ASSOCIAZIONI DI VIA

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Regolamento dell'Albo delle Associazioni di Via
della Circoscrizione n. 1 - Centro - Crocetta

Articolo 1 - Finalità

Al fine di agevolare i rapporti di collaborazione tra l'Amministrazione e le Associazioni di Via operanti nel nostro territorio e conformemente alla deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (n. mecc. 2003-01233/016), è istituito presso la Circoscrizione n. 1 l'Albo delle Associazioni di Via.

Articolo 2 - Requisiti

Qualsiasi Associazione di Via ha diritto all'iscrizione all'Albo, a condizione che:

1. Non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti e le attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle Leggi vigenti in materia;
2. Preveda come finalità principale la rappresentanza e la promozione commerciale di un'area territoriale ben definita riferita ai suoi problemi specifici;
3. L'Associazione si doti di uno statuto nel quale siano previste:
· Le modalità per l'elezione degli organi, da effettuarsi almeno ogni quattro anni.
· La rendicontazione annuale da approvare in sede di Assemblea dei Soci.
· I criteri per l'adesione annuale dei Soci.
· La definizione precisa dell'ambito territoriale alla quale l'Associazione si riferisce e che dovrà rappresentare un' area in cui sono presenti almeno sessanta attività economiche. In funzione di peculiari caratteristiche del territorio potranno essere ammesse deroghe motivate al numero di esercizi commerciali che verranno di volta in volta valutate dalla Circoscrizione 1.
4. Il Possesso dei requisiti di rappresentanza previsti all'articolo 6 del presente Regolamento.

Hanno diritto di iscriversi le Associazioni aperte alla partecipazione dei residenti, purchè la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo sia composta esclusivamente da operatori economici, con attività sull'area di riferimento

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Presidente della Circoscrizione n. 1, redatta in carta semplice, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal Legale Rappresentante.
2. La domanda, alla quale dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo statuto, dovrà attestare la sussistenza dei requisiti richiesti ed indicare le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, il numero degli aderenti, la struttura organizzativa, i modi di utilizzo dei contribuiti erogati, le modalità di attribuzione delle cariche associative.
3. Nel caso in cui l'Associazione non rappresenti almeno sessanta esercizi potrà presentare domanda di iscrizione motivando la peculiarità del territorio.


Articolo 4 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta, con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa istruttoria dell'ufficio competente afferente la III Commissione.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può essere rigettata, entro sessanta giorni, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5. Il Consiglio di Circoscrizione può altresì disporre motivatamente la cancellazione dell' Associazione dall'Albo.
4. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ed inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.


Articolo 5 - Aggiornamento dell'Albo

1. Periodicamente l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all' articolo 3.
2. Le Associazioni dovranno provvedere entro 60 giorni.


Articolo 6 - Rappresentanza

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente dell'Associazione di Via, dovrà presentare un'autocertificazione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente che attesti il livello di rappresentanza dell'Associazione rispetto all'insieme degli esercizi commerciali e delle attività economiche sul proprio territorio , che non potrà essere numericamente inferiore ad:
· almeno il 20% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio per il primo ed il secondo anno di costituzione dell'Associazione;
· almeno il 35% di tutte le attività o esercizi presenti sul territorio dal terzo anno di costituzione dell'Associazione.
Nella stessa autocertificazione dovranno essere elencate le cariche statutarie ed i relativi nominativi di chi li ricopre, con la data ed il verbale dell'ultima elezione. In ogni via potrà sussistere una sola Associazione di Via; nel caso di un numero maggiore, sarà ritenuta rappresentativa quella con il maggior numero di esercizi aderenti; mentre in caso di parità sarà presa in considerazione quella di più vecchia istituzione.

Articolo 7 - Vigilanza sull'Albo

La Circoscrizione, si riserva la possibilità di verificare la documentazione relativa agli adempimenti previsti dallo Statuto associativo e la veridicità delle autocertificazioni presentate.

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