REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Art. 1 Consiglio
Il Consiglio Circoscrizionale rappresenta
i Cittadini della Circoscrizione nell'ambito dell'unità
del Comune con funzioni di indirizzo, programmazione,
promozione e gestione, concorrendo alla realizzazione
degli obiettivi comuni.
Il Consiglio Circoscrizionale si compone di 25 membri
eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni
di Legge e dello Statuto della Città, che disciplinano
l'elezione e la durata in carica del Consiglio stesso.
Art. 2 Convalida
degli eletti e surrogazione
Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Circoscrizionale,
convocato a norma di legge, esamina le condizioni
di eleggibilità e di compatibilità degli
eletti provvedendo alla loro convalida od alla eventuale
surrogazione con le modalità previste dal T.U.
per la composizione e l'elezione degli organi delle
amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio
1960 n. 570 e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 3 Dimissioni
Le dimissioni dalla carica di Consigliere,
indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente
al protocollo della Circoscrizione nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il
Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere
alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione
delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
Art. 4 Presidente
1. L'elezione del Presidente è
disciplinata dallo Statuto della Città.
2. Il Presidente rappresenta la Circoscrizione e compie
tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio di Circoscrizione
od al Direttore, in particolare:
- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione,
assicurando il regolare svolgimento delle riunioni;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
- può convocare e presiedere le Commissioni
di Lavoro, in caso di impedimento del Coordinatore,
o qualora la Commissione non sia convocata nei termini
previsti dal presente Regolamento;
- rilascia, sentita la Giunta Circoscrizionale, patrocini
gratuiti;
- garantisce l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti;
- sovraintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti;
- sentita la Giunta, salvo in caso di estrema urgenza,
esercita un'autonomia decisionale sulla scelta delle
priorità manutentive.
Art. 5 Funzioni della Giunta Esecutiva
1. Il Presidente ed i sei Consiglieri
eletti dal Consiglio Circoscrizionale al ruolo di
Coordinatori delle singole Commissioni di Lavoro ai
sensi del comma 4 dell'art. 19 del Regolamento del
Decentramento, di cui uno con funzioni di Vice Presidente,
costituiscono la Giunta Circoscrizionale.
2. I sei membri presiedono le sei Commissioni di Lavoro
Permanenti di cui all'art. 29 del Regolamento sul
Decentramento.
3. La Giunta Circoscrizionale coadiuva il Presidente
nelle sue funzioni esecutive. In particolare:
- definisce di concerto con il Presidente scelte di
priorità manutentiva;
- redige all'inizio di ogni anno un piano di intervento
attinente alle competenze specifiche e alla fine di
ogni anno provvede alla conseguente verifica.
4. La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione
del Presidente e comunque prima di ogni seduta di
Consiglio per formulare il relativo ordine del giorno.
5. In caso di dimissioni di un componente della Giunta,
la surroga avviene su proposta del Presidente e con
regolare votazione palese da parte del Consiglio Circoscrizionale
a maggioranza dei votanti.
Art. 6 Costituzione
dei Gruppi Consiliari
1. La costituzione dei Gruppi Consiliari
avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto
e deve essere comunicata al Presidente entro i 15
giorni successivi alla prima seduta del Consiglio
Circoscrizionale di ogni tornata amministrativa.
2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo
Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono
sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che lo
compongono.
3. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base
delle liste di appartenenza dei Consiglieri Circoscrizionali
o di una diversa dichiarazione di volontà.
I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base
della lista di appartenenza dei Consiglieri non sono
condizionati ad un numero minimo di aderenti.
4. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla
base di una dichiarazione di volontà prescindente
dalla lista di appartenenza devono essere costituiti
da almeno due Consiglieri. Fa eccezione il Gruppo
Misto.
5. I Consiglieri che non dichiarano la partecipazione
ad altro Gruppo consiliare compongono il Gruppo Misto.
Art. 7 Capigruppo
Consiliari
1. Entro 15 giorni dalla comunicazione
della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare,
ogni Gruppo composto da più di un Consigliere
deve provvedere a comunicare al Presidente il nominativo
del proprio Capogruppo. La comunicazione deve essere
sottoscritta da più della metà dei Consiglieri
del Gruppo.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma
1, è considerato Capogruppo agli effetti del
presente Regolamento, il Consigliere che ha ottenuto
il maggior numero di preferenze.
3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì
comunicare l'elezione di un Vicecapogruppo.
4. In caso di dimissioni comunicate al Presidente
da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica
di Consigliere, sino all'elezione del nuovo Capogruppo,
è considerato Capogruppo, agli effetti del
presente Regolamento, il Vicecapogruppo o, qualora
il Gruppo ne sia privo, il Consigliere che ha ottenuto
il maggior numero di preferenze.
Art. 8 Conferenza
dei Capigruppo
1. Le riunioni della Conferenza dei
Capigruppo sono convocate, di norma in forma scritta,
dal Presidente della Circoscrizione che ne stabilisce
l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza
dei Capigruppo su un determinato argomento quando
sia deciso dalla Conferenza stessa in una precedente
riunione oppure entro 5 giorni dalla richiesta di
almeno due Capigruppo che rappresentino almeno un
terzo dei Consiglieri assegnati.
3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono
convocate con almeno quarantotto ore di anticipo,
riducibili a ventiquattro per motivate ragioni di
urgenza. La convocazione deve contenere l'ordine del
giorno della riunione.
4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza
dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di
cui al comma precedente quando sia deciso dalla Conferenza
stessa in una precedente riunione e di propria iniziativa
per ragioni assolutamente non prevedibili.
5. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori
dell'adunanza, il Presidente può convocare
con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente
prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio
Circoscrizionale e la può riunire in qualsiasi
momento dell'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta
sia già stata dichiarata aperta, il Presidente
la sospende. La Conferenza dei Capigruppo può
stabilire, di volta in volta, di derogare ai limiti
dei tempi di intervento previsti dal presente Regolamento
e può prevedere un diverso ordine di trattazione
degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. Ferma restando la competenza del Presidente e del
Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo formula proposte
ed esprime un parere obbligatorio sulle questioni
istituzionali e sull'informazione.
7. Per l'esercizio delle funzioni della Conferenza
dei Capigruppo nelle materie indicate nei commi 5
e 6 del presente articolo, agli effetti del numero
legale per la validità delle sedute e delle
votazioni, ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri
del proprio gruppo e ne esprime i voti ed è
necessaria la presenza dei componenti che rappresentino
la maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente è
computato individualmente. Proposte e pareri si considerano
approvati quando ottengano i voti favorevoli dei componenti
della Conferenza i quali, in virtù dei Consiglieri
rappresentati, esprimano la maggioranza dei voti.
8. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei
Capigruppo sono svolte dal Direttore o da un funzionario
all'uopo delegato.
Art. 9 Coordinatori
delle Commissioni di Lavoro
1. Ogni Commissione permanente è
presieduta e curata dal Coordinatore il quale:
a) convoca, di norma sentita la Giunta, la Commissione
secondo le modalità di cui all'art. 29 comma
8 del Regolamento del Decentramento e assicura il
regolare svolgimento dei lavori;
b) cura i rapporti con il Consiglio Circoscrizionale,
riferendo sui lavori della Commissione;
c) presenta al Presidente e alla Giunta le proposte
e i pareri elaborati dalla Commissione.
2. I componenti la Giunta Circoscrizionale riferiscono,
ciascuno per la parte di propria competenza, alla
relativa Commissione Comunale competente, su mandato
del Presidente, circa le deliberazioni approvate dal
Consiglio Circoscrizionale e rinviate dal Consiglio
Comunale.
3. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno della
Commissione, prevedendo la possibilità di riservare
un periodo di tempo in cui i Cittadini presenti potranno
brevemente esporre problematiche rientranti nelle
materie di competenza della Commissione.
Art. 10 Commissioni
di Lavoro Permanenti
1. La Giunta si avvale, per lo svolgimento
delle sue funzioni, delle Commissioni di Lavoro Permanenti
che svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte,
l'attività preparatoria e consultiva per i
provvedimenti di competenza del Consiglio Circoscrizionale.
2. Le Commissioni di Lavoro Permanenti garantiscono
il costante collegamento tra le attività istituzionali
e le istanze partecipative.
3. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono sei:
I. Commissione: bilancio e programmazione - patrimonio
- economato - personale e ordinamento uffici - servizi
demografici
II. Commissione: urbanistica - edilizia privata -
viabilità e trasporti - A.T.M. - arredo urbano,
lavori pubblici ed edilizia pubblica - servizi tecnologici
III. Commissione: problemi del lavoro - industria,
artigianato e commercio
IV. Commissione: sanità e servizi sociali
V. Commissione: cultura - istruzione - sport - turismo
e tempo libero - gioventù
VI. Commissione: ecologia e ambiente - verde pubblico
- AEM - SMAT - AMIAT
4. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono costituite
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale e
devono riunirsi almeno ogni 3 mesi.
5. Ogni Commissione è costituita dal Coordinatore,
che la presiede, dai Consiglieri iscritti e da tutti
i Cittadini, Associazioni ed Enti che abbiano presentato
apposita richiesta presso la Segreteria della Commissione.
6. I nominativi dei Consiglieri componenti le singole
Commissioni devono essere recepiti in appositi provvedimenti
deliberativi.
7. La convocazione delle Commissioni, inviata ai loro
componenti, è trasmessa ai Capigruppo e resa
nota alla Cittadinanza mediante affissione dell'avviso
all'Albo Pretorio.
8. I membri non Consiglieri di una Commissione decadono
dopo tre assenze consecutive non giustificate.
9. Delle sedute di Commissione è tenuto verbale
mediante registrazioni fonografiche a cura della Segreteria
della Commissione.
Art. 11 Funzioni delle Commissioni
di Lavoro Permanenti
1. Le Commissioni di Lavoro Permanenti
hanno il compito:
a) di esaminare e approfondire, in sede referente,
proposte di deliberazione. Tali proposte dovranno
essere discusse per prime, nell'ordine dei lavori
della Commissione.
b) di proporre proprie deliberazioni, tramite il Coordinatore,
al Consiglio Circoscrizionale e di trasmettere con
le medesime procedure proposte di deliberazioni sottoscritte
da un Consigliere o da almeno 300 elettori della Circoscrizione,
accompagnandole con il proprio parere.
c) di esprimere su richiesta del Presidente, della
Giunta, del Consiglio pareri preliminari di natura
non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle
quali sia ritenuta opportuna una preventiva consultazione.
d) di esprimere parere preventivo, ove richiesto,
a petizioni sottoscritte da almeno 100 elettori della
Circoscrizione ed interrogazioni.
e) di disporre indagini, studi ed esami su questioni
di competenza delle Commissioni.
2. I lavori delle Commissioni sono pubblici.
3. Le proposte di deliberazione devono essere presentate
preventivamente alla Commissione competente. Ogni
Consigliere ha facoltà di rinviare in Commissione
le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del
giorno del Consiglio Circoscrizionale senza essere
state preventivamente discusse in Commissione.
4. In caso di necessità od urgenza il Presidente
ha facoltà di iscrivere all'ordine del giorno
del Consiglio Circoscrizionale proposte di deliberazione
non presentate alla Commissione consiliare competente
previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo.
Art. 12 Sottocommissioni
di Lavoro
1. Il Consiglio di Circoscrizione, sentita la Commissione
competente per materia, può deliberare la costituzione
di apposite Sottocommissioni per materie specifiche,
che richiedano una propria sede di approfondimento.
2. Il Consigliere Coordinatore della Sottocommissione
viene eletto con le stesse modalità previste
per i Coordinatori delle Commissioni Permanenti e
non fa parte della Giunta Esecutiva di Circoscrizione.
3. Ogni Consigliere, Cittadino, Ente, Associazione
o rappresentante di Gruppi od organizzazioni può
far parte, su richiesta, delle Sottocommissioni.
4. Le Sottocommissioni possono avvalersi di esperti
esterni.
5. Il Coordinatore della Sottocommissione riferisce
periodicamente alla Commissione competente sui lavori
svolti, ponendola in grado di esercitare pienamente
le proprie funzioni.
6. I Consiglieri che partecipano alla Sottocommissione
non hanno diritto al gettone di presenza, salvo diversa
disposizione di Legge o di Regolamento Comunale.
Art. 13 Riunioni
Congiunte
Per l'esame di problemi di interesse
comune sono previste, su iniziativa di uno o più
Coordinatori o del Presidente, le Riunioni Congiunte
tra due o più Commissioni o Sottocommissioni.
Art. 14 Commissioni
di Lavoro Straordinarie
1. Per particolari finalità il Consiglio può
istituire, con deliberazione assunta a maggioranza
assoluta dei componenti, Commissioni di lavoro straordinarie.
2. L'atto istitutivo indica un Consigliere Coordinatore
che dovrà presentare alla Conferenza dei Capigruppo
il piano di attività e, in tempi e modi concordati
con la stessa, l'andamento dei lavori.
3. Alla scadenza del termine previsto per la conclusione
dei lavori dovrà essere presentata dalla Commissione
una relazione per la discussione finale in Consiglio
Circoscrizionale per l'adozione dei provvedimenti
necessari.
Art. 15 Assemblee
e consultazioni
1. Per consentire la più larga
partecipazione al processo di formazione dei provvedimenti
di carattere generale il Consiglio di Circoscrizione
può convocare Assemblee dei Cittadini e promuovere
Consultazioni di categorie o di settori della popolazione
e delle forze sociali operanti sul territorio.
2. Le Assemblee possono essere convocate su richiesta
del Consiglio Comunale, di una Commissione di Lavoro
della Circoscrizione, di una Commissione Consiliare
Comunale, di un terzo dei Consiglieri assegnati alla
Circoscrizione, di 300 elettori della Circoscrizione,
di comitati spontanei del territorio, delle organizzazioni
sindacali, degli organi collegiali della scuola e
di altre forze sociali.
3. Tali richieste devono indicare l'argomento di cui
si propone la discussione o la consultazione. Le Assemblee
dei Cittadini e le Consultazioni di categoria vengono
convocate dal Presidente che ne fissa la data entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Presidente, inoltre, ne cura la più ampia
pubblicizzazione con i mezzi a disposizione della
Circoscrizione, ne dà avviso al Sindaco, al
Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri
di Circoscrizione. Il Presidente presiede l'Assemblea
o delega a tal fine un Coordinatore, ne garantisce
il regolare svolgimento, assicura l'esercizio dei
diritti di parola e comunica al Consiglio le indicazioni
emerse nel dibattito.
5. Ogni deliberazione del Consiglio di Circoscrizione
che si riferisce agli argomenti discussi nelle Assemblee
deve darne esplicita menzione; devono altresì
essere motivate le decisioni assunte difformi dagli
orientamenti prevalsi in Assemblea o dall'esito delle
Consultazioni.
6. Nelle Assemblee hanno diritto di parola tutti i
Cittadini che lo richiedano, per un tempo non superiore
a 5 minuti ciascuno e soltanto sulla materia all'ordine
del giorno.
7. Delle sedute delle Assemblee è tenuto verbale
mediante registrazioni fonografiche a cura della Segreteria
della Commissione.
Art. 16 Funzionamento
del Consiglio di Circoscrizione
Le riunioni e le funzioni del Consiglio
Circoscrizionale sono disciplinate dal Regolamento
Comunale del Decentramento approvato con deliberazioni
del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 e 27
giugno 1996, esecutive dal 23 luglio 1996, in vigore
dal 22 agosto 1996, modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996, esecutiva
dal 15 novembre 1996, in vigore dal 14 dicembre 1996
e dal presente Regolamento e sono improntate alla
più ampia partecipazione dei Cittadini e delle
formazioni sociali.
Art. 17 Presidenza
delle sedute
1. Il Consiglio di Circoscrizione
è presieduto dal Presidente. In caso di sua
assenza o di impedimento presiede il Vice Presidente.
2. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente
svolge le funzioni di Presidenza il Consigliere Anziano,
intendendosi come tale il Consigliere che ha riportato
la maggior cifra elettorale.
Art. 18 Convocazione
del Consiglio
1. Il Consiglio Circoscrizionale è
convocato dal Presidente almeno una volta al mese.
2. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale è
tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore
a 20 giorni, quando lo richiedano:
a) un quinto dei Consiglieri Circoscrizionali assegnati;
b) Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo
del Comune;
c) tre elettori, preventivamente identificati dalla
Circoscrizione, che abbiano raccolto su di un ordine
del giorno scritto la firma, della cui autenticità
essi devono farsi garanti, di almeno 300 elettori
Circoscrizionali;
d) il Presidente del Consiglio Comunale previa decisione
della Conferenza dei Capigruppo del Comune.
3. I proponenti devono indicare l'ordine del giorno.
4. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale
è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti
e pubblici recanti l'ordine del giorno. Gli avvisi
devono essere recapitati ai Consiglieri almeno 5 giorni
prima della riunione o, in caso di urgenza, 24 ore
prima.
5. Copia della convocazione, con relativo ordine del
giorno, deve essere inviata entro gli stessi termini
al Sindaco, agli Assessori, al Presidente ed ai Capigruppo
del Consiglio Comunale e deve essere affissa all'Albo
Pretorio Circoscrizionale e Comunale.
6. Unitamente agli avvisi di convocazione sono trasmessi
l'ordine del giorno e le proposte di deliberazione
ed eventuali altri documenti relativi all'ordine del
giorno. In ogni caso la documentazione è depositata
presso la Segreteria Consiglio entro 48 ore precedenti
la seduta, entro 24 ore nel caso di convocazione urgente.
7. Con lo stesso avviso possono essere convocate più
adunanze.
8. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno
possono essere recapitati successivamente, purché
almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
9. Recapitandone l'avviso ai componenti del Consiglio
almeno 24 ore prima dell'inizio dell'adunanza il Presidente
può, per motivate ragioni, revocare la convocazione
di un'adunanza, aggiungendo gli argomenti dei quali
era prevista la trattazione all'ordine del giorno
di altra adunanza già convocata o procedendo
contestualmente alla convocazione di altra adunanza.
Art. 19 Adunanze
segrete
1. L'adunanza del Consiglio Circoscrizionale si tiene
in forma segreta quando vengono trattati argomenti
che comportino apprezzamenti sulle qualità
personali, sulle condizioni economiche, sulla vita
privata, sulla correttezza di una persona, salvo i
casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato
politico-amministrativo di un componente del Consiglio.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta
pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei
casi stabiliti al comma precedente, il Presidente
invita a chiuderla senza ulteriori interventi e accerta
se chi stava intervenendo intenda continuare o se
altri intendano intervenire sulla stessa questione.
In caso affermativo il Presidente dispone la trattazione
in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa
dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio,
escluse quelle di cui al comma 3 del presente articolo,
escano dall'aula.
3. Durante le sedute segrete possono restare in aula,
vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti
del Consiglio, il Segretario dell'adunanza ed i dipendenti
necessari alla verbalizzazione.
Art. 20 Adunanze
aperte
1. Per rilevanti motivi di interesse
pubblico il Presidente, sentita la Conferenza dei
Capigruppo, può convocare su uno specifico
argomento una adunanza del Consiglio Circoscrizionale
aperta alla partecipazione dei rappresentanti di Istituzioni,
Associazioni e Cittadini. L'avviso di convocazione
deve dare notizia del carattere aperto della seduta.
2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative
del dibattito, compresi i tempi per gli interventi
dei componenti del Consiglio e dei gruppi, sono decise
dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita
dall'aula degli invitati, possono essere sottoposti
alla discussione e al voto del Consiglio Circoscrizionale
proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento
oggetto della seduta. Nelle sedute aperte non possono
essere trattati argomenti diversi da quelli oggetto
della seduta.
Art. 21 Inizio
dell'adunanza. Apertura e validità delle sedute.
Sospensioni dell'adunanza
1. La seduta del Consiglio di Circoscrizione
si apre validamente quando il Presidente accerta la
presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati,
a mezzo del Segretario, d'ordine del Presidente o
su richiesta di un Consigliere.
2. I componenti del Consiglio convocati all'adunanza
del Consiglio Circoscrizionale, che siano impossibilitati
a parteciparvi, giustificano per iscritto al Presidente
la propria assenza. La giustificazione deve pervenire,
o essere comunicata tramite altro Consigliere presente
in aula, entro il termine della seduta e di essa è
data menzione nel verbale dell'adunanza.
3. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive
comporta la decadenza dalla carica di Consigliere
prevista dall'art. 11, comma 1 del Regolamento del
Decentramento.
4. Comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni
e ordini del giorno devono essere trattati a seduta
aperta.
5. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima
dell'apertura della seduta anche in assenza del numero
legale dei Consiglieri; in caso di assenza dell'interpellante
l'interpellanza viene iscritta al Consiglio successivo.
6. Trascorsa un'ora dalla convocazione o comunque
dal momento del raggiungimento del numero legale,
ove non sia stato esaurito l'ordine del giorno per
la parte di cui al comma 5, è facoltà
di ciascun Consigliere richiedere la prosecuzione
della discussione. Sull'istanza decide il Presidente
ed in caso di mancato accoglimento della stessa la
decisione è demandata al Consiglio che decide
a votazione palese, per alzata di mano, senza discussione.
7. Se, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso
di convocazione, non risulta raggiunto il numero legale
di Consiglieri, dopo la discussione di eventuali interpellanze,
il Presidente ne fa dare atto a verbale e dichiara
chiusa la seduta.
Art. 22 Numero legale e sua verifica
1. Il numero legale necessario alla
validità della seduta deve sussistere per tutta
la sua durata.
2. Qualora il Presidente accerti, in occasione di
una votazione od in un qualsiasi altro momento, il
venir meno del numero legale dichiara chiusa la seduta.
3. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante
le dichiarazioni di voto e non interrompendo un intervento
in corso, ogni Capogruppo può richiedere al
Presidente, utilizzando la formula "chiedo la
verifica del numero legale", di constatare la
presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri.
Il Presidente procede alla verifica disponendo che
il Segretario effettui un appello nominale dei Consiglieri.
La verifica deve concludersi entro i 3 minuti successivi.
Il Presidente dichiara l'esito della verifica e qualora
esso sia negativo dichiara chiusa la seduta.
Art. 23 Segretario
dell'adunanza
Le funzioni di Segretario del Consiglio
sono assolte dal Direttore o, in caso di assenza o
impedimento, da un funzionario all'uopo delegato.
In particolare, il Segretario coadiuva il Presidente
nel tener nota dei Consiglieri iscritti a parlare,
dare lettura dei processi verbali, delle proposte
e dei documenti, provvedere all'appello nominale,
accertare il risultato delle votazioni palesi. Il
Segretario provvede inoltre, ai sensi di Legge, a
redigere e quindi a sottoscrivere i verbali delle
sedute del Consiglio.
Art. 24 Ordine
del giorno dei lavori
1. Gli argomenti elencati nell'ordine
del giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.
2. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono
trattati di norma nel seguente ordine:
- comunicazioni del Presidente e dei Coordinatori;
- interpellanze;
- proposte di deliberazione;
- proposte di pareri;
- proposte di mozioni;
- proposte di ordine del giorno;
- proposte di ordine del giorno non iscritte all'ordine
del giorno.
3. Proposte di inversione, salve sempre le precedenze
di Legge, possono essere formulate sia dal Presidente,
sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga,
le stesse si intendono accettate. In caso contrario
esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà
per alzata di mano, senza discussione.
4. La Conferenza dei Capigruppo può decidere
un diverso ordine di trattazione degli argomenti.
Art. 25 Comunicazioni
e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine
del giorno
1. In apertura d'ogni seduta il Presidente
ed i Coordinatori possono effettuare brevi comunicazioni
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su
di esse ogni Consigliere può intervenire per
un tempo non superiore a 3 minuti.
2. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere
la parola per importanti od urgenti comunicazioni
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e
per celebrazioni, previa richiesta al Presidente.
In caso di rifiuto da parte del Presidente, si procede
a votazione immediata per alzata di mano, senza discussione.
3. Le comunicazioni e gli eventuali interventi devono
essere contenuti nel limite di 3 minuti ciascuno.
Art. 26 Questioni
pregiudiziali e sospensive
1. Si ha questione pregiudiziale quando mediante una
mozione d'ordine motivata si richiede che un argomento
all'ordine del giorno non venga discusso.
2. Si ha questione sospensiva quando un Consigliere
richieda, precisandone i motivi, che un oggetto iscritto
all'ordine del giorno venga rinviato ad altra seduta.
3. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono
essere proposte prima dell'inizio della relativa discussione.
5. Successivamente, è facoltà del Presidente
ammetterle se giustificate da elementi emersi dopo
l'inizio della discussione.
6. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali
o sospensive non possono superare la durata di 3 minuti.
Un solo Consigliere è ammesso a parlare a favore
e uno contro.
7. Esse sono discusse e messe in votazione prima che
si proceda alla discussione di merito.
Art. 27 Fatto
personale
1. Costituisce fatto personale il
sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse
o l'essere sindacato nella propria condotta.
2. Ogni componente del Consiglio presente all'adunanza
ha diritto di intervenire per fatto personale richiedendo
la parola al Presidente che la concede per un tempo
non superiore a 3 minuti.
3. Hanno diritto di replica unicamente il Consigliere
o i Consiglieri che hanno provocato il fatto personale,
per un tempo non superiore a 3 minuti.
4. E' facoltà del Presidente rinviare la discussione
al termine della seduta quando ritenga che essa possa
provocare turbative al normale svolgimento dei lavori.
Art. 28 Poteri
del Presidente in ordine alla durata degli interventi
nella discussione
1. Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi
di intervento previsti dal presente Regolamento.
2. Il Presidente concede la parola, precisa i termini
delle questioni sulle quali si discute e si vota,
indice le votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni
e ne proclama il risultato.
3. A tal fine egli ha facoltà di prendere la
parola e di intervenire in qualsiasi momento nella
discussione.
Art. 29 Disciplina
delle adunanze
1. Spettano al Presidente i poteri
disciplinari nella parte dell'aula riservata al pubblico.
Egli li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza
del Corpo dei Vigili Urbani.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula
del Consiglio se non su richiesta del Presidente e
dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può
essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri
se non per ragioni di servizio o per decisione motivata
dal Presidente.
4. Le persone che, nella parte riservata al pubblico,
assistono alla seduta debbono rimanere in silenzio
e tenere un contegno corretto.
5. Il Presidente può espellere dall'aula coloro
che non ottemperino a quanto disposto nel comma precedente.
6. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula
per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga
alle disposizioni di cui al precedente comma 4 o non
si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente,
dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, può
far sgomberare l'aula ai sensi di Legge.
Art. 30 Comportamento
dei partecipanti alle adunanze e disciplina degli
interventi
1. Durante le adunanze del Consiglio,
i partecipanti devono mantenere un contegno consono
alla dignità dell'assemblea, corretto e tale
da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio
nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti.
2. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi
all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne
discosti, il Presidente lo richiama. Qualora l'oratore
non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente,
se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad
un secondo richiamo. Se l'oratore prosegue nel suo
comportamento, il Presidente gli toglie la parola.
3. Gli oratori nei loro interventi non devono pronunciare
parole oltraggiose né tali da costituire violazioni
della Legge, né fare riferimenti alla vita
privata ed alle qualità personali degli Amministratori
o di altre persone ove non siano attinenti all'oggetto
della discussione (richiedendo in tal caso, ove previsto,
la seduta segreta). Qualora un oratore non si attenga
a tali prescrizioni, il Presidente lo diffida dal
continuare e, ove egli prosegua, gli toglie la parola.
4. A nessuno è permesso interrompere chi ha
la parola.
Art. 31 Sanzioni
nei confronti dei partecipanti alle adunanze
1. Se un partecipante all'adunanza
pronuncia parole o assume atteggiamenti oltraggiosi,
ovvero disturba con il proprio contegno la libertà
della discussione e l'ordine della seduta, o continua
a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola,
o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui
all'art. 29 del presente Regolamento, il Presidente
lo richiama formalmente.
2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche
dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può
decidere l'espulsione del responsabile dall'aula e
la sua esclusione per tutto il resto della seduta.
Sulla decisione del Presidente non è ammessa
discussione.
3. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare
all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente
sospende la seduta.
4. Nei casi di cui al precedente comma il Presidente,
se necessario, può ricorrere alla forza pubblica
per ripristinare l'ordine.
Art. 32 Trattazione
degli argomenti e tempi di intervento
1. Il Presidente dopo la lettura degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno dà la parola agli iscritti
a parlare nell'ordine di richiesta.
2. Le modalità di discussione delle interpellanze
sono disciplinate dall'art. 37 del presente Regolamento.
3. Gli interventi per comunicazioni su argomenti non
iscritti all'ordine del giorno, per fatto personale
e per mozioni d'ordine sono disciplinati dagli artt.
25, 27 e 39 del presente Regolamento.
4. Sulle proposte di deliberazione, mozioni ed ordini
del giorno si procede nel seguente ordine:
a) Il presentatore ha diritto di illustrare la proposta
di deliberazione per un tempo non superiore a 5 minuti.
b) Ogni Consigliere può intervenire per non
più di due volte. Ciascun intervento non può
essere superiore a 5 minuti.
c) Nessun Consigliere può parlare più
di due volte sullo stesso argomento, tranne che per
richiamo alla Legge, al Regolamento o per fatto personale.
d) Il presentatore può replicare al termine
degli interventi per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. I tempi di intervento indicati nel comma 4 del
presente articolo sono raddoppiati per la discussione
della deliberazione di approvazione del programma
annuale di attività, con le specifiche proposte
di stanziamento, e degli interventi da inserire nel
programma pluriennale degli investimenti di cui all'art.
49, comma 3 del Regolamento del Decentramento nonché
per la discussione del parere da esprimere sugli schemi
del bilancio preventivo, sul programma annuale dell'Amministrazione
e sul Programma annuale delle opere pubbliche, predisposti
dalla Giunta Comunale di cui all'art. 43, comma 1
sub b) del Regolamento del Decentramento.
6. A richiesta di un Consigliere il Consiglio può
deliberare, a maggioranza dei presenti, di dare la
parola ai cittadini per un tempo non superiore a 3
minuti ciascuno.
Art. 33 Emendamenti e subemendamenti
1. Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare
emendamenti e subemendamenti relativi all'oggetto
in discussione. L'emendamento consiste in sostituzioni,
soppressioni o aggiunte nel testo di un provvedimento.
Il subemendamento consiste nella modificazione di
un emendamento già presentato. Non può
essere presentato più di un subemendamento
per ciascun emendamento.
2. Gli emendamenti ed i subemendamenti devono essere
redatti in forma scritta e presentati al Segretario
prima della fine della discussione di una proposta.
A tal fine può essere concesso dal Presidente
un breve termine per la redazione. E' ammessa la forma
orale, col consenso del Presidente, per modificazioni
di lieve entità. Più proposte di emendamenti
e subemendamenti relativi alle diverse parti della
deliberazione possono essere accorpate sulla base
di una mozione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri
assegnati.
3. Sulle proposte di emendamento e di subemendamento
ad una proposta di deliberazione sottoposte al Consiglio
Circoscrizionale è acquisito il parere di regolarità
tecnica del Direttore. Il Presidente, su conforme
parere del Segretario dell'adunanza, può disporre
che si prescinda dall'acquisizione preventiva di tale
parere e che esso sia acquisito sulla proposta di
deliberazione comprensiva degli emendamenti approvati,
prima che essa sia sottoposta al voto del Consiglio,
anche sospendendo a tal fine la discussione.
4. Qualora l'emendamento approvato comporti una variazione
contabile dovrà essere acquisito il parere
di regolarità contabile del Direttore Finanziario.
In tal caso, la proposta di deliberazione sarà
sottoposta all'approvazione del Consiglio nella seduta
successiva all'acquisizione del parere di regolarità
contabile.
5. Qualora uno o entrambi i pareri, di cui ai commi
3 e 4 del presente articolo, sulla proposta di deliberazione
emendata siano negativi può essere sottoposto
al Consiglio Circoscrizionale un emendamento soppressivo
delle modificazioni apportate oggetto del rilievo
negativo.
6. Nella trattazione di emendamenti e subemendamenti
ad una proposta di deliberazione si procede come segue:
a) Illustrazione dell'emendamento da parte di uno
dei presentatori per un tempo non superiore a 3 minuti.
b) Illustrazione del subemendamento da parte di uno
dei presentatori per un tempo non superiore a 2 minuti.
c) Interventi sul subemendamento da parte di un Consigliere
per ogni Gruppo Consiliare per un tempo non superiore
a 3 minuti.
d) Votazione del primo subemendamento.
e) Discussione dell'emendamento con possibilità
di intervento per un tempo non superiore a 3 minuti
per un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare e non
superiore a 1 minuto per gli altri Consiglieri.
f) Votazione dell'emendamento.
7. Per la votazione degli emendamenti si procede secondo
il seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi,
aggiuntivi.
Art. 34 Facoltà
di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
1. I Consiglieri possono presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti
che concernano l'attività del Consiglio o la
vita politica, economica, sociale e culturale della
Circoscrizione.
2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni che
siano redatte in termini sconvenienti o poco rispettosi
non sono prese in considerazione.
3. Il ritiro delle interpellanze e delle mozioni deve
essere formalizzato da tutti i presentatori.
4. Il Presidente può decidere che siano discusse
congiuntamente interpellanze e mozioni riguardanti
lo stesso argomento.
Art. 35 Contenuto,
forma e modalità di presentazione e di risposta
delle interrogazioni
1. L'interrogazione consiste nella
domanda rivolta al Presidente o alla Giunta in forma
scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri,
volta ad ottenere informazioni su materie di competenza
della Circoscrizione o a conoscere le motivazioni
dell'azione dell'Amministrazione o i suoi intendimenti
e le sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale.
2. Alle interrogazioni risponde in forma scritta,
entro 30 giorni dalla presentazione, il Presidente
ovvero uno o più Coordinatori da lui delegati.
3. Il Presidente inoltra la risposta ai Consiglieri
interroganti inviandone inoltre copia a tutti i Capigruppo
consiliari.
4. Se la risposta non perviene nel termine di cui
al comma 2 del presente articolo o se la risposta
non è ritenuta esaustiva, l'interrogante ha
facoltà di presentare richiesta di trattare
l'interrogazione come interpellanza al primo Consiglio
successivo.
Art. 36 Contenuto
e forma delle interpellanze
1. L'interpellanza consiste nella
domanda rivolta al Presidente o alla Giunta, in forma
scritta, volta ad ottenere informazioni su materie
di interesse circoscrizionale o a conoscere le motivazioni
dell'azione della Giunta o i suoi intendimenti e le
sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale.
2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di presentazione,
all'ordine del giorno della prima seduta consiliare
successiva alla loro presentazione.
Art. 37 Discussione
delle interpellanze
1. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà
di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente
i 5 minuti. Alla interpellanza risponde verbalmente
il Presidente ovvero uno o più Coordinatori
da lui delegati.
2. Sulla risposta dell'interpellato può replicare
il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza,
per un tempo non superiore a 5 minuti. In merito all'interpellanza
possono intervenire una sola volta un Consigliere
per ogni Gruppo Consiliare, oltre all'interpellante,
per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno.
Art. 38 Contenuto,
forma e modalità di presentazione delle mozioni
1. La mozione consiste in un documento indirizzato
al Presidente o alla Giunta volto a promuovere un'ampia
discussione su un argomento di particolare importanza,
anche se esso abbia già formato oggetto di
interrogazione e di interpellanza.
2. Le mozioni, presentate in forma scritta, sono iscritte
all'ordine del giorno della prima seduta consiliare
successiva alla loro presentazione.
3. Con la mozione il Consiglio Circoscrizionale:
a) esercita, in relazione alle proprie competenze,
un'azione di indirizzo politico dell'attività
del Presidente e della Giunta;
b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche
di competenza circoscrizionale ed all'attività
svolta dalla Circoscrizione direttamente o mediante
altri Enti o soggetti;
c) organizza la propria attività, assume decisioni
in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie
iniziative e stabilisce impegni per l'azione del Presidente
e delle Commissioni di Lavoro;
d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione
circoscrizionale nei confronti del Consiglio, affinché
esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
4. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti
e subemendamenti.
Art. 39 Mozione
d'ordine
1. La mozione d'ordine consiste:
a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che nella
trattazione di un argomento siano osservati la Legge,
lo Statuto ed il presente Regolamento;
b) in una proposta attinente l'organizzazione dei
lavori nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
2. La mozione d'ordine può essere presentata
da ogni Consigliere, in apertura di seduta od in qualsiasi
momento della discussione, ed illustrata per un tempo
non superiore a 3 minuti.
3. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo, il Presidente, sentito
il Segretario, decide senza discussione.
4. Sulle mozioni d'ordine di cui alla lettera b) del
comma 1del presente articolo si procede come segue:
a) se la proposta è presentata dal Presidente:
- il Presidente chiede al Consiglio se qualcuno si
oppone;
- se nessuno si oppone la proposta si considera approvata;
- in caso contrario, il Presidente concede la parola
per un intervento contrario al quale può replicare
e successivamente pone in votazione la proposta.
b) se la proposta è presentata da un altro
Consigliere:
- il Presidente può dichiarare di accoglierla
ed in tal caso si procede come alla precedente lettera
a);
- il Presidente può dichiarare di non accoglierla
e porre in votazione la proposta dopo aver dato la
parola per un intervento favorevole e per uno contrario;
- il Presidente può non pronunciarsi e porre
in votazione la proposta dopo aver dato la parola
per un intervento contrario e per uno favorevole.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti non possono
superare la durata di 3 minuti.
Art. 40 Contenuto
e forma degli ordini del giorno
1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal
Consiglio Circoscrizionale con il quale esso esprime
la propria posizione o formula proposte e richieste
su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti
la competenza amministrativa della Circoscrizione.
2. Le proposte di ordine del giorno devono essere
presentate in forma scritta al Presidente da uno o
più componenti del Consiglio.
3. Le proposte di ordine del giorno sono iscritte
all'ordine del giorno della prima riunione successiva
alla loro presentazione. Una proposta di ordine del
giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine
del giorno, può essere sottoposto alla trattazione
del Consiglio quando vi sia l'assenso del Presidente
e di tanti Capigruppo presenti alla seduta che rappresentino
almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati
emendamenti e subemendamenti.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circoscrizionale
sono trasmessi dal Presidente a tutte le Istituzioni,
gli Enti ed i soggetti interessati.
6. Il ritiro degli ordini del giorno deve essere formalizzato
da tutti i presentatori.
Art. 41 Disposizioni
generali in merito alle votazioni
1. Terminata la discussione, il Presidente pone in
votazione, con le modalità di cui agli articoli
seguenti, le proposte su cui il Consiglio è
chiamato a decidere.
2. Iniziata la votazione è fatto divieto di
prendere la parola fino alla proclamazione del voto,
salvo che per un richiamo a disposizioni di Legge
o del presente Regolamento, relative all'esecuzione
della votazione in corso. Durante tale richiamo il
corso della votazione rimane sospeso.
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta
sottoposta al voto è approvata quando ottiene
il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voti la proposta si intende
non approvata.
4. Il risultato della votazione è proclamato
dal Presidente che dichiara se la proposta sottoposta
al voto è approvata o respinta e, nei casi
di elezione, proclama gli eletti.
5. Il verbale della seduta menziona i risultati delle
votazioni e, per le votazioni palesi, i nominativi
dei componenti del Consiglio che si sono astenuti.
Art. 42 Votazione
palese o segreta
1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio
avviene normalmente in forma palese.
2. La votazione avviene in forma segreta nei casi
espressamente stabiliti dalla Legge e dallo Statuto,
nonché nei casi in cui il Consiglio circoscrizionale
debba procedere ad una elezione ovvero debba pronunciarsi
su una proposta di deliberazione che comporti giudizi
sulle qualità ed i comportamenti di persone.
3. Le deliberazioni con le quali si procede alla composizione
di Commissioni Consiliari sono votate in forma palese.
Art. 43 Modalità
della votazione palese
1. La votazione in forma palese avviene
normalmente per alzata di mano.
2. Quando la votazione avviene per alzata di mano,
il Presidente chiede di esprimere il proprio voto
ai componenti del Consiglio favorevoli e successivamente
ai contrari e agli astenuti. Il Segretario procede
a computare i voti espressi e li comunica al Presidente.
I componenti del Consiglio sopraggiunti prima della
conclusione del computo dei voti possono includere
il proprio voto verbalmente. Terminato il computo
dei voti il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Successivamente ne proclama l'esito.
3. Si procede per appello nominale qualora lo decida
il Presidente o sia richiesto da uno o più
Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri.
4. La votazione mediante appello nominale si svolge
con la chiamata successiva, per ordine alfabetico,
dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata
dal Segretario della seduta. Ogni componente del Consiglio
chiamato dichiara a voce alta il proprio voto con
un "si" o con un "no" o dichiara
la propria astensione. Terminato l'appello in ordine
alfabetico, il Segretario chiama a esprimere il proprio
voto i componenti del Consiglio eventualmente sopraggiunti
nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei
componenti del Consiglio presenti, il Presidente dichiara
chiusa la votazione. L'esito della votazione è
comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.
5. I componenti del Consiglio astenuti si considerano
presenti agli effetti del numero legale per la validità
della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.
6. I componenti del Consiglio che dichiarino di non
partecipare al voto agli effetti del numero legale
si considerano assenti, anche se rimangono in aula,
e non si computano nel numero dei votanti.
Art. 44 Modalità
della votazione segreta
1. La votazione segreta avviene mediante
distribuzione ai Consiglieri di apposita scheda vidimata
e successiva chiamata per appello nominale.
2. Al termine dell'appello il Segretario chiama a
votare gli eventuali componenti del Consiglio che,
avendo ricevuto la scheda, si fossero momentaneamente
allontanati. Al fine di garantire il computo del numero
legale, il Consigliere che intenda astenersi deve
farlo risultare dalla scheda, apponendo la scritta
"Astenuto". Completato l'appello nominale
nessun altro componente del Consiglio può votare.
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione
e dispone che si proceda allo scrutinio.
3. Qualora la votazione abbia per oggetto un'elezione
il Presidente comunica ai Consiglieri le modalità
di espressione del voto sulla base del tipo di scheda
di volta in volta predisposto dal Segretario e sulla
base delle norme che presiedono la nomina da effettuare.
4. Qualora la votazione non abbia per oggetto un'elezione,
ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente
del Consiglio può esprimere il proprio voto
scrivendo sulla scheda "si" o "no".
Le schede che contengono altri segni si considerano
nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli
effetti del numero dei votanti.
5. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato
da due scrutatori, nominati dal Presidente immediatamente
prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza
del Segretario dell'adunanza. Almeno uno scrutatore
deve essere Consigliere di minoranza. Gli altri Consiglieri
possono assistere allo scrutinio, senza interferire
in alcun modo. Apposito verbale contenente l'esito
della votazione viene sottoscritto dai due scrutatori
e consegnato al Presidente che proclama il risultato
della votazione.
6. Qualora nessun componente del Consiglio si opponga,
il Presidente può disporre l'effettuazione
contemporanea di più votazioni con schede distinte,
consegnate contemporaneamente e ricevute in urne diverse.
Art. 45 Votazione
per parti
1. Ogni Capogruppo, con una mozione presentata prima
delle eventuali dichiarazioni di voto, può
proporre che si proceda alla votazione per punti di
una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine
del giorno, specificando l'articolazione delle parti
che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene
sottratto al tempo a disposizione del Gruppo per la
dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia accolta
le singole parti del documento vengono poste in votazione
dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento
o di un subemendamento deve essere presentata nel
corso dell'intervento su di esso e sulla proposta
decide il Presidente ed in caso di rifiuto, se richiesto,
decide il Consiglio a maggioranza senza discussione.
Art. 46 Dichiarazione
di voto
Esaurita la discussione e la votazione
degli eventuali subemendamenti ed emendamenti, ogni
Capogruppo o Vicecapogruppo o altro Consigliere delegato
dal Capogruppo, può intervenire per un tempo
non superiore a 5 minuti per la dichiarazione di voto
del proprio Gruppo Consiliare. I Consiglieri che intendono
dichiarare un voto diverso da quello del proprio Gruppo
possono farlo intervenendo per un tempo non superiore
a 3 minuti.
Art. 47 Irregolarità
nelle votazioni
1. Il Presidente può sospendere
le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga
necessario per accertare eventuali irregolarità
e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario.
2. Ogni componente del Consiglio può comunicare
al Segretario, che ne informa il Presidente, eventuali
rilievi sulla regolarità delle operazioni di
voto in corso ovvero può farne oggetto di un
brevissimo intervento, fra la chiusura della votazione
e la proclamazione del suo risultato, al quale risponde
il Presidente e sul quale non si apre la discussione.
3. Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità
nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio
può, in qualsiasi momento prima della proclamazione
del risultato, annullare la votazione. Il Presidente
deve anche procedere all'annullamento qualora gli
sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità,
dal Segretario dell'adunanza.
4. Qualora il Presidente annulli una votazione deve
immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente
cambiandone il metodo.
Il verbale della seduta deve fare menzione delle votazioni
annullate e delle motivazioni.
Art. 48 Verbale delle adunanze
1. Il verbale di ogni adunanza è
redatto a cura del Segretario e deve comunque contenere
per ogni deliberazione i punti principali della discussione,
le dichiarazioni di voto, il testo di tutti gli emendamenti
proposti, il testo degli interventi dei Consiglieri
che ne fanno esplicita richiesta, le modalità
e l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa
degli astenuti.
2. I verbali di ogni adunanza sono approvati, di regola,
nella seduta stessa e sottoscritti secondo Legge.
Qualora ciò non si rendesse possibile, il verbale
viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di
norma nella seduta successiva.
3. I verbali delle adunanze, dopo l'approvazione,
sono depositati presso la Segreteria del Consiglio
circoscrizionale e sono pubblici.
4. I verbali delle adunanze segrete sono approvati
in seduta segreta.
Art. 49 Rettifiche
ai verbali
1. Ai Consiglieri non è consentito
di apportare modifiche ai processi verbali se non
per correggere la formulazione dei propri interventi.
2. Ogni Consigliere, alla prima seduta alla quale
prende parte dopo un'assenza giustificata, può
prendere la parola per dichiarazioni relative al processo
verbale della precedente seduta.
Art. 50 Modifiche
al Regolamento
Eventuali modifiche od integrazioni
al presente Regolamento sono adottate dal Consiglio
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 51 Norme
di rinvio
Per quanto non specificatamente previsto nel presente
Regolamento si fa rinvio al Regolamento Comunale sul
Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale.
|