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Divisione
Economia e Sviluppo
Vice
Direzione Commercio
Settore Attività Economiche Produttive e di Servizio
n.
ord. 18
2003 08479/016
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 MARZO 2004
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2003)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Regolamento
del Consiglio Comunale
OGGETTO:
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO
DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI.
Proposta
dallAssessore Tessore,
di concerto con l'Assessore Alfieri.
I
titolari di esercizi pubblici per la somministrazione
di alimenti e bevande per offrire un servizio più
gradevole ai consumatori installano delle strutture
allaperto usualmente definite "dehors"
occupando lo spazio pubblico necessario nelle immediate
vicinanze dellesercizio. Negli ultimi anni sono
sensibilmente aumentati gli esercenti che hanno istallato
dehors e tale fenomeno ha fatto registrare degli effetti
senzaltro positivi sia sulla qualità della
vivibilità urbana, che per la promozione delle
attività di ristorazione. La disciplina regolamentare
approvata dalla Città di Torino con deliberazione
del Consiglio Comunale del 18 settembre 2000 (mecc.
2000 06024/52), esecutiva dal 23 ottobre 2000, ha determinato
i criteri fondamentali di arredo in base ai quali i
dehors devono essere realizzati, oggi tuttavia in considerazione
del crescente numero delle richieste appare necessario
integrare detta disciplina, non solo per meglio tutelare
gli interessi pubblici che coinvolti prevedendo una
puntuale disciplina sanzionatoria che permetta agli
organi di controllo e agli uffici competenti di adottare
degli atti ripristinatori nel caso di occupazioni abusive,
e la sospensione e revoca della concessione di occupazione
di suolo pubblico nel caso in cui lattività
sia condotta in modo da recare disturbo al riposo delle
persone o in pregiudizio al decoro urbano. Anche gli
operatori commerciali hanno evidenziato delle nuove
necessità rilevanti, come la possibilità
di installare dei dehors anche nei periodi invernali;
a tal riguardo deve segnalarsi che, linnovazione
tecnologica dà ora la possibilità di prevedere
la permanenza di strutture aperte anche nei periodi
invernali. Diventa quindi meno significativo prevedere
limiti temporali nella concessione di autorizzazioni
per la collocazione dei dehors.
Il procedimento amministrativo per il rilascio della
concessione vede coinvolti i diversi uffici della civica
Amministrazione, per tale motivo è necessario
coordinare la corrispettiva attività istruttoria
ed in riferimento ai dehors invernali è opportuno
individuare un organismo tecnico che valuti la conformità
dei progetti, al contesto urbano di riferimento.
La complessità delle questioni affrontate fa
ritenere opportuno rivedere la regolamentazione vigente
per gli aspetti relativi alle procedure amministrative,
i criteri fondamentali per la delimitazione dellestensione
delle aree su cui insistono le strutture in relazione
al contesto urbano e commerciale, ed infine la disciplina
sanzionatoria. Per gli aspetti tecnici si rinvia ad
un successivo provvedimento con cui saranno approvati
gli allegati tecnici che specificheranno la regolamentazione
relativa alle strutture. Tali allegati terranno conto
dei contenuti dello studio elaborato dal Politecnico
di Torino e approvato con deliberazione della Giunta
Comunale del 30 settembre 2003 (mecc. 2003 07604/052),
esecutiva dal 19 ottobre 2003, inerente le strategie
di immagine urbana per l'area metropolitana. In attesa
dell'approvazione dei nuovi allegati gli aspetti tecnici
sono definiti nella procedente regolamentazione approvata
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18
settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52).
E' stato richiesto parere alle Circoscrizioni ai sensi
dell'art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Su richiesta di alcune Circoscrizioni è stata
concessa una proroga fino al 20 dicembre 2003. Tutte
le Circoscrizioni hanno espresso parere entro il termine
previsto.
La Circoscrizione 6 (all. 7 - n. ) ha espresso parere
favorevole.
Le Circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 10 (all. 3-4-5-6-11 -
nn. ) hanno espresso parere favorevole condizionato.
Le Circoscrizioni 1, 7, 8 e 9 (all. 2-8-9-10 - nn. )
hanno espresso parere sfavorevole.
In particolare:
- la Circoscrizione 5 ritiene che la parola "annuali"
vada sostituita con il termine "continuativi";
si ritiene di accettare lindicazione;
- allart. 3 comma 1 lett. c la Circoscrizione
5 chiede di prevedere i cestini per la raccolta differenziata
dei rifiuti; al comma 2 la Circoscrizione 3 richiede
di specificare se è prevista la copertura; le
Circoscrizioni 3 e 10 richiedono che non venga occupato
il sedime stradale destinato alla sosta; la Circoscrizione
5 richiede di ampliare gli arredi per i laboratori artigianali.
Si ritiene di accogliere lindicazione sul divieto
di installazione degli elementi nelle aree di sosta
e di non accogliere la richiesta circa i cestini per
la raccolta differenziata, pare più opportuno
che tali attrezzature siano collocate allinterno.
Non si ritiene di accogliere la richiesta circa le integrazioni
allarredo in quanto per i laboratori artigianali
non è prevista attività di somministrazione.
Per quanto riguarda le coperture si ritiene che sia
chiara la loro esclusione in quanto non citate nellelenco
delle attrezzature previste per questo tipo di attività;
- allart. 4 al comma 1 le Circoscrizioni 3 e 10
richiedono di specificare il termine "attiguità";
al comma 2 la Circoscrizione 5 propone di valutare caso
per caso i dehors che richiedono attraversamento di
strada veicolare; al comma 3 le Circoscrizioni 3 e 10
propongono di prevedere che la collocazione della segnaletica
avvenga preventivamente alla collocazione del dehors;
al comma 4 la Circoscrizione 4 propone di ridurre la
distanza minima per il passaggio pedonale a mt. 1,5
nel caso di marciapiedi inferiori a mt. 3; al comma
6 la Circoscrizione 1 indica di prevedere come dimensione
massima quella di 15 mt. e le Circoscrizioni 3 e 10
di aumentare la distanza dai passi carrai a mt. 2; al
comma 9 le Circoscrizioni 1 e 3 di prevedere il divieto
per le aree verdi, la Circoscrizione 7 di limitare la
dimensione con riferimento alla superficie del chiosco,
infine le Circoscrizioni 3 e 10 richiedono lesplicitazione
dei Settori competenti. Si ritiene che il termine attiguità
esprima un principio e non un vincolo e quindi risulti
sufficientemente chiaro, mentre pare opportuno dare
riferimenti più precisi circa linstallazione
oltre vie carrabili e per questa ragione si ritiene
di inserire i casi possibili nellallegato tecnico.
Si ritiene di accettare lindicazione circa la
collocazione della segnaletica rendendola contestuale
alla collocazione del dehors e a carico del richiedente.
Non si ritiene di accettare le indicazioni circa le
distanze in quanto vengono recepite le indicazioni del
Codice della Strada. Per quanto riguarda la dimensione
massima, si ritiene di specificare che si intende sempre
permettere la possibilità di occupare linterno
fronte dellesercizio. La limitazione è
prevista solo nel caso di aumento di tale dimensione.
Per quanto riguarda le aree verdi si ritiene di accogliere
parzialmente le indicazioni definendo come vincolante
il parere del Settore Verde Pubblico relativamente alle
modalità di collocazione del dehors. Non si ritiene
possibile legare la dimensione alla superficie dellesercizio
in quanto spesso tali strutture risultano essere chioschi
(la cui superficie è minima);
- allart. 5 la Circoscrizione 5 chiede di citare
in modo esplicito le Circoscrizioni e di modificare
la procedura anche in relazione alla attivazione di
una Conferenza dei Servizi. Chiede inoltre di estendere
lesenzione da COSAP e CIMP anche per i progetti
avviati dalla Città; la Circoscrizione 7 chiede
di fornire un ruolo di maggior incisività per
le Circoscrizioni; la Circoscrizione 8 richiede un progetto
unico che si differenzi solo per i colori, mentre al
comma 6 la Circoscrizione 10 richiede una maggiore specificazione
circa i tempi di adeguamento. Si ritiene di accogliere
lindicazione circa lesplicitazione del ruolo
propositivo delle Circoscrizioni, mentre non si ritiene
opportuno modificare la procedura. Non si ritiene opportuno
prevedere esenzioni dalle imposte comunali per i progetti
dambito proposti dalla Civica Amministrazione,
in quanto essi assumono valore di regolamento. Le possibili
riduzioni devono essere intese come incentivazione alla
redazione di progetti e non alla applicazione delle
indicazioni in essi contenute. Non si ritiene di accettare
lindicazione della Circoscrizione 8, in quanto
i progetti integrati dambito, di norma maggiormente
restrittivi, hanno anche lo scopo di promuovere gli
addensamenti commerciali attraverso la ricerca di una
propria identità, oltreché lobiettivo
di studiare con la massima attenzione linserimento
in specifiche peculiarità ambientali. Si ritiene
di accogliere quanto richiesto dalla Circoscrizione
10;
- allart. 6 la Circoscrizione 1 chiede che anche
le concessioni per i dehors situati nellarea centrale
siano rilasciate dalla Circoscrizione (comma 2), di
inserire la Circoscrizione come soggetto che esprime
parere vincolante (comma 6); le Circoscrizioni 2 e 5
chiedono che siano le Circoscrizioni i soggetti competenti
per il rilascio delle autorizzazioni relative ai dehors
continuativi; la Circoscrizione 2, al comma 4, richiede
che il nulla-osta sia rilasciato dai condomini esistenti
nel raggio di mt. 100, al comma 8 che i pareri dei settori
Arredo e Immagine Urbana e Edilizia Privata siano vincolanti,
mentre chiede di limitare a 120 giorni il periodo per
i dehors temporanei. La Circoscrizione 3 chiede al comma
4 lettera m) di prevedere lautocertificazione
e, al comma 10 di specificare le modalità relative
alla fidejussione; la Circoscrizione 4 propone di sostituire,
al comma 7, il termine "può" con il
termine "deve"; la Circoscrizione 5 chiede
di prevedere lautocertificazione relativa al rilascio
del nulla-osta igienico-sanitario e ai commi 5, 6 e
7 che la procedura sia inizialmente seguita da una Conferenza
dei Servizi; la Circoscrizione 7 chiede che le foto,
di cui al comma 4, lettera e, siano prodotte in forma
sia cartacea che su supporto informatico, che il nulla-osta
del condominio (previsto al comma 4 lettera f) sia vincolante,
che sia prevista una autocertificazione relativa agli
impianti tecnologici (comma 4 lettera k), che sia previsto
il parere del Corpo di Polizia Municipale e al comma
8 che la mancata presentazione della documentazione
fotografica comporti lobbligo di presentare nuovo
progetto. Anche la Circoscrizione 10 richiede di specificare
le modalità relative alla fidejussione. Inoltre
le Circoscrizioni 3, 7, 8 e 9 chiedono di modificare
i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni.
Si ritiene che per un maggior coordinamento anche con
altre attività di occupazione del suolo pubblico
nella Zona Urbana Centrale Storica (anche istituzionale)
il soggetto competente sia il Settore Centrale Occupazione
Suolo Pubblico (COTSP), mentre relativamente ai dehors
continuativi, la necessità del coordinamento
è particolarmente motivata dalla necessità
di prevedere il parere della specifica commissione tecnica.
Non si ritiene di accettare lindicazione circa
la richiesta ai condomini presenti nel raggio di 100
mt., mentre il parere dei Settori è già
inteso come vincolante (inoltre il settore Edilizia
Privata non ha competenza). Non si ritiene opportuno
limitare la durata della concessione per i dehors stagionali
a 120 giorni. Si segnala come la possibilità
dellautocertificazione sia già contemplata
(nel caso di smarrimento). Si ritengono ammissibili
le altre indicazioni delle Circoscrizioni 3 e 4. Si
ritiene anche di accettare lindicazione della
Circoscrizione 5 relativamente allintegrazione
del titolo e circa la produzione dellautocertificazione
in luogo del nulla-osta igienico-sanitario, mentre si
ritiene di eccessivo carico per gli uffici la previsione
di una Conferenza dei Servizi settimanale. Non si ritiene
opportuno introdurre lobbligo alla presentazione
delle fotografie su supporto informatico, anche se se
ne indica la preferibilità, mentre è obbligatoria
la presentazione del nulla-osta del condominio. Per
quanto riguarda il parere del Corpo di Polizia Municipale
si sottolinea che tale organo svolge compiti di controllo,
mentre è già contemplato che lincompletezza
della domanda comporti il diniego del rinnovo richiesto.
Si ritiene di accettare lindicazione circa la
produzione di una autocertificazione della conformità
degli impianti tecnici. Si ritiene di accettare parzialmente
lindicazione della modifica dei termini prevedendo
una norma transitoria, valevole nel corso del primo
anno di applicazione del regolamento (art. 18 comma
5);
- allart. 7 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 richiedono
se sia necessario il parere dei Settori mentre la Circoscrizione
8 chiede che sia effettuata una verifica di compatibilità
viabile. Non pare necessario richiedere il parere ai
Settori competenti in quanto trattasi di una proroga
della concessione in essere;
- allart. 8 le Circoscrizioni 3, 9 e 10 chiedono
chiarimenti circa la richiesta di pareri in caso di
rinnovo e la Circoscrizione 2 chiede di inserire il
parere della Polizia Municipale; al comma 1 la Circoscrizione
7 richiede di specificare la data da cui considerare
i cinque anni validi per i rinnovi. La Circoscrizione
10 richiede che il mancato rispetto dellingiunzione
alla rimozione sia causa ostativa al rilascio di nuova
concessione. Si chiarisce laspetto dei pareri
inserendo la comunicazione da parte del soggetto che
rilascia lautorizzazione relativa alla presentazione
della domanda ai diversi settori. Non si ritiene di
accettare lindicazione circa il parere del Corpo
di Polizia Municipale, in quanto tale Corpo svolge attività
di controllo. Si ritiene di accettare lindicazione
proposta dalla Circoscrizione 7 e quella dalla Circoscrizione
10 (vedasi art. 14 comma 3);
- allart. 9 comma 2 le Circoscrizioni 1 e 3 richiedono
di specificare lente preposto e i casi di rifiuto,
mentre la Circoscrizione 8 chiede se tale attività
è limitata nel tempo o per specifici luoghi.
Si ritiene di accogliere parzialmente le indicazioni
indicando il soggetto che rilascia lautorizzazione,
mentre si ritiene che sia tale soggetto a valutare i
casi, ai sensi dei regolamenti vigenti;
- allart. 10 la Circoscrizione 1 rileva leccessivo
impatto sui residenti e la Circoscrizione 2 chiede di
adeguare lorario a quelli previsti per la quiete
delle persone nel Regolamento di Polizia Urbana; al
comma 2 la Circoscrizione 7 chiede di eliminare gli
intrattenimenti musicali o comunque di limitare lorario
alle 23 nei giorni feriali e non oltre le 0.00 nei giorni
festivi, mentre la Circoscrizione 8 chiede la limitazione
alle ore 22. La Circoscrizione 8 chiede di indicare
chi è competente a segnalare il disagio. Si ritiene
di non accettare le indicazioni in quanto la valutazione
degli intrattenimenti può essere fatta in sede
di rilascio dellautorizzazione anche in relazione
al contesto ambientale; laccertamento circa il
disturbo e quindi la segnalazione alla Città
per eventuali modificazioni dellorario è
prevista nellart. 15 comma 3 lettera b);
- allart. 12 le Circoscrizioni 3 e 10 chiedono
di specificare gli organi competenti. Si ritiene di
accogliere lindicazione inserendo il riferimento
alla competenza relativamente al tipo di danni arrecati
al patrimonio pubblico;
- allart. 13 comma 6 le Circoscrizioni 1, 3 e
7 ritengono di difficile applicazione il principio;
la Circoscrizione 1 ritiene inoltre che tale tipo di
attività possa arrecare disturbo. Si ritiene
di accogliere parzialmente il suggerimento, indicando
che nel caso di presenza di dehors delimitati e con
pedana, gli arredi possano essere lì ricoverati;
- allart. 14 la Circoscrizione 8 segnala che nel
caso di abusivismo non è più la Circoscrizione
ad essere competente. Inoltre rileva la mancata indicazione
dei locali dove ricoverare il materiale rimosso. La
Circoscrizione 9 chiede di allungare i tempi di preavviso
per la rimozione a 30 giorni. Si ritiene di accogliere
la richiesta circa la specificazione dei soggetti che
avviano lattività di rimozione. Non pare
opportuno specificare in sede regolamentare aspetti
logistici; infine non si ritiene di accogliere quanto
proposto dalla Circoscrizione 9, in quanto consentirebbe
la permanenza dellabuso per tempi eccessivi;
- allart. 15 la Circoscrizione 3 indica come di
difficile applicazione listituto della sospensione
della concessione. Si ritiene di mantenere larticolo
in quanto le fattispecie elencate possono essere superate
con una attività di manutenzione specifica; inoltre
la parziale revisione della documentazione da allegare
alla domanda e alla autorizzazione dovrebbe facilitare
il controllo;
- allart. 16 la Circoscrizione 10 chiede di indicare
se debbano essere calcolati, ai fini del pagamento della
COSAP, anche gli elementi di delimitazione. Non si ritiene
di accogliere la richiesta in quanto ciò risulta
già specificato con il rimando allart.
3 comma 1;
- allart. 18 le Circoscrizioni 3 e 9 indicano
la necessità di meglio specificare la disciplina
transitoria con particolare riferimento alle installazioni
già presenti. Si ritiene di accogliere lindicazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli
atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto
Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
di
approvare, per i motivi espressi in narrativa del presente
provvedimento che integralmente si richiamano, il nuovo
testo regolamentare (all. 1 bis - n. ) "OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS
STAGIONALI E CONTINUATIVI", abrogando gli artt.
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 e lallegato a) del testo
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 18 settembre 2000 (mecc. 2000 06024/52) e confermando,
transitoriamente, in vigore gli artt. 6, 7, 8 e gli
allegati b) e c) del succitato testo per quanto non
contrastante con quanto disposto dal testo approvato
con il presente provvedimento.
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OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO
DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI
ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITA
1.
Il presente regolamento disciplina loccupazione
del suolo pubblico (o privato con servitù di
uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici)
mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità
ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale
dellambiente cittadino e di promozione turistica
elaborati dalla Città.
2. Nel caso in cui la Città approvi i "progetti
integrati dambito" di cui al successivo articolo
5, in funzione dei valori storico ambientali o per promozione
turistica e commerciale, le disposizioni tecniche specifiche
in essi contenute integrano o modificano le norme tecniche
di carattere generale contenute nel presente regolamento.
ARTICOLO 2
DEFINIZIONI
1.
Per dehors si intende linsieme degli elementi
(mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in
modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o
privato gravato da servitù di uso pubblico, o
privato visibile da spazi pubblici) che costituisce,
delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto
- annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione
- con le distinzioni di cui ai successivi commi, od
annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione
di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti
descritti al comma 2 dellarticolo 3.
2. Per dehors stagionale si intende la struttura, le
cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite
all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato
gravato da servitù di uso pubblico, o privato
visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo
non superiore a 270 giorni nellarco dellanno
solare.
3. Per dehors continuativo si intende la struttura,
le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite
all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato
gravato da servitù di uso pubblico, o privato
visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo
non superiore a cinque anni a far data dal giorno del
rilascio della concessione per l'occupazione del suolo
pubblico.
ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE
1.
Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo
2 sono classificati come di seguito indicato:
a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche
(di lunghezza non superiore a metri due);
b. elementi complementari di copertura e riparo di cui
allallegato tecnico;
c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane,
stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti,
di cui allallegato tecnico;
d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività
di somministrazione di alimenti e bevande installati
nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa
igienico-sanitaria.
2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti
destinati al consumo diretto è consentita la
sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna
di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti
da manutenere e svuotare a cura del titolare; non è
consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato
alla sosta.
3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla
collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative
sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato
dei locali, non costituisce dehors. E ammessa
unicamente quando la larghezza del marciapiede consente
il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio
pedonale. E comunque soggetta al pagamento del
canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione,
realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali
di pubblico esercizio di somministrazione, necessita
di apposita concessione come previsto dal Regolamento
Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP.
ARTICOLO 4
UBICAZIONE E DIMENSIONI
1.
I dehors devono essere installati garantendo la maggiore
attiguità possibile allesercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti
di esso se per raggiungerli dallingresso dellesercizio
cui sono annessi è necessario lattraversamento
di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi
di strade classificate come di viabilità marginale
di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada.
Non è consentito installare dehors o parti di
esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto
di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici,
o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni)
inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati
ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi
ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal
filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve
essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare
inferiori solo previa autorizzazione vincolante del
responsabile delledificio stesso. Non è
consentito installare dehors o parti di esso a contatto
o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti
sottosposti a vincolo architettonico o ambientale, se
non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors
non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi
commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti
di esso in contrasto con il Codice della Strada. In
particolare in prossimità di intersezioni viarie
i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale
di sicurezza. La distanza dallintersezione non
deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va
misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel
progetto sia indicata una distanza inferiore sarà
vincolante il parere del settore tecnico competente
in materia di viabilità e traffico. In nessun
caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti
semaforici. Qualora linstallazione del dehors
occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il
titolare dellesercizio provvederà a sue
spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso
occultata, sentito il competente Settore Tecnico.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi
pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve
essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di
fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede
risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso
deve essere lasciato libero lintero marciapiede.
5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata
alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura
del titolare concessionario, adeguata segnalazione,
ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta
permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione
di divieto di fermata, durante la fase di permanenza
del dehors.
6. È consentita unoccupazione di spazi
limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più
rispetto alla proiezione dellesercizio, previo
assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi
e dei condomini adiacenti. Tale percentuale può
essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel
caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore
rispetto alla proiezione dellesercizio lestensione
lineare massima non può superare i metri 15;
la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore
a metri 1,50. Il parere del condominio, di cui al presente
comma, non è necessario nel caso in cui il dehors
sia collocato sotto aree porticate o nel caso in cui
loccupazione in eccesso, rispetto alla proiezione
dellesercizio, sia limitata a metri 1.
7. La profondità massima nel caso di strade veicolari
con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più
la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente
comma 4; nei portici la profondità massima consentita
è pari ad un terzo della profondità interna
del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata
al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati
la profondità massima che può risultare
pari al ribaltamento della larghezza, non deve essere
superiore al 30% della profondità dellarea
pedonale. In tutti i casi deve essere lasciato uno spazio
libero non inferiore a metri 3,50.
8. Negli assi porticati afferenti a vie e corsi percorribili
veicolarmente non è ammessa loccupazione
del suolo esterno al porticato stesso. Nelle altre aree
porticate permane tale divieto ad eccezione delle aree
previste nellallegato tecnico.
9. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali
larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono
previsti limiti specifici; loccupazione sarà
valutata dai settori competenti in sede di rilascio
dellautorizzazione, in riferimento allambiente
e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e giardini
il parere del Settore Verde Pubblico risulterà
vincolante per quanto riguarda lindicazione delle
modalità di collocazione del dehors.
10. I dehors devono essere realizzati in conformità
alla normativa sulle barriere architettoniche e devono
risultare accessibili ai soggetti diversamente abili
salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte
nella relazione dal tecnico abilitato che redige la
domanda.
11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva
tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore
a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità
di servizi igienici adeguati.
ARTICOLO 5
PROGETTI INTEGRATI DAMBITO
1.
La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni, sentite
le Associazioni di Via regolarmente iscritte nellapposito
Albo ove esistenti e le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, possono predisporre progetti integrati
dambito relativamente agli insediamenti commerciali
contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli
arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici
di confronto con i settori competenti per indirizzare
eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del
presente articolo.
2. La Giunta Comunale, su proposta dellAssessore
competente alle attività economiche diffuse,
approva progetti integrati dambito predisposti
dal Settore Urbanistica Commerciale e dal Settore Arredo
e Immagine Urbana, o dalle Circoscrizioni in collaborazione
con i Settori anzidetti.
3. La Civica Amministrazione e le Circoscrizioni promuovono
incontri al fine di incentivare e verificare progetti
integrati dambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani
e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative
regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono presentare
progetti integrati dambito relativamente alle
strutture e agli arredi dei dehors alla Circoscrizione
territorialmente competente, che li trasmette al Settore
Urbanistica Commerciale per la valutazione tecnica,
da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti
e la Commissione di cui allart. 6, comma 5. La
Giunta Comunale per l'approvazione sottopone tali progetti
al parere non vincolante del Consiglio Circoscrizionale
competente.
5. Nel caso di progetti integrati dambito proposti
dalle Associazioni di Via o dalle Circoscrizioni, potranno
essere previste riduzioni della COSAP e della CIMP per
gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati,
i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno
attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a
partire dalla data di approvazione del progetto e presentare
formale istanza di rilascio di concessione occupazione
suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dallarticolo
6.
ARTICOLO 6
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLISTANZA E DEL RILASCIO
DELLA CONCESSIONE DI DEHORS
1.
Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio
artigianale di prodotti destinati al consumo diretto
che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo
su suolo pubblico (o privato gravato da servitù
di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.
2. Tale concessione è rilasciata dal Settore
COTSP relativamente ai dehors continuativi e dalla Circoscrizione
territorialmente competente per i dehors stagionali.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui
ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di
somministrazione o del laboratorio artigianale deve
presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni
prima di quello previsto per l'installazione del dehors.
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del
Settore o al Direttore della Circoscrizione che rilascia
la concessione stessa. I termini del procedimento per
il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni;
nel caso della Circoscrizione I Centro tale termine
è di 90 giorni. Tali termini sono validi anche
nel caso in cui si renda necessaria la convocazione
della Conferenza dei Servizi di cui al comma 7 del presente
articolo. Trascorsi tali termini varrà il principio
del silenzio-assenso purché le strutture non
siano in contrasto con quanto previsto dal presente
regolamento e dallallegato tecnico.
4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate
dalla seguente documentazione:
a: planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali
siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti
allo stato di fatto dell'area interessata, nonché
l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area
su cui il dehors viene ad interferire e leventuale
presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione,
ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico,
e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie
in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche
della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati
dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti
all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture,
materiali di facciata, elementi architettonici. Gli
elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato
alla professione;
b. relazione tecnica;
c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta
eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi
di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni,
coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere,
cestini per rifiuti);
e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali
e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere
inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
f. nulla osta della proprietà delledificio
(condominio) e del proprietario dellunità
immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto
di un edificio o su area privata;
g. nulla osta della proprietà delledificio
(condominio), del proprietario dellunità
immobiliare e dellesercente del negozio adiacente
qualora loccupazione si estenda anche in aree
limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio
richiedente;
h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera
di Commercio;
i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per
l'esercizio di attività di somministrazione o
denuncia di inizio attività a seguito di subingresso
nella titolarità o nella gestione dell'attività;
j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria
per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale
di produzione alimenti;
k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici
e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative
vigenti;
l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per
la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate
nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere
il previsto nulla-osta igienico sanitario;
m. versamenti COSAP e TARSU relativi all'anno precedente
(nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso
di smarrimento potrà essere presentata regolare
autocertificazione;
n. autocertificazione circa la disponibilità
di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili,
così come previsto dal seguente art. 13, comma
6.
5. Nel caso dei dehors continuativi, per tutto il territorio
cittadino, o stagionali, se inseriti nella Zona Urbana
Centrale Storica, il progetto sarà sottoposto
a parere vincolante di apposita commissione tecnica
nominata dalla Giunta Comunale, su proposta dellAssessore
competente allarredo urbano. Il rilascio è
subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Arredo e Immagine Urbana in materia di inserimento
ambientale e qualità dei manufatti;
- Settore Urbanistica Commerciale in materia di compatibilità
ed opportunità commerciale;
- Settore Viabilità e Traffico in materia di
viabilità;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta
interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della
modalità di installazione.
6. Il rilascio della concessione occupazione suolo per
dehors stagionali nelle altri parti della Città
è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Settore Viabilità e Traffico in materia di
viabilità;
- Settore Arredo e Immagine Urbana, per la conformità
dell'installazione a quanto indicato nellallegato
tecnico in funzione della coerenza formale con i caratteri
dello scenario cittadino;
- Settore Verde Pubblico Gestione, nel caso la richiesta
interessi aree verdi, parere vincolante ai fini della
modalità di installazione.
7. Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero
entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
al fine di addivenire ad una decisione entro i termini
stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni),
deve essere indetta una conferenza di servizi. Si considera
acquisito l'assenso del Settore il quale, regolarmente
convocato, non abbia partecipato alla conferenza, salvo
che esso non comunichi al soggetto procedente il proprio
motivato dissenso entro 5 giorni dalla conferenza stessa;
i tempi del procedimento rimangono comunque quelli definiti
nel comma 3 del presente articolo.
8. La concessione di occupazione suolo pubblico con
dehors stagionale è rilasciata per un periodo
complessivo non superiore a 270 giorni nellarco
dellanno solare, così come disposto allarticolo
2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità
riportate agli articoli 7 e 8. Sullatto di concessione
è prescritto lobbligo di presentare, entro
30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in
duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia,
debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento,
verrà restituita al richiedente e costituirà
parte integrante della documentazione relativa allautorizzazione.
9. La concessione di occupazione del suolo pubblico
con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque
anni, dalla data del rilascio della concessione stessa,
purché il titolare dellesercizio a cui
è annesso il dehors presenti annualmente ed entro
30 giorni dalla scadenza dellannualità,
una comunicazione di proseguimento delloccupazione
del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che
hanno determinato il rilascio del provvedimento. La
comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante
la totale conformità del dehors a quello precedentemente
autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere
presentata relazione fotografica non anteriore a 30
giorni e la documentazione comprovante i versamenti
COSAP e TARSU riferiti allanno precedente (nel
caso di smarrimento potrà essere presentata regolare
autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è
variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g)
comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata
e datata dallufficio preposto al rilascio del
provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione
per farne parte integrante.
10. Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione
suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti all'articolo
15, il titolare dell'esercizio può presentare
nuovamente istanza con le modalità riportate
ai commi 2 e 3 a condizione che, sia costituito, a titolo
di garanzia, un deposito cauzionale (cauzione in numerario
o in titoli di Stato o mediante polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari
a 5 volte il canone da corrispondere a favore della
Città di Torino rappresentata dal relativo organo
competente. Tale somma deve essere svincolata decorsi
due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione
suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze
a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate
per la violazione di disposizioni normative o regolamentari
relative a dehors o all'esercizio di attività
mediante dehors. L'importo del deposito cauzionale sarà
decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione
per l'eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata
occupazione abusiva così come previsto al comma
3 dell'articolo 14.
11. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile
dellunità organizzativa preposta al rilascio
del provvedimento deve darne comunicazione al Settore
COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana, al Settore
Viabilità e Traffico, alla Sezione Territoriale
di Circoscrizione del Corpo di Polizia Municipale ed
al Settore Attività Economiche Produttive e di
Servizio.
12. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo
privato non gravato da servitù di uso pubblico,
ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi
istanza per linstallazione della struttura e documentazione
analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione
delle dichiarazioni relative ai versamenti COSAP) solo
quando gli eventuali elementi di copertura (esclusi
gli ombrelloni) siano visibili dallo spazio pubblico.
ARTICOLO 7
PROROGA DEHORS STAGIONALI
1.
La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di
suolo privato gravato da servitù di uso pubblico)
con dehors stagionale può essere prorogata previa
presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza
originaria, di istanza in bollo al Direttore della Circoscrizione
di pertinenza o al Dirigente del Settore COTSP a seconda
delle rispettive competenze. Resta fermo che la durata
complessiva del periodo di installazione non potrà
superare i 270 giorni nellarco dellanno
solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.
ARTICOLO 8
RINNOVO DEHORS STAGIONALI
1.
La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors
stagionale può essere rinnovata previa verifica
della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità
e non può comunque essere soggetta a più
di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente
dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda
presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché
dovrà essere ripresentata la domanda così
come definito allart. 6.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione
suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dellesercizio
dovrà presentare formale istanza in bollo 30
giorni prima di quello previsto per linstallazione,
contenente la dichiarazione attestante la totale conformità
del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando
alla stessa la documentazione comprovante i versamenti
COSAP e TARSU riferiti allanno precedente ed il
nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dellarticolo
6. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata
regolare autocertificazione. I termini del procedimento
per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30
giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione
e del suo rilascio, il Responsabile dell'unità
preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione
al Settore COTSP, al Settore Arredo e Immagine Urbana,
al Settore Viabilità e Traffico, alla Sezione
Territoriale di Circoscrizione del Corpo di Polizia
Municipale ed al Settore Attività Economiche
e di Servizio, entro 10 giorni dalla presentazione della
domanda. Tali settori dovranno comunicare eventuali
variazioni rispetto al parere espresso in occasione
del rilascio dellautorizzazione.
ARTICOLO 9
ATTIVITA
1.
Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio,
larea occupata è destinata allattività
di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi
di somministrazione potranno essere installati banchi
ed attrezzature per lo svolgimento dellattività
autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico
sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti
musicali, preventivamente autorizzati dal competente
settore. È vietato lutilizzo di qualsiasi
impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare
pregiudizio al riposo delle persone.
3. Nei dehors è vietata linstallazione
di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
ARTICOLO 10
ORARIO
1.
Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio
a cui è annesso. Le attività di somministrazione
e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors
collocati su suolo pubblico e privato devono cessare
alle ore 02.00 salvo che per le giornate di venerdì
e prefestive quando è consentito posticipare
il termine delle attività alle ore 03.00 del
giorno successivo.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare
non oltre le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere
modificato con ordinanza del Sindaco.
ARTICOLO 11
REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO,
LAVORI NELLAREA O NEL SOTTOSUOLO DELLAREA
OCCUPATA DA DEHORS
1.
Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione
del suolo pubblico con dehors è revocata con
provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio
della concessione che provvede alla comunicazione al
destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi
di motivata urgenza la comunicazione alla parte può
avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è
sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio
del provvedimento nei seguenti casi:
a. ogni qualvolta nella località interessata
debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di
pubblico interesse, manutenzione delle proprietà
comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o
per interventi di manutenzione, non realizzabili con
soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il
pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto
al rilascio del provvedimento di concessione provvede
a comunicare al destinatario la data in cui il suolo
dovrà essere reso libero da tutti gli arredi
con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione,
qualora non comporti revoche della concessione dovrà
avvenire con 15 giorni di preavviso;
b. per leffettuazione di lavori di pronto intervento
che necessitino della rimozione immediata degli arredi,
la comunicazione alla parte può avvenire in forma
urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione
in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati
motivi di tutela dell'incolumità pubblica lEnte
competente allattività di pronto intervento
è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione
di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse
pubblico è previsto il rimborso del canone versato
anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto,
su richiesta del concessionario, in detrazione al canone
degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile dellunità
organizzativa preposta al rilascio del provvedimento
deve darne comunicazione al Settore COTSP, al Settore
Arredo e Immagine Urbana, al Settore Viabilità
e Traffico, alla Sezione Territoriale di Circoscrizione
del Corpo di Polizia Municipale ed al Settore Attività
Economiche e di Servizio.
ARTICOLO 12
DANNI ARRECATI
1.
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico
o a proprietà private dagli elementi costituenti
il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio
commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale,
alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di
proprietà pubblica, i settori comunali competenti,
relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno
all'esecuzione di specifici interventi di ripristino,
addebitando al concessionario le spese sostenute oltre
ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 13
MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA
1.
E fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato
in concessione in perfetto stato igienico-sanitario,
di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse
condizioni tecnico estetiche con cui è stato
autorizzato.
2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono
essere manutenuti sempre in ordine, puliti e funzionali,
non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione,
graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non
autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors
non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi
sull'area verde occupata o potatura delle alberature
esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente
dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti,
da prevedere nel progetto, così come definito
nel Regolamento di Polizia Urbana.
5. Leventuale sostituzione di elementi di arredo
con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma
e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione
del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui
al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente
ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente,
sulla pedana, allinterno della apposita delimitazione,
pena lapplicazione delle sanzioni pecuniarie per
la violazione del presente Regolamento, nonché
la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della
concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dellesercizio
gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente
ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dallesterno,
pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione
suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del
provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio
è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo
ogni singolo elemento del dehors.
ARTICOLO 14
SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE
1.
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento
COSAP, è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di
500 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate
a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di
suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione
e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o
oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività
commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso,
è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi,
mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro
5 giorni dalla contestazione.
3. Lorgano accertatore deve intimare sul verbale
di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi
entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione
alla Circoscrizione, al Settore COTSP, al Settore Attività
Economiche e di Servizio. Nel caso in cui il trasgressore
non provveda, il Settore COTSP emette un atto di diffida
che intima la rimozione delle strutture abusivamente
installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dellesercizio
cui il dehors è annesso non provveda nei termini
fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture
saranno rimosse dufficio con spese a carico del
titolare dellattività commerciale cui la
struttura è annessa. Inoltre lomessa rimozione
nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio
di una nuova concessione per lanno successivo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali
od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per
la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà
tenuto a disposizione dellinteressato per 60 giorni;
scaduto tale termine si provvederà ad emettere
provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è
dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente
verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto
o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle
relative operazioni si dovrà dare atto in apposito
verbale di rimozione redatto da personale del Corpo
di Polizia Municipale.
5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata
con strutture non funzionalmente connesse ad attività
commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste
dal Codice della Strada.
ARTICOLO 15
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1.
I provvedimenti dei commi successivi sono applicati
in osservanza della normativa vigente in materia di
disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi
una delle seguenti condizioni:
a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili
modificazioni rispetto al progetto approvato;
b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla
normativa vigente;
c. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al
decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o
le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni
di efficienza tecnico estetica posseduti al momento
del rilascio della concessione.
Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione
del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata
potrà riprendere solo quando sarà accertato
il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano
l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi
una delle seguenti condizioni:
a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1
articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità
previste nellarticolo 13;
b. le attività svolte sull'area siano causa di
disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo
venga accertato dalle autorità competenti;
c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per
loccupazione di suolo pubblico e della TARSU;
d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente
inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo
superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il
periodo di godimento delle ferie;
e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui
alle lettere precedenti del comma 2;
f. nel caso di mancato invio della comunicazione di
cui al comma 9, articolo 6 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b),
d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal
soggetto preposto al rilascio della concessione, previa
notifica di un atto di diffida con cui si intima la
regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle
cause che hanno determinato le irregolarità accertate,
nei termini indicati nella diffida stessa.
5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti
di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia
Municipale, che trasmette le relative segnalazioni allufficio
preposto al rilascio della concessione per l'adozione
degli opportuni provvedimenti.
ARTICOLO 16
PAGAMENTO DEL CANONE
1.
Il canone relativo alloccupazione con dehors annesso
ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie
totale dellarea nella quale il concessionario
è autorizzato a collocare gli elementi descritti
al comma 1 dell'articolo 3.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori
artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono
equiparati a dehors al fine della corresponsione del
canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del
canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone
da parte di soggetti autorizzati alloccupazione,
il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi
legali, nonché della sanzione amministrativa
prevista dal vigente Regolamento COSAP.
ARTICOLO 17
DEROGHE
1.
E possibile con provvedimento motivato della Giunta
Comunale adottare, previo parere del settore competente,
deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente
Regolamento relativamente:
a. agli elementi di cui allarticolo 3 comma 1
lettere a), b), c);
b. alla collocazione del dehors al di là di strade
adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità
risulti secondaria (in particolare nella fattispecie
di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).
Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità
preposta al rilascio della concessione, che le trasmetterà
ai settori competenti per la materia oggetto di deroga.
La deroga sarà consentita solo previo parere
favorevole di tutti i settori coinvolti.
ARTICOLO 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1.
In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica,
in specifici ambiti territoriali oggetto di riqualificazione
urbana e nellambito di progetti integrati dambito,
la Giunta Comunale può deliberare una riduzione
del canone dovuto per linstallazione di dehors.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno
presentare, al momento della scadenza della concessione
in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo
285/1992, al vigente Regolamento COSAP per loccupazione
di Suolo Pubblico, al Regolamento per il Canone sulle
iniziative pubblicitarie ed al Regolamento di Polizia
Urbana.
4. In attesa dellapprovazione del nuovo allegato
tecnico, esso rimane quello approvato con deliberazione
Consiglio Comunale mecc. 2000-06024/52 in data 18 settembre
2000, per quanto non contrasta con le disposizioni contenute
nel presente provvedimento.
5. In attesa dellapprovazione del nuovo allegato
tecnico non possono essere rilasciate concessioni relative
ai dehors continuativi di cui allarticolo 2 comma
3.
6. Per il primo anno di applicazione, i tempi previsti
per il rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
7. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con
dehors relative a domande presentate prima dell'entrata
in vigore del presente regolamento sono rilasciate in
base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni sulle modalità di
funzionamento nonché il regime sanzionatorio
previsto nel presente Regolamento.
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