PROPOSTA DI LEGGE ALLA REGIONE PIEMONTE

Per il riconoscimento della minoranza Romanì

e il superamento dei campi nomadi

PREMESSA

·         Considerato il valore dell'interculturalismo

·         Coscienti del fatto che la promozione delle diversità culturali e delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un importante contributo per una comunità Europea fondata sui diritti/doveri della democrazia e delle diversità culturali, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale

·         Considerato che il consiglio d'Europa ed il parlamento europeo periodicamente emanano raccomandazioni e risoluzioni per facilitare l'integrazione culturale della popolazione romanì

·         Considerato la presenza dal 1422 nel territorio della Regione Piemonte della minoranza etnico linguistica romanì, chiamati Rom e Sinti.

 VISTO

·         La risoluzione del consiglio d'Europa n. 125 del 1981 conferenza parmanente degli enti locali e regionali d'Europa – Comitato dei Ministri

·         la risoluzione del Parlamento Europeo del 24 maggio 1983

·         la risoluzione del Consiglio d'Europa del 29 Settembre 1989

·         la risoluzione ONU n. 12 del 1991

·         la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1203 del 1993

·         la risoluzione del Consiglio d'Europa del 9 Febbraio 1994

·         la carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992

·         gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazione della Organizzazione Nazioni Unite nonché dei documenti della cOnferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Copenaghen del 29 Giugno 1990

·         la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del consiglio d'Europa del 1 Febbraio 1995 ratificata dall'Italia ed entrata in vigore il 1 Marzo 1998

·         la raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d'Europa n. 17 del 2001

·         la raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del consiglio d'Europa n. 1557 del 2002

·         la risoluzione del Parlamento Europeo n. 2164 del 1 Giugno 2007

·         la risoluzione del Parlamento Europeo del 28 Aprile 2005

·         la risoluzione del parlamento europeo del 31 gennaio 2008

·         la risoluzione del parlamento europeo del 9 settembre 2010

·         la legge regione Piemonte n. 26 del 10 Giugno 1993

La Regione Piemonte, nell'esercizio della propria competenza primaria in materiale culturale, ispira la propria azione ai principi affermati nella carta Europea delle lingue regionali o minoritarie ed alla Convenzione quadro per la protezione della minoranze nazionali.

 

Articolo 1

1.      La Regione Piemonte ritiene la diversità culturale una fonte, oltre che un fattore, di arricchimento per ogni società e, nell'aderire ai principi ed alle norme della comunità internazionale, Europea ed Italiana, riconosce la popolazione romanì, chiamati Rom e Sinti, minoranza etnico linguistica.

  1. La Regione Piemonte si impegna a promuovere lo sviluppo culturale e l’inclusione sociale della minoranza etnico linguistica romanì, chiamati Rom e Sinti.

  Articolo 2

1.      La legge Regione Piemonte n. 26 del 10 Giugno 1993 è abrogata.

2.      La regolamentazione delle attuali aree sosta per nomadi già presenti nel territorio regionale ricade nella disciplina dei complessi ricettivi all’aperto. 

3.      Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie dimoranti nelle attuali aree sosta per nomadi, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo Sociale Europeo.

Articolo 3

1.      La Regione Piemonte per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge eroga finanziamenti per specifici piani di azione.

2.      I destinatari dei finanziamenti sono le Province, i Comuni, i loro consorzi e le Comunità Montane.  

3.      Sono destinatari dei finanziamenti anche le associazioni e gli organismi pubblici e privati che operino nel perseguimento delle finalità della presente legge.

Articolo 4

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno corrente una spesa complessiva di euro …..........

 

Proposta presentata da Idea Rom e dalla Federazione Romanì

alla Regione Piemonte il 3 marzo 2011 in VI Commissione Consiliare