Città di Torino > Tasse e Tributi > CIMP
Il Settore Servizi Pubblicitari è inserito nel Progetto Qualità del Comune di Torino per i servizi erogati agli utenti.
Certificato ISO 9001 PDF | 400Kb
Carta della Qualità dei Servizi Autorizzazioni impianti pubblicitari (CIMP) PDF | 120Kb
E' attivo un servizio di call center di primo livello al numero di telefono: 011- 4424637 con la seguente articolazione oraria:
dal Lunedì al Venerdì: 8,00 –18,00
Sabato: 8,30 –12,30
E' possibile rivolgere al call center richieste di informazione di carattere generale sull'attività del Settore e sull'orario degli uffici; nel caso di richieste più complesse le telefonate sono girate direttamente agli uffici competenti.
Alla sezione Uffici Competenti sono riportati i numeri telefonici dei singoli uffici. Poiché in orario 8.30 – 12.30 gli operatori del Settore sono impegnati nel ricevimento dell'utenza, si consiglia di contattare gli uffici nella fascia oraria 14.30 – 16.30.
E' attivo un indirizzo di posta elettronica cui inviare richieste di informazioni: cimp@comune.torino.it
Le richieste che pervengono attraverso tale modalità sono evase entro 30 gg. dalla ricezione. La maggior parte delle richieste trovano comunque riscontro nell'arco di 2/7 giorni.
Salvo diversa deliberazione dell’Amministrazione Comunale, la scadenza prevista per il pagamento degli avvisi bonari relativi al canone Cimp è fissata al 31 Maggio.
Gli avvisi saranno distribuiti sul territorio circa 20gg. prima del termine previsto per il versamento.
Le tariffe vengono approvate entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.
Il Settore provvederà a pubblicare su questa pagina web le scadenze ufficiali per il pagamento degli avvisi monorata e plurirata non appena le stesse saranno deliberate dalla Giunta Comunale.
In caso di mancato ricevimento dell’avviso, è opportuno rivolgersi all’ufficio Gestione canone telefonando ai numeri: 011/4424613 o 011/4424641.
A decorrere dal 13/06/2011 la presentazione di domande di autorizzazione allinstallazione di impianti pubblicitari in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale comporterà nuovi adempimenti. Per i dettagli si rimanda alla relativa istruzione.
La Città di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2000, applica sul proprio territorio comunale il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità.
Il relativo Regolamento Comunale n. 268 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000) è stato revocato in data 27/04/2010 e sostituito dal vigente Regolamento Comunale n. 335 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 - mecc. 2010 1889/013 - esecutiva dal 10 maggio 2010).
Il canone è il corrispettivo dovuto al Comune per la pubblicità effettuata nel proprio territorio a qualsiasi titolo e con qualunque mezzo pubblicitario, sia esso temporaneo o permanente.
Salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (Regolamento n. 335), chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, anche temporanee, deve essere preventivamente autorizzato e corrispondere il canone sulla pubblicità esposta (per esoneri, esenzioni e riduzioni vedasi artt. 21 e 22 Regolamento Comunale n. 335).
L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Si considerano permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale; temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
La domanda di autorizzazione, sia per la pubblicità temporanea che per quella permanente (insegne e cartellonistica) deve essere presentata, in bollo, presso gli uffici del Settore Servizi Pubblicitari mediante appositi moduli forniti dagli stessi, disponibili anche su questo sito (alla voce Istruzioni e Modulistica).
Gli uffici hanno sede in C.so Racconigi 49 a Torino.
La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone (fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento CIMP) e nel caso in cui si intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.
Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare, si differenziano a seconda dell'iter amministrativo che le diverse tipologie di istanze richiedono.
La domanda può essere presentata:
Ciascuna delle sopraindicate procedure si conclude con il rilascio di un atto autorizzatorio o di un atto di diniego.
La competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita alla:
Divisione Servizi Tributari e Catasto, Settore Servizi Pubblicitari.
Sede: C.so Racconigi 49 - 10139 Torino - 3° piano
Fax: 011/4424801
Orario Ricevimento Pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Funzionario Responsabile: dott. Giuseppe Falcone (Insegne di Esercizio) - dott. Vincenzo Panetta (Pubblicità Temporanea) - dott. Alessandro Sconfienza (Pubblicità Contenzioso)
Dirigente Responsabile: d.ssa Daniela Maria Vitrotti
Gli uffici si occupano di:
Telefoni: 011 442 / 4160 - 4837 - 4633 - 4803 - 4642 - 4632 - 4630
Fax: 011 442 4801
Telefoni: 011 442 / 4643 - 4840 - 4823
Fax: 011 442 4801
Esclusivamente per LOCANDINE : 011 442 / 0418 - 4629 - 0424 (consultare il sito www.comune.torino.it/affissioni)
Telefoni: 011 442 / 0405 - 0406 - 0408
Fax: 011 4433643
L'ufficio riceve su appuntamento da concordarsi telefonicamente ai numeri indicati.
Per le tipologie e le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari si rimanda agli artt. 7 e ss. del Piano Generale Impianti Pubblicitari (Regolamento Comunale n. 248).
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito del Settore Tecnico Arredo Urbano.
Il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato alla superficie occupata, alla tipologia dell'impianto pubblicitario ed alla durata della sua esposizione.
A norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale. Per l'anno 2010 sono state confermate le tariffe ordinarie per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie già in vigore per il 2009 . Per la pubblicità permanente, la tariffa base annua è di € 44,40 per metro quadrato.
Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 (vedere nota (5) del Regolamento Comunale n. 335/2010).
Le modalità di pagamento del canone differiscono se si tratta di:
Dove / come pagare:
| Dove si paga | Modalità di pagamento | Spese di commissione |
|---|---|---|
| Sportelli Soris S.p.A. Via Vigone 80, Torino Lun-ven: 8.30 - 13.30 |
Esibendo il documento rilasciato dall'ufficio competente, in contanti o con carta Pagobancomat |
Nessuna |
Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione ("canone di primo accoglimento") deve essere effettuato all'atto del rilascio della stessa.
Per la procedura ordinaria, il canone è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione degli impianti, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione, ed il 31 dicembre successivo; per la procedura semplificata, il canone decorre dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici.
Per importi superiori ad euro 1.549,37, se richiesto, il pagamento rateale deve essere completato entro la fine dell'anno.
| Dove si paga | Modalità di pagamento | Spese di commissione |
|---|---|---|
| Sportelli Soris S.p.A. Via Vigone 80, Torino Lun-ven: 8.30 - 13.30 |
Esibendo il documento rilasciato dall'ufficio competente, in contanti o con carta Pagobancomat |
Nessuna |
Per le somme dovute per gli anni successivi al primo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire i pagamenti dovuti entro i termini previsti ed indicati nell'avviso di pagamento che sarà recapitato presso la sede dell'esercizio o, se richiesto, presso la sede legale.
| Dove si paga | Modalità di pagamento | Spese di commisione |
|---|---|---|
| Uffici postali | Bollettino postale allegato all'avviso di pagamento | Normale bollettino |
| Sportelli Soris S.p.A. Via Vigone 80, Torino Lun. - ven.: 8.30 - 13.30 |
Esibendo l'avviso di pagamento, in contanti o con carta Pagobancomat | Nessuna |
| Sportelli delle banche convenzionate (per l'elenco: www.soris.torino.it) |
Esibendo l'avviso di pagamento, in contanti o con carta Pagobancomat | Secondo convenzione |
| Chioschi e sportelli bancomat "Unicredit" | Utilizzando carte "Pagobancomat" emesse da qualsiasi banca con la funzione "Pagamenti Convenzionati" | Nessuna |
| Tabaccherie e ricevitorie convenzionate che espongono il marchio "Punto LIS" (www.puntolis.it per individuare il "Punto LIS" più vicino) | Esibendo l'avviso di pagamento | Euro 1,55 |
| On line sul sito internet: www.soris.torino.it | Con Carta di Credito - BankPass - PayPal | Condizioni economiche sul sito internet |
Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:
Il mancato pagamento viene perseguito a mezzo riscossione coattiva da parte del Concessionario del Servizio.
I casi di esonero, esenzione e riduzione relativi al canone sono contemplati dagli artt. 21 e 22 del Regolamento n. 335, che, per chiarezza, di seguito si riportano integralmente.
Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:
Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:
Riduzione del pagamento del canone
La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:
Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c) e d) , la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.
Agevolazioni
I casi di agevolazione sono disciplinati dall'art. 23 del Regolamento CIMP.
Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, la Giunta Comunale provvede a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
Qualora le insegne di esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, per un periodo superiore a mesi 6, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera, per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal pagamento del canone.
L'autorizzazione è rilasciata entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 5, comma 3, del Regolamento n. 335, qualora tutti i Settori Tecnici comunali coinvolti nell'istruttoria abbiano espresso parere favorevole.
L'esito della domanda viene comunicato all'utente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento, verrà indicato anche l'importo del canone dovuto, da pagare presso gli sportelli di SORIS S.p.A., comprensivo di bollo e dei diritti di permesso e di segreteria, previsti e assolti in modo virtuale.
Entro 15 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato (o incaricato munito di delega) si deve presentare presso l'ufficio preposto, munito della lettera di accoglimento e di documento di identità in corso di validità , al fine di poter ritirare il relativo atto autorizzatorio.
Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne di esercizio il rinnovo dell'autorizzazione è automatico e tacito alla scadenza, purché non siano intervenute variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. A corredo della stessa deve essere prodotta una dichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera con quanto precedentemente autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Regolamento n. 335, l'autorizzazione decade nei seguenti casi:
Qualora necessario, l'Ufficio può rilasciare un duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda, in bollo, presentata dal titolare dell'autorizzazione (o da persona da questi formalmente delegata) deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, contenente la motivazione della richiesta, una descrizione dettagliata dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.
Nota: la delega deve essere redatta a cura del legale rappresentante della società o dal soggetto intestatario dell'autorizzazione. Deve essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del soggetto delegante.
Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell'attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare. Entro 90 giorni dalla cessione dell'attività, dalla trasformazione o dalla fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura redatta in bollo, dal nuovo titolare.
La voltura dell'autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone dell'anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. L'omessa presentazione della domanda di voltura entro il termine dei 90 giorni previsto, comporta oltre l'applicazione della relativa sanzione, l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.
Per la documentazione da presentare vedasi Istruzioni e modulistica.
Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una semplice dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di sola variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale. Per le insegne di esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
Ad integrazione di tale ultima dichiarazione (voltura semplificata) occorre presentare 2 (o più) fotografie recenti a colori degli impianti pubblicitari in opera, precedentemente autorizzati, (formato minimo cm. 10 x 15) oltre all'originale dell'autorizzazione.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata all'ufficio di riferimento da soggetto diverso dal titolare, occorre esibire delega e fotocopia documento identità del delegante.
La denuncia di cessazione della pubblicità (così come la decadenza o la revoca dell'autorizzazione) nel caso in cui non si verifichi il subentro di un altro soggetto nella gestione dell'attività (vedasi alla voce Voltura ) comporta l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002 verrà applicata a partire dall'anno successivo. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.
All'atto della presentazione della denuncia di cessazione, occorre allegare la seguente documentazione:
Per le sole insegne di esercizio, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.
Non saranno consentite più di due variazioni.
Per impianti collocati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è ammessa per la sola variazione di dicitura, purchè restino invariati colori e misure; per impianti collocati in aree sottoposte a vincolo monumentale la dichiarazione sostitutiva può essere presentata solo dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza.
Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione.
A corredo della dichiarazione occorre allegare autorizzazione in originale.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata all'ufficio di riferimento da soggetto diverso dal titolare, occorre esibire delega unitamente a fotocopia del documento identità del delegante.
Il rimborso di somme non dovute e già pagate dall'utente del servizio può essere richiesto entro cinque anni dal versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del canone.
L'istanza può essere presentata in carta libera:
L'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il diritto al rimborso (comprese le ricevute di pagamento del canone) e dalla fotocopia del documento di identità del richiedente in caso di presentazione a mezzo posta.
L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento n. 335, trovano applicazione le norme del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie (Regolamento n. 267) vigente.
Sono considerate abusive tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità. Sono considerate difformi tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione.
Per l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato qualora l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata; la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% dello stesso canone.
Per le difformità (di cui al comma 2 articolo 27 Regolamento n. 335 ) che comportano un incremento del canone, si applicano un indennizzo (pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme) ed una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone evaso. Per le insegne di esercizio (e per le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 2, del Regolamento n. 335 ), qualora l'indennizzo non sia dovuto, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Ai fini della determinazione dell'indennizzo e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.
La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/4 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.
Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente, ed a proprie spese, entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione l'Ufficio procede alla copertura della pubblicità.
L'Ufficio può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitando ai responsabili le spese sostenute per tale rimozione.
Ai sensi del disposto dell'articolo 62, comma 2, lettera B, del D.Lgs. 446/1997, qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta con le modalità previste per la procedura ordinaria, e l'istanza per ottenere la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione. Tale sospensione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto dal 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone e la relativa sanzione;dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il solo canone ordinario.
I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con verbale di contestazione, possono seguire la procedura di regolarizzazione, redatta con le modalità previste per la procedura ordinaria, integrata da una dichiarazione di autodenuncia su apposita modulistica. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto. Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, per l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tali casi i mezzi abusivamente collocati devono essere rimossi.
Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi e saranno oggetto delle previste sanzioni.
Il Servizio Autorizzazioni Pubblicitarie è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella presente Carta. Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l'utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.
La segnalazione, in forma verbale, può essere fatta per telefono o presso lo sportello; riguarda generalmente casi non specifici e può avere immediato riscontro. Il cittadino per avere riscontro scritto a quanto segnalato è invitato a formalizzarla attraverso il reclamo.
Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.
I reclami possono essere presentati:
Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta.
Il ricorso può essere presentato avverso:
Per quanto non espressamente indicato, nei casi dubbi si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative pubblicitarie ed al Piano Generale degli Impianti reperibili anche nel sito web www.comune.torino.it/regolamenti.
Per le descrizioni tecniche e per le regole generali riferite al collocamento degli impianti pubblicitari,si rimanda al Regolamento Comunale "Piano Generale degli impianti Pubblicitari - Norme tecniche ambientali" .