Regolamento
dell'Albo delle Associazioni di Via
della Circoscrizione n. 1 - Centro - Crocetta
Articolo
1 - Finalità
Al
fine di agevolare i rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione
e le Associazioni di Via operanti nel nostro territorio
e conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale
del 26 maggio 2003 (n. mecc. 2003-01233/016), è
istituito presso la Circoscrizione n. 1 l'Albo delle
Associazioni di Via.
Articolo
2 - Requisiti
Qualsiasi
Associazione di Via ha diritto all'iscrizione all'Albo,
a condizione che:
1.
Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività
svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi
vigenti in materia;
2. Preveda come finalità principale la rappresentanza
e la promozione commerciale di un'area territoriale
ben definita riferita ai suoi problemi specifici;
3. L'Associazione si doti di uno statuto nel quale siano
previste:
· Le modalità per l'elezione degli organi,
da effettuarsi almeno ogni quattro anni.
· La rendicontazione annuale da approvare in
sede di Assemblea dei Soci.
· I criteri per l'adesione annuale dei Soci.
· La definizione precisa dell'ambito territoriale
alla quale l'Associazione si riferisce e che dovrà
rappresentare un' area in cui sono presenti almeno sessanta
attività economiche. In funzione di peculiari
caratteristiche del territorio potranno essere ammesse
deroghe motivate al numero di esercizi commerciali che
verranno di volta in volta valutate dalla Circoscrizione
1.
4. Il Possesso dei requisiti di rappresentanza previsti
all'articolo 6 del presente Regolamento.
Hanno
diritto di iscriversi le Associazioni aperte alla partecipazione
dei residenti, purchè la maggioranza assoluta
del Consiglio Direttivo sia composta esclusivamente
da operatori economici, con attività sull'area
di riferimento
Articolo
3 - Presentazione della domanda
1.
La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni
deve essere indirizzata al Presidente della Circoscrizione
n. 1, redatta in carta semplice, su apposito modulo
predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal
Legale Rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato
l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare
la sussistenza dei requisiti richiesti ed indicare le
finalità e le caratteristiche dell'Associazione,
il numero degli aderenti, la struttura organizzativa,
i modi di utilizzo dei contribuiti erogati, le modalità
di attribuzione delle cariche associative.
3. Nel caso in cui l'Associazione non rappresenti almeno
sessanta esercizi potrà presentare domanda di
iscrizione motivando la peculiarità del territorio.
Articolo 4 - Iscrizione all'Albo
1.
L'iscrizione all'Albo è disposta, con deliberazione
del Consiglio di Circoscrizione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della domanda, previa istruttoria
dell'ufficio competente afferente la III Commissione.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta
di integrazione della documentazione e riprende a decorrere
dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere rigettata, entro sessanta
giorni, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo
2, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza
di quanto previsto dal successivo articolo 5. Il Consiglio
di Circoscrizione può altresì disporre
motivatamente la cancellazione dell' Associazione dall'Albo.
4. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione
dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione
viene notificato al soggetto interessato a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata entro
i quindici giorni successivi all'adozione.
Articolo 5 - Aggiornamento dell'Albo
1.
Periodicamente l'Amministrazione può disporre,
dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte,
l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento
o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui
all' articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno provvedere entro 60 giorni.
Articolo 6 - Rappresentanza
Entro
il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'Associazione
di Via, dovrà presentare un'autocertificazione,
riferita al 31 dicembre dell'anno precedente che attesti
il livello di rappresentanza dell'Associazione rispetto
all'insieme degli esercizi commerciali e delle attività
economiche sul proprio territorio , che non potrà
essere numericamente inferiore ad:
· almeno il 20% di tutte le attività o
esercizi presenti sul territorio per il primo ed il
secondo anno di costituzione dell'Associazione;
· almeno il 35% di tutte le attività o
esercizi presenti sul territorio dal terzo anno di costituzione
dell'Associazione.
Nella stessa autocertificazione dovranno essere elencate
le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi
li ricopre, con la data ed il verbale dell'ultima elezione.
In ogni via potrà sussistere una sola Associazione
di Via; nel caso di un numero maggiore, sarà
ritenuta rappresentativa quella con il maggior numero
di esercizi aderenti; mentre in caso di parità
sarà presa in considerazione quella di più
vecchia istituzione.
Articolo
7 - Vigilanza sull'Albo
La
Circoscrizione, si riserva la possibilità di
verificare la documentazione relativa agli adempimenti
previsti dallo Statuto associativo e la veridicità
delle autocertificazioni presentate.
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