Assistenza e Sanità

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori - Assegno di Maternità


3.1 CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età. Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente i tre figli minori.
Per gli assegni relativi all'anno 2001 e seguenti, l'art. 80, comma 5, della Legge n. 388/00 ha ampliato i beneficiari degli assegni, prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

Può richiedere l'assegno:

Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

NON possono presentare la richiesta:

3.2 CITTADINANZA

Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario (anche se può non essere nato in Italia) o extracomunitario in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria. I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero.

3.3 IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:

  1. per la valutazione della situazione economica. Si dichiarano i redditi ed i patrimoni posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, che si devono elencare al quadro "B" della dichiarazione, e che sono:
    a) tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
    b) le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico     di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del pagamento dell'IRPEF;
    c) il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del     richiedente.
    Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati "di fatto" non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
    • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
    • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
    • quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità
  2. perché per ottenere l'assegno occorrono queste presenze nella famiglia:
    a) il genitore richiedente che deve essere residente nel Comune di Torino al momento in cui presenta la richiesta;
    b) i figli minori che devono essere residenti in Torino ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente (cioè     comparire nello stesso stato di famiglia) per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno.
Gli altri componenti del nucleo familiare possono anche non essere residenti in Torino e non essere iscritti nella stessa scheda anagrafica del genitore richiedente.
Nuclei familiari che convivono nella stessa abitazione, ma i cui componenti sono iscritti in schede anagrafiche diverse, si considerano in modo distinto ai fini della valutazione della situazione economica e del calcolo degli assegni, se in ciascuno di questi nuclei vi sono tre figli minori.

3.4 REDDITI E PATRIMONI DA DICHIARARE

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:
a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente (cioè nello stesso stato di famiglia);
b) non sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente, ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini     del pagamento dell'IRPEF;
c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato "di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del     richiedente.

Deve essere dichiarato:

Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva, il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente (ad esempio il Modello CUD), si potrà fare riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.
Al richiedente è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un qualsiasi componente del nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito.

3.5 DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

3.6 CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare, i redditi ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti il nucleo familiare mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo.
Va considerato che:

3.7 DIRITTO ALL'ASSEGNO

Per ottenere l’assegno è necessario che il nucleo familiare disponga di risorse economiche non superiori al valore dell’Indicatore della Situazione Economica che, per l’anno 2011, è pari a € 23.736,50 annui, per nuclei familiari con 5 componenti.
Per nuclei con diverso numero di familiari, tale somma è aumentata in proporzione sulla base della scala di equivalenza, cioè subisce una modificazione.

3.8 IMPORTO DELL'ASSEGNO

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

3.9 QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2011, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2012).
Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità con cui si devono presentare la domanda e la dichiarazione.

3.10 VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della richiesta, nel     corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della     famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale     successiva richiesta;
b) se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all'assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di     almeno uno dei tre minori, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati     presenti i tre figli minori.

Se il richiedente ed i tre figli minori spostano la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa sia stata approvata: il Comune di Torino non sospende l'assegno, ma     trasmette i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente;
b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune: il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi     atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente.

Il Comune di Torino sospende l'assegno nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente presso il Comune di Torino, venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.

3.11 PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.


Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina

Dimensione Caratteri
Caratteri piccoli.
Caratteri grandi.
Temi
Classico.
Alta Visibilità.
Blu.
Verde.
Arancio.