CITTA' DI TORINO
VI Circoscrizione
REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA
DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6
approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
il giorno 14 ottobre 2003 - mecc. 0307376/89
Articolo 1 - Finalità
Al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di
collaborazione tra l'Amministrazione e le Associazioni di Via operanti
nella VI Circoscrizione è istituito presso La Circoscrizione
n. 6, il Registro delle Associazioni di Via, ai sensi della deliberazione
del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, (mecc. 200301233/016), avente
per oggetto "Rapporti tra le Associazioni di Via e la Città
di Torino".
Articolo 2 - Requisiti
Qualsiasi Associazione ha diritto all'iscrizione nel Registro,a
condizione che:
1. Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le
attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi;
2. Preveda come finalità principale la rappresentanza e promozione
commerciale di un area territoriale ben definita riferita ai suoi problemi
specifici;
3. L'Associazione si doti di uno statuto che specifichi:
· Le modalità per l'elezione degli organi, da effettuarsi
almeno ogni quattro anni;
· La maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo deve essere
composta esclusivamente da operatori economici, con attività
sull'area di riferimento.
· La rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea
dei soci;
· I criteri per l'adesione annuale dei soci;
· la definizione precisa dell'ambito territoriale alla quale
l'Associazione si riferisce e che dovrà rappresentare un area
in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche, salvo
deroghe motivate.
4. Possesso dei requisiti di rappresentanza previsti all'articolo 6
del presente regolamento.
Articolo 3 - Presentazione della domanda
1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni
deve essere indirizzata al Direttore della Circoscrizione n. 6, redatta
in carta semplice, sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione
e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo
e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed
indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione,
il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità
di attribuzione delle cariche associative.
Articolo 4 - Iscrizione al Registro
1. L'iscrizione al Registro è disposta, con determina
dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione
della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione
degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, entro sessanta giorni, per
l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, per il venir meno
dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal
successivo articolo 5. Il Direttore di Circoscrizione può altresì
disporre motivatamente la cancellazione dell' Associazione dal Registro.
4. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo
stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al
soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
ed inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.
5. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le
Associazioni iscritte.
Articolo 5 - Aggiornamento del Registro
1. Periodicamente l'Amministrazione può disporre,
dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento
del Registro ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni
dei dati informativi di cui all' articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.
Articolo 6 - Rappresentanza
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'Associazione
di Via, dovrà presentare un autocertificazione, riferita al 31
dicembre dell'anno precedente che attesti il livello di rappresentanza
dell'Associazione rispetto all'insieme degli esercizi commerciali e
delle attività economiche sul proprio territorio , che non potrà
essere numericamente inferiore:
· Almeno il 20% di tutte le attività o esercizi presenti
sul territorio per il primo ed il secondo anno di costituzione dell'Associazione;
· Almeno il 35% di tutte le attività o esercizi presenti
sul territorio dal terzo anno di costituzione dell'Associazione;
Nella stessa Autocertificazione dovranno essere elencate le cariche
statutarie ed i relativi nominativi di chi li ricopre, con la data ed
il verbale dell'ultima elezione.
Articolo 7 - Vigilanza sul Registro
La Circoscrizione, si riserva la possibilità di
verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo
Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni
presentate.
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di iscrizione