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ATTI CONSILIARI
Servizio Centrale funzioni istituzionali

MECC. N. 2004 05993/086


n. 107/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
20 LUGLIO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 20 Luglio 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ALBARELLO, ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GALAVOTTI, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO, STALTERI e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri:

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA ARVIER, 14 ANGOLO VIA FATTORI - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA LA COSTANZA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - ART. 42 COMMA 2 - IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN VIA ARVIER, 14 ANGOLO VIA FATTORI - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE ALLA SOCIETÀ BOCCIOFILA LA COSTANZA - PROPOSTA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Sport BUCCIOL, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, la Città ha assegnato la gestione dell'impianto sito in Via Arvier, 14 angolo Via Fattori, collocato su un'area di circa mq. 2.088, con sovrastante fabbricato di circa mq. 230 e bocciodromo di circa mq. 500, alla Società Bocciofila "La Costanza" per la durata di anni dodici in considerazione dell'impegno della precitata Società Bocciofila a realizzare opere di manutenzione straordinaria e per la messa a norma del bocciodromo, per il periodo dal 1/12/1997 al 30/11/2009, alle condizioni riportate nella convenzione stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643.
La convenzione prevede un canone annuo di Euro 774, 69=, I.V.A. compresa, e pone tutte le spese relative alle utenze, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico del gestore.
In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 2 della vigente convenzione, con note del 29/4/2003 e del 10/11/2003 la Società Bocciofila "La Costanza" comunica alla Circoscrizione 3 che intende provvedere al rifacimento della copertura dei campi da bocce con struttura prefabbricata, al rifacimento della sottostante pavimentazione e della recinzione interna ed esterna dei campi da bocce ed alla messa a norma dell'impianto elettrico ed idrico per un impegno economico di Euro 170.000,00 e richiede la modifica della convenzione che regola i rapporti tra la Città e la Società Bocciofila stessa.
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi Educativi, Sportivi ed Olimpionici Residenziali - Settore Edilizia Sportiva ed Olimpionica - acquisite le tavole progettuali, con nota del 9/2/2004 prot. n. 663 comunica parere favorevole alla realizzazione degli interventi proposti dalla precitata Società Bocciofila.
La Direzione Sport e Tempo Libero, acquisita la documentazione relativa alle opere di miglioria nell'impianto, con nota del 23/2/2004 prot. n. 943 comunica parere favorevole al prolungamento della durata della concessione in relazione alle opere di manutenzione straordinaria e messa a norma del bocciodromo.
Considerato che l'impianto sportivo in oggetto è collocato in area urbana che interessa un bacino di utenza rilevante e che i precitati lavori di ristrutturazione e miglioria comportano la riqualificazione dell'area circostante; verificato che nella struttura sono localizzate attività sportive, culturali e per il tempo libero che hanno una forte valenza aggregativa; preso atto dell'impegno economico e del relativo investimento che la Società Bocciofila La Costanza dovrà sostenere per la realizzazione delle opere di miglioria e messa a norma dell'impianto, ai sensi della deliberazione C.C. del 13/2/1995, n. mecc. 9410962/10, esecutiva dal 10/3/1995, che prevede al punto 1, comma B2, che la durata delle concessioni venga calibrata tra cinque e venti anni, si propone la modifica della durata della concessione in anni 12 con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che approva la presente proposta di modifica di convenzione.
A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 929,64=.
Inoltre, al fine di disciplinare in modo più puntuale i rapporti tra la Città e la Società Bocciofila La Costanza, in relazione ai lavori di adeguamento e miglioria, si intende proporre la modifica dell'art. 2 della vigente convenzione sostituendolo con il seguente testo:
"In considerazione del fatto che il concessionario si impegna a realizzare interventi di miglioria la concessione avrà la durata di anni 12 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale e alla sua scadenza non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere rinnovata a nuove condizioni con apposito atto deliberativo; i precitati lavori di miglioria dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di diciotto mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma 1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643 (Allegato n. 2).
Ai sensi della mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1), approvata dal Consiglio Comunale in data 26/9/1995, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'approvazione del Consiglio Comunale.
In data 30/6/2004 il progetto è stato presentato in Vª Commissione Sport.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visti gli artt. 46 co. 2 e 51 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto l'art. 77 dello Statuto della Città di Torino
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/1996 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 esecutiva dal 23/7/1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1) di proporre, per i motivi espressi in narrativa, la modifica della convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643, relativa alla concessione dell'impianto sportivo sito in Via Arvier, 14 angolo Via Fattori alla Società Bocciofila "La Costanza", in persona del suo presidente Dicembre Antonio, nato a Martone (RC) il 27/5/1942 - residente a Grugliasco in Via C. Colombo, 96 - C.F. DMCNTN42E27E993R - relativamente alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento con estensione del periodo per ulteriori anni 12 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente modifica di disciplinare di convenzione;

2) di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati articoli come segue e così come indicato nell'allegato schema di disciplinare (Allegato n. 1) che forma parte integrante del presente provvedimento:
- Articolo 2: "In considerazione del fatto che il concessionario si impegna a realizzare interventi di miglioria la concessione avrà la durata di anni 12 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale e alla sua scadenza non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere rinnovata a nuove condizioni con apposito atto deliberativo; i precitati lavori di miglioria dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di diciotto mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto".
- Articolo 7 comma 2 "A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 929,64=".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma 1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643 (Allegato n. 2);

3) di inoltrare il presente provvedimento ai settori competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995 n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1) approvata dal Consiglio Comunale il 26/9/1995;

4) di dichiarare, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 25
Astenuti 8 (Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti, Stalteri eTrabucco)
Votanti 17
Voti favorevoli 17

D E L I B E R A

1) di proporre, per i motivi espressi in narrativa, la modifica della convenzione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643, relativa alla concessione dell'impianto sportivo sito in Via Arvier, 14 angolo Via Fattori alla Società Bocciofila "La Costanza", in persona del suo presidente Dicembre Antonio, nato a Martone (RC) il 27/5/1942 - residente a Grugliasco in Via C. Colombo, 96 - C.F. DMCNTN42E27E993R - relativamente alla durata del contratto, tenuto conto dell'investimento con estensione del periodo per ulteriori anni 12 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approva la presente modifica di disciplinare di convenzione;

2) di proporre conseguentemente la modifica dei sottoelencati articoli come segue e così come indicato nell'allegato schema di disciplinare (Allegato n. 1) che forma parte integrante del presente provvedimento:
- Articolo 2: "In considerazione del fatto che il concessionario si impegna a realizzare interventi di miglioria la concessione avrà la durata di anni 12 a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale e alla sua scadenza non si rinnoverà automaticamente ma dovrà essere rinnovata a nuove condizioni con apposito atto deliberativo; i precitati lavori di miglioria dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di diciotto mesi dal rilascio del permesso edilizio che dovrà essere richiesto al più tardi entro due mesi dalla data di esecutività della relativa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale.
La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.
Il concessionario dovrà realizzare i lavori attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.
Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dallo stesso tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.
Le nuove strutture e opere di miglioria si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al Concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001.
Il concessionario costituirà cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione dei lavori ed in particolare al rispetto dei termini di esecuzione, tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere della Città di Torino, nella misura del 10% dell'importo netto delle opere da realizzare. La cauzione sarà svincolata alla data di ultimazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo generale. La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporta la revoca della concessione dell'impianto".
- Articolo 7 comma 2 "A garanzia degli obblighi contrattuali, il concessionario si farà carico dell'integrazione della cauzione che dovrà essere aggiornata in Euro 929,64=".
Restano invariati gli articoli 1/3/4/5/6/7 comma 1 - 3 e l'art. 8 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/9/1996 n. mecc. 9605575/10, esecutiva dal 25/10/1996, stipulata con rogito del notaio Bruno Galleano il 1/12/1997 - Repertorio n. 87910 - Atto n. 19765 - registrato a Torino il 17/12/1997 al n. 33643 (Allegato n. 2);

3) di inoltrare il presente provvedimento ai settori competenti per l'ulteriore iter in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale del 13/2/1995 n. mecc. 94 10962/10 ed alla Mozione n. 44, n. mecc. 95 06840/02 (punto 1) approvata dal Consiglio Comunale il 26/9/1995;

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione per alzata di mano (Presenti 25 - Astenuti 8: Bura, Galavotti, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti, Stalteri e Trabucco - Votanti 17 - Voti favorevoli 17) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



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