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Ultimo aggiornamento: 25/05/2015

Parere del Consiglio

Atto n. 39/2015
2015 01449/87
approvato il 27 aprile

C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 301 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E ADEGUAMENTI NORMATIVI. ADOZIONE.

Atto n.  39                    n. mecc. 2015 01449/87
                        
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

27 APRILE  2015
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI,  Lorenzo PULIE' REPETTO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 

In totale n.   23    Consiglieri
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Massimiliano LAZZARINI, Nicola SANTORO.
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 301 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE IL RECEPIMENTO DI INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLE AREE AGRICOLE E ADEGUAMENTI NORMATIVI. ADOZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Roberto Antonelli e con il Coordinatore della VI Commissione Alfonso Papa, riferisce.
Il  presente  provvedimento  interviene  sulla  disciplina  normativa  dettata  dalle  Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente, approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  3  -  45091  del  21  aprile  1995  ed  è finalizzato  all'integrazione  con  la  disciplina  dell'uso  del  suolo,  tesa  a  garantire  un  uso  più razionale e sostenibile dal punto di vista ambientale tramite una serie di misure atte ad agevolare la  permanenza  delle  attività  agricole  presenti  sul  territorio  ed  incentivarne  l'insediamento  di nuove. Tale attività di elaborazione degli indirizzi per la tutela delle aree agricole si è svolta d'intesa con le principali associazioni di categoria, che hanno contribuito con significativi apporti.
Contestualmente  viene  apportato  un  adeguamento  alle  novità  normative  intervenute  in ambito nazionale, con la modifica di particolari prescrizioni sulla base dell'esperienza maturata negli anni dai competenti Settori della Città e con il contributo congiunto della Commissione Edilizia  e  della  Commissione  Locale  del  Paesaggio  e,  come  tale,  il  presente  provvedimento rientra nell'ambito dell'attività periodicamente necessaria al fine di fornire un testo normativo aggiornato e conforme alla legislazione vigente.
Le modifiche introdotte hanno comportato l'adeguamento di più articoli e schede normative delle N.U.E.A. di P.R.G. e sono puntualmente illustrate negli specifici capitoli, che vengono di seguito sintetizzati, della Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento (allegato 1).
Ciò premesso, in relazione al recupero della multifunzionalità e del valore dell'agricoltura come  presidio  del  territorio,  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  (PTCP2)  ha dettato indirizzi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del sistema dei segni del territorio agricolo  storico,  riconoscendo  che  il  territorio  cittadino  è  caratterizzato  soprattutto  dalle cosiddette  "aree  periurbane",  cioè  limitrofe  alla  città  costruita.  Si  tratta  di  aree  altamente urbanizzate, la cui identità sembra essere una "non identità", in quanto "ambiti non urbani, né agricoli e neppure rurali".
Tali orientamenti alla tutela e valorizzazione sono in parte già stati recepiti dalla Città con 
l'approvazione del "Progetto TOCC - Torino Città da Coltivare" e del provvedimento avente ad oggetto la "Tutela delle aree agricole periurbane e nuovi indirizzi per la realizzazione di orti urbani nella Città di Torino", entrambi del 2012.
Già con il Piano Regolatore Generale del 1995, la Città aveva inteso limitare fortemente l'urbanizzazione delle aree non edificate riconoscendo aree da destinare a parco urbano e fluviale e collinare e delineando modalità attuative che ne incentivassero la cessione alla Città per una gestione  unitaria  rivolta  all'utilizzo  pubblico.  All'interno  di  tale  sistema  il  P.R.G.  vigente garantisce la conservazione delle attività agricole in essere e ne consente la riqualificazione. Il  valore  ambientale  delle  aree  agricole  ed  il  riconoscimento  delle  aree  cosiddette "periurbane" portano oggi a riflettere sulla destinazione e sull'uso da attribuire a quei territori caratterizzati dalla mancanza di una vocazione d'uso prevalente.
Gli  indirizzi  dettati  in  proposito  dalle  N.d.A.  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento Provinciale 2 sono volti a sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni, nel rispetto degli obiettivi di tutela, mantenimento ed aumento della sostenibilità ambientale delle attività agricole esistenti,  di  recupero  della  multifunzionalità e del valore dell'agricoltura  come  presidio del territorio, strumento di valorizzazione e riqualificazione paesaggistica.
Per le motivazioni sopra riportate, la Città intende ora promuovere lo sviluppo di nuove aziende anche orientate verso la multifunzionalità (turismo ecocompatibile, agricoltura sociale e didattica, orticoltura), compatibilmente con le caratteristiche ambientali e territoriali dei luoghi.  
L'intento  è  anche  quello  di  promuovere  le  attività  agrituristiche,  in  armonia  con  la legislazione regionale  e  nazionale, al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli attraverso  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  e  l'incremento  dei  redditi  aziendali, valorizzando  le  strutture  economiche  e  produttive  esistenti  ed  incrementando  le  potenzialità dell'offerta turistica cittadina in tema di sostenibilità ambientale. 
Al fine di dar corso a tali indirizzi, vengono conseguentemente modificati i corrispondenti articoli delle N.U.E.A. di P.R.G. ed inserite nelle legende delle tavole dell'"Azzonamento" le diciture "Parchi urbani - fluviali e agricoli".
Per quanto attiene l'impianto normativo del P.R.G., alla luce dell'esperienza maturata negli anni dai competenti Settori della Città e dalle citate Commissioni relativamente all'applicazione delle norme urbanistico - edilizie in un quadro normativo mutevole ed in un contesto cittadino in costante evoluzione, si ritiene di intervenire su alcune definizioni enunciate dalle N.U.E.A. di P.R.G. relativamente alla definizione della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) con le relative superfici  scomputabili,  nonché  alla  definizione  di  verande,  estendendone  la  possibile realizzazione, oggi ammessa solo per la residenza, a tutte le unità immobiliari per uniformare gli interventi in edifici con destinazione mista. 
Infine,  relativamente  alla  definizione  di  "presenza  continuativa  di  persone",  se  ne  è specificato  l'ambito  di  applicabilità  circoscrivendolo  alle  norme  di  tutela  dell'assetto idrogeologico ed introducendo altresì limiti dimensionali. 
 
Un ulteriore tema riguarda la disciplina delle aree per servizi pubblici, rispetto alla quale le esigenze  manifestatesi  negli  anni  hanno  fatto  emergere  la  necessità  di  introdurre  elementi  di maggiore  flessibilità  introducendo  il  cambio  o  delle  attività  di  servizio  previste  o  la  loro integrazione purché derivante da un progetto di opera pubblica approvato dalla Città o soggetto a specifica convenzione urbanistica. 
In linea con i recenti orientamenti normativi di semplificazione ed al fine di consentire gli adeguamenti funzionali delle strutture pubbliche, necessari allo svolgimento delle funzioni che sono loro proprie, è inoltre necessario introdurre una maggiore flessibilità riguardo ad alcuni parametri edilizi quali il rapporto di copertura e l'ampiezza dei cortili. La medesima esigenza si presenta in relazione alla progettazione di ambiti considerati strategici per la Città (siano essi ricompresi in Zone Urbane di Trasformazione o nel tessuto consolidato) e, pertanto assoggettati a Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.) di iniziativa pubblica. Allo stesso fine ed ugualmente in presenza di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di Iniziativa Pubblica, viene consentito il trasferimento  di  diritti  edificatori  delle  aree  in  esso  ricomprese,  in  altre  aree  soggette  a  pari strumento attuativo, ovvero all'interno dello stesso strumento, anche qualora costituito da diverse aree normative e zone normative.
Inoltre, con riferimento alla dotazione di parcheggi pertinenziali ai servizi pubblici, deve essere innanzitutto precisato che la dotazione prevista per legge è relativa agli interventi di nuova costruzione. In particolare, per i servizi pubblici di interesse generale, si ritiene di non estendere la  dotazione  di  parcheggi  suddetta  oltre  a  quella  già  prevista  dalle  norme  in  vigore,  in considerazione  del  più  recente  orientamento  della  Città  volto  a  limitare  la  realizzazione  di attrattori di traffico e ad incentivare ogni forma di mobilità sostenibile. 
In merito alle intervenute modifiche sull'assetto normativo, l'articolo 17 della Legge 164 dell'  11  novembre  2014  ha  modificato  il  Testo  Unico  dell'Edilizia  D.P.R.  380/2001  e  s.m.i. includendo  tra  le  opere  rientranti  nella  manutenzione  straordinaria  il  frazionamento  e l'accorpamento delle unità immobiliari, anche comportanti variazione delle superfici, nonché aumento del carico urbanistico, purché non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Si rende, pertanto, necessario recepire la definizione  aggiornata  del  tipo  di  intervento  della  manutenzione  straordinaria  con  i  relativi riferimenti.
Inoltre, riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione del consumo di suolo, nel solco dell'apertura introdotta a livello nazionale dalla Legge 164/2014 relativamente agli edifici legittimamente realizzati con destinazioni d'uso in contrasto di Piano, viene ampliata la gamma degli interventi ammessi consentendo, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche  il  restauro  e  risanamento  conservativo,  senza  possibilità  di  modificare  la destinazione d'uso.
Per quanto riguarda la definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo d3) viene inserita una più esauriente esplicitazione delle modifiche interne entro i volumi e le sagome esistenti, ammettendo come parametro di riferimento non solo la S.L.P. ma anche il volume utile.
Altro  tema  trattato  dal  presente  provvedimento  riguarda  la  tipologia  degli  interventi ammessi. Per consentire la piena fruizione degli spazi interrati si ritiene opportuno ricondurre gli interventi volti al riutilizzo, recupero e riqualificazione di superfici esistenti nei piani interrati e parzialmente interrati degli edifici ricompresi nella Zona Urbana Centrale Storica e sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., tra quelli annoverati come restauro conservativo, ai soli sensi dell'allegato A delle N.U.E.A. e fatto salvo il parere della competente Soprintendenza.
In considerazione della sempre maggiore difficoltà di reperimento di aree da destinare a servizi negli interventi all'interno dell'area centrale, a causa della densità territoriale, e considerati gli effetti negativi della mancata trasformazione degli immobili, talvolta anche di pregio, al fine di  incentivare  la  piena  attuazione  del  P.R.G.,  si  propone  di  consentire  totalmente  la monetizzazione dei servizi nelle aree a destinazione terziaria (oggi ammessa solo nella misura del 50%),  per  gli  interventi  approvati  con  strumento  urbanistico  esecutivo,  limitatamente  agli interventi  di  ristrutturazione  edilizia  di  tipo  d3),  sostituzione  edilizia  di  cui  alla  lettera  e), completamento di cui alla lettera f), ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera g) e nuovo impianto di cui alla lettera i) dell'articolo 4 delle N.U.E.A. all'interno della Zona Urbana Centrale Storica.
L'esigenza sociale di soddisfare la domanda abitativa delle fasce più deboli e garantire un modello di compresenza di varie tipologie abitative ha portato al recepimento di nuove modalità di realizzazione e gestione degli immobili di edilizia pubblica.  In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 2013 (mecc. 2013 01798/009),  la  Città  ha  adottato  gli  "Indirizzi  in  materia  di  edilizia  convenzionata  e  social housing" riconoscendo la necessità di ridisegnare un nuovo modello di politiche abitative.
Poiché le norme del vigente Piano Regolatore Generale non prevedono espressamente tale destinazione ma semplicemente il reperimento di quote di Edilizia Residenziale Convenzionate da  realizzare  nelle  nuove  trasformazioni  edilizie  di  consistenza  significativa,  con  il  presente provvedimento viene esplicitata tale destinazione nelle N.U.E.A. di P.R.G.. Viene, pertanto, affiancato al termine "Edilizia Convenzionata" anche il termine "Social Housing", come definito nella deliberazione di Giunta da ultimo citata, con la precisazione che, al fine di garantirne la funzione sociale, gli interventi che prevedono tale destinazione dovranno essere regolati da apposita convenzione urbanistica, i cui contenuti devono essere individuati d'intesa con gli Uffici competenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.  
In ultimo, si è palesata la necessità di dettare norme attuative per quanto riguarda gli ambiti di P.R.G. attuati con Strumenti Urbanistici Esecutivi e Permessi di Costruire Convenzionati giunti alla loro scadenza temporale.
A distanza di 20 anni dall'approvazione del P.R.G., numerosi ambiti sono stati trasformati attuando  pertanto  le  previsioni  di  Piano.  Per  tali  ambiti  il  P.R.G.  vigente  non  prevede  una specifica disciplina edilizia-urbanistica applicabile successivamente alla trasformazione; pertanto, gli interventi ammissibili negli ambiti trasformati sono limitati alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali ambiti, allo stato attuale, fanno ormai parte di un tessuto che si può considerare
consolidato"  che  necessita  di  essere  regolamentato  e  gestito  al  fine  di  poter  rispondere adeguatamente alle mutate esigenze che nel tempo vanno a verificarsi. A tale scopo si propone di introdurre una norma di gestione di tali ambiti consentendo interventi fino alla ristrutturazione edilizia nel rispetto dei mix funzionali delle relative schede normative. 
In  relazione  a  quanto  sopra,  per  le  motivazioni  precedentemente  descritte,  si  ritiene  di procedere all'approvazione del presente provvedimento che riveste interesse pubblico. 
Si  specifica  che  per  effetto  di  tutte  le  Varianti  parziali  al  P.R.G.  vigente  adottate  ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'articolo 17 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente provvedimento non incide sulla dotazione di aree per Servizi pubblici del Piano Regolatore e non modifica il numero degli abitanti.
Il provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e, pertanto, costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della stessa Legge.
In particolare:
a) le modifiche introdotte dalla presente variante non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.  vigente  in  quanto  trattasi  di  puntuali  integrazioni  e  recepimento  di  disposti normativi e strumenti di pianificazione sovraordinati;
b) non si modifica la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale;
c) la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante;
d) la variante non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante;
e) la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'approvazione del P.R.G. vigente, pari a 1.151.400 abitanti;
f) la variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.  vigente,  relativi  alle  attività  economiche  produttive,  direzionali,  commerciali, turistico - ricettive in misura superiore al 2%;
g) la presente variante non interessa aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità  geologica all'utilizzo urbanistico;
h) la presente variante non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 
Ai fini della conferma della natura parziale della variante ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.U.R. e s.m.i., si evidenziano i seguenti dati quantitativi:
 
- Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995  44,77 mq/ab,
- Quantità globale aree per servizi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 44,35 mq/ab,
 
la variante, pertanto, non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab. nel rispetto delle dotazioni minime di legge;
 
- Capacità Insediativa Residenziale P.R.G. 1995  1.151.400 abitanti,
- Capacità Insediativa Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento 1.137.906 abitanti,
 
la variante, pertanto, non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del P.R.G. 1995;
 
- Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995   27.574.000 mq,
- Capacità Insediativa non Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento   26.726.169 mq,
 
la variante, pertanto, non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive e commerciali in misura superiore al 2%.
Si precisa altresì che i provvedimenti ad oggi approvati dal Consiglio Comunale non hanno comportato "aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga" (ex legge 106/2011).
In  riferimento  alla  Legge  Urbanistica  Regionale,  si  evidenzia  inoltre  che,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 8, le varianti di cui al precedente comma 5 sono sottoposte a verifica preventiva  di  assoggettabilità  alla  VAS. I  relativi  esiti  verranno  puntualmente  resi  prima dell'adozione del presente provvedimento. 
La proposta di variante è, inoltre, all'esame del competente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, che si esprimerà a riguardo della coerenza con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2010 06483/126) del 20 dicembre 2010, ai sensi della Legge quadro sull' inquinamento acustico n.  447/1995  e  della  Legge  Regionale  20  ottobre  2000  n.  52  di  adeguamento  al  D.P.R.  n. 142/2004, i cui esiti verranno puntualmente resi prima dell'adozione del presente provvedimento. 
Successivamente  all'approvazione  della  variante  si  procederà  all'aggiornamento  della legenda della Tavola n. 1 "Azzonamento", delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.  -  Volume  I  -  e  alla  redazione  degli  elaborati  e  dei  testi  coordinati  in  conformità  alla presente variante.
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi dell'art. 43, la Direzione Territorio e Ambiente ha richiesto alla Circoscrizione IV, con lettera prot. n. 609 in data 2 marzo 2015, di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La II e la VI Commissione consiliare hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione" nella seduta del 25 marzo 2015.
Dall'esame della proposta di deliberazione in argomento la Circoscrizione IV ritiene di esprimere parere favorevole a condizione di: "eliminare dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".  
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione". Si ravvisa inoltre la necessità che nel provvedimento: si definisca un'ulteriore specificazione delle aree su cui insistono i parchi - inserendo una puntuale cartografia che ne identifichi perimetri (anche in un successivo provvedimento) a condizione di eliminare "dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".  

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Aldami, Maffei, Novo e Segre per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 19.

VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 19
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 18
ASTENUTI: 1 (Boffa Fasset)
DELIBERA
Di esprimere parere favorevole alla deliberazione avente ad oggetto: "Variante parziale n. 301 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il recepimento di indirizzi per la tutela delle aree agricole e adeguamenti normativi. Adozione". Si ravvisa inoltre la necessità che nel provvedimento: si definisca un'ulteriore specificazione delle aree su cui insistono i parchi - inserendo una puntuale cartografia che ne identifichi perimetri (anche in un successivo provvedimento) a condizione di eliminare "dall'art. 21 comma 3 delle Norme di attuazione del P.R. che riguardano la zona Pellerina l'ambito P21 ed eventualmente parte dell'ambito P31 e prioritariamente preordinato alla realizzazione di un campo da golf previo convenzionamento con Città, nel rispetto di quanto indicato al successivo comma 4 bis".