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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 04889/086

n. 84/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
28 GIUGNO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 28 giugno 2005, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BURA, BUCCINO, BUCCIOL, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 20 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI, GANDOLFO, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADOZIONE".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A "VARIANTE PARZIALE N. 89 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ADOZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche, con nota del 16 maggio 2005 prot. n. 3365 -TO6.001/00003.19, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005-03088/09) avente come oggetto: "Variante parziale n. 89 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. : Adeguamento normativo per l'abolizione delle barriere architettoniche. Adozione".
In data 13 febbraio 2003 il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno avente per oggetto: "Norme per il superamento delle barriere architettoniche".
Con lo stesso la Città si è impegnata ad assumere provvedimenti per consentire ai portatori di handicap procedure agevolate per adeguare alle proprie esigenze quei fabbricati che non siano soggetti a particolari vincoli di tutela.
Il quadro normativo disposto nel tempo dal legislatore è volto a realizzare una città senza barriere e impone il rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, agevolata nonché per gli spazi esterni di pertinenza.
Identica attenzione è rivolta agli spazi pedonali, scale e rampe, servizi igienici pubblici, arredo urbano, parcheggi e alle strutture sportive, agli impianti di balneazione e a quelli autostradali, che devono essere realizzati in conformità alle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
Accade, tuttavia, che taluni interventi necessari per eliminare i limiti all'attività dei soggetti affetti da menomazioni non siano concretamente realizzabili perché in contrasto con le previsioni del P.R.G.
Sotto questo profilo si rileva che il legislatore ha previsto "deroghe" solo per interventi relativi ad "accessori tecnici" quali la realizzazione di ascensori, anche esterni, di rampe etc. Non ha invece preso in considerazione le ipotesi in cui una famiglia debba ampliare la propria abitazione per renderla funzionale a una persona disabile.
Si evidenzia, pertanto, la necessità di proporre una modifica alle norme vigenti prevedendo, anche in deroga agli indici di edificabilità del Piano, particolari disposizioni finalizzate a migliorare la fruibilità degli edifici interessati, con interventi di limitato impatto urbanistico, in linea con gli obiettivi della Legge 13/89.
Facendo seguito al citato ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale il 13 febbraio 2003 e considerato che una modifica della normativa attuale costituisce un interesse per la collettività, si ritiene di proporre una variante urbanistica, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale, apportando allo strumento urbanistico generale, in particolare alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, alcune modifiche che riguardano :
- all'art. 4 delle N.U.E.A., nell'ambito della definizione degli interventi di completamento, l'inserimento di specifico comma finalizzato a consentire, negli edifici mono e bifamigliari, occupati da persone con handicap grave, ampliamenti fino a 25 mq in deroga agli indici di edificabilità della zona normativa in cui ricadono. Al fine di garantire il rispetto sostanziale della norma, si specifica che la deroga sarà consentita "una tantum" e non è quindi reiterabile.
Al fine di evitare eventuali abusi, all'atto del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi in deroga, si prevede la stipula di un atto di impegno, di durata triennale, di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non disabili.
Per i rimanenti edifici, sempre a destinazione residenziale, l'ampliamento di cui sopra è ammesso unicamente se realizzato all'interno della proiezione del fabbricato, con chiusura di spazi esistenti dell'edificio, fatti salvi i limiti, le finalità e le condizioni di cui sopra.
Tali nuove disposizioni, al fine di salvaguardare gli edifici di particolare interesse storico - architettonico, sono estese anche agli immobili vincolati ai sensi dell'art. 26 delle N.U.E.A. limitatamente a quelli appartenente al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e agli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico" limitatamente alle fronti prospettanti i cortili con l'impegno, da parte del richiedente, del ripristino dello stato originario qualora ne decada l'esigenza.
- All'art. 8 delle N.U.E.A., nelle aree normative R1, R2, R3, R9 e M1, l'inserimento di specifico comma al fine di consentire, in presenza di interventi di ristrutturazione edilizia e completamento, il mantenimento dei bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa, qualora utilizzati da portatori di handicap.
- Al medesimo art. 8, al punto 20 "Parcheggi, cabine e impianti tecnologici" si propone infine di integrare la norma ove esclude espressamente la possibilità di realizzare parcheggi a raso nelle aree di pertinenza di talune aree normative. La modifica introduce la possibilità di realizzare tali parcheggi purché a esclusivo servizio di invalidi residenti.

La variante pertanto prevede quanto segue:

A) all'art. 4 delle N.U.E.A., dopo il comma 42quater, inserire i seguenti nuovi commi:

"43 Ampliamenti fino a 25 mq di edifici unifamiliari e bifamiliari strettamente necessari per migliorarne la fruibilità da parte di portatori di handicap possono essere realizzati, una tantum, anche in deroga all'indice di edificabilità, fermo restando il rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici relativi a detta tipologia di intervento, fatto salvo quanto specificato al comma 43ter.
Detti ampliamenti sono ammessi previo rilascio di atto di impegno di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a nuclei familiari privi di soggetti portatori di handicap per un periodo di tre anni. Il predetto atto di impegno dovrà essere stipulato al momento del rilascio dell'idoneo titolo abilitativo e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
43bis Per i rimanenti edifici - ad uso residenziale - detti ampliamenti (con gli stessi limiti, finalità e condizioni) possono essere attuati unicamente mediante la realizzazione di verande o la chiusura di superfici ricomprese all'interno della proiezione dell'edificio (compresi balconi, terrazzi ecc…), fatto salvo quanto specificato al comma 43ter. L'intervento dovrà riguardare le fronti verso i cortili e, nel caso di chiusura di volumi, è soggetto al parere della Commissione Edilizia. Solo in caso di dimostrata impossibilità, tale intervento è ammesso sulle fronti con affaccio su spazi pubblici e pubbliche vie, previo parere della Commissione Edilizia.
La chiusura di superfici per la realizzazione di volumi è comunque subordinata a verifica statica.

43ter Negli edifici soggetti all'art. 26, limitatamente a quelli appartenenti al gruppo 3 "Edifici di valore storico - ambientale", al gruppo 4 "Edifici di valore documentario" e gli "Edifici caratterizzanti il tessuto storico", sono consentiti ampliamenti secondo le modalità del comma 43bis, con obbligo al ripristino dello stato originario una volta cessato l'utilizzo del bene da parte dei soggetti aventi diritto.

B) all'art. 8 delle N.U.E.A., in calce ai commi 6, 11, 14,33 e 36, aggiungere il seguente testo:
"In ogni caso, possono essere mantenuti i bassi fabbricati esistenti ad uso autorimessa al servizio esclusivo di portatori di handicap."

C) All'art. 8 in calce al comma 75 inserire il seguente nuovo comma:

"75bis Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti è comunque ammessa l'individuazione di un posto auto ad esclusivo servizio di portatori di handicap."

D) All'art. 26 al comma 14 "Tipi di intervento" dopo le parole: "in cui sono stati contraddistinti gli edifici" aggiungere: ", fatto salvo quanto specificato all'art. 4 comma 43ter".

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il provvedimento in oggetto inoltre non comporta decremento della dotazione di servizi pubblici. Si specifica che, per quanto attiene alla quantità globale di servizi, le Varianti parziali al P.R.G. vigente, adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. stesso, non producono gli effetti di cui al 4 comma dell' art. 17 della L.R. 56/77 e S.M.I.
Il provvedimento risulta infine coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 02 10032/21 del 26 novembre 2002, così come si rileva dal parere espresso dal Settore Tutela Ambiente che è parte integrante dell'allegato 1.

In data 14/ 6/ 2005 la II Commissione della Circoscrizione 3 si è riunita in seduta congiunta con le Circoscrizioni 4 e 5 per l'esame del parere in oggetto.
La variante è stata accolta favorevolmente dai Cittadini e dai Consiglieri presenti con una osservazione relativa alla possibilità, presente in alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A. e implicitamente espressa al punto B, peraltro assai remota nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, di demolizione di bassi fabbricati ad uso parcheggio pertinenziale con la eccezione dei parcheggi per disabili. Data la carenza pregressa di posti auto, la II Commissione propone pertanto di esprimere parere favorevole alla variante 89 al P.R.G. descritta in narrativa, a condizione che alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A. siano emendati per consentire il mantenimento di tutti i bassi fabbricati esistenti con destinazione d'uso a parcheggio nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, sopprimendo conseguentemente il punto B in quanto inutile.

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Commissione propone pertanto di esprimere parere favorevole alla variante 89 al P.R.G. descritta in narrativa, a condizione che alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A. siano emendati per consentire il mantenimento di tutti i bassi fabbricati esistenti con destinazione d'uso a parcheggio nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, sopprimendo conseguentemente il punto B in quanto inutile.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 20
Astenuti 7 (Arnulfo, Bura, Fiorito, Iannetti, Invidia, Longo e Trabucco)
Votanti 13
Voti favorevoli 13


D E L I B E R A

Commissione propone pertanto di esprimere parere favorevole alla variante 89 al P.R.G. descritta in narrativa, a condizione che alcuni commi dell'art. 8 delle N.U.E.A. siano emendati per consentire il mantenimento di tutti i bassi fabbricati esistenti con destinazione d'uso a parcheggio nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, sopprimendo conseguentemente il punto B in quanto inutile.












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