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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 07259/086

n. 122/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
19 SETTEMBRE 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 19 settembre 2005, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CANELLI, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, CERMIGNANI, GALAVOTTI, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.3 - PARERE IN MERITO A "REGOLAMENTO EDILIZIO - MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA" ** FAVOREVOLE CONDIZIONATO **

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Dirigenza di Coordinamento Edilizia Privata, con nota del 4 agosto 2005 prot. n. 3142/05 -TO1.004, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005 05658/38) approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 19 luglio 2005 in ordine alla modifica dell'art. 2 del Regolamento Edilizio.

Il vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2003 8280/38 in data 20/12/2004, è stato redatto in coerenza al Regolamento Edilizio Tipo Regionale, di cui alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19.
In particolare per quanto concerne la composizione della Commissione Edilizia l'art. 2 del Regolamento prevede che tale organo consultivo dell'Amministrazione sia composto da 6 membri esperti e da 6 membri scelti tra terne designate dalle categorie economiche e professionali, tutti nominati dal Consiglio Comunale e, in conformità con le indicazioni regionali, che sia presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
Una recente pronuncia del T.A.R. Piemonte ha tuttavia ritenuto illegittima la presenza degli organi politici nella Commissione Edilizia di un comune della nostra regione in quanto non conforme al principio di portata generale introdotto nell'ordinamento dalle recenti innovazioni normative, che afferma la netta separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (proprie degli organi politici e di governo) e quelle di gestione (proprie dei dirigenti).
Tale orientamento trova piena conferma nel parere del Consiglio di Stato n. 2447/03 espresso su richiesta del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale delle Autonomie - Ufficio per l'Attuazione delle Riforme delle Autonomie Locali e per la tenuta degli Statuti - e pervenuto a questo Comune con nota della Prefettura in data 17 maggio 2005.
La stessa nota della Prefettura conclude che la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di permessi edilizi, non è più consentita dall'assetto normativo attuale, e che qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche.
A tale scopo è dunque necessario procedere alla modifica dell'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio che disciplina la formazione della Commissione Edilizia stralciando le previsioni non compatibili con la normativa ed integrando con un ulteriore esperto di nomina consigliare la composizione della Commissione Edilizia come segue:

- articolo 2
- Il comma 1 attualmente così formulato:
"La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato, e da dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale"
viene sostituito dal seguente:
- comma 1:"La Commissione Edilizia, organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, è composta dal Vicedirettore Generale dei Servizi Tecnici della Città o suo delegato che la presiede, e da tredici componenti nominati dal Consiglio Comunale"

- Il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 attualmente così formulato:
a) cinque esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana;
viene sostituito dal seguente:
a) sei esperti in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana.

La II Commissione si è riunita in data 07.09.2005 per discutere il parere in merito a "Regolamento Edilizio - modifica alla composizione della Commissione Edilizia".
Constatato che la modifica del Regolamento deve essere comunque realizzata, considerata la pronuncia del TAR, visto il parere del Consiglio di Stato e la nota della Prefettura, citati in narrativa, la II Commissione propone che il sesto esperto che deve integrare la Commissione Edilizia sia designato dalle Circoscrizioni, attualmente escluse dai lavori della Commissione Edilizia medesima.


Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

· Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
· Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
· Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento Edilizio - modifica alla composizione della Commissione Edilizia", a condizione che l'esperto in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del regolamento Edilizio emendato nella proposta di deliberazione in oggetto, sia designato dalle Circoscrizioni, con procedura da definire.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 20
Astenuti 6 (Arnulfo, Bura, Iannetti, Invidia, Longo e Trabucco)
Votanti 14
Voti favorevoli 14

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole in merito al "Regolamento Edilizio - modifica alla composizione della Commissione Edilizia", a condizione che l'esperto in progettazione architettonica, progettazione urbanistica, storia dell'architettura urbana di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 del regolamento Edilizio emendato nella proposta di deliberazione in oggetto, sia designato dalle Circoscrizioni, con procedura da definire.


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