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Ultimo aggiornamento: 18/09/2014

Parere del Consiglio

Atto n. 85/2013
2013 03261/87
15 luglio

Oggetto:C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del

15 LUGLIO 2013
Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI, Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano PONTARI, Lorenzo PULIE' REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.

In totale n. 23 Consiglieri
Risultano assenti i Consiglieri: Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI.

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C.4 PARERE (ARTT.43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.
Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Rocco Zaccuri e con la Coordinatrice della III^ Commissione Sara Cariola, riferisce.
Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", hanno il fine di precisare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.
All'articolo 7 (Variazione del messaggio pubblicitario), si propongono le seguenti modifiche:
-comma 1, si sostituisce la frase "Per le sole insegne di esercizio" con la frase "Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera";
-comma 2, si aggiunge "per singola autorizzazione"".
Tali modifiche si rendono necessarie per chiarire in quali casi si ritiene sufficiente la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo della domanda di autorizzazione. In particolare, con la modifica al comma 1 si è voluto precisare che la variazione deve riguardare il solo aspetto grafico delle insegne, senza incidere su tipologia e struttura dell'impianto e che l'insegna a bandiera per struttura (collegata ad impianto elettrico) e collocazione (sempre su parti comuni dello stabile) richiede un iter autorizzatorio più controllato.
Con la modifica al comma 2 si è inteso inoltre precisare l'oggetto della limitazione: la singola autorizzazione e non il singolo impianto.
All'articolo 14 (Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie), comma 4, si sostituisce la frase "è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del" con la frase "e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal".
Negli ultimi tempi si sta diffondendo l'utilizzo del velocipede come veicolo pubblicitario. Si intende in tal modo esplicitare che anche per la pubblicità realizzata con l'ausilio di tali mezzi si debba rispettare le norme previste dal Codice della Strada in materia di circolazione e di strutture pubblicitarie ammissibili.
All'articolo 21 (Esoneri/Esenzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto: "n) i mezzi pubblicitari temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro".
L'inserimento di tale tipologia tra quelle oggetto di esonero/esenzione all'elenco già presente nel Regolamento consente di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 301 dell'11 luglio 2000 che esclude dall'assoggettamento al regime autorizzatorio ed al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico e religioso effettuati senza fini di lucro.
All'articolo 22 (Riduzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto:
"e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000".
Il sistema scolastico pubblico integrato comprende, oltre alle scuole comunali e statali, anche le scuole paritarie. Al momento fanno parte di questo sistema le scuole d'infanzia autonome associate alla FISM e convenzionate con la Città di Torino. Il Regolamento CIMP riconosce una riduzione del canone ai soggetti che nei rispettivi campi svolgono un ruolo di servizio pubblico.
All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), lettera c) si elimina "per conto terzi".
Infatti, si sta sempre più diffondendo l'utilizzo nelle vetrine delle attività commerciali di monitor, anche di grandi dimensioni, in cui vengono trasmesse immagini (video) relative a prodotti/servizi commercializzati nell'esercizio (conto proprio). L'effetto pubblicitario è certamente maggiore rispetto agli altri impianti tipici di tale collocazione (vetrofanie, bacheche porta manifesti, ecc.). Si propone pertanto di adeguare il sistema tariffario mediante estensione alla pubblicità conto proprio dell'applicazione di tale coefficiente, inizialmente prevista per la sola pubblicità conto terzi.
All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche, ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso), si sostituisce "il coefficiente moltiplicatore 1,60" con "il coefficiente moltiplicatore 0,90".
All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private), si sostituisce "il coefficiente 1,00" con "il coefficiente 0,55".
Tale intervento determina una riduzione del canone per questa tipologia di impianti pubblicitari. Al riguardo va sottolineato come la perdurante crisi economica abbia inciso negativamente sull'andamento del mercato della pubblicità esterna. La contrazione del mercato intervenuta in misura superiore al 40% nell'ultimo triennio, ha causato la cessazione spontanea da parte delle ditte operanti nel settore di un numero assai elevato di impianti pubblicitari di cartellonistica, con la conseguente diminuzione degli introiti per la Città, nonché di pesanti
ricadute occupazionali nei settori interessati. La proposta modifica dei coefficienti moltiplicatori, che comporta una riduzione del canone applicabile per gli impianti di cui trattasi, ha l'obiettivo di incentivare il mercato della pubblicità esterna.
Inoltre la conseguente rideterminazione del canone consente la definizione del contenzioso tributario e amministrativo radicatosi negli ultimi anni tra alcune aziende del settore e l'Amministrazione relativamente all'applicabilità del limite tariffario del 25%, anche da parte della Città di Torino, indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuto passaggio da imposta a canone antecedente alla norma di previsione del limite, l'articolo 7-octies del D.L. 7/2005. A tale riguardo va considerato che alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito, tra cui quelle della Commissione Tributaria di Firenze n. 78/13, del T.A.R. TOSCANA n. 2030/2012 ed in
ultimo della Commissione Tributaria Regionale di Torino,18/31/13, (appello avverso ad una sentenza della Commissione Provinciale di Torino favorevole all'Ente), hanno visto prevalere la tesi interpretativa contraria a quella sostenuta dalla Città, circa la determinazione del canone effettuata a seguito del passaggio da regime di imposta a regime di canone.
Alla luce di quanto sopra, l'Assessore al Bilancio, ai Tributi, al Personale e al Patrimonio ed il Direttore Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico, con lettera acquisita a protocollo in data 10 giugno 2013, al numero 7262, hanno trasmesso copia della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento di Polizia urbana. Modificazioni ed integrazioni. Approvazione".
Nell'ambito delle competenze riservate dal Regolamento del Decentramento, ai sensi degli artt. 43 e 44, è pertanto richiesto alla Circoscrizione IV di esprimere il parere di competenza, in merito alla proposta di deliberazione in argomento.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012Il si dichiara che presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
Non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'unita dichiarazione.
La I e la III Commissione consiliare, competenti per materia, hanno esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie - Modifiche parziali" nella seduta congiunta del 2 luglio 2013.
Tutto ciò premesso,
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 199604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento egli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di esprimere, per le ragioni esposte in narrativa, parere favorevole al nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie " accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.
2) di dare atto che, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
3) di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'unita dichiarazione.
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risultano assenti dall'aula al momento della votazione i Consiglieri Zaccuri, Maffei, Rabellino Boffa Fasset, Aldami e Guglielmet per cui iConsiglieri presenti in aula sono 17.
VOTAZIONE PALESE
PRESENTI: 17
VOTANTI:17
VOTI FAVOREVOLI:17
Pertanto il Consiglio
DELIBERA
1. di esprimere, per le ragioni esposte in narrativa, parere favorevole al nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie " accogliendo le modificazioni e le integrazioni proposte.
2. di dare atto che, in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.
3. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'unita dichiarazione.