I luoghi di culto devono essere resi accessibili

Tutte le persone, disabili e non, devono potere accedere autonomamente ai luoghi di culto.
L'obbligo nasce da una precisa disposizione normativa, il Decreto Ministeriale 236/89, che all'articolo 3, punto 3.4, lettera d), dispone che "nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile". E successivamente il punto 5.4 testualmente prevede che i luoghi per il culto debbano avere "almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico".

 

Inoltre, persistendo le barriere architettoniche, al loro interno non devono essere organizzati eventi vari o riunioni aperte a tutti (incontri culturali in genere, spettacoli di musica sacra, presentazioni di libri e altro ancora), perché tali iniziative, fino a quando la chiesa non diverrà accessibile a tutti (persone disabili e non disabili), rimarcherebbero un forte momento di disattenzione verso il principio di parità di trattamento e realizzerebbero un comportamento apertamente discriminatorio, oggi sanzionato dalla Legge 67/06 ["Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni", N.d.R.] e conclamato dalla giurisprudenza in materia.

 

Per ottenere la rimozione delle barriera architettoniche presenti, si può procedere inviando una diffida al responsabile del luogo di culto, la quale, se non ottemperata, può dar luogo ad un ricorso all'Autorità Giudiziaria, per l'ottenimento della rimozione forzata della barriera architettonica in argomento.