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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2005 01405/086

n. 32/3-05

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
9 MARZO 2005

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 9 marzo 2005, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FREZZA, GATTO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 17 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: FIORITO, GALAVOTTI, GANDOLFO, IANNETTI, INVIDIA LONGO, SCARLATELLI e STALTERI

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTA' DI TORINO"


CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA "MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA DELLA CITTA' DI TORINO"

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione BURZIO, riferisce:
La Divisione Commercio - Settore Attività Economiche e di Servizio - Comparto Commercio su Aree Private e Attività Artigianali ha richiesto alla Circoscrizione con nota del 25 gennaio 2005 prot. n. 2099/08-004/24, di esprimere il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2005-00131/16) avente come oggetto: "Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino".
Il Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11/10/1999 (n. mecc. 9905217/16) esecutiva dal 15/12/1999, ha sottoposto alla disciplina dell'attività di estetica l'utilizzo delle lampade UVA consentendo agli esercizi già in essere, di poter regolarizzare la loro attività dal punto di vista igienico-sanitario ed anche amministrativo.
Nel corso dei trascorsi 5 anni di applicazione del suddetto Regolamento le Associazioni di categoria, sia delle attività di parrucchiere che di estetista, hanno rilevato i consistenti costi che gli esercenti devono sostenere per poter adeguare i locali ai requisiti igienico-sanitari, chiedendo alla Civica Amministrazione di verificare la possibilità di apportare delle modifiche tali da rendere meno onerosi gli interventi e garantire comunque la salvaguardia degli aspetti igienico-sanitari necessari al regolare esercizio dell'attività.
Per affrontare la suddetta problematica, in data 16 luglio 2001 è stata convocata la Commissione Comunale Consultiva di cui fa parte l'ASL di Torino e nel corso di tale incontro sono state individuate le modifiche che possono essere effettuate al vigente Regolamento relativamente agli aspetti igienico-sanitari.
Tra le modifiche più rilevanti si segnalano: in riferimento ai servizi igienici si è concordato che il pavimento sia costituito da materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile sostituendo la precedente prescrizione che richiedeva l'utilizzo di piastrelle greificate, inoltre è stata sostituita la precedente prescrizione che richiedeva per i locali ad uso dell'esercizio e degli accessori che gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento fossero arrotondati, mentre la modifica proposta non richiede tale requisito in quanto la lavabilità e la disinfettabilità nelle zone di raccordo fra le pareti e il pavimento è garantita anche nel caso in cui non vi siano dei raccordi arrotondati.
Inoltre si prevede che l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori sia collegata con il tipo e le modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici impiegati. Le modifiche recepiscono inoltre anche le disposizioni regionali vigenti in materia che per i gestori e per gli addetti all'attività non prevedono più l'obbligo di munirsi del libretto di idoneità sanitaria.
Per la salvaguardia dei centri storici si è convenuto altresì di modificare le prescrizioni relative ai servizi igienici prevedendo la possibilità che gli stessi possano essere ubicati anche all'esterno dell'edificio in comune con altre attività solo nel caso in cui i locali siano soggetti a vincoli storici o architettonici; mentre la previgente disposizione non prevedeva specificatamente i casi in cui era ammessa tale possibilità.
Inoltre si è ritenuto necessario regolamentare anche le attività di sauna e bagno turco svolte nelle palestre, per le quali seppur risulta necessaria l'autorizzazione amministrativa per l'attività di estetica, nonché la conformità igienico-sanitaria dei locali, si ritiene opportuno non applicare il requisito delle distanze minime fra gli esercizi e tanto in conformità a quanto già dispone l'art. 5 comma 14 dell'attuale Regolamento per le attività svolte all'interno di ospedali, caserme, alberghi, centri commerciali e discoteche.
Infine, si è ritenuto necessario individuare come criterio per la definizione delle attività che hanno finalità terapeutiche e come tali non soggette alla normativa sull'esercizio dell'attività di estetica, quelle indicate nel Nomenclatore Ufficiale della Regione Piemonte.
Modifica di rilievo è stata introdotta all'art. 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso, riformulato nel modo seguente: "in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda. Il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo"
Nel corso di alcuni incontri, le Associazioni di categoria hanno chiesto di apportare delle modifiche alle disposizioni che disciplinano il trasferimento delle attività, al fine di reintrodurre una disposizione esistente nel previgente Regolamento, e segnatamente la possibilità per i titolari di attività di potersi trasferire nella stessa zona purché la distanza tra la sede originaria e quella oggetto del trasferimento non sia superiore a 50 mt.
Durante la riunione della Commissione III Lavoro, Commercio e Artigianato, del 23/02/05, alla presenza di numerosi operatori del settore sono state sollevate obiezioni e perplessità circa la modifica proposta all'art. 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso, che così formulato risulterebbe più penalizzante rispetto alla normativa nazionale e regionale.
Pertanto, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16: "Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città di Torino", si ritiene di esprimere parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'art 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in modo tale che non risulti più restrittivo rispetto alla normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare la Legge 4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992 n. 54.

Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;


PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


di esprimere parere favorevole, in merito alla " Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città' di Torino", di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16, condizionato alla riformulazione dell'art 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in modo tale che non risulti più restrittivo rispetto alla normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare la Legge 4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992 n. 54.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 17
Astenuti 3 (Arnulfo, Cermignani, Scaletti)
Votanti 14
Voti favorevoli 14

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole, in merito alla " Modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di parrucchiere ed estetica della Città' di Torino", di cui alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2005-00131/16, condizionato alla riformulazione dell'art 3 comma 1 lettera c) quinto capoverso in modo tale che non risulti più restrittivo rispetto alla normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare la Legge 4/1/1990 n. 1 e la Legge Regionale 9/12/1992 n. 54.













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