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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2004 00249/086

MECC. N. 2004 00249/086


Cons. Circ.le Giunta Comunale
n. 7/3-04 n. mecc. 2004-00249/86

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
20 GENNAIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 20 Gennaio 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, ALBARELLO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, INVIDIA, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A: "GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE FONTANELLE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE FONTANELLE".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A: "GESTORE UNICO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA SMA TORINO S.P.A. DELLA GESTIONE DELLE FONTANELLE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE FONTANELLE".

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore VI Commissione NETTIS, riferisce:

La società per azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita in data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'"Ambito 3 Torinese", sulla base della Convenzione sottoscritta in pari data dagli stessi ai sensi dell'abrogato art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 30 D. Lgs. 18 agosto 2001, n. 267), per l'esercizio delle attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, così come definito dall'art. 4 lettera f) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Legge Galli".
Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 167 del 19 luglio 1999 (mecc. 1999 04149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale, nel dare avvio all'attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) - nella prospettiva di superare la gestione dei servizi idrici da parte dei comuni del bacino torinese con pluralità di tipologie e con notevoli differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, fognature ed impianti di depurazione - approvava la costituzione, ai sensi degli artt. 22, comma 3, lettera e), e 24 della legge n. 142/90 e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 36/94, nonché dell'art. 7 della L.R. n. 13/97, di una società per azioni quale mezzo dei comuni associati per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e di altri complementari che costituiscono oggetto della Società.
Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/99 venivano, altresì, individuate linee guida relative, tra l'altro, alla valutazione dei beni e servizi dell'AAM Torino S.p.A. e dell'Azienda Po-Sangone (APS) per il loro successivo totale conferimento alla Società, nonché alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova società di gestione del Servizio Idrico Integrato, al fine di porre in essere le basi per dare avvio all'operatività della Società stessa.
Successivamente venivano conferiti alla società stessa, con efficacia dal 1° aprile 2001, i rami aziendali dell'"Azienda Po-Sangone" e della società "Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A." connessi, rispettivamente, al servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane ed al servizio di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 36/1994 (approvvigionamento, trattamento e distribuzione acqua potabile).
Tra i beni aziendali conferiti erano compresi i beni già concessi in uso dalla Città alle stesse AAM Torino S.p.A. ed APS per l'esercizio dei relativi servizi pubblici, rispettivamente con atto di concessione d'uso in data 22 marzo1997 e con atto in data 30 marzo 1999.
A seguito di detti conferimenti la SMAT S.p.A. diveniva operativa a far data dal 1° aprile 2001, con conseguente successione della società stessa in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle aziende suddette, come previsto dall'art.27 del suo Statuto Sociale, e pertanto nei rispettivi complessi aziendali conferiti e quindi nei precedenti contratti, tra cui la Convenzione Quadro tra la Città di Torino e l'AAM Torino S.p.A. per la gestione del servizio pubblico idro-potabile, sottoscritta in data 22 marzo 1997, e la Convenzione tra la Città di Torino e l'Azienda Po-Sangone per la gestione della rete fognaria pubblica, sottoscritta in data 30 marzo 1999.
Quanto alla definizione dei contratti tra i Comuni e la nuova società di gestione del servizio idrico integrato, in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 167/99, che prevedeva che i Comuni soci regolassero con apposita convenzione i loro rapporti con la società per la gestione del servizio, la Giunta Comunale con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 2001 01244/64), esecutiva dal 12 marzo 2001, predisposti gli atti necessari per consentire l'operatività della S.M.A. Torino S.p.A., approvava una bozza di "Convenzione Tipo tra i singoli Enti Locali e la SMAT S.P.A. per il Servizio Idrico Integrato", nonché una bozza di "Contratto Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che per tali atti si prevedeva espressamente l'adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata predisposta (tenendo anche conto dello schema di Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 31 - 23227 in data 24 novembre 1997, in attuazione della L.R. n. 13/97) dalla Autorità d'Ambito, sola competente, ai sensi di legge, in ordine all'affidamento del servizio all'Ente Gestore (art.7.6 Convenzione tra Enti).
In esecuzione di detta deliberazione della Giunta Comunale n. 209/2001, preso atto che si erano realizzate le condizioni di operatività della SMAT S.p.A. e, in particolare, che erano stati effettuati i conferimenti dei rami aziendali di AAM Torino S.p.A. ed APS con effetto dal 1o aprile 2001, con scrittura privata inserita al n. 1900 del registro A.P. della Civica Amministrazione, in data 13 febbraio 2002 veniva sottoscritta la Convenzione fra la Città di Torino e la SMAT S.P.A. Torino S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.
Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 2002 01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002, in attesa che l'Autorità d'Ambito procedesse all'affidamento del servizio e predisponesse la relativa convenzione - ed al fine di soddisfare le emerse esigenze di coordinamento tra le precedenti Convenzioni tra la Città di Torino, da un lato, e la società AAM Torino S.p.A. ed il Consorzio Po Sangone, dall'altro, e la nuova Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2002 - venivano approvate alcune precisazioni ed integrazioni da apportare a quest'ultima convenzione.
In particolare, oltre alle integrazioni introdotte, relative alla durata e alla decorrenza della convenzione, nonché circa la titolarità della SMAT S.p.A a far data dal 1° aprile 2001 ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con corresponsione del relativo canone, si precisava -mediante inserimento di un punto "7" nell'art. 7, alla parte "Servizio Fognature" della nuova convenzione - che il servizio di fognatura sarebbe stato espletato sulla base della Convenzione approvata dal Comune di Torino con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 405 in data 21 dicembre 1998 (mecc. 1998 08101/21), esecutiva dal 4 gennaio 1999, e della Giunta Comunale in data 25 marzo 1999 (mecc. 1999 02123/22), e sottoscritta dalla Città e dall'Azienda Po-Sangone in data 30 marzo 1999, anche al fine di attuare in modo graduale la piena operatività del servizio fognario su settori non ancora serviti.
In ottemperanza alla previsione normativa - secondo la quale per i servizi pubblici a rilevanza industriale non sono contemplate altre forme di gestione se non quella attraverso società di capitali individuate con gara ad evidenza pubblica, fatto salvo un periodo transitorio per l'attuazione delle disposizioni in merito alla riorganizzazione anche mediante riunificazione delle gestioni esistenti - l'Autorità d'Ambito Torinese 3 con deliberazione n. 78/2002, in applicazione dell'art 35 L. 448/01 e dell'art. 7 L.R. Piemonte n. 13/97 individuava le Aziende che avrebbero potuto proseguire la gestione nel periodo transitorio nella configurazione attuale o mediante trasformazione. La stessa Autorità con deliberazione 108 - 298401 del 6 dicembre 2002 approvava la Convenzione - Atto unico di riconoscimento del servizio integrato - ATO 3 "Torinese" con la quale si provvedeva a riconoscere le gestioni esistenti per il periodo transitorio ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, della Legge Region Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, tenuto conto della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35.
Con lo stesso provvedimento l'Autorità d'Ambito provvedeva a definire le modalità e i tempi attraverso cui avrebbe dovuto essere riorganizzato il servizio idrico nel territorio dell'ATO/3 nel corso del periodo transitorio, approvando tra l'altro il disciplinare tecnico del servizio idrico integrato con relativa carta dei servizi, riconoscendo la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., tra le Aziende che avrebbero potuto proseguire la gestione nel periodo transitorio.
Successivamente, l'ATO riteneva che tra le varie soluzioni percorribili solo la riunificazione delle gestioni in capo a soggetti gestori pubblici esistenti avrebbe creato una prima rilevante zona territoriale integrata di gestione del ciclo completo delle acque, con avvicinamento progressivo ad una gestione unitaria ed integrata dell'intero ambito ed alla sua "appaltabilità" al termine del periodo transitorio mediante gara ai sensi del vigente art. 113,c. 5, del d.lg 267/00. A tal fine l'ATO individuava, in via provvisoria, nella SMAT S.p.A (capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese tra l'ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la SMAT S.p.A.), il coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti occorrenti e per organizzare, anche al fine di predisporre tutti gli atti necessari, l'attuazione della riunificazione delle gestioni nel rispetto della vigente disciplina italiana ed europea.
Alla luce delle modificazioni introdotte dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, nonché degli atti dell'Autorità d'Ambito e di quanto concordato con Convenzione sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata il 12 giugno 2002 si riteneva opportuno integrare ulteriormente i documenti sopra citati relativamente al servizio fognario,disponendo che i cosiddetti "canoni di fognatura", che precedentemente avevano natura di prestazione a carattere tributario, a seguito delle novità introdotte dall'art. 31, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, non avevano più natura tributaria, bensì natura di corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio.
Pertanto, anche in considerazione dell'intervenuta capacità di attuare la piena operatività del servizio fognario su settori non ancora serviti da parte della SMAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato, si riteneva che SMAT S.p.A. avrebbe potuto introitare detti canoni e, pertanto, si rendeva necessario rivedere gli impegni che questa sarebbe andata ad assumere relativamente agli interventi di smaltimento delle acque superficiali.
Infatti, nelle premesse della Convenzione per la gestione della rete fognaria pubblica, approvata con i succitati provvedimenti, che attualmente regola i rapporti tra il Comune di Torino e la SMAT S.p.A. limitatamente al servizio di fognatura - si precisava che l'affidamento della gestione delle caditoie stradali delle aree attrezzate per lo scarico dei camper, dei canali di fognatura bianca e delle bealere sarebbe stato oggetto di successivo provvedimento deputato all'approvazione delle relative specifiche tecniche.
Quindi, in attuazione di tale previsione, si riteneva opportuno e necessario disporre tale affidamento con la deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc. n. 2003 6304/064 inserendo i relativi obblighi all'art. 7 della Convenzione, stipulata fra la Città di Torino e la SMAT S.P.A. Torino S.p.A. per il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell'art. 7, commi 4-5-6-7 della citata Convenzione tra Enti sottoscritta in data 17 febbraio 2000, con la quale si affidava alla società la gestione del Servizio Idrico Integrato, comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.
Con il medesimo provvedimento da ultimo citato si prendeva atto della deliberazione del 21 maggio 2003 n. 129 con la quale, tra l'altro, l'ATO 3 approvava la Convenzione - tipo contenente le condizioni di gestione per la prosecuzione in forma associata della gestione in economia nella fase di avvio del programma di riunificazione alla quale si ritiene di dover aderire, seppur nel rispetto delle peculiarità dei rapporti già disciplinati tra il Comune di Torino e la SMAT S.p.A. in materia di servizio idrico integrato in generale e del servizio fognario in particolare, per favorire il lavoro di omogeneizzazione delle diverse realtà presenti all'interno dell'Autorità d'ambito n. 3 Torinese.
Infine, sempre nella deliberazione della Giunta Comunale del 12 agosto 2003 mecc. n. 2003 06304/64 si prevedeva che in un separato provvedimento si procedesse, tra l'altro, all'affidamento alla SMAT S.p.A. della gestione delle fontanelle comunali.
A tal proposito è necessario rilevare che tali fontanelle, forniscono un sostanziale contributo alla funzionalità ed alla pulizia della rete fognaria, conferendo acqua corrente nella stessa attraverso l'erogazione di acqua a getto continuo e fornendo quindi un apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio dei medesimi, essendo ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.
Le fontanelle di cui trattasi, da distinguersi dalle fontanelle monumentali, hanno un'origine remota, sicuramente legata a necessità contingenti di approvvigionamento idrico in luoghi aperti e accessibili al pubblico e risalente ai primi anni del secolo, quando queste fontanelle, in ghisa di colore verde, iniziavano a sostituirne delle altre di uguale foggia, ma realizzate in pietra.
Agli inizi del Novecento la loro utilità ed efficacia cominciava a essere rilevante, anche per il numero di richieste, pertanto, l'acquedotto municipale istituisce al suo interno un apposito servizio che consente di dare organicità ed efficienza ai vari punti di erogazione.
Negli anni Trenta, con l'aumento delle richieste di nuove installazioni e con l'introduzione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, la Città avocava a sé il servizio, in modo da gestire in proprio- tramite il servizio fognature- sia l'installazione che la manutenzione di tutte le fontanelle, incluse quelle in pietra.
Infatti, a norma dell'art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2758 i comuni potevano "assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi", tra i quali la costruzione di acquedotti, fontane e la distribuzione di acqua potabile.

Inoltre, l'art. 71, comma 2 dello Statuto prevede espressamente che "Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.".
Attualmente, visto il ruolo determinante svolto da SMAT in ordine alla gestione del servizio idrico integrato, ed in particolare in ordine alla gestione della rete fognaria pubblica, si ritiene ora opportuno e necessario che anche la gestione di tutte le fontanelle comunali, ad esclusione delle fontane monumentali, sia affidata alla stessa Società già incaricata delle altre gestioni idriche, tenuto conto, altresì, che una delle caratteristiche funzionali delle medesime, è quella di erogare acqua a getto continuo, fornendo quindi un apporto utile ai canali di fognatura per il lavaggio degli stessi, essendo, ormai tutte collegate all'acquedotto municipale.
In relazione a quanto sopra esposto, sentita la VI Commissione riunitasi il giorno 15/01/2004, si ritiene di esprimere parere favorevole all'affidamento della Justine del servizio fontanelle alla SMAT S.p.a.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/07/1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/07/1996 il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole all'affidamento della gestione del servizio fontanelle alla SMAT S.p.a., come espresso in narrativa che qui si richiama integralmente.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, (i Consiglieri Iannetti, Invidia e Longo non partecipano al voto), accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 21
Astenuti 5 (Arnulfo, Bura, Scaletti, Stalteri e Trabucco)
Votanti 16
Voti favorevoli 16

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole all'affidamento della gestione del servizio fontanelle alla SMAT S.p.a., come espresso in narrativa che qui si richiama integralmente.



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