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Autocertificazione

Il recente D.P.R. 445 del 28.12.2000, Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha sostanzialmente contribuito ad attualizzare la semplificazione dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi (es: AEM, ATM, ENEL, Italgas, Telecom, RAI, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc.), regolamentando all'art. 46 l'elenco di molte circostanze autocertificabili dall'interessato, per cui tali uffici non possono più richiedere certificati, in quanto ai sensi dell'art. 74 del predetto D.P.R. costituisce violazione dei doveri di ufficio.
Importante: anche i privati (banche, assicurazioni...) che vi consentano possono accettare l'autocertificazione.

Realizzare l'Autocertificazione

Come

L'autocertificazione va semplicemente firmata.

Chi

Può essere trasmessa o presentata da altra persona.

Dichiarazione generica

  • cittadini italiani
  • cittadini dell'Unione Europea
  • cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., purchè regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente alla dichiarazione di stati, fatti e qualità attestabili da soggetti pubblici italiani

Dichiarazione resa da genitori e tutori

  • genitore esercente la potestà per minore
  • tutore per soggetti sottoposti a tutela

Dichiarazione resa da chi non sa o non può firmare

  • interessato, assistito dal curatore nel caso di curatela
  • chi non sa o non può firmare, ma comunque in grado di intendere e volere, che rende però l'autocertificazione direttamente al pubblico ufficiale che ne attesta l'identificazione in presenza dell'impedimento a sottoscrivere

Dichiarazione resa per chi si trova in stato di impedimento temporaneo

  • coniuge, figli, parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado per la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute, previamente identificati dal pubblico ufficiale.

Nota importante: i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità C.E., di marchi o brevetti NON POSSONO essere sostituiti da altro documento.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzione scolastiche, ai fini della pratica non agonistica di attività sportive dei propri alunni, sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.

 

Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Le circostanze non previste nel modello Autocertificazione, possono essere espresse con la dichiarazione sostitutiva di notorietà, che può essere prodotta anche ai soggetti privati.

Cosa riguarda

  • stati, qualità personali, fatti a diretta conoscenza dell'interessato
  • stati, qualità personali, fatti relativi ad altri soggetti, a diretta conoscenza e resi nell'interesse proprio del dichiarante

Come ottenerla e chi può farla

a) Trattandosi di destinatario pubblico o gestore di pubblico servizio

Come
  • sottoscrivendo direttamente la dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla;
  • sottoscrivendola ed inviandola unitamente a copia di un documento di identità anche tramite fax, posta o eventuale incaricato;
Chi: dichiarazione generica
  • cittadini italiani
  • cittadini dell'Unione Europea
  • cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., purchè regolarmente soggiornanti in Italia e limitatamente alla dichiarazione di stati, fatti e qualità attestabili da soggetti pubblici italiani
Chi: dichiarazione resa dal genitore o tutore
  • genitore esercente la potestà per minore
  • tutore per soggetti sottoposti a tutela
Chi: dichiarazione resa da chi non sa o non può firmare
  • chi non sa o non può firmare, ma comunque in grado di intendere e volere, rendendo però la dichiarazione direttamente al pubblico ufficiale che ne attesta l'identificazione in presenza dell'impedimento a sottoscrivere
Chi: dichiarazione resa per chi si trova in impedimento temporaneo
  • coniuge, figli, parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado per la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo per motivi di salute, previamente identificati dal pubblico ufficiale (non applicabile in materia di dichiarazioni fiscali)

b) Trattandosi di destinatario pubblico o gestore di pubblico servizio per la riscossione da parte di terzi di benefici economici

Come
  • con sottoscrizione autenticata, anche presso i nostri uffici, presentandosi muniti di documento di riconoscimento valido;
Chi: dichiarazione generica
  • solo l'interessato

c) Trattandosi di destinatari privati

Come

con sottoscrizione autenticata, anche presso i nostri uffici, presentandosi muniti di documento di riconoscimento valido;

Chi: dichiarazione generica
  • l'interessato
Chi: dichiarazione resa da genitore o tutore
  • genitore esercente la potestà per minore
  • tutore per soggetti sottoposti a tutela

La dichiarazione sostitutiva di notorietà può inoltre riguardare il fatto che la copia di uno di questi atti è conforme all'originale

  • un atto o documento conservato o rilasciato dall'Amministrazione pubblica
  • la pubblicazione o titolo di studio/servizio
  • documenti fiscali di cui è obbligatoria la conservazione.
  • Per la dichiarazione da produrre a pubblica amministrazione o gestore pubblico servizio:

Per la dichiarazione da produrre a pubblica amministrazione o gestore pubblico servizio:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (per soggetti pubblici) (.pdf, 61 KB)

Per la dichiarazione da produrre a soggetti privati, con sottoscrizione autenticata dal pubblico ufficiale, anche presso i nostri uffici, presentandosi muniti di documento di riconoscimento valido:
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia (per privati) (.pdf, 66 KB)

Autenticazione di copia

Oltre ai casi già esaminati, per i quali è prevista la dichiarazione sostitutiva di notorietà utilizzando la modulistica sopra indicata, è effettuabile anche presso i nostri uffici, presentandosi con:

  • documento originale
  • fotocopia
  • documento di riconoscimento valido

Anche in uffici comunali diversi dalla residenza anagrafica e/o tramite incaricato.

Autenticazione della firma

Come

  • Oltre al dipendente addetto a ricevere la documentazione provvedono il notaio, cancelliere, segretario comunale ed anche il dipendente incaricato dal Sindaco presso i nostri uffici.

Per

  • Istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte alla pubblica amministrazione o gestori servizi pubblici, inerenti la riscossione da parte di terzi di benefici economici (pensioni, contributi, ecc...)
  • Istanze o dichiarazioni sostitutive di notorietà rivolte a soggetti diversi (privati, ...)

Chi

  • L'interessato con un documento di riconoscimento valido

Dove

  • Anche in Comune diverso da quello della residenza anagrafica.

Anche gli uffici anagrafici sono competenti all'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati (veicoli)

Come

  • Attraverso l'autenticazione della firma sul certificato di proprietà e presentandosi muniti di marca da bollo di euro 14,62.

Chi

  • L'interessato con un documento di identita' (nel caso di coniugi in regime di comunione dei beni è necessaria la presenza di entrambi per le relative sottoscrizioni).

N.B. La sottoscrizione delle domande per partecipare a selezioni per l'assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali, non è soggetta ad autenticazione.

Controlli

Le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.

Per ulteriori informazioni consultare la guida: Torino è

Ultimo aggiornamento: 03/05/2010