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Ultimo aggiornamento: 10/01/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 133/2013
2013  05217/87
approvata il 4 novembre

Oggetto:  C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. NORME TECNICHE AMBIENTALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CITTA' N. 248. APPROVAZIONE.
 

Atto n.  133                                             n. mecc. 2013 05217/87 
                        
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

4 NOVEMBRE 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Massimiliano LAZZARINI, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI. 
In totale n. 23  Consiglieri
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, Armando FANTINO,

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. NORME TECNICHE AMBIENTALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA CITTA' N. 248. APPROVAZIONE.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e con il Coordinatore della V Commissione Stefano Dominese, riferisce.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 (mecc. 9710020/13), esecutiva dal 27 aprile 1998, è stato approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - Norme Tecniche Ambientali.
Il Piano è poi stato oggetto di modifiche nel 2000, nel 2004 e successivamente nel corso del 2008.
Il mondo degli impianti pubblicitari è oggetto di rapidi cambiamenti, sia per quanto concerne gli aspetti tecnologici, sia relativamente alle tecniche di comunicazione: la necessità di un veloce adattamento è relativa all'esigenza di migliorare costantemente la loro capacità di trasferire il messaggio pubblicitario. Diventa quindi necessario che il Piano, che ha fini di carattere regolativo (cioè definire quale sia il quadro di regole che vanno rispettate per la collocazione delle nuove tecnologie, soprattutto al fine del rispetto del decoro paesaggistico), sia continuamente aggiornato.
Ecco che la rivisitazione periodica del Regolamento si fonda sulla scelta dell'Amministrazione di promuovere comunque la possibilità di installare impianti pubblicitari, anche di ultima generazione (siano essi riferibili alle insegne, alle affissioni o alla cartellonistica), con modalità che garantiscano un attento inserimento ambientale. Attraverso le norme si intende quindi favorire l'obbiettivo del mercato di migliorare l'efficacia comunicativa, ma focalizzando l'attenzione sulla qualità del costruito e sui valori ambientali, in modo da garantire un miglior inserimento nel contesto urbano, sia in termini estetici, sia in termini di minimizzazione degli effetti negativi (come ad esempio l'inquinamento luminoso). Per tali ragioni le modifiche al regolamento previste con il presente provvedimento sono inerenti in parte ad aspetti di carattere tecnico ed in parte ai temi di inserimento ambientale che gli impianti (di vecchia e di nuova concezione) determinano. Si è posta particolare attenzione agli ambiti più delicati da questo punto di vista, inserendo anche quegli spazi che, a seguito della riqualificazione della Città, hanno assunto un importante valore ambientale.
Dal punto di vista della struttura complessiva, il piano vigente ha dimostrato la sua efficacia. Non si sono infatti mai verificate questioni relative a difficoltà applicative e, pertanto, si è preferito  introdurre una serie di modifiche puntuali alle norme, introducendo alcune novità, piuttosto che procedere ad una revisione complessiva. L'unico tema per il quale si intende operare una profonda revisione, anche in relazione alle sollecitazioni pervenute dalla Soprintendenza, è quello relativo ai portici: in questo ambito, infatti, oltre agli aspetti prima citati, ha influenza sull'impatto degli impianti pubblicitari la profonda trasformazione del settore del commercio, particolarmente evidente nella parte centrale della città.
Nello specifico, le principali novità introdotte sono:
- all'articolo 1 - "Ambito di intervento", al fine di maggiore chiarezza interpretativa, si è specificato che anche le tende prive di dicitura pubblicitaria e gli elementi illuminanti necessitano di specifica autorizzazione; inoltre è stato rivisto il riferimento alle tavole del Piano, in quanto la planimetria è stata unificata e resa disponibile sul Geoportale del Comune di Torino;
- all'articolo 2 - "Modalità tecniche di presentazione", al comma 2, come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, è stato indicato che le insegne collocate all'interno delle attività negli edifici sottoposti a vincolo da detto ente non sono soggette ad autorizzazione; al comma 3 è stata aggiunta la richiesta, proposta dal Servizio Verde Gestione, di indicare per gli impianti in area verde la distanza dalle piante presenti; al comma 4 è stata indicata la documentazione da presentare per gli immobili sottoposti al vincolo paesaggistico, prevista dal D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i.;
- all'articolo 4 - "Valore storico ambientale del tessuto urbano" è stato aggiunto il comma 2 dove sono indicati gli ambiti urbani di interesse storico-architettonico per i quali è necessario ottenere preventivamente apposito nulla osta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- all'articolo 6 - "Criteri generali di inserimento", al comma 1, è stato elevato a 90 giorni il periodo limite entro il quale devono essere rimosse le insegne di esercizio collocate sulle coperture degli edifici, alle quali viene tolta efficacia pubblicitaria; al comma 15 è stata  reintrodotta la possibilità di effettuare elenchi di forniture e prodotti; al comma 16 è stata inserita la specifica che i servizi primari di pubblica utilità, quali ospedali, forze dell'ordine, uffici postali, farmacie, tabaccherie, alberghi e similari, possono derogare alle  norme citate purché vi sia il benestare del Servizio Arredo Urbano; ove l'immobile risulti vincolato è necessaria la deroga anche della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici; al comma 17 è stato inserito il vincolo che il messaggio pubblicitario non sia offensivo del comune senso del pudore, delle persone o contenga discriminanti di qualsiasi tipo; al comma 18 è stata inserita la specifica che gli impianti collocati su suolo pubblico o verde pubblico dovranno attenersi alle specifiche modalità di intervento previste dai servizi comunali competenti; al comma 19 è stata inserita la specifica che, qualora venga richiesta la potatura sul patrimonio arboreo pubblico per meglio  visualizzare gli impianti pubblicitari, la stessa dovrà essere autorizzata dal Servizio competente e la spesa sarà a totale carico del soggetto autorizzato o concessionario; al comma 20 è stata inserita la specifica che per gli edifici con vincolo monumentale della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici non sono ammessi impianti pubblicitari a luminosità propria mobile, come richiesto dal suddetto ente;
- all'articolo 7 al punto F.1 "Vetrofanie (interne o esterne), vetrografie" è stato aggiunto il divieto di inserire vetrofanie monocromatiche che occultino l'intera vetrina; al punto F.4.1 "Plance, targhe, pannelli non illuminati", al fine di maggiore chiarezza interpretativa, si è specificato che i limiti dimensionali previsti per i pannelli posti sopra le coperture dei bassi fabbricati, pensiline e degli edifici di III categoria non residenziali a tetto piano, vengono applicati anche nel caso di muri di recinzione e recinzioni a giorno; nello stesso punto è stato inoltre aggiunto il divieto di posizionamento per i pannelli a messaggio variabile all'esterno delle attività commerciali; al punto F.4.2 "Plance, targhe,  pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi" sono stati aggiunti i limiti dimensionali per le barre a led recentemente introdotti nel mercato ed aggiunta la possibilità di posizionare faretti anche in corrispondenza delle murature, in caso di insegne poste a collegamento di più aperture, purché collocati con scansione regolare; al punto F.4.3 "Plance, targhe, pannelli con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole"  è stata inserita la possibilità di sporgere fino a 5 cm. dal filo facciata per le insegne collocate nelle aperture in analogia con i cassonetti: al punto F.5 "Filamento neon" è stata rimossa la distinzione sulla posizionabilità delle insegne con o senza infralettere; ai punti F.5 "Filamento neon", F.7 "Cassonetti" è stato aggiunto il divieto di posizionare tali insegne negli immobili vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici come richiesto dalla stessa; al punto F.7 "Cassonetti", inoltre, sono stati introdotti i cassonetti di nuova tecnologia recentemente apparsi sul mercato e caratterizzati da una limitata sporgenza dovuta all'utilizzo dei led. Per i cassonetti classici si è specificato che i limiti dimensionali per quelli posti sopra le coperture dei bassi fabbricati, pensiline e degli edifici di III categoria non residenziali a tetto piano, vengono applicati anche nel caso di muri di recinzione e recinzioni a giorno;
- all'articolo 8 - "Insegne a bandiera" è stato aggiunto il divieto di posizionare tali insegne negli immobili vincolati dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici come richiesto dalla stessa; in considerazione di detto divieto è stata rimossa la possibilità di inserire insegne a bandiera a carattere pubblicitario generale su alcuni ambiti in parte A (ad es. via Roma). Sono state aggiunte le dimensioni massime degli elementi illuminanti ed è stata unificata l'altezza minima da terra con o senza marciapiede. E' stata introdotta la colorazione ad uso esclusivo per i servizi con carattere sanitario contraddistinti da simboli a croce ed infine è stata unificata la distanza massima dell'insegna dal filo muro che non deve superare i 50 centimetri;
- all'articolo 9 - "Insegne nei portici", anche se completamente riscritto, la differenza sostanziale consiste nel divieto di posizionare insegne trasversali ed a bandiera all'interno dei portici storici ad eccezione di quelle relative a servizi primari di pubblica utilità come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici; - all'articolo 10 - "Insegne nel terreno", per i totem che promuovono esclusivamente manifestazioni a carattere culturale e turistico, è stato rimosso il vincolo che si realizzino nel territorio comunale della Città di Torino o organizzate da enti partecipati dalla Città. E' stata inoltre introdotta la possibilità che la sagoma dei totem di segnalazione degli impianti distribuzione carburanti possa avere la proiezione sulla carreggiata a condizione che abbia l'altezza minima da terra di metri 5,10 prevista dal Codice della Strada. In ultimo è stato aggiunto il comma 5 in cui viene ammesso il posizionamento di cavalletti portamenù per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali di tipo alimentare, dandone altresì i limiti dimensionali;
- all'articolo 11 - "Impianti per affissioni pubbliche e private e/o pubblicità" è stato aggiunto il comma 5 dove si chiarisce che la sporgenza massima per tutti gli impianti è 15 centimetri, eliminando i riferimenti all'illuminazione interna che era fuorviante in quanto riferita ad impianti di affissioni, che per natura non possono essere luminosi. Inoltre i formati utilizzabili sono stati ridotti a 2 categorie distinguendo esclusivamente tra piccoli e grandi, rispetto alle tre precedenti che includevano anche il riferimento ad impianti di media dimensione;
- all'articolo 12 - "Impianti di cartellonistica" è stato aggiunto, come già previsto per le affissioni, un distacco minimo di 50 centimetri dallo spigolo della facciata per gli impianti su frontespizio ed è stato ulteriormente chiarito che nella parte A del territorio comunale sono ammessi solo i formati piccoli. Al punto C.2.3 - "Transenne parapedonali", su indicazione della Commissione Locale per il Paesaggio, si è introdotto il divieto di inserimento di nuovi pannelli pubblicitari negli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico e nelle piazze auliche (divieto previsto anche per le grandi affissioni e per la cartellonistica). Con riferimento allo stesso tema, inoltre, è stato indicato che il numero di transenne caratterizzate dalla presenza di pannelli non può essere superiore al 50% del numero totale di transenne contigue. Infine al punto C.3.2 - "Cartelli su cantiere o recinzione provvisoria" è stato indicato che il loro posizionamento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni previste per le recinzioni di cantiere;
- all'articolo 13 - "Impianti su elementi di arredo urbano" al comma 3, come richiesto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici, è stato inserito il divieto di posizionare tende "a capote" ai piani superiori degli edifici, mentre è stato rimosso il divieto di installare, sotto i portici, tende alla romana. Peraltro, quest'ultime dovranno interessare anche la lunetta dei portici, evitando che rimanga libera, con la tenda che occupa solo l'intercolumnio;
- all'articolo 14 - "Bandiere, striscioni, teli, gonfaloni e stendardi mobili" al comma 2 è stato prolungato il periodo espositivo delle bandiere, stendardi, gonfaloni e degli striscioni attraverso le vie, come da tempistica prescritta dal Codice della Strada.
Inoltre, in generale, sono stati apportati minimi miglioramenti relativi a cambi di denominazione o variazioni lessicali per i quali si demanda al testo comparato. Tutte le modifiche sono state sottoposte alle osservazioni della Soprintendenza, nonché delle associazioni di categoria che hanno provveduto ad inviare alcune note.
Alla luce di quanto sopra, il Dirigente del Servizio Arredo Urbano, con lettera acquisita a protocollo in data 14 ottobre 2013, al numero 11953, ha trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Piano generale degli impianti pubblicitari. Norme tecniche ambientali. Modifiche al Regolamento della Citta' n. 248. Approvazione".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
La I e la V Commissioni consiliari hanno esaminato, in seduta congiunta, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Piano generale degli impianti pubblicitari. Norme tecniche ambientali. Modifiche al Regolamento della Citta' n. 248. Approvazione" nella seduta del 23 ottobre 2013.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- Visto l'art. 54 dello Statuto;
- Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e s.m.i., il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa al nuovo testo del "Piano generale degli impianti pubblicitari. Norme tecniche ambientali. Modifiche al Regolamento della Citta' n. 248. Approvazione" accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Novo, Aldami, per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 21
VOTANTI: 18
VOTI FAVOREVOLI: 17
VOTI CONTRARI: 1
ASTENUTI: 3 (Maffei, Lazzarini, Guglielmet)
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole, per le ragioni esposte in narrativa al nuovo testo del "Piano generale degli impianti pubblicitari. Norme tecniche ambientali. Modifiche al Regolamento della Citta' n. 248. Approvazione" accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.