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Carta della Qualità dei Servizi Autorizzazioni impianti pubblicitari (CIMP) PDF | 120Kb

CIMP - CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Come contattare il settore

Attraverso Call Center di 1° livello

E' attivo un servizio di call center di primo livello al numero di telefono: 011- 4424637 con la seguente articolazione oraria:
dal Lunedì al Venerdì: 8,00 –18,00
Sabato: 8,30 –12,30

E' possibile rivolgere al call center richieste di informazione di carattere generale sull'attività del Settore e sull'orario degli uffici; nel caso di richieste più complesse le telefonate sono girate direttamente agli uffici competenti.

Attraverso contatto diretto con gli uffici

Alla sezione Uffici Competenti sono riportati i numeri telefonici dei singoli uffici. Poiché in orario 8.30 – 12.30 gli operatori del Settore sono impegnati nel ricevimento dell'utenza, si consiglia di contattare gli uffici nella fascia oraria 14.30 – 16.30.

Attraverso posta elettronica

E' attivo un indirizzo di posta elettronica cui inviare richieste di informazioni: cimp@comune.torino.it

Le richieste che pervengono attraverso tale modalità sono evase entro 30 gg. dalla ricezione. La maggior parte delle richieste trovano comunque riscontro nell'arco di 2/7 giorni.

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AVVISO CANONE 2012

Salvo diversa deliberazione dell’Amministrazione Comunale, la scadenza prevista per il pagamento degli avvisi bonari relativi al canone Cimp è fissata al 31 Maggio.
Gli avvisi saranno distribuiti sul territorio circa 20gg.  prima del termine previsto per il versamento.

Le tariffe vengono approvate  entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il Settore provvederà a pubblicare su questa pagina web le scadenze ufficiali per il pagamento degli avvisi monorata e plurirata non appena le stesse  saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

In caso di mancato ricevimento dell’avviso, è opportuno rivolgersi all’ufficio Gestione canone  telefonando ai numeri: 011/4424613 o 011/4424641.

Nuova procedura- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale

A decorrere dal 13/06/2011 la presentazione di domande di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico-ambientale comporterà nuovi adempimenti. Per i dettagli si rimanda alla relativa istruzione.

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Premessa

La Città di Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2000, applica sul proprio territorio comunale il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta di pubblicità.
Il relativo Regolamento Comunale n. 268 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 1999 esecutiva dal 31 gennaio 2000) è stato revocato in data 27/04/2010 e sostituito dal vigente Regolamento Comunale n. 335 (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 2010 - mecc. 2010 1889/013 - esecutiva dal 10 maggio 2010).

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Che cosa è il canone sulle iniziative pubblicitarie

Il canone è il corrispettivo dovuto al Comune per la pubblicità effettuata nel proprio territorio a qualsiasi titolo e con qualunque mezzo pubblicitario, sia esso temporaneo o permanente.

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Chi deve fare domanda

Salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla Legge e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (Regolamento n. 335), chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie che incidano sull'arredo urbano o sull'ambiente, anche temporanee, deve essere preventivamente autorizzato e corrispondere il canone sulla pubblicità esposta (per esoneri, esenzioni e riduzioni vedasi artt. 21 e 22 Regolamento Comunale n. 335).
L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità.
Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Si considerano permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale; temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

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Come e dove presentare la domanda

La domanda di autorizzazione, sia per la pubblicità temporanea che per quella permanente (insegne e cartellonistica) deve essere presentata, in bollo, presso gli uffici del Settore Servizi Pubblicitari mediante appositi moduli forniti dagli stessi, disponibili anche su questo sito (alla voce Istruzioni e Modulistica).
Gli uffici hanno sede in C.so Racconigi 49 a Torino.
La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone (fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 2, del Regolamento CIMP) e nel caso in cui si intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.

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Modalità di presentazione

Le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da allegare, si differenziano a seconda dell'iter amministrativo che le diverse tipologie di istanze richiedono.

La domanda può essere presentata:

  1. con procedura ordinaria che consente di installare gli impianti (insegne) solo dopo aver conseguito l'autorizzazione (vai a Istruzioni - Modulistica);
  2. con procedura ordinaria obbligatoria per le aree con vincolo paesaggistico che consente di installare le insegne solo dopo il conseguimento dell'autorizzazione che gli uffici potranno rilasciare previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, successivamente allegata alla pratica comunale (vai a Istruzioni - Modulistica);
  3. con procedura ordinaria che consente di installare gli impianti di cartellonistica solo dopo aver conseguito l'autorizzazione (vai a Istruzioni - Modulistica);
  4. con procedura semplificata che consente di installare subito le insegne, purché sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente (vai a Istruzioni - Modulistica);

    Nota: non è possibile usufruire della procedura semplificata inviando la domanda a mezzo posta in quanto, essendo le insegne già collocate, contestualmente alla presentazione della domanda gli addetti al ritiro devono consegnare al richiedente un'autorizzazione provvisoria);
  5. per pubblicità temporanea (vai a Istruzioni - Modulistica).

Ciascuna delle sopraindicate procedure si conclude con il rilascio di un atto autorizzatorio o di un atto di diniego.

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Uffici competenti

La competenza al rilascio delle autorizzazioni è attribuita alla:

Divisione Servizi Tributari e Catasto, Settore Servizi Pubblicitari.
Sede: C.so Racconigi 49 - 10139 Torino - 3° piano
Fax: 011/4424801
Orario Ricevimento Pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Funzionario Responsabile: dott. Giuseppe Falcone (Insegne di Esercizio) - dott. Vincenzo Panetta (Pubblicità Temporanea) - dott. Alessandro Sconfienza (Pubblicità Contenzioso)
Dirigente Responsabile: d.ssa Daniela Maria Vitrotti

Gli uffici si occupano di:

Pubblicità Permanente relativa a INSEGNE DI ESERCIZIO (quindi presso la sede dell'attività):
  • Insegne Frontali
  • Insegne a Bandiera
  • Insegne nei Portici
  • Impianti su elementi di arredo urbano
  • Pubblicità su automezzi

Telefoni: 011 442 / 4160 - 4837 - 4633 - 4803 - 4642 - 4632 - 4630
Fax: 011 442 4801

Pubblicità Temporanea relativa a:
  • Striscioni - Teli - Stendardi
  • Distribuzione Volantini
  • Totem di fruizione pedonale
  • Pubblicità su veicoli ed altri tipi di forme pubblicitarie
  • Pubblicità sonora
  • Altre forme di pubblicità temporanea

Telefoni: 011 442 / 4643 - 4840 - 4823
Fax: 011 442 4801
Esclusivamente per LOCANDINE : 011 442 / 0418 - 4629 - 0424
(consultare il sito www.comune.torino.it/affissioni)

Per Pubblicità Conto Terzi Permanente relativa a:
  • Impianti permanenti di grande formato
  • Impianti cartellonistica
  • Modulari, preinsegne

Telefoni: 011 442 / 0405 - 0406 - 0408
Fax: 011 4433643

L'ufficio riceve su appuntamento da concordarsi telefonicamente ai numeri indicati.

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Tipologia e caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari

Per le tipologie e le caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari si rimanda agli artt. 7 e ss. del Piano Generale Impianti Pubblicitari (Regolamento Comunale n. 248).

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al sito del Settore Tecnico Arredo Urbano.

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Modalità per la determinazione del canone e applicazione delle tariffe

Il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato alla superficie occupata, alla tipologia dell'impianto pubblicitario ed alla durata della sua esposizione.

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Tariffe e categorie viarie

A norma dell'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dal maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale. Per l'anno 2010 sono state confermate le tariffe ordinarie per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie già in vigore per il 2009 . Per la pubblicità permanente, la tariffa base annua è di € 44,40 per metro quadrato.

Pubblicità sui veicoli

Sui veicoli è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 (vedere nota (5) del Regolamento Comunale n. 335/2010).

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Quando, dove e come pagare il canone

Le modalità di pagamento del canone differiscono se si tratta di:

  • autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno
  • autorizzazioni di durata superiore all'anno
Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
  • Per le autorizzazioni temporanee, il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
  • Su richiesta formale dell'interessato, qualora l'importo del canone superi € 1.549,37, sarà facoltà dell'ufficio concederne la rateizzazione. Il pagamento rateale dovrà comunque essere effettuato entro il termine di validità dell'autorizzazione.

Dove / come pagare:

Dove e come pagare l'autorizzazione di durata inferiore o uguale all'anno
Dove si paga Modalità di pagamento Spese di commissione
Sportelli Soris S.p.A.
Via Vigone 80, Torino
Lun-ven: 8.30 - 13.30
Esibendo il documento rilasciato
dall'ufficio competente, in contanti
o con carta Pagobancomat
Nessuna
Autorizzazioni di durata superiore all'anno:

Il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione ("canone di primo accoglimento") deve essere effettuato all'atto del rilascio della stessa.
Per la procedura ordinaria, il canone è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione degli impianti, che si dà per avvenuta 15 giorni dopo la data di autorizzazione, ed il 31 dicembre successivo; per la procedura semplificata, il canone decorre dalla data di collocazione indicata nella dichiarazione presentata agli uffici.
Per importi superiori ad euro 1.549,37, se richiesto, il pagamento rateale deve essere completato entro la fine dell'anno.

Modalità di pagamento canone di primo accoglimento
Modalità di pagamento del canone di primo accoglimento
Dove si paga Modalità di pagamento Spese di commissione
Sportelli Soris S.p.A.
Via Vigone 80, Torino
Lun-ven: 8.30 - 13.30
Esibendo il documento rilasciato
dall'ufficio competente, in contanti
o con carta Pagobancomat
Nessuna

Per le somme dovute per gli anni successivi al primo, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad eseguire i pagamenti dovuti entro i termini previsti ed indicati nell'avviso di pagamento che sarà recapitato presso la sede dell'esercizio o, se richiesto, presso la sede legale.

Modalità di pagamento
Modalità di pagamento
Dove si paga Modalità di pagamento Spese di commisione
Uffici postali Bollettino postale allegato all'avviso di pagamento Normale bollettino
Sportelli Soris S.p.A.
Via Vigone 80, Torino
Lun. - ven.: 8.30 - 13.30
Esibendo l'avviso di pagamento, in contanti o con carta Pagobancomat Nessuna
Sportelli delle banche convenzionate
(per l'elenco: www.soris.torino.it)
Esibendo l'avviso di pagamento, in contanti o con carta Pagobancomat Secondo convenzione
Chioschi e sportelli bancomat "Unicredit" Utilizzando carte "Pagobancomat" emesse da qualsiasi banca con la funzione "Pagamenti Convenzionati" Nessuna
Tabaccherie e ricevitorie convenzionate che espongono il marchio "Punto LIS" (www.puntolis.it per individuare il "Punto LIS" più vicino) Esibendo l'avviso di pagamento Euro 1,55
On line sul sito internet: www.soris.torino.it Con Carta di Credito - BankPass - PayPal Condizioni economiche sul sito internet

Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:

  • in caso di omesso versamento del canone o di versamento tardivo oltre i 30 giorni dalle date previste si applica una penalità pari al 30% dell'intero canone dovuto;
  • in caso di parziale versamento la penalità applicata è pari al 30% della quota non versata.

Il mancato pagamento viene perseguito a mezzo riscossione coattiva da parte del Concessionario del Servizio.

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Esoneri, esenzioni e riduzioni

I casi di esonero, esenzione e riduzione relativi al canone sono contemplati dagli artt. 21 e 22 del Regolamento n. 335, che, per chiarezza, di seguito si riportano integralmente.

Sono esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento del canone:

  1. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
  2. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
  3. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
  4. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
  5. gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  6. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
  7. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
  8. le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
  9. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  10. l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; per i veicoli adibiti ai trasporti in conto proprio o terzi, l'esenzione si applica senza limiti dimensionali;
  11. i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
  12. i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;
  13. le vetrine esposizioni.

Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

  1. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Torino riguardante la propria attività istituzionale;
  2. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
  3. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  4. le locandine, la pubblicità itinerante e quella effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali;
  5. le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle sole facciate esterne delle edicole, dei chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino i 5 metri quadrati;
  6. le iniziative pubblicitarie inerenti la donazione di sangue ed organi

Riduzione del pagamento del canone

La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:

  1. la pubblicità temporanea relativa ad iniziative della Regione Piemonte e della Provincia di Torino a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.. L'eventuale superficie eccedente sarà soggetta a canone a tariffa intera;
  2. la pubblicità permanente effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  3. la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Provincia di Torino, della Regione Piemonte;
  4. la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c) e d) , la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

Agevolazioni

I casi di agevolazione sono disciplinati dall'art. 23 del Regolamento CIMP.
Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, la Giunta Comunale provvede a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

  1. attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi;
  2. attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata (quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari, ecc.)

Qualora le insegne di esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, per un periodo superiore a mesi 6, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera, per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal pagamento del canone.

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Rilascio e Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata entro la scadenza dei termini previsti dall'art. 5, comma 3, del Regolamento n. 335, qualora tutti i Settori Tecnici comunali coinvolti nell'istruttoria abbiano espresso parere favorevole.

L'esito della domanda viene comunicato all'utente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di accoglimento, verrà indicato anche l'importo del canone dovuto, da pagare presso gli sportelli di SORIS S.p.A., comprensivo di bollo e dei diritti di permesso e di segreteria, previsti e assolti in modo virtuale.

Entro 15 gg. dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato (o incaricato munito di delega) si deve presentare presso l'ufficio preposto, munito della lettera di accoglimento e di documento di identità in corso di validità , al fine di poter ritirare il relativo atto autorizzatorio.

Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne di esercizio il rinnovo dell'autorizzazione è automatico e tacito alla scadenza, purché non siano intervenute variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi, il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. A corredo della stessa deve essere prodotta una dichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera con quanto precedentemente autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:

  • per parziale od omesso pagamento di una annualità;
  • in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Regolamento n. 335, l'autorizzazione decade nei seguenti casi:

  • collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
  • inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
  • mancato ritiro dell'autorizzazione, o mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro 90 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio (salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse qualora l'intestatario dell'autorizzazione presenti richiesta validamente motivata).

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Duplicati

Qualora necessario, l'Ufficio può rilasciare un duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda, in bollo, presentata dal titolare dell'autorizzazione (o da persona da questi formalmente delegata) deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, contenente la motivazione della richiesta, una descrizione dettagliata dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Nota: la delega deve essere redatta a cura del legale rappresentante della società o dal soggetto intestatario dell'autorizzazione. Deve essere presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del soggetto delegante.

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Volture (vai a Istruzioni - Modulistica)

Per voltura si intende il mantenimento in opera, in caso di subentro nell'attività, degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare. Entro 90 giorni dalla cessione dell'attività, dalla trasformazione o dalla fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura redatta in bollo, dal nuovo titolare.

La voltura dell'autorizzazione è concessa purché siano assolti i pagamenti del canone dell'anno precedente da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. L'omessa presentazione della domanda di voltura entro il termine dei 90 giorni previsto, comporta oltre l'applicazione della relativa sanzione, l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

Per la documentazione da presentare vedasi Istruzioni e modulistica.

Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una semplice dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nei casi di sola variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale. Per le insegne di esercizio, qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Ad integrazione di tale ultima dichiarazione (voltura semplificata) occorre presentare 2 (o più) fotografie recenti a colori degli impianti pubblicitari in opera, precedentemente autorizzati, (formato minimo cm. 10 x 15) oltre all'originale dell'autorizzazione.

Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata all'ufficio di riferimento da soggetto diverso dal titolare, occorre esibire delega e fotocopia documento identità del delegante.

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Cessazioni (vai a Istruzioni - Modulistica)

La denuncia di cessazione della pubblicità (così come la decadenza o la revoca dell'autorizzazione) nel caso in cui non si verifichi il subentro di un altro soggetto nella gestione dell'attività (vedasi alla voce Voltura ) comporta l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.

Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 2 bis, comma 1, della Legge 75/2002 verrà applicata a partire dall'anno successivo. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

All'atto della presentazione della denuncia di cessazione, occorre allegare la seguente documentazione:

  • originale dell'autorizzazione
  • fotocopia documento di identità del soggetto titolare dell'autorizzazione
  • eventuale delega e fotocopia documento identità del delegante, nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata all'ufficio di riferimento da soggetto diverso dal titolare.

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Rettifica/variazione del messaggio pubblicitario (vai a Istruzioni - Modulistica)

Per le sole insegne di esercizio, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 marzo 1998 purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.

Non saranno consentite più di due variazioni.

Per impianti collocati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è ammessa per la sola variazione di dicitura, purchè restino invariati colori e misure; per impianti collocati in aree sottoposte a vincolo monumentale la dichiarazione sostitutiva può essere presentata solo dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza.

Non sono ammesse variazioni di dicitura e/o colore per le insegne già oggetto di voltura. In tale caso dovrà essere presentata domanda di sostituzione.

A corredo della dichiarazione occorre allegare autorizzazione in originale.
Nel caso in cui la dichiarazione sia consegnata all'ufficio di riferimento da soggetto diverso dal titolare, occorre esibire delega unitamente a fotocopia del documento identità del delegante.

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Rimborsi

Il rimborso di somme non dovute e già pagate dall'utente del servizio può essere richiesto entro cinque anni dal versamento o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione del canone.

L'istanza può essere presentata in carta libera:

  • di persona presso l'ufficio Gestione CANONE (uff. 319)
  • tramite posta: Divisione Servizi Tributari e Catasto Servizio Autorizzazioni Impianti Pubblicitari - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino.

L'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il diritto al rimborso (comprese le ricevute di pagamento del canone) e dalla fotocopia del documento di identità del richiedente in caso di presentazione a mezzo posta.

L'Amministrazione Comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento n. 335, trovano applicazione le norme del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie (Regolamento n. 267) vigente.

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Procedimento sanzionatorio

Sono considerate abusive tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità. Sono considerate difformi tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione.

Per l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato qualora l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata; la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% dello stesso canone.

Per le difformità (di cui al comma 2 articolo 27 Regolamento n. 335 ) che comportano un incremento del canone, si applicano un indennizzo (pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme) ed una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone evaso. Per le insegne di esercizio (e per le fattispecie di cui all'articolo 21, comma 2, del Regolamento n. 335 ), qualora l'indennizzo non sia dovuto, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 206,58 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/4 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.

Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente, ed a proprie spese, entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione l'Ufficio procede alla copertura della pubblicità.

L'Ufficio può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitando ai responsabili le spese sostenute per tale rimozione.

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Regolarizzazione dei mezzi pubblicitari

Ai sensi del disposto dell'articolo 62, comma 2, lettera B, del D.Lgs. 446/1997, qualora il soggetto sanzionato per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda, redatta con le modalità previste per la procedura ordinaria, e l'istanza per ottenere la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione. Tale sospensione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego, la diffida riprende efficacia ed il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto dal 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone e la relativa sanzione;dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il solo canone ordinario.

I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con verbale di contestazione, possono seguire la procedura di regolarizzazione, redatta con le modalità previste per la procedura ordinaria, integrata da una dichiarazione di autodenuncia su apposita modulistica. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto. Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, per l'ordine pubblico o siano collocati in ambiti sottoposti a tutela monumentale e/o paesaggistico-ambientale. In tali casi i mezzi abusivamente collocati devono essere rimossi.

Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi e saranno oggetto delle previste sanzioni.

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Segnalazioni, reclami e ricorsi. Modalità di presentazione

Il Servizio Autorizzazioni Pubblicitarie è a disposizione per ascoltare, accettare e registrare eventuali suggerimenti e/o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati nella presente Carta. Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l'utente nella presentazione di una segnalazione, un reclamo o un ricorso.

Segnalazioni

La segnalazione, in forma verbale, può essere fatta per telefono o presso lo sportello; riguarda generalmente casi non specifici e può avere immediato riscontro. Il cittadino per avere riscontro scritto a quanto segnalato è invitato a formalizzarla attraverso il reclamo.

Reclami

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.
I reclami possono essere presentati:

  • agli sportelli, utilizzando l'apposito modulo
  • per e-mail all'indirizzo: cimp@comune.torino.it
  • per posta: Servizio Autorizzazioni Pubblicitarie - C.so Racconigi, 49 - 10139 Torino
  • attraverso l'URP della Città di Torino: piazza Palazzo di Città, 9/a - 10122 Torino; e-mail: urp@comune.torino.it

Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta.

Ricorsi

Il ricorso può essere presentato avverso:

  1. avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone
  2. provvedimenti di diniego dell'autorizzazione
  1. Ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone
    Il ricorso avverso avvisi di pagamento e atti di accertamento relativi al canone può essere presentato secondo le seguenti modalità e termini. E' possibile presentare ricorso sia in via amministrativa sia in via giudiziaria.
    • In via amministrativa (autotutela) il ricorso si propone alla Divisione Servizi Tributari e Catasto - Settore Servizi Pubblicitari - Corso Racconigi, 49 - 10139 Torino nel termine di 30 giorni dal ricevimento o dalla notifica dell'atto, al fine di richiederne l'annullamento totale o parziale. L'istanza deve essere motivata e corredata della necessaria documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
      Istanza di autotutela (formato PDF, 57Kb)
    • In via giudiziaria è possibile contestare la legittimità degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento relativi al canone mediante ricorso da formularsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino (con sede a Torino in Strada Antica di Collegno 259) entro il termine di 60 giorni dalla notifica/ricevimento dell'atto (con facoltà di richiedere anche la sospensiva).
  2. Ricorso avverso provvedimenti di diniego dell'autorizzazione
    Il ricorso in sede giurisdizionale è proposto in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sede a Torino in Corso Stati Uniti 45. Può essere presentato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto da impugnare.

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Avvertenze generali

Per quanto non espressamente indicato, nei casi dubbi si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone sulle Iniziative pubblicitarie ed al Piano Generale degli Impianti reperibili anche nel sito web www.comune.torino.it/regolamenti.

Per le descrizioni tecniche e per le regole generali riferite al collocamento degli impianti pubblicitari,si rimanda al Regolamento Comunale "Piano Generale degli impianti Pubblicitari - Norme tecniche ambientali" .

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Istruzioni e modulistica

Pubblicità permanente
Procedura ordinaria
Procedura semplificata
  • Istruzioni
  • Modulistica
    • MOS D10B 15 (formato PDF - 48 Kb)
      Dichiarazione di avvio del procedimento autorizzatorio all'installazione di impianti pubblicitari presso il luogo di esercizio dell'attività
    • MOS D10B 09 (formato PDF - 109 Kb)
      Denuncia di collocamento mezzi pubblicitari in 4 fogli formato A4 da stampare fronte retro su un unico foglio A3
    • MOS D10B 07 (formato PDF - 88 Kb)
      Foglio disegno fronte e retro in formato A 4, da stampare adeguatamente ingranditi su un unico foglio di formato A3 e da produrre in duplice copia
Procedura ordinaria / semplificata
Automezzi
Voltura
  • Istruzioni
  • Modulistica
    • MOS D10B 05 (formato PDF - 96 Kb)
      Domanda in 4 fogli formato A4 da stampare seguendo la numerazione progressiva su un unico foglio A3 fronte e retro
    • MOS D10B 17 (formato PDF - 84 Kb)
      Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da utilizzarsi in caso di variazione della sola ragione sociale restando invariati Partita IVA e Codice Fiscale
    • MOS D10B 19 (formato PDF - 44 Kb)
      Richiesta duplicato autorizzazione
Cessazione / Rettifica / Variazione messaggio pubblicitario
  • Modulistica
    • MOS D10B 11 (formato PDF - 52 Kb)
      Domanda di cessazione / rettifica
    • MOS D10B 16 (formato PDF - 84 Kb)
      Dichiarazione di variazione del messaggio pubblicitario
Pubblicità temporanea
  • Modulistica
    • MOS D10B 12 (formato PDF - 21 Kb)
      Domanda in 4 fogli formato A4 da stampare seguendo la numerazione progressiva su un unico foglio A3 fronte e retro
    • MOS D10B 07 (formato PDF - 88 Kb)
      Foglio disegno fronte e retro in formato A 4, da stampare adeguatamente ingranditi su un unico foglio di formato A3 e da produrre in duplice copia
    • MOS D10B 13 (formato PDF - 76 Kb)
      Richiesta rinnovo pubblicità temporanea

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Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 2012

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