CERCA NEL SITO  
Sport e Cassa
BANDO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CAPUANA

BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
SITO IN VIA CAPUANA

ART. 1
Finalità ed oggetto

La Città di Torino intende concedere a Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive la gestione sociale, previa ristrutturazione e messa a norma a cura e a spese del concessionario, dell'impianto sportivo comunale sito in Via Capuana, in attuazione della Deliberazione del Consiglio comunale n. mecc. 9410962 del 13 febbraio 1995, esecutiva dal 10 marzo 1995, secondo quanto di seguito articolato. In particolare la ristrutturazione dovrà riguardare:
a) la risistemazione della recinzione;
b) il completamento dell'impianto d'illuminazione con la posa di un quadro elettrico ed i conseguenti allacciamenti;
c) la realizzazione, all'interno della recinzione esistente, di spogliatoi e servizi igienici utilizzabili dagli utenti dell'impianto, anche disabili.
d) l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Oggetto della concessione è la gestione dell'impianto sportivo sito in Via Capuana da destinare ad attività sportive, previa ristrutturazione dello stesso.
L'attuale consistenza risulta, come da documentazione planimetrica allegata:

n. 1 campo di calcio a 5 e 7

La superficie totale dell'impianto è circa mq 1540 (m 55 x m 28)

ART. 2
Commissione giudicatrice e criteri di assegnazione

Un'apposita Commissione valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, i progetti pervenuti.
Tale Commissione è composta da: il Direttore della Circoscrizione o suo delegato, il Dirigente Amministrativo ed il Dirigente Tecnico del Settore Sport o loro delegati, un impiegato dell'ufficio Sport della Circoscrizione 10 con funzioni di segretario.

L'individuazione del concessionario sarà effettuata in base ai criteri enunciati dalla delibera quadro n. mecc. 9410962/10, integrati dalla normativa vigente, di seguito riportati:

Fino a un massimo di 20 punti:
- numero di associati della società
- periodo di vita della società
- grado di radicamento nel territorio circoscrizionale: provenienza degli iscritti, numero di attività rivolte ai residenti in Circoscrizione 10.


Fino a un massimo di 30 punti:
- vantaggi per la Circoscrizione e la Città garantiti dall'offerta della società proponente (investimenti di cui si fa carico, attività proposte all'interno dell'impianto, esperienze di gestione di impianti sportivi maturate)

Fino a un massimo di 10 punti:
garanzia di affidabilità dei partecipanti: curriculum, affiliazione a Enti di promozione sportiva o Federazioni

Fino a un massimo di 20 punti:
Consorzi o Pool di Associazioni e/o Società, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 - Finanziaria 2003

Art. 3
Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni, Enti, Società sportive e Associazioni sportive.
Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta. In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice (Busta A);
2) PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta B) che illustri:
- la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto di massima, tempistica dell'intervento, spesa presunta per l'intervento);
- le modalità di attuazione della gestione del servizio.

L'istanza dovrà contenere :
- l'accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 157/95 delle parti delle opere che intenda eventualmente subappaltare a terzi. Si applica la disciplina del subappalto contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- in caso di raggruppamenti o consorzi, l'indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell'incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate a pena di esclusione da:
- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- curriculum indicante il numero degli associati, attività svolta , provenienza degli iscritti, le esperienze maturate e le attività eventualmente organizzate a favore dei residenti nella Circoscrizione 10.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i. (stato di fallimento, condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, ecc.);
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente e essere accompagnata dalla fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 1 e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

La busta A dovrà contenere l'istanza con la documentazione richiesta e la busta B sigillata (contenente il progetto di ristrutturazione, organizzativo e gestionale). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "Offerta per la concessione a terzi in gestione sociale, previa ristrutturazione, dell'impianto sportivo municipale sito in via Capuana ".
Il piego così formato dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 10
entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 maggio 2003 a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo: "Città di Torino - Circoscrizione 10 - Ufficio Protocollo - Strada Comunale di Mirafiori n.7 - 10135 Torino".
Oltre detto termine non sarà valida alcun altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.


Art. 4
Progetto e lavori di ristrutturazione


Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà prevedere la ristrutturazione dell'impianto, ferma restando la destinazione d'uso (attività sportiva) dell'impianto, con eventuali modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.
I lavori dovranno essere eseguiti a totale cura e spese del concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia che dovrà essere richiesta al più tardi entro 2 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di concessione dell'impianto assunta dal Consiglio Comunale.
Il concessionario potrà autonomamente presentare istanza all'Istituto per il Credito Sportivo previsto dalla Legge n. 1295 del 24/12/1957 al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20/10/2000 n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il Credito Sportivo a norma dell'art. 157 del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112), un contributo per le spese sostenute per la ristrutturazione dell'impianto.

La Città potrà revocare la concessione nel caso in cui le eventuali opere non siano ultimate nel termine stabilito dal presente articolo ed assegnarla al secondo in ordine di graduatoria. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

La ristrutturazione dell'impianto dovrà prevedere in particolare:

a) la risistemazione della recinzione;
b) il completamento dell'impianto d'illuminazione con la posa di un quadro elettrico ed i conseguenti allacciamenti;
c) la realizzazione di spogliatoi e servizi igienici utilizzabili dagli utenti dell'impianto, anche disabili.
d) l'eliminazione delle barriere architettoniche.
La ristrutturazione potrà prevedere l'individuazione di un locale interno da adibire all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, con superficie non superiore a 40 mq., pari al 30% circa della attuale superficie coperta.

Tutto ciò a cura e spese del concessionario, secondo quanto di seguito articolato.

Il concessionario dovrà realizzare i lavori attraverso le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Resta a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Le nuove strutture e opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile.

ART. 5
Durata della concessione

La concessione potrà avere durata da un minimo di 5 fino a massimo 20 anni, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla stipula del contratto, ed alla scadenza non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata con nuovo provvedimento deliberativo.
La Città potrà revocare in qualunque momento la concessione, a semplice richiesta, nel caso in cui ai manufatti ed agli impianti venga data una destinazione diversa da quella citata definita nell'atto di concessione, o in caso di inadempienze, per qualsivoglia causa, del concessionario, o di gravi difficoltà funzionali dello stesso, o in caso di fallimento del concessionario, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.
In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Città entro tre mesi dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone o cose.
L'immobile è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente a vizi e difetti dell'immobile.

ART. 6
Canone

Sarà dovuto dal concessionario alla Città un canone annuo da versare all'Ufficio Cassa della Circoscrizione, valutato sulla base dell'attuale consistenza dell'impianto in Euro 2975 determinato dalla Divisione Patrimonio, che sarà oggetto di revisione in fase di perfezionamento della concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
- la tipologia dell'impianto;
- il contenuto "sociale" della proposta di concessione;
- altre eventuali proposte del concessionario.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di revisione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte della Città. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo.

ART. 7
Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica e acqua sono interamente a carico del concessionario.
Tutte le spese di conduzione, tra le quali quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno anch'esse a carico del concessionario.
Il costo del riscaldamento e la conduzione dell'impianto termico sono a carico del concessionario il quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni.
Il concessionario si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico, entro tre mesi dalla stipula del contratto, trasmettendone immediatamente copia alla Circoscrizione 10.

ART. 8
Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per gli impianti gestiti direttamente dalla Città.
Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

ART. 9
Finalità sociali

Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie, senza alcun onere a carico della Città e garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì al venerdì e nelle fasce orarie di maggiore richiesta e accessibilità.
Il concessionario metterà a disposizione della Città, della Circoscrizione e delle scuole cittadine, il complesso sportivo con le seguenti modalità:
- le scuole cittadine, con priorità per quelle della Circoscrizione 10 e i servizi socio-sanitari della Circoscrizione 10 avranno disponibilità di utilizzo gratuito dell'impianto nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- la Circoscrizione e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per scopi e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 gg.) nella ragione di sei giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale del concessionario.

ART.10
Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale. Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11
Manutenzione

Durante la concessione sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso nonché gli interventi di messa a norma della struttura e degli impianti secondo la normativa vigente.
Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.
La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, compresa la potatura, compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria.
L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde, della potatura degli alberi ad alto fusto, nonché eventuali nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una descrizione dei lavori da eseguire, contenuta in una relazione da indirizzare al Settore Tecnico Verde Pubblico che autorizzerà le opere impartendo le direttive necessarie.

ART. 12
Pubblicità e segnaletica

La pubblicità all'interno della struttura sarà consentita previo pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e nulla osta del Settore Sport.
La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque nocumento, con l'attività commerciale eventualmente svolta dal concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per il concessionario stesso.
La Città si riserva il diritto di collocare lungo il lato prospiciente l'impianto la segnaletica o di affiggere all'ingresso dell'impianto un cartello recante dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'apertura e la chiusura, le discipline sportive praticate, giorni e orari riservati alla Circoscrizione 10.

ART. 13
Obblighi assicurativi

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.
Il concessionario si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. del fabbricato in base al valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali all'atto della stipula del contratto.

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo a seconda delle mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

ART. 14
Obblighi previdenziali

Il concessionario si impegna a destinare il personale necessario per la gestione, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza della normativa introdotta dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, in materia di sicurezza del luogo di lavoro.
Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegato presso il complesso sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione. La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 15
Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.
Ove il concessionario decida di attivare un servizio ristoro all'interno dell'impianto, potrà gestirlo direttamente od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme applicabili in materia, fornito di regolare autorizzazione; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne opportuna e tempestiva comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.
L'autorizzazione è vincolata, ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d) Legge 25 agosto 1991 n. 287, unicamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori dell'impianto.

ART. 16
Controlli

Il personale assegnato alla Circoscrizione avrà libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 18 della presente convenzione.
Il concessionario è tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo di tutti i movimenti finanziari; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione".

ART. 17
Sanzioni

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

ART. 18
Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario.


ART. 19
Restituzione impianto

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e libero da cose o persone entro tre mesi.

ART. 20
Rinnovo

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne può rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro 180 giorni dalla scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.
L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società concessionaria, di prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

ART. 21
Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, prima della stipula del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il concessionario costituisce cauzione definiva pari al 5% dell'importo del canone moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite versamento al Civico Tesoriere della Città o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi di legge. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

A garanzia degli obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'impianto, il concessionario costituirà ulteriore cauzione definitiva, secondo le modalità di legge, pari al 10% dell'importo delle opere da realizzare. La costituzione della cauzione avrà decorrenza dalla data del rilascio della concessione edilizia e verrà svincolata alla data di ultimazione dei lavori.

ART. 22
Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

ART. 23
Domicilio legale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge domicilio legale, presso il Palazzo Municipale.

 

 «Torna indietro
Torna alla home della Circoscrizione 10