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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali

MECC. N. 2004 05350/086


n. 91/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
29 GIUGNO 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato d'urgenza nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 29 Giugno 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GANDOLFO, GATTO, IANNETTI, INVIDIA, NETTIS, SCARLATELLI, SEMERARO e TRABUCCO.

In totale, con il Presidente, n. 18 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, CAVAGLIA', GALAVOTTI, LONGO, PEVERARO, SCALETTI e STALTERI.

Con l'assistenza del Segretario Sig.ra Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO A MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE, REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, REGOLAMENTO APPLICAZIONE TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE, REGOLAMENTO C.O.S.A.P.

Il presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della 1^ Commissione GANDOLFO, riferisce:

Con nota prot. 1554 V - 3 - 11 del 1 giugno 2004, La Divisione Servizi Tributari e Catasto, ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sul Decentramento, ha chiesto alla Circoscrizione il parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione citata in oggetto, relativa alle "Modificazioni al Regolamento delle entrate tributarie, Regolamento imposta comunale sugli immobili, Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, regolamento C.O.S.A.P. "
Tali modificazioni, si rendono necessarie al fine di poter avviare una nuova forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie, per la cui realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, occorre preventivamente adeguare i vigenti regolamenti Comunali in materia di entrate tributarie e patrimoniali imposte.
Il 31 dicembre 2004 scadrà la convenzione stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già Conrit S.p.A.), per la riscossione delle entrate tributarie comunali.
La Città, in considerazione dell'attuale evoluzione normativa, in funzione dell'efficacia ed efficienza del sistema di riscossione, oggi gestito tramite il concessionario, sulla base delle valutazioni a seguito riportate, non intende riproporre il sistema della concessione, ma passare ad una diversa modalità di gestione del servizio in oggetto, avvalendosi di quanto disposto dall'art. 7 del " Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino " - D Lgs 446/97 - 2004, modificato ed integrato con deliberazione C.C. n. 29 del 15 marzo 2004.
Infatti, l'art. 7 prevede che " la gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione Comunale non disponga diversamente", nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs 446/77.
L'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, prevede, infatti, che i comuni possano disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie ( comma 1 ), effettuando l'accertamento dei tributi direttamente o anche nelle forme associate, previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della Legge n. 142/90, comma 5, lettera a), ovvero affidando il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, nel rispetto delle vigenti procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, non solo a concessionari nazionali ( di cui al D. L.gs 112/99 ), modalità sino ad ora adottata dal Comune di Torino con la convenzione in scadenza già menzionata, ma anche a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, previste all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 142/90, comma 5, lettera b) n. 1.
Con l'abrogazione della legge 142/90, ad opera dell' art. 274, lettera q) del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267, tale ultima possibilità non è venuta meno.
Infatti, l'art 52, comma 5, lettera b) n. 1 del D.Lgs 446/97, prevede che l'affidamento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali deve avvenire " nel rispetto delle vigenti procedure in materia di affidamento, della gestione dei servizi pubblici locali".
Pertanto, la disciplina applicabile sulla base della vigente normativa, è l'art. 113 del T.U.E.L , che ha sostituito l'art 22 della già citata legge 142/90.
L'art. 113, comma 5, lettera c) prevede tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento a " società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'Ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi".
L'applicabilità del suddetto articolo è peraltro confermata dalla previsione contenuta all'articolo 52 del D.Lgs 446/97, secondo il quale l'affidamento del servizio di riscossione tributi deve avvenire nel rispetto delle vigenti procedure in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, inoltre, il servizio in oggetto rappresenta una prerogativa della potestà impositiva dell'Ente Locale, volta alla realizzazione di bisogni pubblici di utilità dell'Ente stesso.
Il vigente Statuto Comunale disciplina, all'art. 71, le modalità di gestione dei servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa.
Al fine quindi di passare alla nuova forma di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali, anche tributarie occorre preventivamente adeguare i Regolamenti comunali delle entrate tributarie e patrimoniali imposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D. Lgs 446/97.
Alla luce di quanto esposto e ai fini di una migliore comprensione, si riportano, di seguito, le principali modifiche proposte ai regolamenti in oggetto, con efficacia a partire dal 1° Gennaio 2005:
- REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO
Art. 20 - Forme di riscossione :
Il novellato 1° comma del suddetto articolo, demanda ai singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata la definizione di tutte le modalità di riscossione, compresa quella coattiva.
Pertanto, il 2° comma, recante la disposizione: "la riscossione coattiva viene effettuata dal concessionario" è stato totalmente soppresso.
- REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Art. 10 - Norme particolari sulla riscossione :
Il 1° comma prevede che, in luogo della possibilità prevista dal vecchio testo del regolamento, di effettuare la riscossione volontaria mediante utilizzo del Mod F24 o strumenti equivalenti, "La riscossione volontaria e coattiva dell'imposta e dei relativi accessori sia effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione".
Pertanto, alla luce di tale nuova disposizione, il 2° e 3° comma del suddetto articolo, relativi alle modalità di versamento presso le filiali e gli sportelli del concessionario, sono stati interamente soppressi.
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI
Art. 17 - Riscossione :
Il 1° comma , inerente le modalità di riscossione della tassa, mediante ruoli nominativi, secondo quanto previsto dall'art. 72 D.Lgs 507/93 e dal D.P.R 602/73 e s.m.i è stato modificato in: "La riscossione volontaria e coattiva della tassa e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione".
Il 2° comma, che prevedeva, ai fini di una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti per il pagamento del tributo, la facoltà dell'Amministrazione di "procedere alla riscossione spontanea degli importi dovuti prima dell'emissione dei ruoli esattoriali" è stato interamente soppresso
Allo stesso modo, sono stati soppressi , all'interno delle note relative al 1° comma dello stesso articolo 17, i punti :
( 10 ) Art 72, D.Lgs 507/93 - Riscossione
( 11 ) D.P.R 602/73 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
( 12 ) D.Lgs 46/99 - Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 337/98
( 13 ) D. Lgs 326/99 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 46/99, relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo
- REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Art. 17 - Modalità e termini per il pagamento del canone:
Il 2° comma del precedente testo del regolamento, che prevedeva che il canone per le autorizzazioni di durata superiore all'anno, fosse riscosso dal Comune, conformemente ai dettami dell'art 32 del DLgs 46/99, sostituito dall'art 2 DLgs 326/99, è stato così rielaborato: "Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso. La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione".
Il punto ( 7 ) delle note comprese all'interno dello stesso articolo 17, 2° comma, relativo al D.Lgs 326/99 e D.lgs 46/99 " Riforma della riscossione" è stato interamente soppresso.
- REGOLAMENTO C.O.S.A.P - CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone:
Il 2° comma, che prevedeva, al pari del suddetto articolo, che il canone relativo alle concessioni di durata superiori all'anno, fosse riscosso dal Comune, conformemente ai dettami dell'art 32 del DLgs 46/99, sostituite dall'art 2 DLgs 326/99, è stato così rielaborato: "Il canone relativo agli anni successivi è riscosso dal soggetto incaricato della riscossione dello stesso . La riscossione coattiva del canone e dei relativi accessori è effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione".
Pertanto, il punto ( 6 ) delle note comprese all'interno del 2° comma dell' articolo 12, relativo al D.Lgs 46/99 e D.Lgs 326 " Riforma della riscossione " è stato interamente soppresso.
La 1^ Commissione, riunitasi in data 23/06/04 ha esaminato e discusso le proposte di modificazione succitate ed evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente significativi, propone di esprimere parere favorevole.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art 54 Dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 ( n. mecc. 9600980/49 ) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 ( n. mecc. 9604113/49 ) esecutiva dal 23/07/96, il quale, tra l'altro, dispone agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto,
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
Favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le Disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere parere favorevole, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano in merito alle " Modificazioni al Regolamento delle entrate tributarie, Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, Regolamento C.O.S.A.P. "

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 18
Votanti 15
Astenuti 3 (Arnulfo, Iannetti e Invidia)
Voti favorevoli 13
Voti contrari 2

D E L I B E R A


di esprimere parere favorevole, per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente si richiamano in merito alle " Modificazioni al Regolamento delle entrate tributarie, Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, Regolamento C.O.S.A.P. "

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