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ATTI CONSILIARI
  Servizio Centrale Funzioni Istituzionali MECC. N. 2004 02638/086

n. 51/3-04

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del
15 APRILE 2004

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione per la seduta ordinaria del 15 Aprile 2004, alle ore 20,45 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente Michele PAOLINO, che presiede la seduta,
i Consiglieri ARNULFO, BUCCINO, BUCCIOL, BURA, BURZIO, CAVAGLIA', CERMIGNANI, COPPERI, FIORITO, FREZZA, GATTO, INVIDIA, IANNETTI, LONGO, NETTIS, PEVERARO, SCALETTI, SCARLATELLI, SEMERARO e STALTERI.

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.


Assenti i Consiglieri: ALBARELLO, GALAVOTTI, GANDOLFO e TRABUCCO

Con l'assistenza del Segretario Teresa DIENI


ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C.3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 87 AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.: ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO. ADOZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione COPPERI, riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza a norma dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Comunale sul Decentramento in merito all'adozione dalla Variante Parziale N. 87 di cui all'oggetto.
L'Amministrazione Comunale ha avviato un processo di revisione generale del Regolamento Edilizio della Città, il cui impianto originario risale al 1913 ed è rimasto quasi invariato fino ad oggi.
Tale processo di revisione ha portato alla stesura definitiva del nuovo Regolamento Edilizio, redatto in conformità al Regolamento Tipo Regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548 -9691 del 29 luglio 1999.
Il nuovo testo è stato, dunque, realizzato in conformità al predetto Regolamento Tipo Regionale ma, al contempo, ripropone quelle prescrizioni normative contenute nel Regolamento vigente che, maggiormente, hanno determinato i caratteri essenziali della forma urbana consolidata e che ancora oggi sono ritenute adeguate a disciplinare la morfologia della nuova edificazione.
L'adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo ha condotto alla modifica di definizioni e metodi di calcolo di alcuni usuali parametri e indici edilizi ed urbanistici.
In particolare, nel Nuovo Regolamento Edilizio è stata introdotta una diversa definizione di "altezza dei fabbricati" derivante dall'articolo 13 "altezza dei fronti della costruzione (Hf)" e dall'art. 14 "altezza della costruzione (H)" del titolo III del Regolamento Edilizio Tipo Edilizio Regionale, il cui contenuto deve essere obbligatoriamente inserito nel Regolamento Edilizio del Comune.
E' stato, inoltre, introdotto un nuovo sistema di valutazione della superficie "utile" degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche urbanistico-edilizie.
Il nuovo dato di riferimento, denominato "superficie utile lorda" (Sul) corrisponde in sostanza alla "superficie lorda di pavimento" (SLP) del PRG vigente, che viene ora sostituita dalla nuova definizione. In conformità a quanto previsto nel Regolamento tipo regionale, sono stati esclusi dal calcolo della superficie utile lorda (Sul) le superfici relative ai vani accessori (volumi tecnici, porticati, logge, parcheggi interni, cantine e depositi interrati, vani scala e ascensori), indipendentemente dalla loro superficie e dalla destinazione del fabbricato.
Con il nuovo Regolamento Edilizio è stata, pertanto, estesa a tutti i tipi di insediamento l'esclusione dal computo di questi spazi accessori particolari (vani scala e ascensori), generalizzando l'innovazione già introdotta dal P.R.G. approvato nel 1995 con esclusivo riferimento alle destinazioni residenziali.
Di conseguenza, il diverso sistema di calcolo adottato per la "Sul" determina, in alcuni casi, uno scarto tra la superficie calcolata in base alla vigente normativa e quella determinata con riferimento alla nuova definizione.
Tale scarto è crescente quanto maggiore è l'incidenza dei connettori verticali e dipende dalla tipologia edilizia e dalle specifiche scelte progettuali compiute, ma l'elemento di maggior rilevanza è rappresentato dall'inclusione/esclusione dei vani scala dal vigente calcolo della S.L.P.
Perché non si produca una modifica nel dimensionamento del P.R.G. occorre, quindi, nell'adeguare l'impianto normativo (N.U.E.A.) al nuovo Regolamento Edilizio Comunale, prevedere uno specifico "correttivo".
Viene, pertanto, introdotto, con la presente variante, un "parametro correttivo" da applicare per gli interventi con destinazioni d'uso diverse dalla residenza, fatta, altresì, eccezione per gli edifici prevalentemente sviluppati (minimo 90%) ad un solo piano.
In questi casi, ai soli fini della verifica del rispetto degli indici edificatori di Piano (indice di utilizzazione fondiaria/territoriale), la Sul conteggiata dovrà essere incrementata nella misura fissa del 10 %.
Sono stati proposti, inoltre, valori più restrittivi a taluni parametri edilizi. Ad esempio il rapporto di copertura consentito non può superare in nessun caso il valore massimo di 2/3 della superficie fondiaria di pertinenza; ogni fronte deve "ribaltare" su uno spazio libero antistante di ampiezza almeno pari a 4/5 dell'altezza.
Sono state, infine, introdotte norme specifiche per la tutela del verde privato e la difesa delle alberature esistenti e per la realizzazione di zone verdi con alberi di alto fusto nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni.
Premesso quanto sopra, in conseguenza dell'approvazione del Regolamento Edilizio, si rende necessario procedere all'adeguamento delle Norme Urbanistico - Edilizie di Attuazione del PRG relativamente alla determinazione dei valori delle altezze massime consentite, che la normativa regionale demanda al P.R.G. con riferimento alle singole aree normative, e all'allineamento delle definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, contenuti per la maggior parte nell'art. 2 delle stesse norme.
Il ricorso al provvedimento di variante è reso quindi necessario perché, contestualmente all'approvazione del Regolamento Edilizio, sono state introdotte alcune specifiche norme (parametro correttivo e determinazione dei criteri di calcolo delle altezze - art. 2 N.U.E.A. e norme abrogate - art. 34 N.U.E.A.) che, pur non modificando l'impianto complessivo introdotto dal nuovo Regolamento, sono finalizzate a perfezionare il "percorso" di adeguamento e allineamento normativo in sintonia e in coerenza con le disposizioni della Regione.
Si deve, pertanto, sostituire l'intero articolo 2 "Definizioni" delle Norme di Attuazione con un nuovo articolo nel quale sono riportate le definizioni discendenti dal nuovo Regolamento Edilizio, confermando così la struttura originaria dello stesso articolo e si deve integrare l'art. 34 "Norme abrogate", così come meglio illustrato nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Il presente provvedimento di variante pertanto prevede:

A) la sostituzione integrale dell'art. 2 "Definizioni" delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.).
B) l'inserimento, in calce all'articolo 34, comma 2 delle N.U.E.A., della seguente frase:
", ove siano espressamente indicati i parametri edilizi-urbanistici di riferimento"

B) La conseguente modifica nel testo delle N.U.E.A. di tutti i riferimenti, abbreviazioni, acronimi etc. in contrasto con il nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. mecc. 2003 08280/38.

Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento non comporta inoltre decremento della dotazione di servizi pubblici.
Per quanto attiene alla quantità globale di servizi, per effetto di tutte le Varianti parziali del PRG vigente adottate e approvate successivamente alla data di approvazione del PRG, compreso il provvedimento in oggetto, non si producono gli effetti di cui al 4 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Il provvedimento risulta, infine, coerente con il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2002-10032/21 del 26 novembre 2002.
In data 31/03/04 la II Commissione si è riunita per valutare la proposta di Variante Parziale n. 87 di cui all'oggetto.
La modifica più rilevante riguarda l'introduzione del parametro Sul che sostituisce l'attuale SLP per la determinazione della superficie "utile" degli edifici in progetto da computare ai fini delle verifiche urbanistico - edilizie.
Verificato che per gli edifici diversi dalla residenza, per compensare la diversa definizione tra il parametro da introdurre Sul e l'attuale SLP, è stato introdotto un coefficiente di correzione che limita ai livelli previsti attualmente dal P.R.G. la superficie edificabile, la II Commissione propone di esprimere parere favorevole alla Variante discussa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 esecutiva dal 23/7/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/6/96 esecutiva dal 23/7/96 - il quale fra l'altro, agli artt. 43 e 44 dispone in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 é:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


di esprimere parere favorevole alla Variante Parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione per alzata di mano, (il Consigliere Cermignani non partecipa al voto) accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti 20
Votanti 13
Astenuti 7 (Arnulfo, Bura, Iannetti, Invidia, Longo, Scaletti e Stalteri)
Voti favorevoli 13

D E L I B E R A


di esprimere parere favorevole alla Variante Parziale n. 87 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. - Adeguamento normativo delle N.U.E.A. del P.R.G. a seguito dell'approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio.


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