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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2004 01291/086


n. 25/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
27 FEBBRAIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 27 Febbraio 2004, alle ore 00,01 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, CAVAGLIA', COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: GALAVOTTI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione GANDOLFO, riferisce:

Con nota prot. n. 281 V-3-11 del 28 gennaio 2004 la Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate ha richiesto alla Circoscrizione il parere ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera e) del vigente Regolamento del Decentramento, sulla proposta di deliberazione concernente modifiche al Regolamento Comunale sull'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
In merito al Regolamento Comunale sull'applicazione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si evidenzia che il testo proposto ricalca nella prima parte il testo precedente, nella seconda si rileva l'avvenuta abrogazione dell'art. 19 "Particolari condizioni d'uso" che prevedeva la riduzione della tariffa per l'unico occupante di età inferiore ai 65 anni, per l'unico occupante ultrasessantacinquenne, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per uso limitato, per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore e per i locali ed aree scoperte dell'abitazione adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattamento.
Confermata la possibilità, per la Giunta Comunale, di deliberare agevolazioni a favore di commercianti e artigiani che svolgono la loro attività nelle aree interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici quali la Metropolitana, il Passante ferroviario, le Olimpiadi Invernali (Art. 19 ter, comma 1).
Si rileva che all'art. 19 ter, ai commi 2 e 3, concernenti particolari agevolazioni al pagamento del suddetto canone annuale rispettivamente per le associazioni ONLUS e per le associazioni di cui alla L. 383/00 e per i nuclei familiari con una certificazione ISEE, è stata abrogata la percentuale di riduzione sul pagamento della tassa, sostituita dalla facoltà della Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, di deliberare annualmente la percentuale di riduzione, introdotta altresì anche per i locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato.
Si sottolinea positivamente l'inserimento di un nuovo articolo - il 19 quater - che sancisce la possibilità per la Giunta Comunale di deliberare annualmente una riduzione del tributo a favore dei residenti e/o delle imprese commerciali ed artigianali site nell'area circostante la discarica di Basse di Stura fino al momento della chiusura definitiva della suddetta.
Per facilitarne la comprensione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si evidenziano di seguito le principali modifiche al regolamento in oggetto proposte:
Come già sopracitato l'art. 19 relativo a "Particolari condizioni d'uso" è stato abrogato.
Art. 19 ter "Particolari agevolazioni", al comma 2 è stato abrogato il termine percentuale di riduzione del tributo annuale a favore delle Associazioni ONLUS e delle Associazioni di cui alla L. 383/00.
Nello stesso articolo al comma 3 è stato altresì abrogato il parametro percentuale relativo alla riduzione del tributo netto annuo concesso ai nuclei familiari con certificazione ISEE.
Nel novellato comma 4 è stata introdotta la possibilità di concedere una riduzione della tassa annuale a coloro che occupano locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e alle relative pertinenze utilizzate a fini istituzionali, escludendo i locali destinati ad uso abitativo o comunque utilizzati a fini non contemplati nel comma in argomento.
Il comma 5 demanda la determinazione delle percentuali di riduzione o di esenzione previste nei casi di cui ai precedenti 4 commi, alla deliberazione "quadro delle tariffe" di cui all'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 allegata al Bilancio di previsione.
L'articolo 19 quinque relativo ai "Rifiuti speciali" , ex art. 19 quater, ha mantenuto la medesima titolazione e lo stesso contenuto.
Tale variazione ha permesso l'introduzione ex novo dell'art. 19 quater "Temporanea riduzione per emissioni olfattive provenienti dalla discarica di Basse di Stura" che strutturato in 4 commi, prevede al primo di questi la facoltà della Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare, di deliberare annualmente e sino alla definitiva chiusura della suddetta discarica, una riduzione del tributo in favore dei residenti con abitazione principale e/o delle attività commerciali ed artigianali site nella zona circostante l'area di cui sopra anch'essa stabilita nella medesima deliberazione.
Al 2° comma l'assoggettamento dell'articolo in argomento alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 ter.
Al 3° comma l'incumulabilità della riduzione prevista al comma 1 con quella prevista dal comma 3 dell'art. 19 ter.
Al 4° comma la determinazione delle percentuali di riduzione o di esenzione previste nell'articolo è demandata alla deliberazione "quadro delle tariffe" prevista ai sensi dell'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 ed allegato al bilancio di previsione.
L'art. 20 stabilisce che le sanzioni relative al Regolamento sono previste nell'art.76 del D.Lgs. 507/93 integrato dal D.Lgs. 472/97 , cui si rimanda alla nota 21.
La I Commissione riunitasi in data 16.02.04 ha esaminato e discusso le modifiche proposte.
Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, si propone di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche proposte al "Regolamento sull'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili" condizionato all'introduzione nel Bilancio Preventivo relativo all'anno finanziario 2004 di misure di riduzione per "particolari condizioni d'uso" così come previste nell'abrogato art. 19, contemplando differenti margini di esenzione, anche più favorevoli, per quelle categorie di cittadini rientranti nelle fattispecie già previste dal suddetto articolo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche proposte al "Regolamento sull'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili" per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente. Parere tuttavia condizionato all'introduzione nel Bilancio Preventivo relativo all'anno finanziario 2004 di misure di riduzione per "particolari condizioni d'uso" così come previste nell'abrogato art. 19, contemplando differenti margini di esenzione, anche più favorevoli, per quelle categorie di cittadini rientranti nelle fattispecie già previste dal suddetto art. 19.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 24
Votanti 23
Astenuti 1 (Fiorito)
Voti favorevoli 15
Voti contrari 8

D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche proposte al "Regolamento sull'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili" per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente. Parere tuttavia condizionato all'introduzione nel Bilancio Preventivo relativo all'anno finanziario 2004 di misure di riduzione per "particolari condizioni d'uso" così come previste nell'abrogato art. 19, contemplando differenti margini di esenzione, anche più favorevoli, per quelle categorie di cittadini rientranti nelle fattispecie già previste dal suddetto art. 19.



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