PAGINA D'ARCHIVIO (2001)

Atto n. 13 n mecc. 0100997/87



CITTA' DI TORINO

Consiglio Circoscrizionale n. 4

"SAN DONATO CAMPIDOGLIO PARELLA"




Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del



6 FEBBRAIO 2001



ore 20,30 presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente Gian Luca VIGNALE, i Consiglieri: ALUNNO Guido, BOSSO Giovanni Mario, CERRATO Claudio, COPPO Pietro, DI DIO Biagio, FERRARI Francesco, FERRERO Pierumberto, FRANCONE Franco, FRANZO Laura, GALAVOTTI Alessandro, GIACHINO Giovanni, LOSPINOSO Mauro, MARIANNINI Gianluigi, OMEGNA Renato, RAMELLA Roberto, ROMEO Francesco, RUBIOLA Franco SANNIA Alessandro, SIMONETTI Lorenzo, VALGUARNERA Michele, VERDIGLIONE Salvatore.


In totale n.22 Consiglieri.


Risultano assenti per giustificati motivi i Consiglieri: CHIABRERA Roberto, FERRERO Paolo, OTTOLENGHI Guido

 

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa A.R. MELIDORO


Ha adottato in


SEDUTA PUBBLICA

 


il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:




C.4.PARERE (Artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento) avente ad oggetto "Modifica alle norme urbanistico edilizie di attuazione del P.R.G. - Variante n. 37 al P.R.G. Ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.U.R. - Adozione".







Il Presidente Gian Luca Vignale, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Alessandro Sannia, riferisce:



Con nota del 30 novembre 2000, prot. 2177 la Divisione Edilizia e Urbanistica Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, ha trasmesso la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica alla N.U.E.A. del P.R.G. - Variante n. 33 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 7 della L.U.R., al fine di acquisire il parere regolamentare.

Esaminati il testo della proposta di deliberazione e gli elaborati della variante di cui trattasi nella Commissione del 24/01/2001 si osserva quanto segue:

La variante al P.R.G. già proposta con Del. G.C. dell'11 Agosto 1999 (ex variante n. 21 al P.R.G.) è stata oggetto d'interventi di modifica e rielaborazione, a seguito delle osservazioni delle Circoscrizioni e di Associazioni Professionali.

La proposta di modifica rielaborata non risulta tuttavia adeguata alle esigenze di trasparenza ed efficacia delle regole urbanistiche, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree soggette ad esproprio.

Le norme non univoche sull'acquisizione al patrimonio pubblico di aree a verde e servizi con indici di edificabilità, restano sostanzialmente immutate e reiterano i vincoli in situazioni esistenti, ove sono presenti rilevanti insediamenti residenziali e produttivi.

Le norme che regolano gli interventi sui fabbricati soggetti a tutela documentale, nelle aree periferiche, non risultano modificate, per correggere i numerosi errori e per semplificare le modalità d'intervento.

Anche se alcune modifiche consentono d'introdurre criteri d'interpretazione certi e più efficaci, altre modifiche introdotte non risultano sufficientemente sostenute da conformità giuridica e limitano la necessaria flessibilità degli interventi edilizi, nell'interesse generale alla riqualificazione ed al riordino delle aree periferiche.

In particolare, l'assoggettamento all'impegno di cessione di quote per l'emergenza abitativa non risulta percorribile come norma del P.R.G. nel rilascio di concessioni in zone urbane consolidate per il completamento.

La Circoscrizione ritiene opportuni interventi di modifica e/o chiarimento, come risulta dalle osservazioni e dalle proposte di emendamenti allegate.


Tutto ciò premesso



LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE



Visto il Regolamento del Decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.mecc. 96045113 del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art.43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art.44 ne stabilisce i termini e le modalità.



PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE



1) di esprimere parere negativo per i motivi esposti in narrativa;




2) di invitare il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche edilizia ed Urbanistica a recepire le osservazioni proposte di nell'allegato al presente parere, di cui costituisce parte integrante.


OMISSIS DELLA DISCUSSIONE




Durante la discussione esce dall'aula il Consigliere ROMEO Francesco per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.




VOTAZIONE PALESE


PRESENTI: 21
VOTANTI: 14
VOTI FAVOREVOLI: 13
VOTI CONTRARI: 1
ASTENUTI: 7 (Alunno, Cerrato, Ferrari, Franzo,Omegna Rubiola, Verdiglione)

Pertanto il Consiglio


DELIBERA





1) di esprimere parere negativo per i motivi esposti in narrativa;

2) di invitare il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche edilizia ed Urbanistica a recepire le osservazioni proposte di nell'allegato al presente parere, di cui costituisce parte integrante.



 















ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

"MODIFICA N.U.E.A. DEL P.R.G. - variante ai sensi art. 17, c 3 e 7 L.U.R."




OSSERVAZIONI


Art. 2 c 12

eliminare dopo "art. 3".

Nota: la proposta di modifica è orientata alla confirmità con la Legge Regionale n. 19/99, art. 8. Costituisce anche criterio di flessibilità per le aree a servizi e non limita le condizioni fiscali nel rilascio di concessioni sul suolo privato.

Sembra eccessivo consentire mobilità di destinazioni alle sole aree ASPI (art. 3, c 20).


Art. 2 c 19


E' opportuno consentire aperture di superficie maggiore (almeno pari a mq. 0,50 ed a 1/20 della superficie di calpestio). Occorre ripristinare lo scomputo di SLP per altezze inferiori a m.2. La limitazione a 30 dell'inclinazione delle falde può costituire limite eccessivo alla progettazione.


Art. 2 c 32


Al secondo paragrafo, eliminare l'ultimo capoverso "ed escludendo il sottotetto non abitabile".

Nota: la limitazione sembra irrilevante e può limitare le scelte progettuali.

Si ritiene opportuno adottare lo stesso criterio per l'altezza massima degli edifici non compresi in S.U.E. (ove per contro l'indice fondiario spesso consente altezze non compatibili).


Art. 2 c 60


Sostituire "nuovo" con "nuovi".

Nota: la definizione risulta in contrasto con le numerose concessioni edilizie rilasciate con le norme di P.R.G. vigenti dal '95 e con norme giuridiche e sentenze in materie di ampliamento edifici esistenti.


Art. 3 c 6


Lett. A1) Dopo le parole "fornitura di" aggiungere "materiali e".

Lett. B) Dopo le parole "fornitura di" aggiungere "materiali e".

Nota: è opportuno precisare che l'oggetto di attività contrattuali ammesse in zona produttiva comprende non solo la prestazione di servizi.


Art. 3 c 7 - 12 - 14


E' opportuno non sottoporre alla verifica del 25% la destinazione accessoria "alloggio custode e/o titolare" (in particolare ove la SLP esistente o in progetto è di modeste dimensioni).






Art. 4 c 18


Dopo "percorsi pedonali" aggiungere "coperti".

Nota: è evidente che la formazione di percorsi pedonali senza ulteriori specificazioni, in zone urbane consolidate nelle pertinenze di edifici, sarebbe da considerarsi manutenzione ordinaria e non straordinaria.


Art. 4 c 38 - 39 - 40


Si ritiene opportuno chiarire e semplificare la definizione, mantenedo una norma di verifica univoca, della compatibilità con l'indice fondiario ed in progetto includendo nei computi proprietà unitarie prima del 19/12/1991.


Art. 4 c 42 bis - 42 ter - 42 quater



Si ritiene irrilevante limitare gli ampliamenti di edifici mono e bi-familiari e si propone la conferma delle norme vigenti.


Art. 6 c 3 bis


Per introdurre la norma occorre chiarire con parere legale se per norme statali o regionali è possibile imporre il rilascio di concessione.


Art. 6 c 10 bis - Art. 16 c - 16


Si ritiene la norma, così come descritta, non univoca ed imprecisata nei termini delle quantità eventualmente da vincolare e dei "successivi provvedimenti", per le modalità di utilizzo delle superfici eventualmente assoggettate ad atto d'obbligo.

Si propone l'eliminazione del vincolo come norma di P.R.G. e la formulazione di eventuali proposte alternative per il recupero di risorse da destinare all'edilizia agevolata.

Occorre chiarire quali sono i limiti stabiliti dalla legge regionale o nazionale in materia.

In sostituzione dell'atto d'obbligo unilaterale può essere stabilita la corresponsione di valore di locazione minimo garantito alla proprietà dell'immobile per la quota messa a disposizione.


Art. 8 punti 10 - 14 - 36


Nelle aree R2 - R3 - MI è opportuno reintrodurre l'ammissibilità di posti auto scoperti (v. proposta di Del. Ex var. 21 al P.R.G.).


Art. 8 punto 6


Per le aree R6 - R7 - R8 si ritiene opportuno consentire i modesti ampliamenti funzionali, non eccedenti il 20% della SLP esistente.


Art. 8 capoverso 71


Si propone la reintroduzione della modifica proposta con delibera ex variante 21 al P.R.G., ammetendo l'uso residenziale nelle aree per servizi privati comprese nella zona collinare.

Risulta evidente che i fabbricati esistenti non sono rilevanti ai fini della dotazione di servizi e, in genere, risultano edificati per la residenza.


Art. 10 capoverso 32


Eliminare il parere "consuntivo" della Sovrintendenza, ove la stessa non è competente per Decreto Ministeriale.

Nel caso sia dimostrato il degrado, occorre adottare la possibilità di autorizzare interventi diversi da quelli previsti, sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia, integrata con la presenza di un rappresentante della Sovrintendenza.

Il riconoscimento di errato inserimento o di degrado, che pregiudica interventi di recupero, deve avere certezza ed efficacia giuridica, nelle modalità e nei tempi.


Art. 21 capoverso 5 bis


Per le attività esistenti è opportuno sottoporre a convenzionamento gli interventi che eccedono il restauro (in analogia con quanto indicato al precedente art. 20).


Art. 26 c 23 bis


Eventuali interventi diversi da quelli previsti dovrebbero essere assentiti con strumento più efficace. Si propone di assentire eventuali proposte progettuali con parere della C.I.E. integrata da un rappresentante della sovrintendenza. Il parere del Consiglio Comunale risulterebbe gia espresso come descritto al precedente c 23.


Art. 31 c 3


E' opportuno integrare la planimetria dell'allegato D con l'indicazione di altri assi viari principali, ove è oggettivamente compatibile la collocazione di distributori.





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