchesa- Sala Colonne ed Auditorium- locali concedibili solo per concessioni occasionali brevi ed utilizzatibili per mostre, convegni, spettacoli ecc.., inoltre le attività e spettacoli rientranti nella programmazione Circoscrizionale hanno la priorità sugli utilizzi da parte delle associazioni che , qualora subissero lo spostamento della data di prenotazione del avranno diritto esclusivamente al recupero in altra data da concordare.
Altri locali idonei che si rendessero disponibili successivamente saranno inseriti nell'elenco con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione.
Considerata l'impossibilità da parte della Circoscrizione di garantire attraverso il suo personale la gestione diretta, si ritiene opportuno, incrementare al massimo le concessioni in autogestione dando la preferenza nell'assegnazione dei locali alle associazioni che provvedano ad opera degli abituali frequentatori, autorganizzati in gruppi, e che diano la necessaria garanzia per la corretta gestione dei servizi: apertura, chiusura, pulizia, conservazione e utilizzo dei locali, arredi e strutture.

Articolo 10 - Centro Civico

La sala Consiglio del Centro Civico sita in Via S.Benigno, 22 deve essere utilizzata prioritariamente per attività del Consiglio Circoscrizionale, dei Gruppi Consigliari, della Giunta, delle Commisioni di Lavoro, delle Sottocommissioni e delle attività emanate dagli stessi. Considerata la inadeguatezza quantitativa e qualitativa dei locali pubblici disponibili nel territorio, la Sala Consiglio, se compatibile con gli utilizzi previsti, potrà essere oggetto di concessione in casi di rilevante importanza che di volta in volta verranno attentamente valutati.

Articolo 11 - Competenza per il rilascio delle concessioni

Il primo comma viene così modificato: Le concessioni di breve periodo onerose sono rilasciate dal Dirigente della Circoscrizione previa presentazione di regolare istanza da parte degli interessati con le modalità prevista dall' art.13.
Le concessioni ricorrenti e continuative gratuite sono rilasciate dal Consiglio di Circoscrizione previo parere della Commissione di cui al IV comma.
Le concessioni ricorrenti onerose di durata non superiore all'anno sono rilasciate dal Dirigente di Circoscrizione che provvederà con apposita determinazione dirigenziale, previo parere della Commissione di cui al comma seguente.
l parere sulla concessione ricorrente e continuativa è espresso dalla I Commissione. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio ma non vincolante per l'organo competente all'emissione del provvedimento di concessione.

Articolo 12 - Istanze per la concessione di locali

I gruppi, Enti e le Associazioni che intendono ottenere la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, sono tenuti a presentare istanza in carta semplice, indirizzata al Presidente della Circoscrizione ed al Dirigente della Circoscrizione.
L'Ente o Associazione richiedente, in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 4/12/1997, n. 460 dovrà depositare, unitamente alla domanda di concessione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto debitamente registrato, anche per le concessioni di breve durata, essendo rilevante ai fini della concessione stessa, la circostanza che il richiedente non svolga preminente attività commerciale, individuata secondo i criteri richiamati dallo Statuto e nei limiti previsti dal citato D. L.vo.
Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:
a) nome e cognome del richiedente,
b) nominativo, recapito telefonico della persona responsabile che dovrà sollevare con apposita dichiarazione liberatoria l'amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa all' uso dei locali concessi, nonchè di criconsegnare gli stessi nelle condizioni originarie.;
c) la denominazione sociale dell'Associazione o Gruppo per il quale intende chiedere la concessione dei locali;
d) l'indicazione dei locali di proprietà comunale che intende ottenere in concessione;
e) il carattere della manifestazione, riunione o attività che si intende svolgere;
f) la data o il periodo della concessione.
Le istanze di concessione devono essere presentate in orario d'ufficio.

Articolo 13 - Procedure e termini per concedere o negare l'uso dei locali.

La concessione di breve durata a titolo oneroso e gratuite( massimo tre giorni) viene rilasciata dal Dirgente con determina.
Il provvedimento favorevole o sfavorevole alla concessione deve essere notificato al richiedente con tempestività; l'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.
Al fine di consentire un adeguata istruttoria e l'adozione dei provvedimenti necessari, le domande per ottenere le concessioni consecutive gratuite ed onerose di durata compresa fra i tre mesi ed un periodo non superiore all' anno, nonchè le domande di eventuale rinnovo, devono essere presentate 60 giorni prima dell'inizio del periodo oggetto di richiesta.
Se trattasi di concessione di carattere ricorrente per un periodo inferiore ai tre mesi, la richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'attività ed il Dirigente di Circoscrizione rimetterà la richiesta alla Commissione di cui all'Articolo 11, per l'acquisizione del parere, per l'adozione, nei casi in cui necessita, del provvedimento deliberativo.

Articolo 14 - Ritiro e riconsegna chiavi dei locali ottenuti in concessione.

Ottenuta la concessione dei locaci il richiedente nei casi espressamente previsti, provvederà al pagamamento della tariffa presso il cassiere della Circoscrizione e ritirerà le chiavi presso l'incaricato della Circoscrizione il quale farà sottoscrivere il verbale di consegna chiavi e la relativa assunzione di responsabilità.
Scaduta la concessione il concessionario dovrà riconsegnare le chiavi ricevute al suddetto incaricato il quale rilascerà regolare quietanza previa verifica della buona conservazione dei locali ed arredi concessi in uso.
In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi l'incaricato della Circoscrizione provvederà a stendere verbale di notifica delle irregolarità riscontrate.

Articolo 15 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

Considerato che le caratteristiche strutturali nonchè la destinazione d'uso dei locali del Centro Civico e dei Centri d'incontro non sono quelle dei locali per pubblico spettacolo, e che pertanto non sono abilitabili a locali "di pubblico spettacolo"e quindi non possono svolgervisi: ballo, proiezioni, film, ecc. e comunque non devono mai esservi presenti più di 100 persone, il concessionario dei locali nel sottoscrivere il "verbale di consegna" dovrà garantire che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto nelle norme di legge;
b) di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare, di garantire la buona conservazione dei locali e di arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
c) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsivoglia responsabilità presente e/o futura, per danni di qualsiasi genere, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
d)la firma del verbale di consegna e di assunzione di responsabilità, di cui all'art.13, senza rilievi da parte del concessionario, comporta implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi. Pertanto il concessionario deve verificare lo stato dei locali e dare immediata segnalazione ai VV.UU delle anomalie riscontrate. Non saranno prese in considerazione contestazioni successive. Per i locali ed i beni che verranno riconsegnati danneggiati ( e di tale fatto docrà essere redatto apposito verbale di constatazione all'atto della riconsegna), il concessionario dovrà rifondere il danno nella misura che sarà fissata dall'Ispettorato di Ragioneria;
e) di custodire sotto la propria responsabilità il materiale avuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione, il pieno dovere di risarcire la Città, corrispondendo il valore dei materiali in luogo della sua restituzione e subentrando così, nelle ragioni civili della Città contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare immediata denuncia alle competenti autorità. Copia di tale denuncia dovrà essere riconsegnata alla Circoscrizione. Sarà inoltre suo compito controllare che non siano affissi nei locali assegnati: avvisi, cartelli, manifesti, strisiconi od altri avvertimenti pubblicitari o propagandistici attinenti all'iniziativa o comunque manifesti contrari alla Legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti.


Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo di adozione diventa eseguibile.