Press-IN anno III / n. 3010

Italia Oggi del 12-11-2011

Per i disabili arriva il telelavoro

Le misure per favorire l'occupazione nel disegno di legge stabilità approvato ieri dal senato. Il collocamento obbligatorio anche con prestazioni da casa

ROMA. L'assunzione di un disabile mediante contratto di telelavoro è utile ai fini del rispetto della quota di riserva (collocamento obbligatorio). A prevederlo, tra l'altro, è il ddl Stabilità per il 2012, approvato ieri dal Senato, tra le misure in materia di lavoro.Diverse le novità, tutte orientate a incentivare l'occupazione soprattutto di giovani e donne, nonché la produttività aziendale. Una prima misura riguarda l'apprendistato e consiste nello sgravio (100%) dei contributi per i primi tre anni ai contratti che verranno stipulati dal 2012 al 2016. Il costo della misura sarà finanziato dal rincaro dei contributi della gestione separata che, sempre dal prossimo 1° gennaio, saliranno di un punto percentuale. Per rendere più conveniente l'assunzione di donne con il contratto di inserimento, viene modificata la vigente discipline per riconoscere gli incentivi in caso di assunzione di donne «di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retributivo da sei mes i almeno residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile». Per quanto riguarda le misure per la produttività, il ddl introduce due modifiche alla vigente disciplina della detassazione; la prima rende gli accordi incentivanti più vicini al territorio. Infatti, diversamente dalle regoli attuali che riconosce i bonus alle somme erogate sulla base di accordi o contratti collettivi, aziendali o territoriali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e lavoratori «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», le nuove regole consentiranno l'applicazione dei benefici alle somme erogate sulla base di contratti o accordi sottoscritti da associazioni «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali». La seconda modifica consente alle regioni di estendere i benefici all'Irap, prevedendo la deduzione dalla relativa base imponibile delle somme erogate per la produttività. Infine, quale unica misura pensionistica è introdotta una clausola di salvaguardia affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, il diritto alla pensione di vecchiaia non possa venire maturato prima di 67 anni di età. La clausola di salvaguardia prevede che, ove ciò non dovesse verificarsi naturalmente per via della speranza di vita e della finestra, verrà stabilito per decreto.


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