CITTA' DI TORINO
VI Circoscrizione


REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA
DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 6

approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
il giorno 14 ottobre 2003 - mecc. 0307376/89


Articolo 1 - Finalità

Al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le Associazioni di Via operanti nella VI Circoscrizione è istituito presso La Circoscrizione n. 6, il Registro delle Associazioni di Via, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003, (mecc. 200301233/016), avente per oggetto "Rapporti tra le Associazioni di Via e la Città di Torino".

Articolo 2 - Requisiti

Qualsiasi Associazione ha diritto all'iscrizione nel Registro,a condizione che:

1. Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi;
2. Preveda come finalità principale la rappresentanza e promozione commerciale di un area territoriale ben definita riferita ai suoi problemi specifici;
3. L'Associazione si doti di uno statuto che specifichi:
· Le modalità per l'elezione degli organi, da effettuarsi almeno ogni quattro anni;
· La maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo deve essere composta esclusivamente da operatori economici, con attività sull'area di riferimento.
· La rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea dei soci;
· I criteri per l'adesione annuale dei soci;
· la definizione precisa dell'ambito territoriale alla quale l'Associazione si riferisce e che dovrà rappresentare un area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche, salvo deroghe motivate.
4. Possesso dei requisiti di rappresentanza previsti all'articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nel Registro delle Associazioni deve essere indirizzata al Direttore della Circoscrizione n. 6, redatta in carta semplice, sulla base di un modulo-tipo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative.


Articolo 4 - Iscrizione al Registro

1. L'iscrizione al Registro è disposta, con determina dirigenziale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere respinta, entro sessanta giorni, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5. Il Direttore di Circoscrizione può altresì disporre motivatamente la cancellazione dell' Associazione dal Registro.
4. Il provvedimento di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.
5. L'iscrizione al Registro non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.


Articolo 5 - Aggiornamento del Registro

1. Periodicamente l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento del Registro ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all' articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni.


Articolo 6 - Rappresentanza

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'Associazione di Via, dovrà presentare un autocertificazione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente che attesti il livello di rappresentanza dell'Associazione rispetto all'insieme degli esercizi commerciali e delle attività economiche sul proprio territorio , che non potrà essere numericamente inferiore:
· Almeno il 20% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio per il primo ed il secondo anno di costituzione dell'Associazione;
· Almeno il 35% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio dal terzo anno di costituzione dell'Associazione;
Nella stessa Autocertificazione dovranno essere elencate le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi li ricopre, con la data ed il verbale dell'ultima elezione.

Articolo 7 - Vigilanza sul Registro

La Circoscrizione, si riserva la possibilità di verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate.

 

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