Assistenza e Sanità

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori - Assegno di Maternità


2.1 CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA



L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti. Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

Possono richiedere l'assegno anche le madri di: L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:
L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna. Per i nati nell’anno 2007, l’importo dell’indennità non deve superare €294,52 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.472,60). Per i nati nell’anno 2008, l’importo dell’indennità non deve superare € 299,53 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1.497,65).

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2.995,30 per due figli nati nel 2008 e fino a € 4.492,95 per tre figli nati nello stesso anno).

NON possono presentare la richiesta:

2.2 CITTADINANZA



L'assegno può essere richiesto dalle madri, residenti a Torino, cittadine comunitarie o extracomunitarie in possesso di Carta di soggiorno, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficino di alcuna forma di tutela economica della maternità, o ne beneficino in misura ridotta.
Se l'assegno è richiesto dalle cittadine extracomunitarie, anche il minore, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.
I suddetti requisiti si applicano anche agli altri soggetti richiedenti l'assegno nei casi particolari previsti dalla legge

2.3 IL NUCLEO FAMILIARE


Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:
  1. per la valutazione della situazione economica. Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro "B" della dichiarazione, e che sono:
    a) tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica della richiedente, compreso il neonato o gli eventuali gemelli nati da     parto gemellare;
    b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma che sono a carico di     qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
    c) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della     richiedente.
    Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
    • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
    • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
    • quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità
  2. perché per ottenere l'assegno occorrono queste presenze nella famiglia:
    a) le richiedenti, che devono essere residenti nel Comune di Torino al momento in cui presentano la richiesta;
    b) il figlio, che deve essere residente in Torino ed iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente (cioè comparire     nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno.
    Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Torino e non essere iscritti nella medesima scheda anagrafica della richiedente (cioè non comparire nello stesso stato di famiglia).
    Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono dei neonati.

2.4 REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE


I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:
a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica della richiedente;
b) non sono presenti nella scheda anagrafica della richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini     del pagamento dell'IRPEF;
c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della     richiedente.

Deve essere dichiarato: Se al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva, il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente (ad es. il Modello CUD), sarà possibile riferirsi alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.
Al richiedente è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito.

2.5 DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO


Se il calcolo della situazione economica lo consente ed il neonato permane iscritto nella scheda anagrafica della richiedente, il diritto all'assegno decorre dalla data del parto, dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento e può durare per un periodo massimo di cinque mesi.
Il diritto cessa soltanto qualora il neonato venga iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella della richiedente; in questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare tale requisito.

2.6 CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE



Nel calcolo della situazione economica i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare, mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo.
Va considerato che:

2.7 DIRITTO ALL'ASSEGNO



Per ottenere l’assegno di maternità è necessario che il nucleo familiare della richiedente disponga di risorse economiche non superiori ad un valore dell’Indicatore della Situazione Economica che, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenute nell’anno 2007, è di € 30.701,58 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di tre componenti.
Per i nati nell’anno 2008, tale cifra, per effetto dell’indicizzazione ISTAT, è elevata a € 31.223,51 annui. Per nuclei con numero di familiari diverso da tre, tale somma è aumentata in proporzione (sulla base della scala di equivalenza), cioè subisce una modificazione

2.8 IMPORTO DELL'ASSEGNO



L'assegno può essere erogato:

2.9 QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA



Le richiedenti devono presentare le domande nel Comune dove sono residenti al momento della richiesta:

La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.
Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le modalità e le sedi in cui possono essere presentate la richiesta e la dichiarazione.

2.10 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA



Se nel corso del periodo per il quale è richiesto l'assegno intervengono variazioni della situazione familiare, dopo la presentazione della richiesta e della dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

a) se varia soltanto la situazione economica (la somma dei redditi e dei patrimoni posseduti) l'assegno viene comunque attribuito     per l'intero periodo. Pertanto, non hanno alcuna rilevanza le variazioni dei redditi e dei patrimoni intervenute dopo la richiesta.     La stessa regola vale per variazioni dei componenti la famiglia diversi dalla richiedente e dal neonato. Tali variazioni dovranno     essere considerate solo in un'eventuale successiva richiesta, per un nuovo figlio;
b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nella scheda anagrafica della richiedente     viene meno la presenza del bambino, la concessione dell'assegno viene limitata al solo periodo in cui il bambino era presente.

Nell'eventualità in cui la richiedente ed il minore spostino la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Torino non sospenderà l'assegno,     ma trasmetterà i relativi atti al Comune dove la famiglia è emigrata;
b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi     atti al Comune presso il quale la richiedente ed il minore sono emigrati.
Pertanto, la richiedente deve comunicare al Comune (tramite i Centri di Assistenza Fiscale, con i modi descritti al punto 5 di questo testo), le variazioni della composizione anagrafica della sua famiglia.

2.11 PAGAMENTO DELL'ASSEGNO



Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se la richiedente ha indicato questa modalità nella sua richiesta) con un unico assegno posticipato entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

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