Atto n. 39/2015
2015 01449/87
approvato il 27 aprile
C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 301 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E ADEGUAMENTI NORMATIVI. ADOZIONE.
Atto n. 39 n. mecc. 2015 01449/87
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
27 APRILE 2015
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.
In totale n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Massimiliano LAZZARINI, Nicola SANTORO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 301 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E ADEGUAMENTI NORMATIVI. ADOZIONE.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli e con il Coordinatore della VI Commissione Alfonso Papa, riferisce.
Il presente provvedimento interviene sulla disciplina normativa dettata dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995 ed è finalizzato all'integrazione con la disciplina dell'uso del suolo, tesa a garantire un uso più razionale e sostenibile dal punto di vista ambientale tramite una serie di misure atte ad agevolare la permanenza delle attività agricole presenti sul territorio ed incentivarne l'insediamento di nuove. Tale attività di elaborazione degli indirizzi per la tutela delle aree agricole si è svolta d'intesa con le principali associazioni di categoria, che hanno contribuito con significativi apporti.
Contestualmente viene apportato un adeguamento alle novità normative intervenute in ambito nazionale, con la modifica di particolari prescrizioni sulla base dell'esperienza maturata negli anni dai competenti Settori della Città e con il contributo congiunto della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio e, come tale, il presente provvedimento rientra nell'ambito dell'attività periodicamente necessaria al fine di fornire un testo normativo aggiornato e conforme alla legislazione vigente.
Le modifiche introdotte hanno comportato l'adeguamento di più articoli e schede normative delle N.U.E.A. di P.R.G. e sono puntualmente illustrate negli specifici capitoli, che vengono di seguito sintetizzati, della Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento (allegato 1).
Ciò premesso, in relazione al recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP2) ha dettato indirizzi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del sistema dei segni del territorio agricolo storico, riconoscendo che il territorio cittadino è caratterizzato soprattutto dalle cosiddette "aree periurbane", cioè limitrofe alla città costruita. Si tratta di aree altamente urbanizzate, la cui identità sembra essere una "non identità", in quanto "ambiti non urbani, né agricoli e neppure rurali".
Tali orientamenti alla tutela e valorizzazione sono in parte già stati recepiti dalla Città con
l'approvazione del "Progetto TOCC - Torino Città da Coltivare" e del provvedimento avente ad oggetto la "Tutela delle aree agricole periurbane e nuovi indirizzi per la realizzazione di orti urbani nella Città di Torino", entrambi del 2012.
Già con il Piano Regolatore Generale del 1995, la Città aveva inteso limitare fortemente l'urbanizzazione delle aree non edificate riconoscendo aree da destinare a parco urbano e fluviale e collinare e delineando modalità attuative che ne incentivassero la cessione alla Città per una gestione unitaria rivolta all'utilizzo pubblico. All'interno di tale sistema il P.R.G. vigente garantisce la conservazione delle attività agricole in essere e ne consente la riqualificazione. Il valore ambientale delle aree agricole ed il riconoscimento delle aree cosiddette "periurbane" portano oggi a riflettere sulla destinazione e sull'uso da attribuire a quei territori caratterizzati dalla mancanza di una vocazione d'uso prevalente.
Gli indirizzi dettati in proposito dalle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2 sono volti a sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni, nel rispetto degli obiettivi di tutela, mantenimento ed aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole esistenti, di recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come presidio del territorio, strumento di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica.
Per le motivazioni sopra riportate, la Città intende ora promuovere lo sviluppo di nuove aziende anche orientate verso la multifunzionalità (turismo ecocompatibile, agricoltura sociale e didattica, orticoltura), compatibilmente con le caratteristiche ambientali e territoriali dei luoghi.
L'intento è anche quello di promuovere le attività agrituristiche, in armonia con la legislazione regionale e nazionale, al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, valorizzando le strutture economiche e produttive esistenti ed incrementando le potenzialità dell'offerta turistica cittadina in tema di sostenibilità ambientale.
Al fine di dar corso a tali indirizzi, vengono conseguentemente modificati i corrispondenti articoli delle N.U.E.A. di P.R.G. ed inserite nelle legende delle tavole dell'"Azzonamento" le diciture "Parchi urbani - fluviali e agricoli".
Per quanto attiene l'impianto normativo del P.R.G., alla luce dell'esperienza maturata negli anni dai competenti Settori della Città e dalle citate Commissioni relativamente all'applicazione delle norme urbanistico - edilizie in un quadro normativo mutevole ed in un contesto cittadino in costante evoluzione, si ritiene di intervenire su alcune definizioni enunciate dalle N.U.E.A. di P.R.G. relativamente alla definizione della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) con le relative superfici scomputabili, nonché alla definizione di verande, estendendone la possibile realizzazione, oggi ammessa solo per la residenza, a tutte le unità immobiliari per uniformare gli interventi in edifici con destinazione mista.
Infine, relativamente alla definizione di "presenza continuativa di persone", se ne è specificato l'ambito di applicabilità circoscrivendolo alle norme di tutela dell'assetto idrogeologico ed introducendo altresì limiti dimensionali.
Un ulteriore tema riguarda la disciplina delle aree per servizi pubblici, rispetto alla quale le esigenze manifestatesi negli anni hanno fatto emergere la necessità di introdurre elementi di maggiore flessibilità introducendo il cambio o delle attività di servizio previste o la loro integrazione purché derivante da un progetto di opera pubblica approvato dalla Città o soggetto a specifica convenzione urbanistica.
In linea con i recenti orientamenti normativi di semplificazione ed al fine di consentire gli adeguamenti funzionali delle strutture pubbliche, necessari allo svolgimento delle funzioni che sono loro proprie, è inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilità riguardo ad alcuni parametri edilizi quali il rapporto di copertura e l'ampiezza dei cortili. La medesima esigenza si presenta in relazione alla progettazione di ambiti considerati strategici per la Città (siano essi ricompresi in Zone Urbane di Trasformazione o nel tessuto consolidato) e, pertanto assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) di iniziativa pubblica. Allo stesso fine ed ugualmente in presenza di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Pubblica, viene consentito il trasferimento di diritti edificatori delle aree in esso ricomprese, in altre aree soggette a pari strumento attuativo, ovvero all'interno dello stesso strumento, anche qualora costituito da diverse aree normative e zone normative.
Inoltre, con riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali ai servizi pubblici, deve essere innanzitutto precisato che la dotazione prevista per legge è relativa agli interventi di nuova costruzione. In particolare, per i servizi pubblici di interesse generale, si ritiene di non estendere la dotazione di parcheggi suddetta oltre a quella già prevista dalle norme in vigore, in considerazione del più recente orientamento della Città volto a limitare la realizzazione di attrattori di traffico e ad incentivare ogni forma di mobilità sostenibile.
In merito alle intervenute modifiche sull'assetto normativo, l'articolo 17 della Legge 164 dell' 11 novembre 2014 ha modificato il Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i. includendo tra le opere rientranti nella manutenzione straordinaria il frazionamento e l'accorpamento delle unità immobiliari, anche comportanti variazione delle superfici, nonché aumento del carico urbanistico, purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Si rende, pertanto, necessario recepire la definizione aggiornata del tipo di intervento della manutenzione straordinaria con i relativi riferimenti.
Inoltre, riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione del consumo di suolo, nel solco dell'apertura introdotta a livello nazionale dalla Legge 164/2014 relativamente agli edifici legittimamente realizzati con destinazioni d'uso in contrasto di Piano, viene ampliata la gamma degli interventi ammessi consentendo, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche il restauro e risanamento conservativo, senza possibilità di modificare la destinazione d'uso.
Per quanto riguarda la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo d3) viene inserita una più esauriente esplicitazione delle modifiche interne entro i volumi e le sagome esistenti, ammettendo come parametro di riferimento non solo la S.L.P. ma anche il volume utile.
Altro tema trattato dal presente provvedimento riguarda la tipologia degli interventi ammessi. Per consentire la piena fruizione degli spazi interrati si ritiene opportuno ricondurre gli interventi volti al riutilizzo, recupero e riqualificazione di superfici esistenti nei piani interrati e parzialmente interrati degli edifici ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., tra quelli annoverati come restauro conservativo, ai soli sensi dell'allegato A delle N.U.E.A. e fatto salvo il parere della competente Soprintendenza.
In considerazione della sempre maggiore difficoltà di reperimento di aree da destinare a servizi negli interventi all'interno dell'area centrale, a causa della densità territoriale, e considerati gli effetti negativi della mancata trasformazione degli immobili, talvolta anche di pregio, al fine di incentivare la piena attuazione del P.R.G., si propone di consentire totalmente la monetizzazione dei servizi nelle aree a destinazione terziaria (oggi ammessa solo nella misura del 50%), per gli interventi approvati con strumento urbanistico esecutivo, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d3), sostituzione edilizia di cui alla lettera e), completamento di cui alla lettera f), ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera g) e nuovo impianto di cui alla lettera i) dell'articolo 4 delle N.U.E.A. all'interno della Zona Urbana Centrale Storica.
L'esigenza sociale di soddisfare la domanda abitativa delle fasce più deboli e garantire un modello di compresenza di varie tipologie abitative ha portato al recepimento di nuove modalità di realizzazione e gestione degli immobili di edilizia pubblica. In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2013 (mecc. 2013 01798/009), la Città ha adottato gli "Indirizzi in materia di edilizia convenzionata e social housing" riconoscendo la necessità di ridisegnare un nuovo modello di politiche abitative.
Poiché le norme del vigente Piano Regolatore Generale non prevedono espressamente tale destinazione ma semplicemente il reperimento di quote di Edilizia Residenziale Convenzionate da realizzare nelle nuove trasformazioni edilizie di consistenza significativa, con il presente provvedimento viene esplicitata tale destinazione nelle N.U.E.A. di P.R.G.. Viene, pertanto, affiancato al termine "Edilizia Convenzionata" anche il termine "Social Housing", come definito nella deliberazione di Giunta da ultimo citata, con la precisazione che, al fine di garantirne la funzione sociale, gli interventi che prevedono tale destinazione dovranno essere regolati da apposita convenzione urbanistica, i cui contenuti devono essere individuati d'intesa con gli Uffici competenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.
In ultimo, si è palesata la necessità di dettare norme attuative per quanto riguarda gli ambiti di P.R.G. attuati con Strumenti Urbanistici Esecutivi e Permessi di Costruire Convenzionati giunti alla loro scadenza temporale.
A distanza di 20 anni dall'approvazione del P.R.G., numerosi ambiti sono stati trasformati attuando pertanto le previsioni di Piano. Per tali ambiti il P.R.G. vigente non prevede una specifica disciplina edilizia-urbanistica applicabile successivamente alla trasformazione; pertanto, gli interventi ammissibili negli ambiti trasformati sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali ambiti, allo stato attuale, fanno ormai parte di un tessuto che si può considerare
consolidato" che necessita di essere regolamentato e gestito al fine di poter rispondere adeguatamente alle mutate esigenze che nel tempo vanno a verificarsi. A tale scopo si propone di introdurre una norma di gestione di tali ambiti consentendo interventi fino alla ristrutturazione edilizia nel rispetto dei mix funzionali delle relative schede normative.
In relazione a quanto sopra, per le motivazioni precedentemente descritte, si ritiene di procedere all'approvazione del presente provvedimento che riveste interesse pubblico.
Si specifica che per effetto di tutte le Varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'articolo 17 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente provvedimento non incide sulla dotazione di aree per Servizi pubblici del Piano Regolatore e non modifica il numero degli abitanti.
Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e, pertanto, costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della stessa Legge.
In particolare:
a) le modifiche introdotte dalla presente variante non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente in quanto trattasi di puntuali integrazioni e recepimento di disposti normativi e strumenti di pianificazione sovraordinati;
b) non si modifica la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale;
c) la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante;
d) la variante non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante;
e) la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'approvazione del P.R.G. vigente, pari a 1.151.400 abitanti;
f) la variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive in misura superiore al 2%;
g) la presente variante non interessa aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
h) la presente variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
Ai fini della conferma della natura parziale della variante ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.U.R. e s.m.i., si evidenziano i seguenti dati quantitativi:
- Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995 44,77 mq/ab,
- Quantità globale aree per servizi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 44,35 mq/ab,
la variante, pertanto, non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto delle dotazioni minime di legge;
- Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995 1.151.400 abitanti,
- Capacità Insediativa Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 1.137.906 abitanti,
la variante, pertanto, non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del P.R.G. 1995;
- Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995 27.574.000 mq,
- Capacità Insediativa non Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 26.726.169 mq,
la variante, pertanto, non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al 2%.
Si precisa altresì che i provvedimenti ad oggi approvati dal Consiglio Comunale non hanno comportato "aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (ex legge 106/2011).
In riferimento alla Legge Urbanistica Regionale, si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, le varianti di cui al precedente comma 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. I relativi esiti verranno puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento.
La proposta di variante è, inoltre, all'esame del competente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, che si esprimerà a riguardo della coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2010 06483/126) del 20 dicembre 2010, ai sensi della Legge quadro sull' inquinamento acustico n. 447/1995 e della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, i cui esiti verranno puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento.
Successivamente all'approvazione della variante si procederà all'aggiornamento della legenda della Tavola n. 1 "Azzonamento", delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. - Volume I - e alla redazione degli elaborati e dei testi coordinati in conformità alla presente variante.
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, la Direzione Territorio e Ambiente ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 609 in data 2 marzo 2015, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La II e la VI Commissione consiliare hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione" nella seduta del 25 marzo 2015.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole a condizione di: "eliminare dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione". Si ravvisa inoltre la necessità che nel provvedimento: si definisca un'ulteriore specificazione delle aree su cui insistono i parchi - inserendo una puntuale cartografia che ne identifichi perimetri (anche in un successivo provvedimento) a condizione di eliminare "dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Aldami, Maffei, Novo e Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 18
ASTENUTI: 1 (Boffa Fasset)
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione". Si ravvisa inoltre la necessità che nel provvedimento: si definisca un'ulteriore specificazione delle aree su cui insistono i parchi - inserendo una puntuale cartografia che ne identifichi perimetri (anche in un successivo provvedimento) a condizione di eliminare "dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".