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Ultimo aggiornamento: 04/05/2023

Iscrizione all'albo "Associazioni di Via"

Come previsto dall'articolo 2 comma 1 del REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA della Città di Torino le Associazioni di via sono tenute entro il 31 marzo di ogni anno ad iscriversi all'apposito Albo circoscrizionale

NOTA INFORMATIVA

Entro il 31 marzo di ogni anno, per confermare o per richiedere una nuova iscrizione all'Albo delle Associazioni di Via, occorre presentare all'Ufficio Commercio della Circoscrizione 2 un'autocertificazione, redatta sullo specifico modello  e riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, che attesti il livello di rappresentanza dell'Associazione rispetto all'insieme degli esercizi commerciali e delle attività economiche sul territorio, che non potrà essere numericamente inferiore:
- almeno al 35% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio di riferimento per le associazioni già costituite all'entrata in vigore del Regolamento comunale n. 366 (art. 16 - Norme transitorie).
- almeno al 30% di tutte le attività commerciali in sede fissa o esercizi presenti sul territorio di riferimento per le Associazioni di Via costituitesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento comunale n. 366 (art. 16 - Norme transitorie).

A) requisiti necessari per l'iscrizione all'albo di cui alla D.C.C. del 26 maggio 2003 n. mecc. 2003 01233/016:
A.1 Statuto dell'Associazione di Via registrato e depositato presso la Circoscrizione di appartenenza nel quale siano previste:
- le modalità per l'elezione degli organi, da effettuarsi almeno ogni quattro anni;
- la rendicontazione annuale da approvare in sede di assemblea dei Soci;
- i criteri per l'adesione annuale dei soci;
- la definizione precisa dell'ambito territoriale alla quale l'associazione si riferisce, nel quale siano presenti almeno sessanta attività economiche; potranno essere ammesse deroghe motivate rispetto a questo principio, in funzione di peculiari caratteristiche del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalla Circoscrizione. In ogni caso, per ampliare l'ambito territoriale, è possibile dar vita ad Associazioni di via che rappresentino anche altre vie o zone limitrofe all'asse principale. Lo Statuto dovrà essere depositato presso la Circoscrizione e tutte le eventuali variazioni andranno tempestivamente comunicate alla stessa, per iscritto, nel termine di trenta giorni.
A.2 Nella stessa autocertificazione dovranno essere elencate le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi le ricopre, con la data dell'ultima elezione; la maggioranza assoluta del consiglio direttivo dovrà essere composta esclusivamente da operatori economici con attività sull'area di riferimento, a ulteriore garanzia della rappresentatività delle attività imprenditoriali associate.

CONTROLLI
La Circoscrizione 2 provvederà ad effettuare i controlli a campione previsti dal DPR 445/2000 sulle domande di iscrizione all'Albo presentate dalle Associazioni secondo il criterio di estrazione, a sorteggio, nella misura di 1 estrazione da 1 a 5 istanze di iscrizione presentate, 2 estrazioni da 6 a 10 istanze di iscrizione presentate, 3 estrazioni da 11 a 15 istanze di iscrizione presentate.
AGGIORNAMENTO ALBO
Entro il 15 aprile di ogni anno la Circoscrizione 2 provvederà ad aggiornare il proprio Albo delle Associazioni di Via con apposita determinazione dirigenziale ed a pubblicare sul proprio sito l'Albo aggiornato all'indirizzo
http://www.comune.torino.it/circ2/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4278. Durante l'anno sarà comunque possibile procedere ad eventuali integrazioni per nuove richieste pervenute, tramite determinazione dirigenziale e con conseguente aggiornamento dell'Albo
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
Nel caso in cui un'associazione non presenti istanza per l'aggiornamento dell'albo entro i termini stabiliti o si verifichi che non possiede più i requisiti, verrà disposto l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e si procederà alla eventuale conseguente cancellazione con determinazione dirigenziale.
CALENDARIZZAZIONE SEMESTRALE FESTE DI VIA 
Le Associazioni di Via che intendano progettare Feste di Via da inserire nella calendarizzazione del semestre di competenza, devono presentare richiesta compilando l'apposito modulo in tempo utile per consentire alla Circoscrizione di rispettare i termini previsti per l'invio della comunicazione alla Direzione Commercio che sono definiti nel 10 dicembre per il primo semestre e nel 10 giugno per il secondo semestre. 
Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle feste di via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori feste di via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni "Associazione di Via" può effettuare due feste di via e una festa di via in orario serale all'anno..
ORGANIZZAZIONE FESTE DI VIA
Le Associazioni di Via che abbiano manifestato il proprio interesse a progettare Feste di Via e la cui proposta sia stata inserita nella calendarizzazione semestrale di cui al punto precedente, dovranno presentare alla Circoscrizione 2 specifica istanza, redatta sul modello (A8) e completa di tutti gli allegati (A8b), (A10), (A11) e (A12), con le modalità ed i tempi indicati nel modulo stesso di istanza.

 
 
 

MODULISTICA

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 2 - Regolamento delle Feste di Via della Città di Torino
1.   Per "associazione di via" si intende l'associazione iscritta in apposito Albo tenuto dalle Circoscrizioni. L'associazione di via che intende organizzare delle feste di via deve essere rappresentativa di un ambito territoriale, anche in vie limitrofe, nel quale siano presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa. Potranno essere ammesse deroghe motivate in funzione di peculiari caratteristiche del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalle Circoscrizioni di competenza. L'associazione di via deve essere rappresentativa di almeno il 30% di tutte le attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi.
2.   Il Consiglio Comunale regolamenta i rapporti tra le associazioni di via e la Città indicando i criteri di riconoscimento in capo alle Circoscrizioni.
3.   Le associazioni organizzano le feste di via con esclusivo riferimento al proprio ambito territoriale.