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Ultimo aggiornamento: 02/11/2015

REGOLAMENTO SULL'USO DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 17 ottobre 2005 n° mecc. 2005 07867/87.


 

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione in forza di provvedimenti specifici emanati dal Consiglio Comunale con l'indicazione della destinazione d'uso prevalente.

2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro è concesso al fine non solo di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche favorire, così come è previsto dall'articolo 10 dello Statuto Comunale, l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per l'attività compatibile con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

 

ART. 2 - CRITERIO DISCIPLINARE

 

1. Il criterio disciplinare base del presente regolamento è la massima utilizzazione dei locali di proprietà comunale, senza pregiudizio della prevalente destinazione d'uso dei medesimi e fatta salva la facoltà da parte del Direttore, di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, in conformità con le disposizioni indicate nel successivo art.16 del presente regolamento.

 

ART. 3 - TIPI DI CONCESSIONE

 

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente regolamento possono essere:

1) di breve periodo; 2) ricorrenti; 3) continuative.

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni,assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.

4. Tali concessioni non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal rilascio dell'ultima concessione.

5. Sono ricorrenti le concessioni che consentono di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

6. Sono continuative le concessioni che consentono di utilizzare i locali in forma continuativa. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

7. Le concessioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali, ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata.

8. Non è consentita la concessione per un periodo superiore ad un anno, essendo tali concessioni di competenza della Divisione Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare. Le modalità di rilascio di tali concessioni sono disciplinate dal "Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 giugno 1995, esecutiva dal 3 luglio 1995 e s.m.i.

9. Non è, altresì, consentita la concessione a tempo indeterminato.

 

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

 

1. L'utilizzo dei locali circoscrizionali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro è concesso secondo le norme del Regolamento circoscrizionale. Le concessioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 3, sono rilasciate con provvedimento dirigenziale, con le modalità previste dal successivo art. 11.

2. I locali possono essere concessi anche ad Enti, Gruppi Consiliari, Associazioni o Gruppi non operanti nel territorio della Circoscrizione, purché l'iniziativa abbia rilevanza Circoscrizionale.

3. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata (ad esempio assemblea condominiale), ad eccezione delle feste di compleanno di bambini frequentanti le scuole primarie ubicate nel territorio della Circoscrizione, o qualora tale richiesta pervenga da un genitore residente nel territorio circoscrizionale.

4. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altre entità di aggregazione sociale presenti nella Circoscrizione.

 

ART. 5 - CONCESSIONI GRATUITE

 

1. Le concessioni di breve periodo dei locali sono di norma gratuite quanto ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;

b) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;

c) si tratti di gruppi, enti, associazioni o senza fini di lucro;

d) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini.

E' fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'Interno del 31/12/1983 "Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".

2. Le concessioni ricorrenti e continuative, e comunque non superiori all'anno, sono eccezionalmente gratuite quando si tratti:

a) di progetti circoscrizionali realizzati da gruppi, enti, associazioni e riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;

b) di iniziative culturali, sportive e ricreative che rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni, anche se realizzate a mezzo di gruppi, enti, associazioni;

c) di iniziative proposte da gruppi, enti od associazioni ritenute meritevoli di particolare interesse pubblico e riconosciute dal Consiglio Circoscrizionale, a mezzo di apposito atto deliberativo approvante specifico schema di convenzione.

3. La suddetta convenzione dovrà precisare l'uso esclusivo dei locali per il progetto deliberato.

4. Inoltre, in tale convenzione, dovranno essere constatati i beni mobili concessi, mediante la formazione di specifico verbale, redatto in contraddittorio con il concessionario.

 

ART. 6 - RIMBORSI SPESE PER CONCESSIONI ONEROSE

 

1. Fuori dalle ipotesi previste ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 5, la concessione ha carattere oneroso.

2. Le concessioni dei locali sono rilasciate previo pagamento anticipato del rimborso spese orario corrispondente all'intero periodo richiesto.

3. Per le concessioni onerose da parte della Circoscrizione sono indicati i seguenti parametri orari:

A) SALONI (superiori a 30 mq.)

A1 - con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione: Euro 23,40 all'ora;

A2 - senza pulizia e operatore (autogestiti): Euro 11,90 all'ora;

A3 - solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo con pulizia da parte della Circoscrizione: Euro 17,50 all'ora;

B) SALETTE (inferiori a 30 mq.)

B1 - con pulizia e presenza di operatore a cura della Circoscrizione: Euro 11,90 all'ora;

B2 - senza pulizia e operatore (autogestiti): Euro 6,00 all'ora;

B3 - solo con la presenza di un operatore della Circoscrizione o solo con pulizia da parte della Circoscrizione: Euro 9,40 all'ora.

3 bis. I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 3, saranno incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

4. I rimborsi spese orari, di cui al precedente comma 3, saranno incrementati in base all'indice annuale dell'ISTAT con arrotondamento al decimo di Euro superiore. L'aumento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

5. Il regolamento della Circoscrizione prevede le modalità per la riscossione degli importi di cui sopra, nell'ambito della normativa vigente.

6. Qualora la gestione delle sale e delle attrezzature sia stata affidata a terzi, le modalità della concessione saranno definite nel regolamento della Circoscrizione e nel capitolato di affidamento.

7. L'importo liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

8. Nel caso di concessioni continuative è facoltà del Direttore della Circoscrizione concedere la rateizzazione del corrispettivo dovuto, previa istanza da parte del concessionario, qualora l'importo sia superiore ad Euro 1000,00; in tal caso la rateizzazione potrà prevedere al massimo tre soluzioni e il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione e completato entro la data di scadenza della stessa. L'importo massimo rateizzabile verrà adeguato annualmente all'indice ISTAT con arrotondamento al decimo superiore. L'adeguamento entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo con determinazione dirigenziale.

 

ART. 7 - RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

 

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso dell'importo pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

 

ART. 8 - LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

 

1. I locali oggetto di concessione sono individuati nell'Allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

2. Qualora si rendessero disponibili altri locali idonei, già assegnati alla Circoscrizione, potranno essere inseriti nell'Allegato A summenzionato con apposito provvedimento del Consiglio Circoscrizionale.

3. Le feste di compleanno possono svolgersi esclusivamente nel locale del Centro d'Incontro di strada Antica di Collegno 208 con le modalità indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.

 

ART. 9 - ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI

 

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento che intendono ottenere la concessione dei locali dovranno presentare istanza scritta indirizzata al Direttore e al Presidente della Circoscrizione.

2. Le istanze dovranno contenere:

a) le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale Rappresentante;

b) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto giuridico;

c) il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e che la stessa non ha finalità di lucro;

d) l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;

e) la durata, dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;

f) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;

g) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni re-sponsabilità per danni causati a persone, a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;

h) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;

l) impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;

m) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale è stato concesso il locale.

3. Unitamente all'istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della Pubblica Amministrazione.

4. Le istanze dovranno essere inoltrate alla Circoscrizione almeno sette giorni prima del previsto utilizzo per le concessioni brevi e almeno quarantacinque giorni prima per le concessioni continuative e ricorrenti.

5. L'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione provvederà all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente regolamento.

 

ART. 10 - RIGETTO DELL'ISTANZA

 

1. Il Direttore con apposito provvedimento motivato dovrà rigettare l'istanza qualora:

a) la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente regolamento;

b) sia stata già revocata una concessione locali, per uno dei casi disciplinati dal successivo art. 16 comma 1 lett. a) e b).

 

ART. 11 - PROCEDURA PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI

 

1. Le concessioni di breve periodo e ricorrenti, a titolo oneroso, sono rilasciate con provvedimento del Direttore e successivamente comunicate al Consiglio Circoscrizionale.

2. Le concessioni di breve periodo a titolo gratuito sono rilasciate con provvedimento del Direttore, previo parere favorevole della Giunta Circoscrizionale e successivamente comunicate al Consiglio Circoscrizionale.

3. Le concessioni ricorrenti, a titolo gratuito, sono rilasciate con provvedimento del Direttore previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

4. Le concessioni continuative, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, sono rilasciate con provvedimento del Direttore previa deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.

5. Tutte le istanze relative alle concessioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono sottoposte all'esame della competente Commissione di Lavoro Permanente prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Circoscrizionale.

6. Dell'approvazione del provvedimento deliberativo con cui è stata disposta la concessione dei locali dovrà essere data comunicazione al richiedente.

 

ART. 12 - PUBBLICAZIONE ELENCO LOCALI

 

1. L'Ufficio Patrimonio provvederà ad aggiornare periodicamente l'elenco delle assegnazioni dei locali effettuati e quelli disponibili, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Circoscrizione.

2. Tale informazione verrà pubblicata anche sul sito internet della Circoscrizione.

 

ART. 13 - ORDINE DI PRIORITA' DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI

 

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata e ricorrenti a titolo oneroso, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

2. Qualora non vi è la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente.

3. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni ricorrenti o continuative a titolo gratuito, verranno privilegiate, le richieste per lo svolgimento di:

a) Attività sociali o di servizio;

b) Attività culturali;

c) Attività ricreative.

Nel caso in cui vi sia coincidenza per la stessa attività, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Fa fede la data ed il numero di protocollo.

 

ART. 14 - VERBALE DI CONSEGNA LOCALI

 

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.

2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.

3. Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.

4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.

5. Nel caso di locali che sono oggetto di più concessioni, per giorni o orari diversi, ma riguardanti lo stesso periodo, nel verbale di consegna dovrà essere riportata la dicitura della responsabilità in solido di tutti i concessionari, salvo che non venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

 

ART. 15 - GARANZIE E RESPONSABILITA' DEI CONCESSIONARI DI LOCALI

 

1. L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.

2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore, in particolare dovrà garantire:

a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;

b) non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;

c) di non arrecare in alcun modo molestia alle attività della Circoscrizione o ad altre attività ivi ospitate;

d) di permettere a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;

e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali; di non apporre all'interno alcun avviso, cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;

f) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;

g) di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;

h) di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, comprensivi dei servizi igienici. Il materiale necessario alle opere di pulizia è a totale carico del concessionario;

i) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;

l) che nei locali si svolgano esclusivamente le attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., dai regolamenti di cui all'art. 84 T.U.L.P.S.).

3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso della Circoscrizione.

4. La Circoscrizione non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale né degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

5. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così nelle ragioni della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa alla Circoscrizione. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste dal successivo articolo, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

 

ART. 16 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

 

1. La concessione potrà essere revocata con provvedimento motivato del Direttore, nei seguenti casi:

a) inosservanza anche di una sola delle condizioni previste all'art.15 del presente regolamento;

b) qualora i locali siano utilizzati in modo difforme dalla concessione.

2. La concessione potrà essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concessionari, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.

3. Il provvedimento di sospensione o di revoca, dovrà essere comunicato dall'Amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni. Il provvedimento ha comunque efficacia immediata in presenza di situazioni imprevedibili ed urgenti.

 

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia.

 
 
 
 

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SULL'USO DEI LOCALI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE

 

(Modificato con deliberazione n. mecc. 2015 03809/87del Consiglio circoscrizionale del 7 settembre 2015.)

a) Sala Consiglio del Centro Civico di Via Servais 5 (da utilizzarsi prioritariamente per le attività del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni Permanenti di Lavoro e delle Sottocommissioni circoscrizionali, dei Gruppi Consiliari circoscrizionali e comunali, nonché delle attività emanate dagli stessi. Tale sala dopo le ore 18,30 e per le giornate del sabato, della domenica e festivi, potrà essere utilizzata esclusivamente per attività istituzionali. Data la particolarità della sala, è necessaria sempre la presenza di un operatore della Circoscrizione);

b) Sale A - B - C - D del Centro d'Incontro E18 di Strada Antica di Collegno 208. La sala B potrà essere usata per lo svolgimento di feste di compleanno, ai sensi del comma 3 dell'art. 4, esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 19,00;

c) Sala A (piano terreno) del Centro d'Incontro di Via Lessona 1/E;

d) Sala B (piano seminterrato) del Centro d'Incontro di via Lessona 1/E (locale concesso a condizione che il numero complessivo di persone presenti presso l'immobile non superi la capienza massima consentita pari a 50 persone);

e) Sala Polivalente del Centro d'Incontro di Piazza Umbria 28/B;

f) Sala 1 e Sala 2 del Centro d'Incontro di Piazza Umbria 28/B. Le sale dei Centri d'Incontro possono essere concesse compatibilmente con il programma delle attività promosse dal Comitato di Gestione o dal soggetto affidatario del Centro.

g) Via Asinari di Bernezzo 98 - 6 salette attigue alla delegazione anagrafica - (locale concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali);

h) Via Carrera 81 (locale concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali);

i) Via Pilo 50 - (locale concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali);

j) Via Salbertrand 57/22 - (locale concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali)

k) Via Pinelli 22 - (locale concesso esclusivamente per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali)".

l) Corso Svizzera 61 bis - (locale concesso esclusivamente previa valutazione di opportunità da parte della Circoscrizione IV e per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali)" come individuato da planimetria agli atti della Circoscrizione 4.

m) Via Medici 28 - SEDE EUT. I locali, individuati dalla planimetria agli atti della Circoscrizione IV, potranno essere concessi in ottemperanza alle finalità ed alle disposizioni contenute nel Regolamento circoscrizionale "Modalità per il funzionamento del centro di interpretazione e documentazione storica di via Medici 28" approvato con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione IV in data 13 luglio 2015 n. mecc. 2015 02984/087. Come previsto all'art. 9 del citato Regolamento, previa valutazione da parte della Giunta circoscrizionale, potrà essere richiesta una cauzione di importo pari ad euro 25,00/giorno, a tutela dell'utilizzo degli arredi e delle attrezzature ivi presenti."