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BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
SOCIALE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
SITO IN VIA CAPUANA
ART. 1
Finalità ed oggetto
La Città
di Torino intende concedere a Federazioni,
Enti, Società sportive e
Associazioni sportive la gestione
sociale, previa ristrutturazione
e messa a norma a cura e a spese
del concessionario, dell'impianto
sportivo comunale sito in Via Capuana,
in attuazione della Deliberazione
del Consiglio comunale n. mecc.
9410962 del 13 febbraio 1995, esecutiva
dal 10 marzo 1995, secondo quanto
di seguito articolato. In particolare
la ristrutturazione dovrà
riguardare:
a) la risistemazione della recinzione;
b) il completamento dell'impianto
d'illuminazione con la posa di un
quadro elettrico ed i conseguenti
allacciamenti;
c) la realizzazione, all'interno
della recinzione esistente, di spogliatoi
e servizi igienici utilizzabili
dagli utenti dell'impianto, anche
disabili.
d) l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
Oggetto della concessione è
la gestione dell'impianto sportivo
sito in Via Capuana da destinare
ad attività sportive, previa
ristrutturazione dello stesso.
L'attuale consistenza risulta, come
da documentazione planimetrica allegata:
n. 1 campo di calcio
a 5 e 7
La superficie totale
dell'impianto è circa mq
1540 (m 55 x m 28)
ART. 2
Commissione giudicatrice e criteri
di assegnazione
Un'apposita Commissione
valuterà, unitamente alle
domande di partecipazione, i progetti
pervenuti.
Tale Commissione è composta
da: il Direttore della Circoscrizione
o suo delegato, il Dirigente Amministrativo
ed il Dirigente Tecnico del Settore
Sport o loro delegati, un impiegato
dell'ufficio Sport della Circoscrizione
10 con funzioni di segretario.
L'individuazione
del concessionario sarà effettuata
in base ai criteri enunciati dalla
delibera quadro n. mecc. 9410962/10,
integrati dalla normativa vigente,
di seguito riportati:
Fino a un massimo
di 20 punti:
- numero di associati della società
- periodo di vita della società
- grado di radicamento nel territorio
circoscrizionale: provenienza degli
iscritti, numero di attività
rivolte ai residenti in Circoscrizione
10.
Fino a un massimo di 30 punti:
- vantaggi per la Circoscrizione
e la Città garantiti dall'offerta
della società proponente
(investimenti di cui si fa carico,
attività proposte all'interno
dell'impianto, esperienze di gestione
di impianti sportivi maturate)
Fino a un massimo
di 10 punti:
garanzia di affidabilità
dei partecipanti: curriculum, affiliazione
a Enti di promozione sportiva o
Federazioni
Fino a un massimo
di 20 punti:
Consorzi o Pool di Associazioni
e/o Società, società
e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, ai sensi dell'art.
90, comma 25, della Legge 289/2002
- Finanziaria 2003
Art. 3
Modalità di partecipazione
Possono partecipare
Federazioni, Enti, Società
sportive e Associazioni sportive.
Si precisa che i suddetti soggetti
possono presentare offerta congiunta.
In tal caso:
- ciascun soggetto dovrà
essere in possesso dei requisiti
richiesti e produrre le relative
dichiarazioni;
- l'offerta congiunta dovrà
essere sottoscritta dai legali rappresentanti
di tutti i soggetti facenti parte
del raggruppamento;
I soggetti interessati
alla gara dovranno presentare, con
le modalità qui precisate:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla
gara in bollo o, per i soggetti
esenti (ONLUS), in carta semplice
(Busta A);
2) PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE,
ORGANIZZATIVO E GESTIONALE (Busta
B) che illustri:
- la ristrutturazione dell'impianto
(descrizione, progetto di massima,
tempistica dell'intervento, spesa
presunta per l'intervento);
- le modalità di attuazione
della gestione del servizio.
L'istanza dovrà
contenere :
- l'accettazione espressa delle
condizioni previste dal presente
bando;
- l'impegno a rispettare per tutti
i propri addetti, anche se in possesso
della qualifica di soci, gli standard
di trattamento salariale e normativo
previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria
ed eventuali accordi integrativi,
gli standard normativi, previdenziali
ed assicurativi del settore per
tutta la durata del contratto di
concessione;
- l'impegno ad osservare le norme
in materia di prevenzione, protezione
e sicurezza del lavoro contenute
nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- l'indicazione, ai sensi dell'art.
18 del D.Lgs. 157/95 delle parti
delle opere che intenda eventualmente
subappaltare a terzi. Si applica
la disciplina del subappalto contenuta
nell'art. 18 della legge 19 marzo
1990 n. 55 e successive modifiche
ed integrazioni;
- in caso di raggruppamenti o consorzi,
l'indicazione del capogruppo quale
responsabile dello svolgimento dell'incarico,
nonché delle parti del servizio
che saranno eseguite da ciascun
prestatore di servizi facente parte
del raggruppamento.
Le domande di ammissione
alla gara dovranno essere corredate
a pena di esclusione da:
- Statuto della/e Società,
Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- curriculum indicante il numero
degli associati, attività
svolta , provenienza degli iscritti,
le esperienze maturate e le attività
eventualmente organizzate a favore
dei residenti nella Circoscrizione
10.
L'istanza dovrà
altresì contenere le seguenti
dichiarazioni sostitutive, rese
sotto la responsabilità penale
del dichiarante (art. 76 D.P.R.
445/2000):
- denominazione,
ragione sociale dell'organizzazione
concorrente, estremi dell'iscrizione
a registri ed albi previsti dalla
normativa vigente. Nel caso di partecipazione
da parte di un raggruppamento o
consorzio, tali dichiarazioni dovranno
riguardare ciascun partecipante;
- l'insussistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 157/95 e s.m.i. (stato di
fallimento, condanna con sentenza
passata in giudicato per un reato
che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari,
ecc.);
- l'inesistenza delle cause ostative
di cui alla legge n. 575/65 e successive
modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (L. 68/99).
L'Amministrazione
si riserva di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità
di quanto dichiarato secondo il
disposto dell'art. 71 del D.P.R.
445/2000.
Le dichiarazioni false o non veritiere
comporteranno, oltre alla responsabilità
penale del dichiarante, la decadenza
dei soggetti partecipanti dalla
procedura in oggetto ai sensi dell'art.
75 del D.P.R. 445/2000.
L'istanza dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto concorrente e essere
accompagnata dalla fotocopia non
autenticata di un valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore
ai sensi degli artt. 38 comma 1
e 47 comma 1 del D.P.R. 445/2000.
La busta A dovrà
contenere l'istanza con la documentazione
richiesta e la busta B sigillata
(contenente il progetto di ristrutturazione,
organizzativo e gestionale). Entrambe
le buste dovranno riportare la seguente
dicitura: "Offerta per la concessione
a terzi in gestione sociale, previa
ristrutturazione, dell'impianto
sportivo municipale sito in via
Capuana ".
Il piego così formato dovrà
pervenire all'Ufficio Protocollo
della Circoscrizione 10
entro e non oltre le ore 12 del
giorno 30 maggio 2003 a mezzo raccomandata
o posta celere o consegnato direttamente
a mano al seguente indirizzo: "Città
di Torino - Circoscrizione 10 -
Ufficio Protocollo - Strada Comunale
di Mirafiori n.7 - 10135 Torino".
Oltre detto termine non sarà
valida alcun altra offerta anche
se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Il recapito del piego rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, il piego stesso
non giunga a destinazione in tempo
utile.
Art. 4
Progetto e lavori di ristrutturazione
Il progetto, che dovrà essere
presentato unitamente alla domanda
di partecipazione alla gara, dovrà
prevedere la ristrutturazione dell'impianto,
ferma restando la destinazione d'uso
(attività sportiva) dell'impianto,
con eventuali modifiche di utilizzo
di parti e spazi limitati.
I lavori dovranno essere eseguiti
a totale cura e spese del concessionario
entro il termine massimo di 24 mesi
dal rilascio della concessione edilizia
che dovrà essere richiesta
al più tardi entro 2 mesi
dalla data di esecutività
della deliberazione di concessione
dell'impianto assunta dal Consiglio
Comunale.
Il concessionario potrà autonomamente
presentare istanza all'Istituto
per il Credito Sportivo previsto
dalla Legge n. 1295 del 24/12/1957
al fine di ottenere, ai sensi dell'art.
10 del D.P.R. 20/10/2000 n. 453
(Regolamento per il riordino dell'Istituto
per il Credito Sportivo a norma
dell'art. 157 del Decreto Legislativo
31/3/1998, n. 112), un contributo
per le spese sostenute per la ristrutturazione
dell'impianto.
La Città
potrà revocare la concessione
nel caso in cui le eventuali opere
non siano ultimate nel termine stabilito
dal presente articolo ed assegnarla
al secondo in ordine di graduatoria.
In detto caso il complesso dovrà
essere restituito alla Civica Amministrazione,
entro un mese dalla richiesta, nello
stato in cui si trova, libero da
persone e da cose. Nulla sarà
dovuto per le eventuali opere già
realizzate.
La ristrutturazione
dell'impianto dovrà prevedere
in particolare:
a) la risistemazione
della recinzione;
b) il completamento dell'impianto
d'illuminazione con la posa di un
quadro elettrico ed i conseguenti
allacciamenti;
c) la realizzazione di spogliatoi
e servizi igienici utilizzabili
dagli utenti dell'impianto, anche
disabili.
d) l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
La ristrutturazione potrà
prevedere l'individuazione di un
locale interno da adibire all'attività
di somministrazione di alimenti
e bevande riservata ai frequentatori
dell'impianto, ai sensi dell'art.
3 comma 6 lettera d) della Legge
25 agosto 1991 n. 287, con superficie
non superiore a 40 mq., pari al
30% circa della attuale superficie
coperta.
Tutto ciò
a cura e spese del concessionario,
secondo quanto di seguito articolato.
Il concessionario
dovrà realizzare i lavori
attraverso le modalità previste
dalle leggi e regolamenti vigenti
in materia.
La Città
sarà manlevata da qualsiasi
responsabilità da incidenti
o danni a terzi eventualmente verificatisi
nel corso dei lavori.
Resta a carico del
concessionario il compenso spettante
al progettista ed al direttore dei
lavori, scelti dal concessionario
tra i professionisti iscritti all'albo
e quello per ottenere l'accatastamento
per variazione dell'immobile.
Sarà inoltre a carico del
concessionario il pagamento di ogni
eventuale onere previdenziale ed
assicurativo.
Le nuove strutture
e opere di miglioria, che dovranno
comunque essere preventivamente
autorizzate dai competenti Uffici
tecnici Comunali, si intendono acquisite
in proprietà del Comune di
Torino per accessione, ai sensi
dell'art. 934 del Codice Civile,
senza che competa al concessionario
alcuna indennità o compenso
di sorta previsti dall'art. 936
del Codice Civile.
ART. 5
Durata della concessione
La concessione potrà
avere durata da un minimo di 5 fino
a massimo 20 anni, in base agli
investimenti proposti, con decorrenza,
a tutti gli effetti giuridici, dalla
stipula del contratto, ed alla scadenza
non si rinnoverà automaticamente,
ma potrà essere rinnovata
con nuovo provvedimento deliberativo.
La Città potrà revocare
in qualunque momento la concessione,
a semplice richiesta, nel caso in
cui ai manufatti ed agli impianti
venga data una destinazione diversa
da quella citata definita nell'atto
di concessione, o in caso di inadempienze,
per qualsivoglia causa, del concessionario,
o di gravi difficoltà funzionali
dello stesso, o in caso di fallimento
del concessionario, senza dover
corrispondere alcun indennizzo o
compenso a qualsiasi titolo.
In detto caso il complesso dovrà
essere restituito alla Città
entro tre mesi dalla richiesta,
nello stato in cui si trova, libero
da persone o cose.
L'immobile è consegnato al
concessionario nello stato di fatto
e di diritto in cui si trova.
La Città non è tenuta
a risarcire alcun danno derivante
da vizi o difetti dell'immobile
o connessi all'utilizzo dello stesso,
o di una sua parte, anche susseguente
a vizi e difetti dell'immobile.
ART. 6
Canone
Sarà dovuto
dal concessionario alla Città
un canone annuo da versare all'Ufficio
Cassa della Circoscrizione, valutato
sulla base dell'attuale consistenza
dell'impianto in Euro 2975 determinato
dalla Divisione Patrimonio, che
sarà oggetto di revisione
in fase di perfezionamento della
concessione tenendo conto dei seguenti
elementi:
- la tipologia dell'impianto;
- il contenuto "sociale"
della proposta di concessione;
- altre eventuali proposte del concessionario.
Detto canone sarà
rivalutato annualmente in base agli
indici ISTAT e potrà essere
oggetto di revisione a seguito di
leggi sopravvenute ovvero di adozione,
da parte degli organi comunali competenti,
di regolamenti o atti amministrativi
in materia di concessioni di impianti
sportivi, ovvero di investimenti
da parte della Città. La
Città, pertanto, potrà
ridefinire con il concessionario
l'importo del canone, riservandosi
la facoltà di recesso con
preavviso di almeno tre mesi, ai
sensi dell'art. 1373 del cod. civ.
in caso di mancata accettazione
del nuovo canone e senza alcun indennizzo.
ART. 7
Utenze
Gli oneri di conduzione
relativi alle forniture di energia
elettrica e acqua sono interamente
a carico del concessionario.
Tutte le spese di conduzione, tra
le quali quelle relative al telefono,
alla tassa rifiuti ed alla pulizia
dell'intero immobile, alle imposte
applicate a qualsiasi titolo, saranno
anch'esse a carico del concessionario.
Il costo del riscaldamento e la
conduzione dell'impianto termico
sono a carico del concessionario
il quale dovrà ottemperare
a tutte le norme previste dal D.P.R.
412/93 e successive modifiche e
integrazioni.
Il concessionario si impegna a volturare
tutte le utenze a contatore a proprio
carico, entro tre mesi dalla stipula
del contratto, trasmettendone immediatamente
copia alla Circoscrizione 10.
ART. 8
Tariffe
Per l'utilizzo degli
impianti e delle strutture il concessionario
applicherà le tariffe approvate
dalla Giunta Comunale per gli impianti
gestiti direttamente dalla Città.
Le quote di cui sopra saranno introitate
dal concessionario a parziale copertura
delle spese di gestione.
In ottemperanza alla normativa vigente,
la vendita dei biglietti ed in genere
di tutti i servizi dovrà
essere attestata con il rilascio
della corrispondente ricevuta fiscale
e/o scontrino di cassa e/o fattura
(quando richiesta).
ART. 9
Finalità sociali
Il concessionario
effettuerà la gestione destinando
le risorse umane necessarie, senza
alcun onere a carico della Città
e garantirà l'apertura dell'impianto
dal lunedì al venerdì
e nelle fasce orarie di maggiore
richiesta e accessibilità.
Il concessionario metterà
a disposizione della Città,
della Circoscrizione e delle scuole
cittadine, il complesso sportivo
con le seguenti modalità:
- le scuole cittadine, con priorità
per quelle della Circoscrizione
10 e i servizi socio-sanitari della
Circoscrizione 10 avranno disponibilità
di utilizzo gratuito dell'impianto
nelle mattine dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 12.30;
- la Circoscrizione e la Città
si riservano il diritto di disporre
del complesso sportivo per scopi
e manifestazioni organizzate in
proprio (con preavviso di 15 gg.)
nella ragione di sei giornate annue,
feriali e festive, sempre che tale
uso non pregiudichi l'attività
ufficiale del concessionario.
ART.10
Custodia
Il concessionario
provvederà alla custodia
e alla vigilanza del complesso sportivo,
degli impianti, delle attrezzature
nonché all'apertura e chiusura
dello stesso mediante proprio idoneo
personale. Il concessionario si
assumerà, in via diretta
ed esclusiva, ogni responsabilità
civile e penale derivante dall'operato,
anche omissivo, delle persone designate
per la vigilanza e per qualsiasi
azione o intervento effettuato,
che sia causa di danno alla funzionalità
degli impianti o alle attrezzature.
ART. 11
Manutenzione
Durante la concessione
sono a carico del concessionario
la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'intero complesso sportivo,
dei manufatti, delle attrezzature,
delle recinzioni e ogni altra manutenzione
connessa con la gestione dello stesso
nonché gli interventi di
messa a norma della struttura e
degli impianti secondo la normativa
vigente.
Sono altresì a carico del
concessionario lo sgombero neve
e la pulizia dei marciapiedi perimetrali
dell'impianto.
La manutenzione ordinaria e straordinaria
del verde, compresa la potatura,
compete al concessionario, rimanendo
in capo alla Città l'esercizio
dei diritti che ad essa competono
in quanto proprietaria.
L'esecuzione delle operazioni di
manutenzione straordinaria del verde,
della potatura degli alberi ad alto
fusto, nonché eventuali nuovi
piantamenti, dovranno essere preceduti
da una descrizione dei lavori da
eseguire, contenuta in una relazione
da indirizzare al Settore Tecnico
Verde Pubblico che autorizzerà
le opere impartendo le direttive
necessarie.
ART. 12
Pubblicità e segnaletica
La pubblicità
all'interno della struttura sarà
consentita previo pagamento delle
imposte e tasse previste dalla normativa
vigente e nulla osta del Settore
Sport.
La Civica Amministrazione si riserva
la facoltà di fare installare,
lungo il lato prospiciente la pubblica
via, impianti pubblicitari (cartelloni,
cassonetti, posters, ecc. di cui
al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il
cui contenuto non sia in contrasto,
o comunque nocumento, con l'attività
commerciale eventualmente svolta
dal concessionario e senza che ciò
comporti alcun corrispettivo per
il concessionario stesso.
La Città si riserva il diritto
di collocare lungo il lato prospiciente
l'impianto la segnaletica o di affiggere
all'ingresso dell'impianto un cartello
recante dopo la dicitura: "Città
di Torino" l'indicazione del
concessionario, l'apertura e la
chiusura, le discipline sportive
praticate, giorni e orari riservati
alla Circoscrizione 10.
ART. 13
Obblighi assicurativi
Il concessionario
stipulerà apposita polizza
assicurativa che garantisca tutti
i frequentatori per danni o incidenti
alle cose, alle persone e alla struttura,
con un congruo massimale minimo
previsto per responsabilità
civile verso terzi, in caso di infortunio
e/o morte.
Il concessionario si impegna altresì
a stipulare apposita polizza assicurativa
per la copertura di danni e incendio
e R.C. del fabbricato in base al
valore dello stesso.
Copia di dette polizze assicurative
dovranno essere depositate presso
gli uffici circoscrizionali all'atto
della stipula del contratto.
Il concessionario
risponderà di tutti i fatti
di gestione e del comportamento
del proprio personale, dei soci,
o di altri cittadini presenti nell'impianto
a vario titolo a seconda delle mansioni
assunte e si obbliga a tenere la
Civica Amministrazione sollevata
ed indenne da qualsiasi responsabilità,
civile e penale, o azione presente
o futura, per danni di qualsiasi
genere, comunque derivanti, anche
nei confronti di terzi, per effetto
della presente concessione.
ART. 14
Obblighi previdenziali
Il concessionario
si impegna a destinare il personale
necessario per la gestione, nel
rispetto della vigente normativa
in materia di lavoro e previdenza.
Il concessionario si impegna inoltre
all'osservanza della normativa introdotta
dal D.lgs. 626/94 e successive modifiche
e integrazioni, in materia di sicurezza
del luogo di lavoro.
Al personale dipendente ed ai soci
lavoratori del concessionario impiegato
presso il complesso sportivo dovrà
essere applicata la vigente normativa
sul lavoro e/o sulla Cooperazione.
La Civica Amministrazione annualmente
potrà chiedere la consegna
dell'elenco dei lavoratori occupati
e/o avviati al lavoro nel complesso
sportivo nonché della documentazione
comprovante versamenti previdenziali
e assistenziali a loro favore.
La Civica Amministrazione potrà
revocare la concessione prima della
naturale scadenza nel momento in
cui gli organi di controllo preposti
dalla legislazione e dalla regolamentazione
vigente abbiano ravvisato, accertato
e sanzionato definitivamente gravi
irregolarità direttamente
imputabili al concessionario, circa
il rispetto della normativa previdenziale,
assistenziale ed antinfortunistica
riferita agli addetti all'impianto
(soci, dipendenti, collaboratori
od operanti ad altro titolo).
ART. 15
Divieto di cessione e/o subconcessione
a terzi
Il concessionario
non potrà cedere ad altri,
né in tutto né in
parte, la concessione in oggetto
a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nessun locale o prefabbricato dell'impianto
potrà essere utilizzato da
soggetti diversi dal concessionario
se non previo espresso consenso
scritto da parte della Civica Amministrazione.
Ove il concessionario decida di
attivare un servizio ristoro all'interno
dell'impianto, potrà gestirlo
direttamente od affidarlo a terzi,
nel rispetto di tutti requisiti
soggettivi e oggettivi previsti
dalle norme applicabili in materia,
fornito di regolare autorizzazione;
nel caso di affidamento a terzi
il concessionario dovrà darne
opportuna e tempestiva comunicazione
alla Circoscrizione per il preventivo
nulla osta.
L'autorizzazione è vincolata,
ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera
d) Legge 25 agosto 1991 n. 287,
unicamente all'attività di
somministrazione di alimenti e bevande
riservata ai frequentatori dell'impianto.
ART. 16
Controlli
Il personale assegnato
alla Circoscrizione avrà
libero accesso agli impianti per
verifiche e controlli sulla gestione
(attività, modalità
di conduzione, ecc.) dell'impianto,
sull'applicazione della convenzione,
sullo stato manutentivo e sui lavori
di miglioria in corso d'opera. A
seguito di tali controlli, in caso
di riscontrate inadempienze e/o
quant'altro che sia di nocumento
all'efficienza ed al buon funzionamento
dell'impianto o che violi anche
solo in parte quanto stabilito nella
presente convenzione saranno applicate
le sanzioni previste dall'articolo
18 della presente convenzione.
Il concessionario è tenuto
a presentare annualmente il rendiconto
consuntivo di tutti i movimenti
finanziari; la Città in seguito
all'analisi contabile si riserva
di rivedere le condizioni economiche
in relazione alla conduzione".
ART. 17
Sanzioni
In caso di grave
inadempimento a quanto disposto
nella convenzione il Comune potrà
dichiarare, previa diffida, la revoca
della concessione con effetto immediato,
restando impregiudicata la facoltà
di richiesta di risarcimento danni.
ART. 18
Recesso
Il concessionario
ha facoltà di recedere dalla
concessione con obbligo di preavviso
di mesi sei. In tal caso la Città
provvederà all'incameramento
della cauzione e avrà diritto
all'eventuale risarcimento ferma
restando l'acquisizione di tutte
le opere realizzate.
Pari facoltà
di recesso, con il preavviso di
cui sopra, è prevista a favore
della Civica Amministrazione con
il conseguente riscatto anticipato
delle opere di miglioria apportate
all'impianto e previsione di eventuale
indennizzo a favore del concessionario.
ART. 19
Restituzione impianto
Alla scadenza della
concessione, o in caso di revoca
anticipata della stessa, l'impianto
sportivo dovrà essere riconsegnato
alla Città in normale stato
d'uso e libero da cose o persone
entro tre mesi.
ART. 20
Rinnovo
Alla scadenza della
concessione la stessa non si rinnoverà
automaticamente ma potrà
essere rinnovata con apposito atto
amministrativo che ne può
rivedere i termini.
La richiesta di rinnovo dovrà
essere inoltrata entro 180 giorni
dalla scadenza al fine di consentire
l'espletamento dell'iter deliberativo
entro la stessa data.
L'Amministrazione Comunale si riserva
altresì di rinnovare la convenzione
per un uguale periodo o, nel caso
di investimenti sull'impianto da
parte della Società concessionaria,
di prorogarla per un ulteriore periodo
di tempo idoneo a consentire un
equo ammortamento della relativa
spesa.
ART. 21
Cauzione definitiva
Relativamente alla
gestione dell'impianto, prima della
stipula del contratto, a garanzia
dell'esatto adempimento degli obblighi
previsti dalla presente convenzione,
il concessionario costituisce cauzione
definiva pari al 5% dell'importo
del canone moltiplicato per l'intero
periodo di durata della concessione,
tramite versamento al Civico Tesoriere
della Città o mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, ai sensi
di legge. Nel caso di inadempimento
anche di una sola delle obbligazioni
assunte dal concessionario e fatti
salvi i maggiori diritti della Città,
sarà disposto l'incameramento
della cauzione definitiva.
A garanzia degli
obblighi contrattuali riferiti all'esecuzione
delle opere di ristrutturazione
dell'impianto, il concessionario
costituirà ulteriore cauzione
definitiva, secondo le modalità
di legge, pari al 10% dell'importo
delle opere da realizzare. La costituzione
della cauzione avrà decorrenza
dalla data del rilascio della concessione
edilizia e verrà svincolata
alla data di ultimazione dei lavori.
ART. 22
Spese d'atto
Tutte le eventuali
spese d'atto, di contratto, di registrazione
e conseguenti saranno a carico del
concessionario.
ART. 23
Domicilio legale
Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario
elegge domicilio legale, presso
il Palazzo Municipale.
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