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E’
indispensabile attenersi scrupolosamente all’orario
onde consentire al personale di curare la pulizia
e la disinfezione dei locali, lavoro che si effettua
dopo la chiusura del servizio pubblico.
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I
bagnanti non possono rimanere della cabina per
più di mezz’ora.
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I
mutilati e gli invalidi hanno diritto di precedenza
nelle cabine contrassegnate con il numero 1.
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Non
è ammesso nelle cabine chi sia riconosciuto
affetto da malattie cutanee o comunque contagiose.
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In
ogni cabina non è ammessa che una persona
sola adulta, salvo casi speciali vagliati dal
Capo Stabilimento o da chi per esso.
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E’
vietato introdurre animali nello Stabilimento.
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Si
ricorda che le persone educate non bestemmiano,
non usano il turpiloquio, non sputano per terra,
non schiamazzano e non intralciano il lavoro altrui.
Quanto sopra e qualsiasi disturbo della quiete
pubblica è pertanto tassativamente vietato.
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E’
vietato rinnovare l’acqua nella vasca e sciogliere
medicinali nell’acqua del bagno.
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In
caso di assoluta necessità (come ad esempio
per improvviso malore del bagnante o per una sua
eccessiva permanenza nella cabina, o a causa del
suo contegno nei riguardi del pubblico o del locale
ecc.) il personale di servizio è autorizzato
ad entrare nelle cabine occupate.
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A
tutela dell’incolumità del personale di
servizio si prega di non lasciare nella cabina
lame di rasoio od altri oggetti taglienti.
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Il
bagnante è responsabile dell’asciugatoio
che ha ricevuto in consegna dal personale di servizio,
al quale è tenuto a restituirlo all’uscita
dalla cabina. Detto capo di biancheria deve essere
usato unicamente per asciugarsi. Ne è pertanto
vietato qualsiasi altro uso sotto pena di risarcimento
dei danni.
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Non
si assume responsabilità alcuna per gli
oggetti comunque lasciati nel bagno. Il bagnante
che avendo smarrito o dimenticato un oggetto nello
Stabilimento ne rientra in possesso tramite il
personale di servizio, è pregato di frne
esplicita dichiarazione sull’apposito registro
degli oggetti rinvenuti.
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L’Amministrazione,
e per essa la Direzione del Servizio, ha facoltà
di allontanare dallo Stabilimento e di inibirvi
l’ingresso per quel periodo, anche indeterminato,
che verrà giudicato opportuno, a quei frequentatori
che non si attenessero alle suesposte norme o
a quelle altre che venissero ulteriormente impartite
per mezzo del personale di servizio.