Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti
per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta,
hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età.
Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi,
in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori. Nella richiesta
il genitore deve dichiarare il periodo nel quale sono stati presenti contemporaneamente
i tre figli minori.
Per gli assegni relativi all'anno 2001 e seguenti, l'art.
80, comma 5, della Legge n. 388/00 ha ampliato i beneficiari degli assegni,
prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti
in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli
propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano
essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari
misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore
nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo
è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.
Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il
richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo
o preadottivo dei tre minori.
Il genitore richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario (anche se può non essere nato in Italia). I figli e gli altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero.
Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISE è composto dal richiedente,
dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché
dai soggetti a carico ai fini IRPEF.
La composizione della famiglia deve essere dichiarata per due finalità:
I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti
i componenti del nucleo familiare che al momento in cui si presenta la domanda:
a) sono iscritti nella stessa scheda anagrafica del richiedente
(cioè nello stesso stato di famiglia);
b) non sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente,
ma sono a carico di qualcuna delle persone di cui al punto a) ai fini del
pagamento dell'IRPEF;
c) più il coniuge non legalmente separato, ossia separato
"di fatto", anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
Deve essere dichiarato:
Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva,
il richiedente non può presentare la dichiarazione dei redditi, né è possibile
acquisire la certificazione relativa ai redditi dell'anno precedente (ad
esempio il Modello CUD), si potrà fare riferimento alla dichiarazione dei
redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente.
Al richiedente è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un qualsiasi
componente del nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente
alla dichiarazione sostitutiva non ha percepito alcun reddito.
Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno
decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei
tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito
relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza
di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si
sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno
del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa se almeno uno dei tre minori viene iscritto in una scheda
anagrafica diversa da quella del richiedente, o, comunque, viene meno la
presenza di almeno un minore nella famiglia del richiedente (ad esempio,
perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). In questo
caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo
a quello in cui viene meno la presenza del minore.
Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare, i redditi
ed i patrimoni dichiarati vengono messi in relazione con il numero dei componenti
il nucleo familiare mediante una "scala di equivalenza". Si definisce così
il valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo.
Va considerato che:
Per ottenere l’assegno è necessario che il nucleo familiare
disponga di risorse economiche non superiori al valore dell’Indicatore
della Situazione Economica che, per l’anno 2008, è pari a €
22.480,91 annui, per nuclei familiari con 5 componenti.
Per nuclei con diverso numero di familiari, tale somma è aumentata in proporzione sulla
base della scala di equivalenza, cioè subisce una modificazione.
L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
Le richieste devono essere presentate entro il termine perentorio del 31
gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno
(ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2008, il richiedente
deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2009).
La domanda consentirà di ottenere anche le somme maturate retroattivamente.
Al punto 5 di questo testo vengono illustrate le sedi e le modalità
con cui si devono presentare la domanda e la dichiarazione.
Se nel corso dell'anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la richiesta e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
a) non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della richiesta, nel corso dell'anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva richiesta;Se il richiedente ed i tre figli minori spostano la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:
a) dopo avere presentato la richiesta, ma prima che questa
sia stata approvata: il Comune di Torino non sospende l'assegno, ma trasmette
i relativi atti al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente;
b) dopo la concessione dell'assegno da parte del Comune:
il pagamento avrà luogo ed il Comune di Torino trasmetterà i relativi atti
al Comune presso il quale la famiglia è emigrata anagraficamente.
Il Comune di Torino sospende l'assegno nel caso in cui tra i componenti del nucleo che sono rimasti anagraficamente presso il Comune di Torino, venga meno la presenza del richiedente e di almeno uno dei tre figli minori. Il provvedimento di revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare questo requisito.
Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.