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Contenimento emergenza "Coronavirus" - Aggiornamento al 8 maggio 2020 -

Si apre con la 'Fase 2' dal 4 al 17 maggio 2020 un periodo di convivenza con il virus, nel quale continuano ad essere necessarie le misure di distanza sociale e di protezione individuale per evitare la ripresa della curva del contagio.

L'ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Alberto Cirio consente l'accesso, solo in giornata, alle seconde case in Regione per attività di manutenzione. Per un quadro completo delle disposizioni consultare anche l'articolo di: Piemonteinforma

In allegato il nuovo modello di autodichiarazione. Il precedente modello rimane utilizzabile barrando le voci non più attuali ed è comunque in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

 

Ristorazione per asporto (take away)

Da sabato 9 maggio 2020, ai sensi del D.P.G.R. n. 49 del 30/04/2020 nel territorio del Comune di Torino sarà consentita l'attività di ristorazione per asporto (c.d. take away). Le attività di ristorazione interessate (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie e simili, gelaterie, pasticcerie) potranno attivare tale servizio inviando apposito modulo al seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione.asporto@comune.torino.it
 
Modulo per asporto (pdf)
 
D.P.G.R. n. 49 del 30/04/2020  (decreto del Presidente della Regione).


 

Con DPCM del 26 aprile 2020, le misure di contenimento della Fase "2" in vigore dal 4 maggio 2020.

Dal 4 maggio al 17 maggio 2020: consentiti gli spostamenti intra regionali, possibile il ritorno alla residenza, permangono i divieti di assembramento anche in privato, riaperti i parchi e i giardini, sempre con misure di contingentamento, consentite attività motoria e sezioni di allenamento individuali, possibile la consegna di cibi da asporto direttamente presso gli esercizi. Le cerimonie funebri saranno possibili con al massimo 15 persone, sempre nel rigore del distanziamento.

Manifatture, costruzioni e ingrosso a loro funzionale, saranno riaperte, nel rispetto dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro (nella versione approvata il 24 aprile ed allegata al DPCM 26 aprile 2020).

Saranno stabilite soglie sentinella per un monitoraggio efficace della situazione e per poter intervenire su terrritori circoscritti. Dal 18 maggio 2020 riapriranno anche il commercio al dettaglio, i musei, mostre e biblioteche, e gli allenamenti a squadre.

Dal 1 giugno 2020, toccherà a bar e ristorazioni, e le attività di cura della persona.

L'art. 3 comma 2 del DPCM 26 Aprile 2020, dispone l'obbligo di usare (dal 4 maggio 2020) protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esclusi dell'obbligo i bambini al di sotto di 6 anni e coloro con forme di disabilità incompatibili). Le mascherine possono essere monouso o lavabili, anche auto-prodotte in grado di fornire una adeguata barriera. Il prezzo per alcune tipologie di mascherine facciali (come descritte nell'ordinanza 11/2020) non può essere superiore a 0,50  euro.

Testo del DPCM del 26 aprile 2020

DPCM del 10 Aprile e nuova ordinanza della Regione Piemonte del 13 aprile

Nuovo DPCM del 10 aprile 2020

Ordinanza Regione Piemonte-numero 43: sostituisce la numero 39 del 6 aprile scorso, ha decorrenza immediata e fino a domenica 3 maggio 2020: comprende le disposizioni di chiusura riferite alle librerie, cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia; resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche.

Nuova ordinanza del 9 aprile 2020

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato una  nuova ordinanza:

-numero 41 integrazione: comprende le disposizioni di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali per le Festività di Pasqua, a decorrere dalle ore 13.00 del 12 aprile sino alla mezzanotte del 13 aprile.

Aggiornamenti al 6 aprile 2020


Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha emanato due nuove ordinanze.

-numero 39 sostituisce integralmente la numero 36 del 3 aprile scorso, ha decorrenza immediata e fino a lunedì 13 aprile:  comprende le disposizioni per l'uso delle mascherine e le attività di colf, badanti e baby sitter;

- numero 38
stabilisce le tariffe che possono applicare i servizi di taxi e autonoleggio per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali.


Anche il Presidente della Regione, Cirio, ha prorogato al 13 aprile le misure in vigore in Piemonte.
Ha vietato inoltre ogni attività sportiva all'aria aperta, salvo brevi uscite nei pressi della propria abitazione che sono consentite solo entro una distanza massima di 200 metri. Si sta inoltre valutando il raddoppio delle sanzioni.

Il testo dell'ordinanza del 3 aprile 2020



Il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto che  proroga sino al 13 aprile 2020 le misure di contenimento già in vigore.

Il testo del decreto


Il Presidente della Regione Alberto Cirio ha emanato una nuova ordinanza che contiene un'ulteriore stretta delle misure per il contenimento del Coronavirus  per il periodo che va dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

Il testo completo dell'ordinanza regionale.

DPCM 22 marzo  2020 :
- chiusura di tutte le attività produttive non essenziali;
- consentiti solo  smartworking e attività produttive rilevanti

Il testo del decreto

Aperti senza nessuna restrizione supermercati, farmacie, parafarmacie e i servizi essenziali.
Le aziende con attività non presente nell'allegato al decreto, hanno tempo sino al 25 marzo 2020 per completare le operazioni prima della chiusura.
I termini delle altre misure presenti nel DPCM 11 marzo e nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo sono prorogati al 3 aprile 2020.
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Il Ministro della Salute ha diramato l'Ordinanza che contiene le nuove misure restrittive legate al contagio da coronavirus che valgono in tutta Italia  dal 21 al 25 marzo 2020

#iorestoacasa - Ordinanza Ministero Salute 20 marzo 2020

-èvietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici

-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto ; resta consentito svolgere individualmente attività motorianei pressi della propria abitazione , purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona

-sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro

-nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quegli altri che immediatamente precedono e seguono tali giorni,è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale , comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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MISURE DPCM DELL'11 MARZO 2020 in vigore fino 25 marzo 2020

La regola madre è sempre la stessa: limitare gli spostamenti ai soli casi di necessità (ad es. fare la spesa), per lavoro o per salute.

Chiuse tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, eccetto generi alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie; non è necessaria nessuna corsa per l'acquisto di generi alimentari. Una lista completa del commercio al dettaglio autorizzato all'apertura è presente nell'allegato 1 del decreto 11 marzo 2020.

Chiudono anche negozi, bar, pub, ristoranti (possibili le consegne a domicilio), pasticcerie, gelaterie, parrucchieri, centri estetici, mense (se non possono far rispettare le distanze minime).

Garantiti i servizi pubblici essenziali, trasporti e pubblica utilità, postali, finanziari, bancari e assicurativi e le attività accessorie ai settori rimasti in attività.

Aperti edicole, tabaccai e distributori di carburante, lavanderie e tintorie (per un elenco completo fare riferimento all'allegato 1 e 2 del decreto), e gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande delle stazioni, aeroporti, sulle autostrade, negli ospedali.

Restano attive le limitazioni derivanti dal dpcm 8 marzo:

- sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato
- sospesi i servizi educativi per l'infanzia
- chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
- sospese le procedure concorsuali pubbliche e private
- sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Il testo del DPCM 11 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.



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Ultimo aggiornamento: 18/05/2020