CITTA' DI TORINO
Circoscrizione 6


REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA
CIRCOSCRIZIONE 6

Approvato con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 6 del 10 dicembre 2002
(n. mecc. 2002 10713/89)
Modificato con deliberazione del 22 febbraio 2007 (n. mecc. 2007 00970/89)
Modificato con deliberazione del 31 marzo 2008 (n. mecc. 2008 01490/89)

 

Art. 1
Premessa

Le riunioni e le funzioni del Consiglio Circoscrizionale sono disciplinate dal presente Regolamento.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dallo Statuto, nonché dai vigenti Regolamenti del Consiglio Comunale e del Decentramento.

Art. 2
Prima seduta del Consiglio di Circoscrizione

Nella prima seduta il Consiglio Circoscrizionale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto provvede alla convalida degli eletti secondo le leggi vigenti. Nella stessa seduta procede all'elezione del/della Presidente e della Giunta.


Art. 3
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal/dalla Presidente. La convocazione è fatta mediante avvisi scritti ed avvisi pubblici recanti l'ordine del giorno (O.D.G.). Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta o, in caso d'urgenza, ventiquattro ore prima dell'adunanza. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze, ma non più di due nello stesso giorno. Con l'avviso di convocazione e' trasmesso l'O.D.G. e la relativa documentazione; essa è depositata presso la segreteria della Circoscrizione entro 48 ore precedenti la seduta, e 24 ore nel caso di convocazione urgente.
Il/la Presidente del Consiglio Circoscrizionale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano:

  • un quinto dei Consiglieri in carica;
  • il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale;
  • almeno trecento cittadini residenti nel territorio circoscrizionale.

I proponenti devono indicare l'O.D.G.


Art. 4
Consiglio aperto

  1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il/la Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di Capigruppo che rappresentino almeno 8 Consiglieri Circoscrizionali, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Circoscrizionale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni ed ai cittadini. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta. Qualora, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di convocazione di un Consiglio aperto da parte di Capigruppo, il Presidente non abbia ritenuto di disporre in tal senso, deve darne motivazione scritta ai richiedenti.
  2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del/della Presidente.
  3. Al termine di una adunanza aperta, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Circoscrizionale, proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta, purché esse non riguardino impegni di spesa per l'Amministrazione.
    Nelle sedute aperte del Consiglio Circoscrizionale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.
    Il/la proponente o uno dei proponenti ha per illustrare gli argomenti 15 minuti di tempo, tutti gli altri interventi dei Consiglieri non possono avere durata oltre i 3 minuti.
    Ogni cittadino ha la possibilità di intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.

Art. 5
Poteri del Presidente durante le adunanze

  1. Il/la Presidente garantisce il rispetto dei tempi di intervento previsti dal presente Regolamento.
  2. Il/la Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Egli/ella, sentito il/la Segretario/a, decide in merito alle questioni di applicazione del Regolamento poste dai Consiglieri con mozione d'ordine nel corso delle adunanze.
  3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il/la Presidente ha la facoltà di intervenire in ogni momento dell'adunanza e in ogni fase della discussione.
  4. Per ciò che riguarda i poteri sanzionatori del Presidente nei confronti dei partecipanti alle adunanze nonché del pubblico e i poteri di disciplina sul Consiglio Circoscrizionale si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. da 102 a 108 contenuti nel Capo IV titolo III del Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 6
Assemblee e consultazioni

  1. Per consentire la più ampia partecipazione al processo di formazione dei provvedimenti di carattere generale, il/la Presidente può indire, previa informazione ai Capigruppo, assemblee dei titolari dei diritti di partecipazione individuale e collettiva.
  2. Le assemblee devono essere indette dal/dalla Presidente di Circoscrizione quando lo richiedano:
    - Il Sindaco;
    - una Commissione Consiliare Comunale Permanente;
    - 8 dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione;
    - 300 elettori della Circoscrizione.
  3. Le richieste di assemblea devono indicare l'argomento di cui si propone la discussione.
  4. La convocazione spetta al/alla Presidente del Consiglio Circoscrizionale, che ne fissa la data entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ne cura la pubblicizzazione con i mezzi a disposizione della Circoscrizione e ne da' avviso ai Consiglieri Circoscrizionali, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
  5. Il/la Presidente o un Coordinatore da lui delegato presiede l'assemblea, garantisce il regolare svolgimento della stessa e l'esercizio dei diritti di parola; da' comunicazione al Consiglio Circoscrizionale di tutte le indicazioni espresse.
  6. Ogni deliberazione del Consiglio Circoscrizionale inerente agli argomenti discussi nell'assemblea deve dare esplicita menzione di essi.

Articolo 6 bis
Consultazioni

  1. Su problemi o provvedimenti di specifico interesse può essere indetta la consultazione di categorie o settori della popolazione della Circoscrizione.
  2. La consultazione può essere richiesta, oltre che dal/dalla Presidente:
    - da Capigruppo che rappresentino almeno 8 Consiglieri Circoscrizionali;
    - dalle categorie rappresentative dei cittadini e/o dai settori della popolazione interessati.
  3. La consultazione è indetta, previa informazione ai Capigruppo, dal/dalla Presidente. Questi ne fissa la data entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo della Circoscrizione e la presiede.
  4. Gli esiti della consultazione sono comunicati al Consiglio Circoscrizionale nella prima riunione successiva alla consultazione stessa.

Articolo 6 ter
Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

  1. Duecento titolari dei diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio Circoscrizionale nelle materie di competenza propria della Circoscrizione.
  2. Dieci presentatori devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla, prima della raccolta delle firme necessarie, al/alla Presidente, che a sua volta la sottopone al Dirigente della Circoscrizione per la verifica dei requisiti formali. Successivamente a tale verifica può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni, che devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta dei dieci presentatori che si assumono la responsabilità della autenticità delle firme necessarie. In particolare ogni proposta deve contenere lo schema del provvedimento da assumere con l'indicazione, nella premessa, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificano e, nel dispositivo, l'esatta delimitazione dell'attività o dell'argomento trattato nonché, ove necessario, le modalità di finanziamento.
  3. Le proposte, munite dei pareri previsti per legge, vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale entro 60 giorni dalla presentazione, sentita la Conferenza dei Capigruppo circoscrizionali.
  4. Il primo firmatario della proposta, o un suo delegato, ha diritto di esporla per un massimo di 15 minuti, nella seduta del Consiglio in cui si discute la proposta.

Articolo 6 quater
Istanze e petizioni

  1. I residenti nella Circoscrizione titolari dei diritti di partecipazione, e compresi i residenti minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono rivolgere:
    a) istanze scritte al Presidente con cui si chiedono particolari e dettagliate informazioni su specifici oggetti dell'attività della Circoscrizione;
    b) petizioni al Consiglio Circoscrizionale con cui si segnalano necessità rilevanti per la collettività circoscrizionale.
  2. Le istanze possono essere inoltrate da singoli o da associazioni, mentre le petizioni devono essere sottoscritte da almeno:
    a) trenta soggetti di cui al I comma del presente articolo per problemi di carattere specifico;
    b) cento soggetti di cui al I comma del presente articolo per problemi di carattere generale circoscrizionale.
    Il primo firmatario si assume la responsabilità dell'autenticità delle firme necessarie.
  3. Le istanze devono essere presentate al/alla Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria e provvede alla relativa risposta al primo firmatario entro sessanta giorni dalla presentazione al protocollo della Circoscrizione.
  4. Le petizioni devono essere presentate al/alla Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria al fine di portarne la relativa discussione o in sede di Commissione competente o in sede di Consiglio Circoscrizionale dandone comunicazione al primo firmatario. Delle petizioni non sottoposte al Consiglio Circoscrizionale va data comunque comunicazione al Consiglio stesso. L'esame delle petizioni da parte del Consiglio Circoscrizionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione al protocollo della Circoscrizione.
  5. Istanze o petizioni di eguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre.

Art.7
Costituzione dei Gruppi Consiliari

  1. La costituzione dei Gruppi Consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e dal Titolo I Capo II del Regolamento del Consiglio Comunale e deve essere comunicata al Direttore di Circoscrizione entro i 15 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Circoscrizionale di ogni tornata amministrativa.
    a. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che lo compongono.
    b. I Gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri Circoscrizionali o di una diversa dichiarazione di volontà. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una diversa dichiarazione di volontà devono essere costituiti da almeno due Consiglieri. Fa eccezione il Gruppo Misto.
    c. I Consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto. L'adesione al Gruppo Misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
    d. I Consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al/alla Presidente, si costituiscono in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione e della Giunta che governano la Circoscrizione, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
    L'adesione di Consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al/alla Presidente, dai Capigruppo degli altri gruppi di maggioranza. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti Consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente sottodenominazione "di minoranza".
    Le due articolazioni che possono essere costituite dai Consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio Vicecapogruppo o, se singoli, fungono da Vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni Vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo.
  2. Capigruppo Consiliari
    a. Entro 15 giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare, ogni Gruppo composto da più di un Consigliere deve provvedere a comunicare al Direttore di Circoscrizione il nominativo del proprio Capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da più della metà dei Consiglieri del Gruppo.
    b. In assenza della comunicazione di cui al punto a), è considerato Capogruppo agli effetti del presente Regolamento, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
    c. Ogni Gruppo Consiliare può altresì comunicare, con le stesse modalità do cui al precedente punto a, l'elezione di un Vicecapogruppo.
    d. In caso di dimissioni comunicate al Presidente da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica di Consigliere, sino all'elezione del nuovo Capogruppo è considerato tale, agli effetti del presente Regolamento, il Vicecapogruppo o, qualora il Gruppo ne sia privo, il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Art. 8
Conferenza dei Capigruppo

  1. Le riunioni della conferenza dei Capigruppo sono convocate dal/dalla Presidente della Circoscrizione, che ne stabilisce l'ordine del Giorno.
  2. Il/la Presidente è tenuto/a a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza stessa in una precedente riunione oppure entro 5 giorni dalla richiesta di almeno due Capigruppo.
  3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno quarantotto ore di anticipo, riducibili a ventiquattro per motivate ragioni di urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.
  4. Il/la Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente, di propria iniziativa o quando sia richiesto da almeno due Capigruppo, qualora si debbano affrontare problemi di rilevanza eccezionale o per ragioni di opportunità assolutamente non prevedibili.
  5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il/la Presidente della Circoscrizione può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Circoscrizionale, e la può riunire in qualsiasi momento nel caso dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia già stata aperta, il/la Presidente la sospende.
    Ferma restando la competenza del/la Presidente e del Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni di Commissione Consiliare Permanente Ordinaria per i problemi istituzionali, sull'informazione e sulle relazioni internazionali. Essa esercita inoltre le funzioni di Commissione Permanente Ordinaria relativamente agli Affari Legali ed ai problemi della Polizia Urbana e della sicurezza. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte dal Direttore di Circoscrizione o da un Funzionario da lui delegato.

Art. 9
Commissioni di Lavoro Permanenti. Nomina e composizione

  1. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono sei:
    I Commissione: bilancio e programmazione - patrimonio - economato - personale ed ordinamento uffici - servizi demografici;
    II Commissione: urbanistica - edilizia privata - viabilità e trasporti - GTT - arredo urbano, lavori pubblici ed edilizia pubblica - servizi tecnologici;
    III Commissione: problemi del lavoro - industria, artigianato e commercio;
    IV Commissione: sanità e servizi sociali;
    V Commissione: cultura - istruzione - sport, turismo e tempo libero - gioventù;
    VI Commissione: ecologia ed ambiente - verde pubblico - IRIDE - SMAT - AMIAT - TRM.
    Eventuali ulteriori Commissioni di Lavoro Permanenti debbono essere previste con deliberazione del Consiglio Comunale.
  2. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono costituite con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.
  3. Ogni Commissione è costituita da un componente della Giunta Circoscrizionale, in qualità di Coordinatore, che la presiede, dai Consiglieri iscritti e da tutti i cittadini che abbiano presentato apposita domanda. In caso di impedimento del Coordinatore, la Commissione è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente della Circoscrizione.
  4. I nominativi dei Consiglieri e dei cittadini che richiedono di far parte delle singole Commissioni devono essere recepiti in appositi provvedimenti deliberativi. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, possono chiedere la parola soltanto coloro che vi risultano iscritti ed hanno firmato il foglio presenze di cui al successivo comma 13, oltre ad eventuali invitati da parte del Presidente della Commissione. É compito del Presidente della Commissione disciplinare l'ordine degli interventi.
  5. La convocazione delle Commissioni, il cui calendario periodico viene inviato due volte l'anno ai loro componenti, è trasmessa ai Capigruppo e resa nota alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Internet della Circoscrizione.
    Le Commissioni di Lavoro sono convocate dal Presidente e dal Coordinatore competente, di norma, secondo il seguente calendario:
    I Commissione: primo lunedì del mese alle ore 17,30;
    II Commissione: primo mercoledì del mese alle ore 17,30;
    III Commissione: secondo lunedì del mese alle ore 17,30;
    IV Commissione: secondo mercoledì del mese alle ore 17,30;
    V Commissione: terzo lunedì del mese alle ore 17,30;
    VI Commissione: terzo mercoledì del mese alle ore 17,30.
    Le riunioni straordinarie delle Commissioni si convocano in relazione alle necessità.
  6. Possono essere convocate riunioni congiunte tra due o più Commissioni, concordate tra i rispettivi Coordinatori, per l'esame di problemi di interesse comune.
  7. Due Consiglieri od almeno dieci cittadini iscritti alla Commissione possono richiedere, per iscritto, l'approfondimento o la discussione di un argomento che rientri tra le competenze della medesima. Tale argomento potrà essere posto all'ordine del giorno della riunione successiva alla richiesta, compatibilmente con i lavori preventivamente programmati. Diversamente il Coordinatore deve dare motivazione scritta ai richiedenti.
  8. La segreteria di ciascuna Commissione provvede all'invio, ai componenti che non abbiano partecipato ad alcuna riunione nei 12 mesi precedenti, di un sollecito a riconfermare per iscritto la volontà di continuare a farne parte. Trascorso un mese dall'invio del sollecito, l'interessato che non faccia pervenire alcuna riconferma, viene considerato decaduto. Rimane inalterata, in ogni caso, la facoltà dell'interessato di riscriversi nuovamente alla Commissione.
  9. Copia della documentazione inerente gli argomenti in esame viene distribuita a tutti i Consiglieri, fanno eccezione i plichi particolarmente voluminosi ed i supporti di difficile riproduzione. Per gli altri componenti della Commissione la documentazione è disponibile, in visione e durante gli orari d'ufficio, presso la segreteria della Commissione, e comunque depositata e consultabile durante la riunione della Commissione.
  10. Ogni componente della Commissione può intervenire, dichiarando le proprie generalità, per un massimo di due volte su un medesimo argomento all'Ordine del Giorno, la prima volta per un massimo di cinque minuti e la seconda volta per un massimo di tre minuti. Su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, qualora l'argomento da trattare venga ritenuto di particolare complessità, il Coordinatore può suddividere la discussione in più riunioni o concedere tempi maggiori per gli interventi.
    Preferibilmente devono alternarsi gli interventi dei Consiglieri e dei cittadini iscritti prevedendo, qualora le richieste lo consentano, un intervento di un Consigliere ogni due interventi di cittadini iscritti.
    Durante la riunione della Commissione, preferibilmente all'inizio della stessa, Presidenti o loro delegati di Associazioni, Cooperative od altro che abbiano presentato alla Circoscrizione richieste di contributo, sono invitati a presentare il relativo progetto.
    Le risposte alle osservazioni ed ai quesiti posti nel corso della discussione in Commissione, sono fornite ogni qualvolta si siano tenuti un numero congruo di interventi, indicativamente individuato in quattro o cinque, se ci sono.
    I presenti alla riunione della Commissione, devono mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri partecipanti e degli altri interventi. Il Presidente della Commissione deve richiamare eventuali comportamenti non rispettosi, censurando i componenti che se ne rendano responsabili, qualora si ripetano nonostante i richiami precedenti.
  11. Della riunione della Commissione è tenuto, a cura della segreteria della Commissione, verbale sommario con l'indicazione degli argomenti trattati e dei nominativi degli intervenuti per ciascuno di essi.
  12. Qualora non sia possibile esaurire l'esame di tutti i punti all'Ordine del Giorno, al termine della riunione il Coordinatore ha facoltà di riconvocare, seduta stante, una riunione straordinaria della Commissione per completarne la discussione.
  13. La rilevazione della presenza dei partecipanti ai lavori della Commissione avviene attraverso la sottoscrizione personale di un foglio delle presenze, di volta in volta predisposto dalla segreteria della Commissione e riportante l'elenco degli iscritti. Il Presidente della Commissione dichiara l'apertura ed il termine dei lavori. La durata delle riunioni, di norma, dovrà essere contenuta entro le due ore dall'inizio dei lavori.


Art. 10
Sottocommissioni di Lavoro

  1. Il Consiglio di Circoscrizione, sentita la Commissione competente per materia, può deliberare la costituzione di apposite Sottocommissioni per materie specifiche ed a tempo determinato, che richiedano una propria sede di approfondimento.
  2. Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione viene eletto con le stesse modalità previste per i Coordinatori delle Commissioni Permanenti e non fa parte della Giunta Esecutiva di Circoscrizione.
  3. Le Sottocommissioni possono avvalersi di esperti esterni.
  4. Il Coordinatore della Sottocommissione riferisce periodicamente alla Commissione competente sui lavori svolti, ponendola in grado di esercitare pienamente le proprie funzioni.
  5. Il Coordinatore della Sottocommissione può richiedere l'audizione in Giunta o può essere invitato a riferire in Giunta l'andamento dei lavori della Sottocommissione stessa.


Art. 11
Commissioni di Lavoro Straordinario

  1. Per particolari finalità il Consiglio può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di Lavoro Straordinarie a tempo determinato e con compiti definiti
  2. L'atto istitutivo indica i componenti, il Consigliere Coordinatore, che dovrà presentare alla Conferenza dei Capigruppo il piano di attività e, in tempi e modi concordati con la stessa, l'andamento dei lavori.
  3. Alla scadenza del termine previsto per la conclusione dei lavori dovrà essere presentata dalla Commissione una relazione per la discussione finale in Consiglio Circoscrizionale e l'adozione dei provvedimenti necessari.
  4. Il Coordinatore della Commissione di lavoro straordinario può richiedere l'audizione in Giunta o può essere invitato a riferire in Giunta l'andamento dei lavori della Sottocommissione stessa.

Art. 12
Apertura e validità delle sedute

  1. La seduta può essere aperta dal/dalla Presidente ed è valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri, consistente nella maggioranza dei componenti del Consiglio.
  2. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei Consiglieri.
  3. Comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno devono essere trattate a seduta aperta.
  4. Quando sia prevista dall'ordine dei lavori la trattazione di interpellanze, il/la Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla discussione. Terminata la discussione delle interpellanze, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al comma 6 il/la Presidente, dopo aver accertato a mezzo del Segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta.
  5. Quando non sia prevista dall'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del Segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza e aperta la seduta.
  6. Trascorsi più di sessanta minuti dall'ora indicata dall'avviso di convocazione nei casi di cui al comma 5 ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze nei casi di cui al comma 4 senza che la seduta sia stata aperta, il Segretario , d'ordine del Presidente o a richiesta di un componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso positivo il/la Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo il/la Presidente dichiara deserta la seduta.
  7. Dell'adunanza in cui la seduta è andata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze preventivamente giustificate.

Art. 13
Ordine di trattazione degli argomenti

  1. Il/la Presidente, sulla base dell'ordine del giorno, pone in trattazione i diversi argomenti.
  2. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono trattati di norma nel seguente ordine:
    - comunicazioni del /la Presidente;
    - interrogazioni;
    - interpellanze;
    - proposte di deliberazione;
    - proposte di interrogazione al Sindaco
    - proposte di parere;
    - proposte di mozione;
    - proposte di ordine del giorno;
    - proposte di mozione non iscritte all'ordine del giorno
    - proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine del giorno.
  3. Le interpellanze e le interrogazioni possono essere trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta, anche in assenza del numero legale dei Consiglieri ma con la presenza dell'interpellante.
  4. Il/la Presidente e ogni Capogruppo possono proporre un diverso ordine di trattazione degli argomenti. Il Consiglio, con le modalità di cui all'art. 29, senza discussione, decide in merito alla proposta di inversione degli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
  5. Supplementi all'ordine del giorno possono essere consegnati ai componenti del Consiglio all'inizio della subsessione o delle adunanze che la compongono.

Art.14
Segretario dell'adunanza

Le funzioni di Segretario del Consiglio, sono assolte dal Direttore di Circoscrizione del Centro Civico o, in caso di assenza o impedimento, dal Funzionario amministrativo in Posizione Organizzativa dell'Ufficio Circoscrizionale od in mancanza di questi da altro Funzionario circoscrizionale all'uopo delegato. In particolare, il Segretario qualora non si utilizzi il sistema di votazione elettronica, coadiuva il Presidente nel tenere nota dei Consiglieri iscritti a parlare, dare lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti, provvedere all'appello nominale, accertare il risultato delle votazioni palesi. Il Segretario provvede inoltre, ai sensi di legge, a redigere e quindi a sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio.

Art. 15
Funzionamento del Consiglio

  1. Le sedute del Consiglio Circoscrizionale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Consiglio, in via ordinaria, di norma, viene convocato il giovedì.
  2. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne discosti, il/la Presidente lo/la richiama. Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il/la Presidente gli toglie la parola.
  3. Nel corso di ogni seduta il Consiglio Circoscrizionale, su proposta di un/a Consigliere/a ed a maggioranza di due terzi dei presenti, può deliberare di concedere la parola anche a persone estranee al Consiglio.
  4. Il/la Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo di supporti audiovisivi o di fotografie o di altre dotazioni strumentali.

Art. 15 bis
Sistema elettronico di votazione e rilevazione presenze.

La sala del Consiglio della 6 Circoscrizione è dotata di sistema elettronico che consente, oltre alla registrazione degli interventi, di:
a) rilevare le presenze;
b) prenotare gli interventi;
c) effettuare le votazioni.
Ad impianto in condizioni di funzionalità la verifica del numero legale in aula a seguito di richiesta avverrà tramite la digitazione del tasto di conferma della presenza, la prenotazione degli interventi avverrà tramite la digitazione del tasto di prenotazione, la votazione palese avverrà con l'utilizzo del citato impianto e con le modalità indicate dal successivo articolo 29.
Il/la Presidente può decidere, in relazione al verificarsi di non funzionalità dell'impianto od in presenza di particolari condizioni e/o situazioni, di procedere per quanto indicato ai sopracitati punti a), b), c), intesi singolarmente od a gruppi, di procedere con modalità manuale (chiamata nominale, alzata di mano ecc.).

Art. 16
Disciplina degli interventi, trattazione degli argomenti e tempi d'intervento.

  1. Per le proposte di deliberazione e le proposte di pareri si procede nel
    seguente ordine:
    a) il/la Presidente o uno/a dei Coordinatori proponenti ha il diritto di illustrare la proposta di deliberazione o di parere per un tempo non superiore a dieci minuti;
    b) ogni Consigliere può intervenire non più di due volte. Il primo intervento non può essere superiore a otto minuti; il secondo a quattro minuti;
    c) il/la Presidente pone in discussione le eventuali proposte di emendamento o di subemendamento;
    d) il/la Presidente pone in votazione gli eventuali subemendamenti ed emendamenti.
  2. Qualora a seguito dell'illustrazione della proposta di deliberazione nessun Consigliere chieda di intervenire si passa senz'altro alla votazione.
  3. Qualora la proposta di deliberazione non sia stata preventivamente oggetto di discussione nella Commissione di lavoro, su richiesta di un Consigliere formulata prima dell'apertura della discussione di merito, il Consiglio può decidere, a maggioranza dei Consiglieri presenti, che essa venga rinviata alla disamina della Commissione.

Art. 16 bis
Proposta di deliberazione ed interrogazione rivolta all'Amministrazione Comunale

  1. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Città, almeno due Consigli di Circoscrizione possono presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione, che il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione.
  2. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Città, e con le modalità previste dall'art. 45 del Regolamento sul Decentramento, il Consiglio Circoscrizionale può presentare interrogazioni al Sindaco su argomenti che concernano direttamente l'attività del Consiglio Circoscrizionale o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione. Tale norma dispone inoltre che a queste interrogazioni deve essere data risposta scritta entro 30 giorni, con comunicazione della stessa al Consiglio Circoscrizionale. Il Consiglio Circoscrizionale infine, qualora ritenga la risposta insoddisfacente oppure nei termini previsti non sia pervenuta risposta alcuna, può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale che l'interrogazione sia discussa nella competente Commissione Comunale Consiliare permanente alla presenza del/della proprio/a Presidente. La Commissione deve calendarizzare la risposta entro 30 giorni dalla richiesta.
  3. Per le proposte di deliberazione rivolte al Consiglio Comunale, si applicano, sia relativamente alla trattazione che alla votazione, le modalità ed i tempi previsti dagli artt. 16 e 29 per le proposte di deliberazione circoscrizionali e di parere.
  4. Per le interrogazioni al Sindaco, si applicano, relativamente alla trattazione, i tempi previsti dal successivo art. 18 per le interpellanze; relativamente alla votazione si applicano, invece, le modalità previste dagli artt. 16 e 29 per le proposte di deliberazione circoscrizionali e di parere.


Art. 17
Contenuto, forma e discussione delle interrogazioni.

  1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al/la Presidente o alla Giunta circoscrizionale in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri circoscrizionali, volta ad ottenere informazioni su materie di interesse circoscrizionale o a conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta circoscrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale. Copia dell'interrogazione è trasmessa a tutti i Capigruppo.
  2. Gli interroganti specificano se richiedono che all'interrogazione sia risposto in forma scritta ovvero verbale in una seduta di Consiglio. Ove non sia specificato, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. La risposta in forma scritta è fornita, entro trenta giorni dalla presentazione, dal/dalla Presidente ovvero da uno o più Coordinatori da lui delegati.
  3. Le interrogazioni che devono essere portate in Consiglio sono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno di un Consiglio successivo, comunque non oltre 30 giorni dopo la loro presentazione. L'interrogante o uno degli interroganti ha facoltà di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente i cinque minuti.
  4. A seguito della risposta del/della Presidente o del/della Coordinatore/trice competente può intervenire soltanto l'interrogante o uno degli interroganti e soltanto per dichiarare se sia soddisfatto o meno. In quest'ultimo caso l'interrogante o uno degli interroganti può altresì richiedere, con lettera al/alla Presidente, che una interrogazione sia trasformata in interpellanza la cui trattazione seguirà l'iter previsto dall'art.18.

Art. 18
Contenuto, forma e discussione delle interpellanze

  1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al/alla Presidente o alla Giunta circoscrizionale in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri circoscrizionali, volta ad ottenere informazioni su materie di interesse circoscrizionale o a conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta Circoscrizionale o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale. Copia dell'interpellanza è trasmessa a tutti i Capigruppo.
  2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio convocato entro 30 giorni dopo la loro presentazione. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente i cinque minuti. Alla interpellanza risponde verbalmente il/la Presidente, e/o uno o più Coordinatori da lui delegati.
    Sulle dichiarazioni dell'interpellante possono intervenire una sola volta tutti i Consiglieri che lo richiedono, e/o l'interpellante, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno. Sulla risposta dell'interpellato può replicare il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza, per un tempo non superiore a tre minuti.


Art. 19
Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

  1. In apertura di ogni seduta il/la Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
  2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per importanti od urgenti comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e per celebrazioni, previa richiesta al Presidente. In caso di rifiuto da parte del Presidente il Consigliere può chiedere che si proceda a votazione immediata per alzata di mano, senza discussione.
  3. Le comunicazioni e gli eventuali interventi devono essere contenuti nel limite di 3 minuti ciascuno.


Art. 20
Procedura d'urgenza.

Sulla richiesta di un Consigliere diretta a far riconoscere il carattere d'urgenza della propria interrogazione, interpellanza, mozione o ordine del giorno, decide il/la Presidente il quale, nell'affermativa, dispone che la discussione avvenga immediatamente o nella seduta successiva.
In caso di mancata accettazione da parte del/della Presidente della richiesta di procedura d'urgenza, il/la Consigliere proponente ha facoltà di chiedere al Consiglio, che decide senza discussione, l' accettazione della sua proposta, con votazione immediata palese le cui modalità sono regolate dal successivo art. 29.

Art. 21
Mozioni

  1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Circoscrizionale, mediante il quale lo stesso Consiglio:
    a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Presidente e della Giunta Circoscrizionale:
    b) esprime posizioni o giudizi relativamente a problematiche di competenza circoscrizionale ed all'attività svolta dalla Circoscrizione direttamente o mediante altri soggetti:
    c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilisce impegni per l'azione delle Commissioni di lavoro e del/della Presidente:
    d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione Circoscrizionale nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
  2. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla loro presentazione.
  3. La discussione della mozione si apre con l'illustrazione da parte del proponente per un tempo non superiore a cinque minuti. Dopo l'illustrazione possono intervenire tutti i Consiglieri che lo richiedono, per un tempo non superiore a 3 minuti ciascuno. Il Consigliere che ha illustrato la mozione può replicare per un tempo non superiore a tre minuti. Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire due volte.

Art. 22
Ordini del giorno

  1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Circoscrizionale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa della Circoscrizione.
  2. Le proposte di ordine del giorno possono essere presentate al Consiglio Circoscrizionale da uno o più componenti del Consiglio, sottoscrivendole con la propria firma.
  3. Le proposte di ordine del giorno sono inserite all'ordine del giorno della prima riunione successiva alla loro presentazione. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno, può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente e di tanti Capigruppo presenti alla seduta necessari a rappresentare almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.
  4. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circoscrizionale sono trasmessi dal/dalla Presidente a tutte le Istituzioni, gli Enti ed i soggetti interessati.
  5. La discussione dell'ordine del giorno si apre con l'illustrazione da parte del proponente per un tempo non superiore a cinque minuti. Dopo l'illustrazione possono intervenire tutti i Consiglieri che lo richiedono, per un tempo non superiore a tre minuti ciascuno. Il Consigliere che ha illustrato l'ordine del giorno può replicare per un tempo non superiore a tre minuti. Ogni Consigliere ha facoltà di intervenire due volte.


Art. 23
Fatto personale.

  1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta.
  2. Ogni componente del Consiglio presente all'adunanza ha diritto di intervenire per fatto personale relativo alla discussione in corso. Chi vuole intervenire deve chiedere la parola al/alla Presidente indicando il fatto di cui trattasi, e qualora il/la Presidente riconosca la fattispecie di fatto personale, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a tre minuti.
  3. Ogni componente del Consiglio può richiedere la parola in apertura della seduta, dopo eventuali comunicazioni del/della Presidente, in relazione a giudizi aventi le caratteristiche di cui al comma 1 formulati nei suoi confronti da altri Consiglieri nel corso della precedente adunanza, in sua assenza, o riportati da organi di informazione nel periodo intercorso dalla precedente adunanza.
  4. Il Consigliere le cui affermazioni costituiscono oggetto dell'intervento per fatto personale può intervenire per un tempo non superiore ai tre minuti.

Art. 24
Emendamenti e subemendamenti

  1. L'emendamento consiste in modificazioni sostanziali (sostituzioni, soppressioni, integrazioni) del testo che forma oggetto della discussione e deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione. Per "parte di deliberazione" si intende ogni descrizione, criterio, indirizzo, disposizione puntuale contenuti nella proposta di deliberazione. Il subemendamento consiste nella modificazione di emendamento già presentato.
  2. Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare uno o più emendamenti e subemendamenti relativi al provvedimento in discussione.
  3. Gli eventuali emendamenti devono essere presentati in forma scritta al/alla Presidente, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sul provvedimento esposto. Eventuali subemendamenti devono essere presentati al/la Presidente in forma scritta, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sull'emendamento da parte del/della Presidente.
  4. Il/la Presidente, previo conforme parere del Segretario della seduta, può dichiarare inammissibile, e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio, una proposta di emendamento o di subemendamento qualora il testo presentato non abbia i requisiti di emendamento o di subemendamento ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Circoscrizionale o sia altrimenti illegittimo.
  5. L'emendamento o il subemendamento può essere illustrato da uno dei presentatori per un tempo non superiore a tre minuti. I Consiglieri possono intervenire una sola volta sull'emendamento o sul subemendamento per un tempo non superiore a due minuti e l'eventuale dichiarazione di voto deve essere contestuale all'intervento.
  6. Il/la Presidente può disporre che il/la Consigliere/a che ha presentato più proposte di emendamento o di subemendamento procedono ad illustrarli con un unico intervento, stabilendo altresì il tempo di intervento, con riferimento a quanto previsto al comma precedente
  7. Qualora l'approvazione di un emendamento o di un subemendamento faccia venire meno, per il suo contenuto, i presupposti di altre proposte di emendamento o di subemendamento, il/la Presidente dichiara decadute queste ultime.
  8. Il/la Presidente può porre in discussione e in votazione le proposte di emendamento e/o di subemendamento sulla base degli accorpamenti approvati dai consiglieri.
  9. Dichiarata chiusa la discussione, il/la Presidente riassume e formula la proposizione oggetto di voto e dichiara aperta la votazione procedendo prima con i subemendamenti e successivamente con gli emendamenti.

Art. 25
Mozione d'ordine

  1. La mozione d'ordine consiste:
    a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che nella trattazione di un argomento siano osservati la Legge, lo Statuto, il Regolamento del Decentramento, il Regolamento del Consiglio Comunale ed il presente Regolamento;
    b) in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
  2. La mozione d'ordine può essere presentata da ogni Consigliere, in apertura di seduta od in qualsiasi momento della discussione ed illustrata per un tempo non superiore a tre minuti.
  3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del I comma del presente articolo, il Presidente sentito il Segretario, decide senza discussione.
  4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del I comma del presente articolo, salvo che sia altrimenti disposto si procede come segue:
    a) se la proposta è presentata dal Presidente:
    - il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si oppone;
    - se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
    - in caso contrario, il Presidente concede la parola per un intervento contrario al quale può replicare; successivamente pone in votazione la proposta.
    b) se la proposta è presentata da un altro Consigliere:
    - il Presidente può dichiarare di accoglierla ed in tal caso si procede come alla precedente lettera a);
    - il Presidente può dichiarare di respingerla e porre in votazione la proposta dopo aver dato la parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
    - il Presidente può non pronunciarsi e porre in votazione la proposta dopo aver dato la parola per un intervento contrario e per uno favorevole.
  5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono superare la durata di 3 minuti.


Art. 26
Dichiarazioni di voto

  1. Esaurita la votazione degli eventuali subemendamenti ed emendamenti, ogni Capogruppo, o altro Consigliere delegato dal Capogruppo, può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti per la dichiarazione di voto del proprio Gruppo consiliare.
  2. I Consiglieri che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio Gruppo possono farlo, intervenendo per un tempo non superiore a due minuti.

Art. 27
Disposizioni generali in merito alle votazioni

  1. Terminata la discussione, il/la Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli seguenti, le proposte su cui il Consiglio à chiamato a decidere.
  2. Nel periodo che intercorre fra l'apertura della votazione e la sua chiusura nessun componente del Consiglio può prendere la parola.
  3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  4. Il risultato della votazione è proclamato dal/dalla Presidente, che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.
  5. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni, e per le votazioni palesi, i nominativi dei componenti del Consiglio che si sono astenuti.
  6. Qualora il/la Presidente accerti la mancanza del numero legale dichiara chiusa la seduta.
  7. Gli argomenti dei quali è stata sospesa la trattazione per il venir meno del numero legale sono da considerarsi iscritti, salvo diversa decisione del/della Presidente del Consiglio o della Conferenza dei Capigruppo, all'ordine del giorno della prima seduta successiva già convocata o da convocare, eventualmente, come sessione straordinaria d'urgenza. L'argomento viene ripreso dal punto in cui ne è stata interrotta la trattazione (art. 110, 4° comma Regolamento del Consiglio Comunale)

Art. 28
Votazione palese e segreta

  1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio avviene normalmente in forma palese.
  2. La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla Legge e dallo Statuto, nonché nei casi in cui il Consiglio circoscrizionale debba procedere ad una elezione ovvero debba pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporti giudizi sulle qualità e i comportamenti di persone.
  3. Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione di Commissioni Consiliari sono votate in forma palese.

Art. 29
Modalità della votazione palese

  1. Nei casi di votazione in forma palese:
    a) in condizioni di funzionalità dell'impianto elettronico/automatico di votazione questo viene utilizzato per la votazione;
    b) qualora l' impianto automatico di votazione non sia utilizzabile per i casi di cui all'art. 15 bis, essa può avvenire per alzata di mano, o mediante l'appello nominale dei componenti in Consiglio.
  2. Qualora la votazione avvenga mediante l'apposito impianto i componenti il Consiglio, all'apertura della votazione, una volta confermata la propria presenza in aula mediante l'impianto, possono digitare, entro un minuto, il tasto per l'espressione del voto positivo o quello per l'espressione del voto negativo, o quello per dichiarare la propria astensione o quello corrispondente al non voto. I componenti il Consiglio che si astengono, si computano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta. I componenti il Consiglio che non digitano alcun tasto o che digitano il tasto di non voto si considerano assenti, anche nel caso del non voto avessero precedentemente confermato la presenza. Al termine del tempo fissato, il/la Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito è comunicato al/alla Presidente, che ne proclama il risultato (art. 127 Regolamento del Consiglio Comunale).
  3. In condizioni di funzionalità dell'impianto elettronico/automatico di votazione si rende superflua la richiesta di votazione per appello nominale, in quanto il sistema registra automaticamente il voto di ogni singolo Consigliere.
    Il/la Presidente può decidere, in relazione al verificarsi di non funzionalità dell'impianto od in presenza di particolari condizioni e/o situazioni, di procedere, con modalità manuale. In tal caso la votazione mediante appello nominale si svolge con la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata dal Segretario della seduta. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara a voce alta il proprio voto con la parola "favorevole" o con la parola "contrario" o dichiara la propria astensione. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il Segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti del Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti del Consiglio presenti, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato dal Presidente, che ne proclama il risultato.
  4. I componenti del Consiglio astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti. I componenti del Consiglio che dichiarino di non partecipare al voto agli effetti del numero legale si considerano assenti anche se rimangono in aula e non si computano quindi nel numero dei votanti.

 

Art. 30
Divieto di prendere la parola durante la votazione

Iniziata la votazione è fatto divieto di prendere la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo a disposizioni di legge o del presente Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso.
Durante tale richiamo il corso della votazione rimane sospeso.

Art. 31
Votazione per parti

  1. Ogni Capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, specificando l'articolazione delle parti che propone. Qualora la proposta sia accolta le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto. Sulla mozione decide il/la Presidente ed in caso di rifiuto decide, se richiesto, il Consiglio a maggioranza senza discussione.
  2. La proposta di votazione per parti di un emendamento o di un subemendamento deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso e sulla proposta decide il Presidente ed in caso di rifiuto decide, se richiesto, il Consiglio a maggioranza senza discussione.

Art. 32
Votazione segreta

  1. La votazione segreta avviene mediante distribuzione ai consiglieri di apposita scheda vidimata e successiva chiamata per appello nominale.
  2. Al termine dell'appello il Segretario chiama a votare gli eventuali componenti del Consiglio che, avendo ricevuto la scheda, si fossero momentaneamente allontanati: Al fine di garantire il computo del numero legale, il Consigliere che intenda astenersi deve farlo risultare dalla scheda, apponendo la scritta "Astenuto". Completato l'appello nominale nessun altro componente del Consiglio può votare. Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e dispone che si proceda allo scrutinio.
  3. Qualora la votazione abbia per oggetto un'elezione il Presidente comunica ai Consiglieri le modalità di espressione del voto sulla base del tipo di scheda di volta in volta predisposta dal Segretario e sulla base delle norme che presiedono la nomina da effettuare.
  4. Qualora la votazione non abbia per oggetto un'elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente del Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "si" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
  5. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato da due scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza del Segretario dell'adunanza. Almeno uno scrutatore deve essere Consigliere di minoranza. Gli altri Consiglieri possono assistere allo scrutinio, senza interferire in alcun modo. Apposito verbale contenente l'esito della votazione viene sottoscritto dai due scrutatori e consegnato al Presidente che proclama il risultato della votazione.
  6. Qualora nessun componente del Consiglio si opponga, il/la Presidente può disporre l'effettuazione contemporanea di più votazioni con schede distinte, consegnate contemporaneamente e ricevute in urne diverse.

Art 33
Irregolarità nelle votazioni

  1. Il/la Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario.
  2. Ogni componente del Consiglio può comunicare al Segretario, che ne informa il/la Presidente, eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato al quale risponde il/la Presidente e sul quale non si apre la discussione.
  3. Qualora il/la Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio può, in qualsiasi momento prima dell'annuncio del risultato, annullare la votazione. Il/la Presidente deve anche procedere all'annullamento qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal Segretario dell'adunanza.
  4. Qualora il/la Presidente annulli una votazione deve immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente cambiandone il metodo.
    Il verbale della seduta deve fare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.

Art. 34
Contenuto dei verbali e approvazione

  1. Il verbale di ogni seduta deve comunque contenere, secondo legge, per ogni deliberazione i punti principali della discussione, tra cui le dichiarazioni di voto, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.
  2. Il verbale di ogni seduta è approvato, di regola, nella stessa . Se ciò non si rendesse possibile il verbale verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.
  3. Il verbale scritto può essere sostituito da idonea registrazione fonografica effettuata a cura della Segreteria circoscrizionale.

Art. 35
Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche od integrazioni al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio con il voto favorevole di almeno 16 Consiglieri.


Art. 36
Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Regolamento Comunale sul Decentramento e al Regolamento del Consiglio Comunale.