Casella di testo: Presidente Pierpaolo Maza
 Al Direttore f.f. Maria Ghisaura 
 Al P.O. Miranda Pastore
					            Al Coord.di IV Commissione Alessandro Mazza
	                            	Al Coord.di V Commissione Angelo Penna

                                                                                                CIRCOSCRIZIONE 5 - TORINO


Centro per la promozione della Pace, dei diritti dei cittadini e per il superamento dell’handicap

          Via Stradella, 192 - ( 011 44.355.57 - fax 011 44.355.75

 

 cdpih5@comune.torino.it  - www.comune.torino.it/circ5/informahandicap

 

Info New

Informazioni elaborate e/o raccolte da e con i servizi INFORMADISABILE, A.L.I. - INFORMAHANDICAP, PASSEPARTOUT, nonché altri Enti, Gruppi e Associazioni locali e nazionali

 

ACQUISTO E GESTIONE DELL’AUTO: AGEVOLAZIONI PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP A TORINO

 

DETRAIBILITÀ IRPEF

È riconosciuta una detrazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dell'intero importo delle spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per l'acquisto di veicoli o per le spese sostenute per la riparazione del veicolo stesso. La detrazione è fruibile per un solo veicolo e una volta ogni 4 anni e fino ad un limite di spesa non superiore a 18.075,99 euro a meno che non sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Nel caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di 18.075,99 euro, al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La stessa detrazione, 19% sull'intero importo, spetta per le spese sostenute, da persone disabili o soggetti che abbiano fiscalmente in carico persone disabili, per la riparazione e la manutenzione straordinaria del veicolo, comprese le spese per la riparazione e la manutenzione dell'eventuale pedana installata per consentire il caricamento sull'auto della carrozzina. Si ricorda che l'importo detraibile deve essere diminuito degli eventuali contributi ottenuti dall'ASL o dall'INAIL per la spesa sostenuta per gli adattamenti.

Si può usufruire della detrazione per l'acquisto di veicoli appartenenti alle seguenti categorie, indipendentemente dalla cilindrata:

 · motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria

 · motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente

 · motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

 · autovetture veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

 · autocaravan veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire della detrazione fiscale solo per l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime quattro categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici ed autocaravan) sono esclusi dal beneficio le spese relative a motocarrozzette e motoveicoli. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.

Hanno diritto all'agevolazione:

1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.

2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).

3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute per veicoli non adattati. Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).

7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).

8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

Gli adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto alla detrazione fiscale sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto alla detrazione fiscale per l'acquisto o la riparazione sono solo quelli indicati dal Ministero dei Trasporti:

 · pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

 · sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo

 · sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

 · sportello scorrevole.

Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

Veicoli senza adattamenti

La detrazione spetta anche per l'acquisto o la riparazione di veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

 · persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità

 · persone cieche assolute, cieche parziali, ipovedenti gravi o sordomute

 · persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

COME

è necessario indicare nell'apposito rigo della dichiarazione, modello 730 o UNICO, l'importo pari alla spesa sostenuta oppure ad una rata se si è optato per la facoltà di suddividere l'importo in quattro rate uguali. Inoltre, nel caso sia stato acquistato un veicolo con adattamenti, è necessario sottrarre l'eventuale contributo erogato dall'ASL o dall'INAIL. Non è richiesto di allegare alcuna documentazione alla dichiarazione, ma è necessario tenere a disposizione, per eventuali accertamenti, i seguenti documenti:

1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale o certificato di idoneità alla guida nel quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:

 · la fattura relativa all'acquisto o agli interventi di manutenzione

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia della patente speciale o certificato di idoneità alla guida (per coloro che sono in attesa di ottenere la patente speciale).

2. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:

 · la fattura relativa all'acquisto o agli interventi di manutenzione

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti.

3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:

 · la fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione.

4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendente grave o sordomuta:

 · la fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · fotocopia del certificato rilasciato dalla commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di cecità assoluta o parziale, ipovisione grave o sordomutismo.

5. Persona con disabilità intellettiva o psichica

 · la fattura relativa all'acquisto o gli interventi di manutenzione

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · fotocopia del certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento

 · fotocopia del certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

DOVE

presso un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.), un fiscalista, un commercialista o figura analoga, se necessario

QUANDO

al momento della dichiarazione annuale dei redditi

Casella di testo: Presidente Pierpaolo Maza
 Al Direttore f.f. Maria Ghisaura 
 Al P.O. Miranda Pastore
					            Al Coord.di IV Commissione Alessandro Mazza
	                            	Al Coord.di V Commissione Angelo Penna

                                                                                                CIRCOSCRIZIONE 5 - TORINO

 • 
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L

 


ACQUISTO AUTO: IVA AGEVOLATA

Al momento dell'acquisto di un veicolo, nuovo o usato, le persone disabili o i familiari che le hanno fiscalmente in carico possono usufruire di una riduzione dell'aliquota IVA che viene calcolata nella misura del 4%. Tale agevolazione è applicabile agli importi relativi all'acquisto dell'auto, agli eventuali adattamenti e relativi accessori ed alla manodopera per la predisposizione degli stessi adattamenti (sui veicoli nuovi e usati). È esclusa l'agevolazione per le spese di manutenzione, riparazione ed acquisto di pezzi di ricambio. L'agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento.

Si può usufruire dell'agevolazione IVA per l'acquisto di veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti categorie:

 · motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria

 · motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente

 · motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

 · autovetture veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire della riduzione dell'aliquota IVA solo per l'acquisito di veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio gli acquisti relativi a motocarrozzette e motoveicoli. Sono esclusi dall'agevolazione relativa all'IVA i camper per i quali è invece prevista la detrazione fiscale del 19%. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.

Hanno diritto all'agevolazione:

1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.

2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).

3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).

7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).

8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento). Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

Gli adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto alla riduzione dell'aliquota IVA sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:

 · pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

 · sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo

 · sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

 · sportello scorrevole

Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente. Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

Veicoli senza adattamenti

La riduzione dell'IVA spetta anche per l'acquisto di veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

 · persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità

 · persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute

 · persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.

COME

è necessario presentare documenti sotto specificati al momento dell'acquisto direttamente al rivenditore, a sua volta il rivenditore dovrà riportare gli estremi della norma che dà diritto alla riduzione IVA sulla fattura.

1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia della patente speciale

 · fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti

 · autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

2. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti

 · autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile 3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:

 · fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti gravi o sordomuta:

 · fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

5. Persona con disabilità intellettiva o psichica

 · fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento

 · fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · autocertificazione (in sostituzione dell'atto notorio) ove si dichiari che negli ultimi 4 anni non è stata acquistata un auto con la riduzione dell'aliquota IVA oppure la cancellazione dal PRA del veicolo per demolizione o furto

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

DOVE

direttamente presso il rivenditore

QUANDO

al momento dell'acquisto del veicolo

 • 
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L

Casella di testo: Presidente Pierpaolo Maza
 Al Direttore f.f. Maria Ghisaura 
 Al P.O. Miranda Pastore
					            Al Coord.di IV Commissione Alessandro Mazza
	                            	Al Coord.di V Commissione Angelo Penna

                                                                                                CIRCOSCRIZIONE 5 - TORINO

 


ACQUISTO AUTO: ESENZIONE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE

La legge prevede l' esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) per le cessioni dei veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi. L' esenzione IPT riguarda:

 · le autovetture

 · gli autoveicoli per trasporto promiscuo

 · gli autoveicoli per trasporti specifici

 · le motocarrozzette

 · i motoveicoli per trasporto promiscuo

 · i motoveicoli per trasporti specifici con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L' agevolazione è applicabile ad un solo veicolo e una volta ogni 4 anni a meno che il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) per distruzione, rottamazione o furto senza ritrovamento. Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l' accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.


È prevista l' esenzione per persone disabili nei seguenti casi:


A. disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo esemplificativo, l' adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l' insediamento del disabile nell' abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l' esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l' handicap e l' adattamento stesso.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

 · copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell' adattamento tecnico o del cambio automatico

 · copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico)

 · copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:

 · lo stato di handicap (L.104/92) o di invalidità

 · l' affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti

 · copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

B. disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione. Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

 · copia della carta di circolazione

 · copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:

 · lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità

 · l' affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione

 · la situazione di accertata gravità

 · copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

C. disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento. Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

 · copia della carta di circolazione

 · copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:

 · lo stato di handicap o di invalidità

 · la disabilità di tipo mentale o psichico

 · la situazione di accertata gravità

 · il riconoscimento della indennità di accompagnamento

 · copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell' intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido).

Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti A), B) e C).

Fonte: sito Internet dell' Automobile Club d' Italia

COME

al momento dell' acquisto è necessario presentare i documenti sopra specificati ad un' agenzia (se le si affida il disbrigo delle pratiche), o direttamente al P.R.A., nel caso in cui si decida di agire autonomamente

QUANDO

quando avviene l' immatricolazione o il passaggio di proprietà del veicolo

 • 
aggiornato il 28/3/06 R.F/A.L

Casella di testo: Presidente Pierpaolo Maza
 Al Direttore f.f. Maria Ghisaura 
 Al P.O. Miranda Pastore
					            Al Coord.di IV Commissione Alessandro Mazza
	                            	Al Coord.di V Commissione Angelo Penna

                                                                                                CIRCOSCRIZIONE 5 - TORINO

 


BOLLO AUTO: ESENZIONE DAL PAGAMENTO

Le persone con disabilità motoria, psichica e/o sensoriale o i familiari che le hanno fiscalmente a carico possono richiedere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica per un veicolo di loro proprietà purché rispetti alcune caratteristiche di seguito descritte.

Si può usufruire dell'esonero per veicoli a benzina (fino a 2000 cc) e diesel (fino a 2800 cc) appartenenti alle seguenti categorie:

 · motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria

 · motoveicoli per trasporto promiscuo veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone o cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente

 · motoveicoli per trasporti specifici veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

 · autovetture veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporto promiscuo veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente

 · autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute possono usufruire dell'esonero dal pagamento della tassa automobilistica solo per veicoli appartenenti alle ultime tre categorie (autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo ed autoveicoli per trasporti specifici) sono esclusi dal beneficio le motocarrozzette e i motoveicoli. Sono esclusi dall'esonero dal pagamento della tassa automobilistica i camper per i quali è invece prevista la sola detrazione fiscale del 19%. In merito all'intestazione del veicolo, si fa presente che se la persona disabile è titolare di redditi propri, il veicolo ed i documenti comprovanti la spesa sostenuta (fattura) devono essere a lei intestati; mentre nel caso in cui la persona disabile sia fiscalmente a carico di un familiare, l'autoveicolo ed i relativi documenti comprovanti la spesa possono essere indifferentemente intestati all'interessato oppure al familiare.

Hanno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica:

1. I titolari di patente B speciale, con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida per veicoli a cui siano state apportate le modifiche prescritte dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportate sulla patente di guida.

2. Le persone con disabilità motoria che, per la natura del loro handicap, necessitano di particolari adattamenti al veicolo per essere trasportati da altri (veicoli adattati per il trasporto).

3. Le persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

4. Le persone con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

5. Le persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi e sordomute (veicoli non adattati). Si precisa che per non vedenti ai fini delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di un veicolo, si intendono coloro che sono affetti da cecità assoluta, da cecità parziale o da grave ipovisione; mentre per quanto riguarda le persone definite sordomute, si intendono coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

6. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con grave disabilità motoria che necessitano di particolari adattamenti al veicolo per la guida o per essere trasportati (veicoli adattati per la guida o per il trasporto).

7. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovendenti gravi o sordomuti (veicoli senza alcun adattamento).

8. I familiari che hanno fiscalmente a carico minorenni o adulti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

9. I familiari che hanno fiscalmente in carico minorenni o adulti con deficit psichico a cui sia stato riconosciuto il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e a cui sia stata accertata la condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92 dalle competenti commissioni mediche (veicoli senza alcun adattamento).

Nel caso di minorenni non è ammesso l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica se l'interessato ha diritto all'indennità di frequenza anche se è stata riconosciuta una condizione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92.

 · N.B. Il disabile fiscalmente a carico non deve essere titolare di redditi propri superiori a 2840.51 euro lordi l'anno.

Gli adattamenti

Gli adattamenti di guida, compreso il cambio automatico, che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti speciali e riportati sulla patente.

Adattamenti al veicolo per il trasporto di una persona con grave disabilità motoria che danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica sono solo quelli sotto indicati, a titolo di esempio:

 · pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico

 · paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico

 · sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo

 · sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

 · sportello scorrevole

Altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un adattamento effettivo nel veicolo danno diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica. Non è da intendersi "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di optional, ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

Tutti gli adattamenti, di guida o per il trasporto, devono essere omologati dalla Motorizzazione Civile e stabilmente collegati al veicolo.

Veicoli senza adattamenti

L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta anche per i veicoli non adattati purché destinati al trasporto di persone disabili appartenenti ad una delle seguenti categorie:

 · persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni a cui sia stata riconosciuta la condizione di persona handicappata in situazione di gravità

 · persone cieche assolute, cieche parziali, ipovendenti gravi o sordomute

 · persone con deficit intellettivo o psichico riconosciute handicappate in situazione di gravità e con il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento

L'esonero dal pagamento della tassa automobilistica spetta per un solo veicolo ed una volta richiesto, al momento dell'acquisto dell'auto oppure alla scadenza del bollo, non è necessario richiederlo ogni anno. Nel caso in cui venga meno il diritto all'esenzione, a causa della vendita dell'auto oppure per il decesso della persona disabile, deve essere comunicato all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio e si deve provvedere al pagamento della tassa a partire dal momento in cui è venuto meno il diritto. Qualora l'interessato sostituisca il veicolo deve essere data comunicazione all'ufficio decentrato della Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio della cessazione del diritto all'esenzione sul vecchio veicolo ed inoltrare la richiesta di esonero per il nuovo.

COME

Per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica è necessario presentare una richiesta allegando i documenti sotto specificati.

1. Persona disabile, con disabilità motoria, con patente speciale nella quale siano riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica provinciale per le patenti di guida:

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia della patente speciale

 · fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti prescritti

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

2. Persona disabile, con disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto:

 · fotocopia del certificato di handicap o di invalidità da cui risulti la disabilità motoria

 · fotocopia del libretto di circolazione sul quale siano riportati gli adattamenti

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

3. Persona disabile, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni:

 · fotocopia del certificato di handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente alla deambulazione

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

4. Persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti gravi o sordomuta:

 · fotocopia del certificato della commissione medico-legale competente da cui risulti la condizione di non vedente o sordomuto

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

5. Persona con disabilità intellettiva o psichica:

 · fotocopia certificato di invalidità da cui risulti il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento

 · fotocopia certificato di handicap da cui risulti il riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/92

 · fotocopia del libretto di circolazione

 · eventuale fotocopia della dichiarazione dei redditi o autocertificazione nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un familiare che ha fiscalmente in carico la persona disabile

DOVE


Regione Piemonte
Settore Tributi
piazza Castello, 71
10123 - Torino
tel. 011.432.13.47 - 011.432.15.40
da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

QUANDO

al momento del pagamento del bollo auto. I disabili che hanno già presentato la domanda e che usufruiscono di tale esenzione, se perdurano le condizioni di esonero non sono tenuti a ripresentarla

 • aggiornato il 12/7/07 m.g.m.