Art. 1. – Denominazione e sede.
E' costituita l'Associazione "O.P.A.L.
Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere", con durata illimitata nel
tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e
segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione a sede in
Brescia, via …………. al numero ……. .
Art. 2. – Scopi.
Per promuovere e diffondere la cultura della pace e
offrire alla società civile informazioni circa la produzione e il commercio
delle armi leggere di piccolo calibro si istituisce l'Associazione “O.P.A.L.
Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere” (di seguito Associazione), la quale
persegue i seguenti scopi:
Ø
attivare un Osservatorio
Permanente sulle Armi Leggere quale strumento indipendente di ricerca,
monitoraggio, analisi e di informazione al pubblico sulla produzione e
commercio delle “armi leggere e di piccolo calibro” in Italia e
specificatamente in Lombardia.
Ø
Promuovere e individuare
percorsi di riconversione delle industrie che producono questi sistemi di
arma., attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini,
intende promuovere varie attività, in particolare, a titolo esemplificativo:
·
L’analisi delle
normative vigenti in materia di produzione, commercializzazione ed esportazione
del materiale di armamento, sia questo riferito alle armi leggere, più vicino
alla realtà bresciana, sia per i sistemi d’arma maggiori (legge 110/75; 185/90
e sue modifiche, nuovi accordi internazionali e loro aggiornamenti);
·
La promozione di
un'analisi indipendente relativa al commercio e alla produzione delle armi
leggere, studiando l'andamento delle
esportazioni italiane, lombarde e bresciane, sulla base delle principali fonti
disponibili, quali statistiche ufficiali (ISTAT, annuari regionali sulla
produzione industriale, dati della Camera di Commercio e delle Centrale dei
Bilanci), stampa specializzata ed annuari intenzionali (ACDA; SIPRI ecc.),
quotidiani locali, informazioni aziendali, militari (Direzione Generale degli Armamenti)
e giudiziarie;
·
Studiare le
caratteristiche del sistema economico legato alla produzione ed alla
commercializzazione delle armi leggere (fiere ed esposizioni), il suo indotto e
la filiera, analizzando le interrelazioni con l’economia locale, nazionale e
straniera e delle aziende a produzione militare;
·
Analizzare le strategie
aziendali, che mirano all’esportazione della produzione, quali l’apertura di
fabbriche e di filiali all’estero, uffici di rappresentanza, cessioni di
licenza di produzione;
·
Promuovere rapporti di
collaborazione e di scambio con altri centri ed enti di ricerca nazionali ed
internazionali, che trattino di materie inerenti alla riconversione
industriale, all’economia della difesa, al trasferimento e commercializzazione
di sistemi d’arma, con particolare attenzione alle problematiche poste dalle
armi leggere;
·
Mettere in rete tutti
questi centri e enti, allo scopo di creare un polo d’interscambio di dati e di
informazioni;
·
Studiare le
problematiche relative al disarmo, alla pace e alla sicurezza, a livello
nazionale e internazionale;
·
Contribuire,
attraverso una costante azione
di informazione (pubblicazioni periodiche, sottoforma di bollettini o newsletter;
convegni ed incontri con esperti di settore) e analisi (studi e ricerche), al
rafforzamento di uno spirito critico nei confronti di tutte le politiche di
armamento e di risoluzione armata dei conflitti;
·
Organizzare
incontri di studio e seminari, promuovere, incoraggiare e collaborare a
specifici progetti di riconversione con gli enti pubblici locali e gli istituti
di ricerca specializzati, valutando i problemi di riconversione produttiva
dell'industria armiera ed il commercio delle armi nell'ambito dell'analisi dei
trasferimenti internazionali degli armamenti.
ciò, giovandosi di mezzi culturali propri o derivati
dal collegamento e collaborazione con enti similari, con la scuola e le sue
istituzioni, con le organizzazioni non governative, con i centri culturali
italiani ed esteri e con enti pubblici e privati.
Per i raggiungimento dei suddetti scopi ed
obbiettivi l'Associazione potrà compiere, nel caso fosse necessario, tutte le
operazioni finanziarie, commerciali ed opportune e mettere in campo tutte le attività
che ritiene necessarie quali ad esempio:
v
attività di ricerca,
promuovere iniziative culturali, di studio e progettuali, fornire consulenza e
collaborazione tecnico-scientifica, svolgere attività di formazione, promuovere
il dibattito scientifico, politico e culturale e curare la pubblicazione di
volumi, riviste e notiziari;
v
analizzare tulle le informazioni disponibili in riferimento
alle proprie finalità. L'analisi di OPAL
mira a capire in quale misura le informazioni sono significative e se il
quadro che ne emerge è coerente con le regole stabilite dalle normative
nazionali e internazionali sul commercio delle armi, segnalando eventualmente
elusioni o vere e proprie violazioni delle leggi vigenti;
v
utilizzare fonti
indipendenti da quelle governative, OPAL segue in generale l'andamento del
commercio delle armi e soprattutto l'attività delle imprese e degli operatori
italiani/lombardi, controllando in modo particolare quelle zone grigie
dell'alta tecnologia "dual-use", in cui si possono nascondere
traffici che eludono i vincoli della legalità e in particolare della legge n.
185/90;
v
particolare attenzione è
data al sostegno della Campagna per la messa al bando delle mine Antipersona
monitorando le violazioni delle legislazioni vigenti circa la produzione e
commercializzazione delle mine sia antiuomo che marittime e anticarro;
v
Per favorire una
immediata fruizione degli studi e delle ricerche, e un colloquio costante con i
soci, gli enti Pubblici e Privati e con la società in genere, sosterrà l’apertura
di un apposito portale WEB.
Art. 4. – Soci
Possono far parte dell'Associazione le persone
fisiche e giuridiche che approvano e perseguono le disposizioni previste dagli
articoli 2 e 3 del presente statuto.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il
cui importo é fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione
dell'Associazione.
Le quote o il contributo associativo non è
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta
a rivalutazione.
L'ammissione di nuovi soci è deliberata, su domanda
scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio di
Amministrazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio di Amministrazione
dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione del socio della Associazione.
Il socio che intenda recedere dall’associazione deve
darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.
Il socio moroso nel versamento della quota entro sei
mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo richiamo, perde la qualifica di
socio.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi associativi.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
Ø
quote annuali di
associazione;
Ø proventi da tutte le
attività che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue
attività e da eventuali attività marginali di carattere commerciale e
produttivo;
Ø
erogazioni liberali;
lasciti e donazioni; contributi da enti pubblici e privati.
Ø
beni, immobili e mobili;
Ø
ogni altro tipo di
entrata.
In caso di scioglimento dell'associazione, gli
eventuali debiti verranno ripartiti fra tutti i soci, mentre le eventuali
attività saranno devolute per fini di solidarietà sociale deliberati dal
Consiglio di Amministrazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere
approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.
Gli organi dell’Associazione sono:
Ø
l’Assemblea dei soci;
Ø
il Comitato scientifico;
Ø
il Consiglio di
Amministrazione;
Ø
il Presidente;
Art. 8 – Assemblea dei soci
L’assemblea è composta da tutti i soci,
ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta
l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno tre decimi degli
associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida
se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal
numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima
convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci.
In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con comunicazione scritta (anche
per posta elettronica) a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data
dell’assemblea.
Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
Ø
eleggere il Consiglio di
Amministrazione
Ø
approvare il bilancio
preventivo e consuntivo;
Ø
approvare il regolamento
interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Presiede l’assemblea il presidente dell’Associazione.
Il Vice-presidente provvede alla redazione del verbale di ciascuna seduta
assembleare.
L’assemblea può proporre al Consiglio di
Amministrazione i candidati per la costituzione del Comitato scientifico fermo
restando che la nomina è di spettanza di quest’ultimo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette
membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. In sede di costituzione
i componenti sono eletti tra i soci fondatori. Il Consiglio di Amministrazione
è presieduto dal Presidente, che dura in carica per l'intera durata del
consiglio, ed un vice-presidente, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti,
che detiene la medesima carica anche a livello associativo.
In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima
della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla
loro sostituzione per cooptazione con altri componenti indicati dal Presidente.
I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea
ordinaria.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente
costituito quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri
presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I membri del
Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo
dell’Associazione, è convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti, su
richiesta motivata e su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
Ø
predispone gli atti da
sottoporre all’assemblea;
Ø
formalizza le proposte
per la gestione dell’Associazione, in osservanza dello statuto;
Ø
elabora il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
Ø
delibera sull'ammissione
dei soci;
Ø
stabilisce gli importi
delle quote annuali dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente è nominato dall’Assemblea e
dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ il legale rappresentante
dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e
procedere agli incassi.
Può conferire ad alcuni membri del Consiglio di
Amministrazione o ad alcuni soci procura speciale per la gestione di
particolari attività, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza del Presidente, le sue veci sono
svolte dal Vice-Presidente, anch’esso eletto all’interno del Consiglio di
Amministrazione. Al vice-presidente è attribuito il compito di tesoriere
dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere
devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci
compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 14 – Disposizioni conclusive.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme di legge vigente in materia.
Brescia, ………………. 2003