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Ultimo aggiornamento: 29/05/2017

Parere del Consiglio

Atto n. 43/2017 
2017 01302/87                      
approvato il 10 aprile

C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: " PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-00547/048 REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELL'ATTIVITÀ  DEFINITA "BARATTOLO" (VENDITA E SCAMBIO DI COSE USATE). APPROVAZIONE ".


Atto n.  43           n. mecc. 2017 01302/87
                         



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del 



10 APRILE 2017

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Cristina ABATE, Margherita ALASIA, Roberto ANTONELLI, Paolo Cleto BRUZZESE, Walter CAPUTO, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Roberto CERMIGNANI, Simone CIABATTONI, Marianna DEL BIANCO, Luca DELLAVALLE, Stefano DOMINESE, Marco FONTANA, Sonia GAGLIANO, Davide Mario LAZZARO, Stefano LEONE, Luciano PERNO, Luca PIDELLO, Gianvito PONTRANDOLFO, Lorenzo PULIE' REPETTO, Nicola SANTORO, Federico VARACALLI, Rocco ZACCURI
.  


In totale n. 24   Consiglieri

Risulta  assente  il Consigliere:  Carlo Emanuele MORANDO

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Gabriella TETTI

Ha adottato in 

SEDUTA PUBBLICA



il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 



C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: " PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-00547/048 REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELL'ATTIVITÀ  DEFINITA "BARATTOLO" (VENDITA E SCAMBIO DI COSE USATE). APPROVAZIONE ".







Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della I Commissione Marianna Del Bianco, riferisce

la Direzione del Corpo di Polizia Municipale - Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria con nota prot. 18341 del 16/03/2017, acquisita al ns. prot. n. 2842 del 16 marzo 2017 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in ordine della proposta di deliberazione n. mecc. 2017-00547/048 avente per oggetto " REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELL'ATTIVITÀ  DEFINITA "BARATTOLO" (VENDITA E SCAMBIO DI COSE USATE). APPROVAZIONE " approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 febbraio 2017. Con lettera del 21/3/2017 prot. 305, pervenuta dal  Presidente del Consiglio Comunale il 22/3/2017, ns. prot. 3029, veniva comunicato il termine di presentazione del parere entro l'11/4/2017, così come deciso nell'Assemblea dei Presidenti del 21/3/2017. 
Il provvedimento è stato esaminato e discusso nella riunione della I Commissione di Lavoro Permanente tenutasi il 28 marzo 2017 congiuntamente alla Circoscrizione III.
     Dalla disamina della deliberazione "Regolamento per la gestione dell'attività' definita "Barattolo" (vendita e scambio di cose usate). Approvazione"  e da quanto emerso in Commissione si rileva quanto segue:

Per quanto riguarda le enunciazioni di principio non tradotte in dettato regolamentare:
- A pagina 1 si ritiene erronea la sottolineatura che le attività di libero scambio sono  strumenti particolarmente efficaci per consentire dignitose condizioni di vita e costituiscono un'interessante risposta  alle  sfide  tutte  nuove  poste  dalla  globalizzazione,  dalla  crisi ambientale  e  dall'inclusione  sociale  ed  economica  di  soggetti  in  situazione  di  svantaggio in quanto come attualmente strutturato sembra incentivare le attività degradanti della dignità umana. Si rileva che il Regolamento è privo di disposizioni riguardanti una  qualsiasi azione di recupero alla socialità. La mancanza di dettagli in merito rende l'iniziativa scevra di qualunque carattere di politica di contrasto alla povertà e reale inclusione;  - pur richiamando  l'utilità del confronto con le Circoscrizioni, menzionato a pagina 2 del testo della deliberazione,  si rileva  che nel Regolamento  non è riportato il criterio che eventuali aree future non potranno essere scelte se non con adeguato coinvolgimento della Circoscrizione ospitante,  mediante forme di dialogo istituzionale, confronto con il territorio (in tutte le sue parti sociali) e con successivi momenti di riflessione pubblica;- per quanto riguarda le ricadute economiche, a pag. 3, è esplicitato che parte degli introiti generati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico saranno destinati  per progettualità ed investimenti riservati al territorio su cui insistono le attività, ma si rileva come tale enunciazione di principio  non sia dettagliata nel Regolamento, specificando in che misura andranno alla Circoscrizione  ospitante;- si ritiene che sia necessario fissare il numero massimo di posti disponibili in modo tale che le Forze dell'Ordine possano poi esercitare al meglio le necessarie operazioni di controllo.
Per quanto riguarda  il contenuto dei vari articoli del  Regolamento :
 art. 3 - Soggetti Accompagnatori-
 Al termine del c. 1 si ritiene utile l'aggiunta di un   paragrafo che contenga il seguente principio:  
"Tali accompagnatori, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di controllo dell'attività e degli operatori e di pulizia dell'area circostante."
Si richiede che sia individuato, sempre previo bando pubblico, un accompagnatore per ciascun evento, cui attribuire l'intera responsabilità;
 art. 4 - Ricircolo tematico-
L'intero articolo ruota intorno all'idea che "spacchettandolo" in più eventi monotematici il fenomeno possa diventare meno impattante. Questa convinzione teorica è tutta da verificare alla luce della complessità organizzativa, delle implicazioni ingenerate da tali eventi e soprattutto dalle caratteristiche dei venditori/frequentatori degli attuali mercati del sabato e della domenica.
  Lo strumento introdotto dall'articolo  sembra rivolgersi a cittadini interessati a manifestazioni come "mercanti per un giorno" e si propone di creare una mescolanza tra due "segmenti" sociali molto differenti tra loro, già sperimentata  in modo fallimentare in passato.  E' quindi necessario che tale strumento sia  delineato e dettagliato  e soprattutto sia previsto il coinvolgimento  attivo della Circoscrizione interessata.
   Si ritiene opportuno introdurre il numero massimo  di manifestazioni di ricircolo tematico su ogni area cittadina,  definendole come eventi "una tantum",  prevedendo forme di coinvolgimento della cittadinanza.
   Si ravvisa inoltre la necessità  di definire chi debba essere il  soggetto organizzatore di queste manifestazioni.
Le manifestazioni di ricircolo tematico devono dunque essere meglio descritte e soprattutto circostanziate, al fine di evitare l'effetto opposto rispetto a quello auspicato;
 
art. 5 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi- 
    Al  c. 1 si ritiene debba essere aggiunto che le aree destinate sono individuate dalla Giunta con apposito provvedimento "a seguito di approfondite verifiche territoriali, previo confronto istituzionale con la Circoscrizione ospitante e previo confronto con tutte le parti sociali del territorio stesso";

art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività
Si ritiene opportuna la stesura di apposita e vincolante scheda per autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. Al fine di determinare la situazione economica effettivamente disagiata dei soggetti espositori si richiede che sia inserita obbligatoriamente la certificazione ISEE da presentare congiuntamente alla richiesta. 
Si ritiene inoltre di fondamentale importanza che l'esame delle domande, la verifica dei requisiti e il registro degli operatori siano gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Comunale come avviene ad esempio per gli "OPI: operatori del proprio ingegno";

art 10- Divieti - 
    Al c. 1  è definito il limite di stazionamento degli operatori prima delle ore 6,00 in  metri  200;  pur ritenendo apprezzabile la volontà di delimitare per lo stazionamento si rileva come la quantificazione di questo limite dipenda  molto dall'ubicazione dell'area. Per tale motivo si propone di aggiungere  : "nel limite di metri 200, o cifra superiore se valutato dalla Giunta Comunale";

articoli 10, 11 e 12 
    In tema di vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali (art. 10 p.10), premesso che si ritiene che tale tipo di controllo rientri fra i compiti di istituto del Corpo di Polizia Municipale, appare opportuno definire nel testo regolamentare un numero di passaggi ed un numero di agenti da impegnare per ogni evento, al fine di garantire l'attività di presidio e controllo; 
art 11 - Vigilanza- 
    Al c. 2 è espressamente menzionato il fatto che "ulteriori compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del soggetto accompagnatore [...]". A questo proposito si pone il tema della definizione degli strumenti di controllo a disposizione dell'organizzatore, di chi controlla in modo costante l'organizzatore e le sanzioni da prevedere per l'omessa vigilanza;



  art. 12 - Sanzioni -
Al comma 3 è prevista, per i gli operatori che violino disposizioni del Regolamento, "la sospensione dalla partecipazione alle attività fino ad un massimo di un anno". Si ritiene opportuno che tale sanzione abbia la caratteristica della certezza e che sia commisurata nella durata di un anno;

- Pulizia -
Nel Regolamento non è fatta adeguata menzione  della Pulizia dell'area. Tale elemento si ritiene fondamentale e per tale motivo si chiede che all'argomento sia dedicato uno specifico articolo che contenga le modalità di effettuazione e le eventuali sanzioni.  

Per le motivazioni sopra illustrate si  propone di esprimere PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'accoglimento delle osservazioni sopra descritte.

Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto;- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico è:
favorevole sulla regolarità tecnica;
- Si da atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2017-00547/048 avente per oggetto avente oggetto: " REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELL'ATTIVITÀ  DEFINITA "BARATTOLO" (VENDITA E SCAMBIO DI COSE USATE). APPROVAZIONE " approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 febbraio 2017 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'accoglimento delle seguenti osservazioni:

Per quanto riguarda le enunciazioni di principio non tradotte in dettato regolamentare:

- A pagina 1 si ritiene erronea la sottolineatura che le attività di libero scambio sono  strumenti particolarmente efficaci per consentire dignitose condizioni di vita e costituiscono un'interessante risposta  alle  sfide  tutte  nuove  poste  dalla  globalizzazione,  dalla  crisi ambientale  e  dall'inclusione  sociale  ed  economica  di  soggetti  in  situazione  di  svantaggio in quanto come attualmente strutturato sembra incentivare le attività degradanti della dignità umana. Si rileva che il Regolamento è privo di disposizioni riguardanti una  qualsiasi azione di recupero alla socialità. La mancanza di dettagli in merito rende l'iniziativa scevra di qualunque carattere di politica di contrasto alla povertà e reale inclusione;  - Pur richiamando  l'utilità del confronto con le Circoscrizioni, menzionato a pagina 2 del testo della deliberazione,  si rileva  che nel Regolamento  non è riportato il criterio che eventuali aree future non potranno essere scelte se non con adeguato coinvolgimento della Circoscrizione ospitante,  mediante forme di dialogo istituzionale, confronto con il territorio (in tutte le sue parti sociali) e con successivi momenti di riflessione pubblica;- Per quanto riguarda le ricadute economiche, a pag. 3, è esplicitato che parte degli introiti generati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico saranno destinati  per progettualità ed investimenti riservati al territorio su cui insistono le attività, ma si rileva come tale enunciazione di principio  non sia dettagliata nel Regolamento, specificando in che misura andranno alla Circoscrizione  ospitante;- Si ritiene che sia necessario fissare il numero massimo di posti disponibili in modo tale che le Forze dell'Ordine possano poi esercitare al meglio le necessarie operazioni di controllo.
Per quanto riguarda  il contenuto dei vari articoli del  Regolamento :

art. 3 - Soggetti Accompagnatori- 
 Al termine del c. 1 si ritiene utile l'aggiunta di un   paragrafo che contenga il seguente principio:  
"Tali accompagnatori, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di controllo dell'attività e degli operatori e di pulizia dell'area circostante."
Si richiede che sia individuato, sempre previo bando pubblico, un accompagnatore per ciascun evento, cui attribuire l'intera responsabilità;

 art. 4 - Ricircolo tematico-
L'intero articolo ruota intorno all'idea che "spacchettandolo" in più eventi monotematici il fenomeno possa diventare meno impattante. Questa convinzione teorica è tutta da verificare, alla luce della complessità organizzativa, delle implicazioni ingenerate da tali eventi e soprattutto dalle caratteristiche dei venditori/frequentatori degli attuali mercati del sabato e della domenica.
  Lo strumento introdotto dall'articolo  sembra rivolgersi a cittadini interessati a manifestazioni come "mercanti per un giorno" e si propone di creare una mescolanza tra due "segmenti" sociali molto differenti tra loro, già sperimentata  in modo fallimentare in passato.  E' quindi necessario che tale strumento sia  delineato e dettagliato,  e soprattutto sia previsto il coinvolgimento  attivo della Circoscrizione interessata.
   Si ritiene opportuno introdurre il numero massimo  di manifestazioni di ricircolo tematico su ogni area cittadina,  definendole come eventi "una tantum",  prevedendo forme di coinvolgimento della cittadinanza.
   Si ravvisa inoltre la necessità  di definire chi debba essere il  soggetto organizzatore di queste manifestazioni.
Le manifestazioni di ricircolo tematico devono dunque essere meglio descritte e soprattutto circostanziate, al fine di evitare l'effetto opposto rispetto a quello auspicato;

art. 5 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi- 
    Al  c. 1 si ritiene debba essere aggiunto che le aree destinate sono individuate dalla Giunta con apposito provvedimento "a seguito di approfondite verifiche territoriali, previo confronto istituzionale con la Circoscrizione ospitante e previo confronto con tutte le parti sociali del territorio stesso";

art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività
Si ritiene opportuna la stesura di apposita e vincolante scheda per autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. Al fine di determinare la situazione economica effettivamente disagiata dei soggetti espositori si richiede che sia inserita obbligatoriamente la certificazione ISEE da presentare congiuntamente alla richiesta.
Si ritiene inoltre di fondamentale importanza che l'esame delle domande, la verifica dei requisiti e il registro degli operatori siano gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Comunale come avviene ad esempio per gli "OPI: operatori del proprio ingegno";
art 10- Divieti - 
    Al c. 1  è definito il limite di stazionamento degli operatori prima delle ore 6,00 in  metri  200;  pur ritenendo apprezzabile la volontà di delimitare per lo stazionamento si rileva come la quantificazione di questo limite dipenda  molto dall'ubicazione dell'area. Per tale motivo si propone di aggiungere  : "nel limite di metri 200, o cifra superiore se valutato dalla Giunta Comunale";

articoli 10, 11 e 12. 
    In tema di vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali (art. 10 p.10), premesso che si ritiene che tale tipo di controllo rientri fra i compiti di istituto del Corpo di Polizia Municipale, appare opportuno definire nel testo regolamentare un numero di passaggi ed un numero di agenti da impegnare per ogni evento, al fine di garantire l'attività di presidio e controllo;
 
art 11 - Vigilanza- 
    Al c. 2 è  espressamente menzionato il fatto "ulteriori compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del soggetto accompagnatore [...]". A questo proposito si pone il tema della definizione degli strumenti ci controllo a disposizione dell'organizzatore, di chi controlla in modo costante l'organizzatore e le sanzioni da prevedere per l'omessa vigilanza;
  
art. 12 - Sanzioni -
    Al comma 3 è prevista, per i gli operatori che violino disposizioni del Regolamento, "la sospensione dalla partecipazione alle attività fino ad un massimo di un anno". Si ritiene opportuno che tale sanzione abbia la caratteristica della certezza e pertanto si propone di sostituire con "la sospensione dalla partecipazione alle attività per la durata di un anno;

- Pulizia -
    Nel Regolamento non è fatta adeguata menzione  della Pulizia dell'area. Tale elemento si ritiene fondamentale e per tale motivo si chiede che all'argomento sia dedicato uno specifico articolo che contenga le modalità di effettuazione e le eventuali sanzioni.  

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Ciabattoni e Lazzaro  per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 22.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 22
VOTANTI:22
VOTI FAVOREVOLI: 20 (Cerrato-Abate-Alasia-Antonelli-Bruzzese-Caputo-Cariola-Castrovilli- Del Bianco-Dellavalle-Dominese- Gagliano-Leone-Perno-Pidello-Pontrandolfo- Pulie'Repetto- Santoro- Varacalli- Zaccuri)
CONTRARI: 2 (Cermignani- Fontana)
Pertanto il Consiglio 



DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2017-00547/048 avente per oggetto avente oggetto: " REGOLAMENTO  PER  LA  GESTIONE  DELL'ATTIVITÀ  DEFINITA "BARATTOLO" (VENDITA E SCAMBIO DI COSE USATE). APPROVAZIONE " approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 21 febbraio 2017 PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO all'accoglimento delle seguenti osservazioni:

Per quanto riguarda le enunciazioni di principio non tradotte in dettato regolamentare:

- A pagina 1 si ritiene erronea la sottolineatura che le attività di libero scambio sono  strumenti particolarmente efficaci per consentire dignitose condizioni di vita e costituiscono un'interessante risposta  alle  sfide  tutte  nuove  poste  dalla  globalizzazione,  dalla  crisi ambientale  e  dall'inclusione  sociale  ed  economica  di  soggetti  in  situazione  di  svantaggio in quanto come attualmente strutturato sembra incentivare le attività degradanti della dignità umana. Si rileva che il Regolamento è privo di disposizioni riguardanti una  qualsiasi azione di recupero alla socialità. La mancanza di dettagli in merito rende l'iniziativa scevra di qualunque carattere di politica di contrasto alla povertà e reale inclusione;  - Pur richiamando  l'utilità del confronto con le Circoscrizioni, menzionato a pagina 2 del testo della deliberazione,  si rileva  che nel Regolamento  non è riportato il criterio che eventuali aree future non potranno essere scelte se non con adeguato coinvolgimento della Circoscrizione ospitante,  mediante forme di dialogo istituzionale, confronto con il territorio (in tutte le sue parti sociali) e con successivi momenti di riflessione pubblica;- Per quanto riguarda le ricadute economiche, a pag. 3, è esplicitato che parte degli introiti generati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico saranno destinati  per progettualità ed investimenti riservati al territorio su cui insistono le attività, ma si rileva come tale enunciazione di principio  non sia dettagliata nel Regolamento, specificando in che misura andranno alla Circoscrizione  ospitante;- Si ritiene che sia necessario fissare il numero massimo di posti disponibili in modo tale che le Forze dell'Ordine possano poi esercitare al meglio le necessarie operazioni di controllo.
Per quanto riguarda  il contenuto dei vari articoli del  Regolamento :

art. 3 - Soggetti Accompagnatori- 
 Al termine del c. 1 si ritiene utile l'aggiunta di un   paragrafo che contenga il seguente principio:  
"Tali accompagnatori, individuati con specifico bando pubblico, devono fornire adeguate garanzie in materia di controllo dell'attività e degli operatori e di pulizia dell'area circostante."
Si richiede che sia individuato, sempre previo bando pubblico, un accompagnatore per ciascun evento, cui attribuire l'intera responsabilità;

 art. 4 - Ricircolo tematico-
L'intero articolo ruota intorno all'idea che "spacchettandolo" in più eventi monotematici il fenomeno possa diventare meno impattante. Questa convinzione teorica è tutta da verificare, alla luce della complessità organizzativa, delle implicazioni ingenerate da tali eventi e soprattutto dalle caratteristiche dei venditori/frequentatori degli attuali mercati del sabato e della domenica.
  Lo strumento introdotto dall'articolo  sembra rivolgersi a cittadini interessati a manifestazioni come "mercanti per un giorno" e si propone di creare una mescolanza tra due "segmenti" sociali molto differenti tra loro, già sperimentata  in modo fallimentare in passato.  E' quindi necessario che tale strumento sia  delineato e dettagliato,  e soprattutto sia previsto il coinvolgimento  attivo della Circoscrizione interessata.
   Si ritiene opportuno introdurre il numero massimo  di manifestazioni di ricircolo tematico su ogni area cittadina,  definendole come eventi "una tantum",  prevedendo forme di coinvolgimento della cittadinanza.
   Si ravvisa inoltre la necessità  di definire chi debba essere il  soggetto organizzatore di queste manifestazioni.
Le manifestazioni di ricircolo tematico devono dunque essere meglio descritte e soprattutto circostanziate, al fine di evitare l'effetto opposto rispetto a quello auspicato;

art. 5 - Individuazione delle aree cittadine e attribuzione degli spazi- 
    Al  c. 1 si ritiene debba essere aggiunto che le aree destinate sono individuate dalla Giunta con apposito provvedimento "a seguito di approfondite verifiche territoriali, previo confronto istituzionale con la Circoscrizione ospitante e previo confronto con tutte le parti sociali del territorio stesso";
art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività
Si ritiene opportuna la stesura di apposita e vincolante scheda per autocertificazione predisposta dagli uffici comunali. Al fine di determinare la situazione economica effettivamente disagiata dei soggetti espositori si richiede che sia inserita obbligatoriamente la certificazione ISEE da presentare congiuntamente alla richiesta.
Si ritiene inoltre di fondamentale importanza che l'esame delle domande, la verifica dei requisiti e il registro degli operatori siano gestiti dagli uffici dell'Amministrazione Comunale come avviene ad esempio per gli "OPI: operatori del proprio ingegno";
art 10- Divieti - 
    Al c. 1  è definito il limite di stazionamento degli operatori prima delle ore 6,00 in  metri  200;  pur ritenendo apprezzabile la volontà di delimitare per lo stazionamento si rileva come la quantificazione di questo limite dipenda  molto dall'ubicazione dell'area. Per tale motivo si propone di aggiungere  : "nel limite di metri 200, o cifra superiore se valutato dalla Giunta Comunale";

articoli 10, 11 e 12. 
    In tema di vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali (art. 10 p.10), premesso che si ritiene che tale tipo di controllo rientri fra i compiti di istituto del Corpo di Polizia Municipale, appare opportuno definire nel testo regolamentare un numero di passaggi ed un numero di agenti da impegnare per ogni evento, al fine di garantire l'attività di presidio e controllo;
 
art 11 - Vigilanza- 
    Al c. 2 è  espressamente menzionato il fatto "ulteriori compiti di vigilanza e controllo sono posti a carico del soggetto accompagnatore [...]". A questo proposito si pone il tema della definizione degli strumenti ci controllo a disposizione dell'organizzatore, di chi controlla in modo costante l'organizzatore e le sanzioni da prevedere per l'omessa vigilanza;
  
art. 12 - Sanzioni -
    Al comma 3 è prevista, per i gli operatori che violino disposizioni del Regolamento, "la sospensione dalla partecipazione alle attività fino ad un massimo di un anno". Si ritiene opportuno che tale sanzione abbia la caratteristica della certezza e pertanto si propone di sostituire con "la sospensione dalla partecipazione alle attività per la durata di un anno;

- Pulizia -

    Nel Regolamento non è fatta adeguata menzione  della Pulizia dell'area. Tale elemento si ritiene fondamentale e per tale motivo si chiede che all'argomento sia dedicato uno specifico articolo che contenga le modalità di effettuazione e le eventuali sanzioni.