STATUTO (bozza)

ASSOCIAZIONE  “O.P.A.L. OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE ARMI LEGGERE”

 

 

Art. 1. – Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione "O.P.A.L. Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’associazione a sede in Brescia, via …………. al numero ……. .

 

Art. 2. – Scopi.

Per promuovere e diffondere la cultura della pace e offrire alla società civile informazioni circa la produzione e il commercio delle armi leggere di piccolo calibro si istituisce l'Associazione “O.P.A.L. Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere” (di seguito Associazione), la quale persegue i seguenti scopi:

Ø      attivare un Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere quale strumento indipendente di ricerca, monitoraggio, analisi e di informazione al pubblico sulla produzione e commercio delle “armi leggere e di piccolo calibro” in Italia e specificatamente in Lombardia.

Ø      Promuovere e individuare percorsi di riconversione delle industrie che producono questi sistemi di arma., attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

 

Art. 3. – Attività

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare, a titolo esemplificativo:

·          L’analisi delle normative vigenti in materia di produzione, commercializzazione ed esportazione del materiale di armamento, sia questo riferito alle armi leggere, più vicino alla realtà bresciana, sia per i sistemi d’arma maggiori (legge 110/75; 185/90 e sue modifiche, nuovi accordi internazionali e loro aggiornamenti);

·          La promozione di un'analisi indipendente relativa al commercio e alla produzione delle armi leggere, studiando l'andamento delle esportazioni italiane, lombarde e bresciane, sulla base delle principali fonti disponibili, quali statistiche ufficiali (ISTAT, annuari regionali sulla produzione industriale, dati della Camera di Commercio e delle Centrale dei Bilanci), stampa specializzata ed annuari intenzionali (ACDA; SIPRI ecc.), quotidiani locali, informazioni aziendali, militari (Direzione Generale degli Armamenti) e giudiziarie;

·          Studiare le caratteristiche del sistema economico legato alla produzione ed alla commercializzazione delle armi leggere (fiere ed esposizioni), il suo indotto e la filiera, analizzando le interrelazioni con l’economia locale, nazionale e straniera e delle aziende a produzione militare;

·          Analizzare le strategie aziendali, che mirano all’esportazione della produzione, quali l’apertura di fabbriche e di filiali all’estero, uffici di rappresentanza, cessioni di licenza di produzione;

·          Promuovere rapporti di collaborazione e di scambio con altri centri ed enti di ricerca nazionali ed internazionali, che trattino di materie inerenti alla riconversione industriale, all’economia della difesa, al trasferimento e commercializzazione di sistemi d’arma, con particolare attenzione alle problematiche poste dalle armi leggere;

·          Mettere in rete tutti questi centri e enti, allo scopo di creare un polo d’interscambio di dati e di informazioni;

·          Studiare le problematiche relative al disarmo, alla pace e alla sicurezza, a livello nazionale e internazionale;

·          Contribuire, attraverso una costante azione di informazione (pubblicazioni periodiche, sottoforma di bollettini o newsletter; convegni ed incontri con esperti di settore) e analisi (studi e ricerche), al rafforzamento di uno spirito critico nei confronti di tutte le politiche di armamento e di risoluzione armata dei conflitti;

·          Organizzare incontri di studio e seminari, promuovere, incoraggiare e collaborare a specifici progetti di riconversione con gli enti pubblici locali e gli istituti di ricerca specializzati, valutando i problemi di riconversione produttiva dell'industria armiera ed il commercio delle armi nell'ambito dell'analisi dei trasferimenti internazionali degli armamenti.

ciò, giovandosi di mezzi culturali propri o derivati dal collegamento e collaborazione con enti similari, con la scuola e le sue istituzioni, con le organizzazioni non governative, con i centri culturali italiani ed esteri e con enti pubblici e privati.

Per i raggiungimento dei suddetti scopi ed obbiettivi l'Associazione potrà compiere, nel caso fosse necessario, tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed opportune e mettere in campo tutte le attività che ritiene necessarie quali ad esempio:

v     attività di ricerca, promuovere iniziative culturali, di studio e progettuali, fornire consulenza e collaborazione tecnico-scientifica, svolgere attività di formazione, promuovere il dibattito scientifico, politico e culturale e curare la pubblicazione di volumi, riviste e notiziari;

v     analizzare tulle  le informazioni disponibili in riferimento alle proprie finalità. L'analisi di OPAL  mira a capire in quale misura le informazioni sono significative e se il quadro che ne emerge è coerente con le regole stabilite dalle normative nazionali e internazionali sul commercio delle armi, segnalando eventualmente elusioni o vere e proprie violazioni delle leggi vigenti;

v     utilizzare fonti indipendenti da quelle governative, OPAL segue in generale l'andamento del commercio delle armi e soprattutto l'attività delle imprese e degli operatori italiani/lombardi, controllando in modo particolare quelle zone grigie dell'alta tecnologia "dual-use", in cui si possono nascondere traffici che eludono i vincoli della legalità e in particolare della legge n. 185/90;

v     particolare attenzione è data al sostegno della Campagna per la messa al bando delle mine Antipersona monitorando le violazioni delle legislazioni vigenti circa la produzione e commercializzazione delle mine sia antiuomo che marittime e anticarro;

v     Per favorire una immediata fruizione degli studi e delle ricerche, e un colloquio costante con i soci, gli enti Pubblici e Privati e con la società in genere, sosterrà l’apertura di un apposito portale WEB.

 

 

Art. 4. – Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che approvano e perseguono le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 del presente statuto.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo é fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione di nuovi soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio di Amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione del socio della Associazione.

Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione.

Il socio moroso nel versamento della quota entro sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo richiamo, perde la qualifica di socio.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi associativi.

 

Art. 5 – Risorse economiche

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

Ø      quote annuali di associazione;

Ø       proventi da tutte le attività che possono provenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività e da eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

Ø      erogazioni liberali; lasciti e donazioni; contributi da enti pubblici e privati.

Ø      beni, immobili e mobili;

Ø      ogni altro tipo di entrata.

In caso di scioglimento dell'associazione, gli eventuali debiti verranno ripartiti fra tutti i soci, mentre le eventuali attività saranno devolute per fini di solidarietà sociale deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 6 – Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

 

Art. 7 – Organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:

Ø      l’Assemblea dei soci;

Ø      il Comitato scientifico;

Ø      il Consiglio di Amministrazione;

Ø      il Presidente;

 

Art. 8 – Assemblea dei soci

L’assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio di Amministrazione o da almeno tre decimi degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta (anche per posta elettronica) a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

Ø      eleggere il Consiglio di Amministrazione

Ø      approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

Ø      approvare il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Presiede l’assemblea il presidente dell’Associazione. Il Vice-presidente provvede alla redazione del verbale di ciascuna seduta assembleare.

 

Art. 9 – Comitato scientifico

Il Comitato scientifico ha il compito di garantire il rigore e l’indipendenza della ricerca e dell’analisi. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delibera circa i membri del Comitato scientifico e in merito al riconoscimento di eventuali emolumenti e rimborsi spesa.

L’assemblea può proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati per la costituzione del Comitato scientifico fermo restando che la nomina è di spettanza di quest’ultimo.

 

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. In sede di costituzione i componenti sono eletti tra i soci fondatori. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed un vice-presidente, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, che detiene la medesima carica anche a livello associativo.

In caso di morte o dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione per cooptazione con altri componenti indicati dal Presidente. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo dell’Associazione, è convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti, su richiesta motivata e su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

Ø      predispone gli atti da sottoporre all’assemblea;

Ø      formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione, in osservanza dello statuto;

Ø      elabora il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

Ø      delibera sull'ammissione dei soci;

Ø      stabilisce gli importi delle quote annuali dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

 

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione o ad alcuni soci procura speciale per la gestione di particolari attività, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza del Presidente, le sue veci sono svolte dal Vice-Presidente, anch’esso eletto all’interno del Consiglio di Amministrazione. Al vice-presidente è attribuito il compito di tesoriere dell’Associazione.

 

Art. 12 – Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Art. 13 – Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

 

Art. 14 – Disposizioni conclusive.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 

Brescia, ………………. 2003