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Ultimo aggiornamento: 16/01/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 151/2013
2013  05975/87
approvata il 25 novembre

Oggetto:  C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: OGGETTO: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352.

Atto n.  151                                                                                         N. Mecc. 2013 05975/87                
                        
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del
25 NOVEMBRE 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI, Roberto ANTONELLI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Elvio GUGLIELMET, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 
In totale n. 20  Consiglieri

Risultano  assenti  i Consiglieri:  Gualtiero Remo BARTOZZI, Armando FANTINO, Sara GRIMALDI, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI,
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: OGGETTO: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 337: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI N. 161, 264 E 352.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri, riferisce.
Con deliberazione n. ord. 84 del 28 giugno 2010 (mecc. 2009 01905/002) il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili, n. 337.
In ottemperanza al citato Regolamento il Comune (articolo 1 comma 2) è ora chiamato "a tutelare le unioni civili, al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio".
In particolare il Regolamento (articolo 1 comma 3) individua alcune "aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari": casa; sanità e servizi sociali; giovani, genitori e anziani; sport e tempo libero; formazione, scuola e servizi educativi; diritti e partecipazione.
Il citato Regolamento impone inoltre che gli atti dell'Amministrazione (articolo 1 comma 4) debbano "prevedere per le unioni civili le condizioni di accesso, con particolare attenzione alle
condizioni di svantaggio economico e sociale".
Un'analisi dei Regolamenti Comunali che incidono sulle richiamate aree tematiche prioritarie ha evidenziato la necessità di procedere, al fine di rispettare quanto disposto dal Regolamento n. 337, a poche e mirate modifiche nonché integrazioni regolamentari, visto e considerato che la maggiore parte dei Regolamenti Comunali non pongono limiti di accesso sulla base della tipologia giuridica sottesa ai diversi nuclei familiari.
Il primo ambito prioritario è quello della casa, cui si riferiscono i Regolamenti Comunali n. 161 (Regolamento per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia residenziale pubblica di proprietà della Città) e n. 352 (Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa). Entrambi i citati Regolamenti fanno riferimento nei rispettivi articolati a non meglio specificati "nuclei familiari", rendendo suscettibile di diverse interpretazioni la definizione della platea di accesso. In ottemperanza al richiamato Regolamento n. 337 si rende quindi necessario procedere alla specificazione per la quale si devono intendere come "nuclei familiari" anche le famiglie anagrafiche basate su vincolo affettivo, ossia le unioni civili così come previste dal Regolamento in oggetto.
 
Nel caso del Regolamento Comunale per l'uso degli alloggi e dei servizi di edilizia  residenziale pubblica di proprietà della Città n. 161 occorre integrare l'articolo 9 (Validità del Regolamento) con il seguente comma:
"4. Ai fini del presente Regolamento, e in particolare dell'articolo 2 comma 1 numero 1, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino."
Per quanto concerne il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa n. 352, che richiama in più punti il concetto di "nucleo familiare", occorre integrare il medesimo con un ulteriore articolo:
"Articolo 24 - Nuclei familiari.
Ai fini del presente Regolamento, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 12, si intendono come "nuclei familiari" anche le Unioni civili così come previste dal Regolamento n. 337 e s.m.i. della Città di Torino."
Il secondo ambito in cui l'applicazione del Regolamento n. 337 prevede una modifica regolamentare si riferisce al servizio mortuario e dei cimiteri, la cui organizzazione risponde a quanto disposto dall'omonimo Regolamento n. 264. Occorre infatti provvedere, nei limiti e nel rispetto delle previsioni di legge, a garantire l'accesso per i conviventi in unione civile sia alle facoltà di disporre della salma (articolo 4), sia per quanto concerne l'ammissione alla sepoltura (articolo 61), ai cimiteri cittadini (articolo 30) ed alle concessioni di sepoltura (articolo 56).
La materia lascia un ampio margine di intervento al relativo Regolamento, poiché il legislatore, con il DPR 285/1990, ha normato solo alcuni aspetti della stessa, delegando i regolamenti comunali a definire alcuni aspetti specifici (soprattutto per quanto riguarda l'ammissione alla sepoltura).
In merito all'articolo 4 (Facoltà di disporre della salma e dei funerali) non esiste una precisa disposizione di legge, ma la giurisprudenza ha ormai stabilmente interpretato per analogia l'articolo 79 del citato DPR (che norma la cremazione), definendo come prioritario il criterio del rispetto della volontà del defunto in qualunque forma espressa e indicando, in difetto di questa, chi sono i congiunti a poter disporre della salma.
Per quanto il Regolamento non possa modificare tale ordine (definito in: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti), il principio del rispetto della volontà del defunto (affermato dalla giurisprudenza,ma privo di una precisa definizione di legge) può essere interpretato non solamente nel senso della disposizione della salma pre-definita dal defunto, bensì della possibilità che la volontà del defunto individui la/e persona/e che dovrà/anno disporre della salma. Tale interpretazione, coerente con le norme di legge, garantirebbe ai cittadini il diritto a decidere chi disporrà della propria salma, consentendo in tal modo che ai vincoli affettivi in qualunque forma espressi (a partire dalle famiglie anagrafiche basate su tale vincolo) venga attribuito un valore soggettivo dai singoli cittadini.
Si tratta dunque di integrare il comma 1 (che recita: "Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge") inserendo al termine dello stesso la dicitura:
", anche in termini di individuazione della persona che disporrà della salma e dei funerali.". In merito all'articolo 30 (Ammissione nei Cimiteri Cittadini) occorre prevedere che anche i conviventi dei caduti tumulati nei Sacrari del Cimitero Monumentale possano ottenere la sepoltura in quel  cimitero. Si tratta di inserire al comma 4 tra "del coniuge" e "e dei familiari" la dicitura: ", del convivente".

Per quanto concerne l'articolo 56 (Criteri generali di concessione) si interviene sul terzo comma al fine di comprendere i conviventi nel concetto di nucleo familiare, in riferimento al vincolo necessario per ottenere una concessione di area cimiteriale a più concessionari. Occorre dunque modificare al comma 3 la dicitura "purché appartenenti allo stesso nucleo familiare d'origine - compresi i coniugi -" con: "purché appartenenti allo stesso nucleo familiare - compresi i coniugi e i conviventi -".
L'articolo 61 (Ammissione nella sepoltura) regola il diritto d'uso nelle sepolture private, nel rispetto dell'articolo 93 del DPR 285/1990, il quale al primo comma afferma che "Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari", mentre il secondo comma integra la normativa prevedendo che "Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.".
Attualmente il Regolamento della Città consente l'ammissione di salme, resti o ceneri di conviventi (definiti come "altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente") su disposizione del concessionario o dei concessionari.
A tale proposito occorre procedere a una riformulazione del comma 2 dell'articolo 61, al fine di evitare interpretazioni equivoche in merito all'attuale dispositivo.
La prima parte del comma 2 (che nell'attuale versione recita "Il concessionario o i concessionari nel caso si sia proceduto, mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza, potranno disporre  dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:") può quindi essere riformulata, modificando unicamente la punteggiatura al fine di rendere più chiara e inequivocabile l'interpretazione, nel seguente modo:
"Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia proceduto alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza mediante atto notarile depositato presso l'ufficio sepolture private dei Servizi Cimiteriali, potrà disporre dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:".
Le modifiche ed integrazioni illustrate, pur senza incidere significativamente nell'attività dell'Amministrazione, rappresentano l'assunzione di responsabilità del Consiglio Comunale di applicare quanto dallo stesso Consiglio stabilito.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento il presente provvedimento viene inviato alle Circoscrizioni. Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Consiglio comunale, con lettera acquisita a protocollo in data 3 ottobre 2013, al numero 11474, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I Commissione consiliare ha esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352" nella seduta del 7 novembre 2013.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352" accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Boffa Fasset, Novo, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 18.

VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 18
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 15
VOTI CONTRARI: 3

Pertanto il Consiglio
DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Applicazione del Regolamento comunale n. 337: modifiche ed integrazioni ai Regolamenti comunali n. 161, 264 e 352" accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.