INFORMAZIONI PER OTTENERE L'ASSEGNO DI MATERNITÀ
Possono presentare la richiesta
- La madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento,
cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso della carta
di soggiorno, che sia residente nel Comune di Torino. Anche il bambino
deve essere in possesso di carta di soggiorno se non è nato in
Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea. Il minore
deve convivere con la madre ed essere presente sulla sua scheda anagrafica
(stato di famiglia). Al momento dell'adozione o dell'affidamento preadottivo,
il minore non deve aver superato i 6 anni, o i 18 anni in caso di adozione
o affidamento internazionale. L'assegno è concesso se la madre
non percepisce né percepirà alcuna indennità di maternità
da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale, o ha usufruito di un'indennità
di maternità inferiore all'importo totale dell'assegno. In quest'ultimo
caso, la richiedente avrà diritto all'integrazione fino all'importo
dell'assegno di maternità concesso dal Comune;
- Il padre naturale cittadino italiano, comunitario o extracomunitario
in possesso della carta di soggiorno e residente nel Comune di Torino,
in caso di abbandono del bambino da parte della madre o di affidamento
esclusivo a lui. Il bambino dev'essere nella stessa scheda anagrafica
del padre e convivere effettivamente con lui;
- Il padre affidatario preadottivo o adottante senza affidamento cittadino
italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno
e residente nel Comune di Torino, in caso di separazione legale dei coniugi.
L'assegno non deve essere già stato concesso alla moglie. Il minore
dev'essere nella stessa scheda anagrafica del padre, convivere effettivamente
con lui e non avere superato i 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento
o i 18 anni per gli affidamenti e le adozioni internazionali;
- L'adottante non coniugato cittadino italiano, comunitario o extracomunitario
in possesso della carta di soggiorno e residente nel Comune di Torino,
in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti e a condizione
che il minore sia nella sua scheda anagrafica, conviva effettivamente
con lui e non sia affidato ad altri;
- Il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge di donne affidatarie
preadottive o adottanti senza affidamento in caso di decesso della madre
del neonato o della donna che lo ha ricevuto in affidamento preadottivo
o in adozione senza affidamento. Esistono in tal caso due possibilità:
- a) subentrare nel beneficio richiesto dalla donna ma
non ancora erogato, se il padre o il coniuge di questa è residente
a Torino ed il minore è nella scheda anagrafica del richiedente,
convive effettivamente con lui e non è affidato ad altri;
- b) presentare una nuova domanda, che sostituisce quella
della donna deceduta, se il padre o il coniuge della donna è cittadino
italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno;
- Altra persona, diversa dal padre e dalla madre, in caso di neonato non
riconosciuto o non riconoscibile da entrambi i genitori. Il richiedente
dev'essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso
della carta di soggiorno e risiedere nel Comune di Torino. Il minore dev'essere
stato affidato a quest'altra persona con provvedimento del giudice, essere
nella sua scheda anagrafica e convivere con lei.
Non possono presentare la richiesta:
- La madre (o il padre) cittadina extracomunitaria che è in possesso
soltanto del permesso di soggiorno;
- La madre (o il padre) cittadina extracomunitaria che al momento della
richiesta di assegno di maternità è in attesa della carta
di soggiorno;
- La madre (o il padre) che non risiede nel Comune di Torino;
- La madre (o il padre) che la Magistratura ha dichiarato sospesa o decaduta
dalla potestà genitoriale;
- La madre (o il padre) che non ha il minore nella propria scheda anagrafica
e non convive con lui. Nel caso del minore in affidamento preadottivo
è sufficiente che il bambino conviva con la madre;
- La madre minorenne (possono, però, presentare la richiesta i
suoi tutori o genitori);
- Il tutore del neonato. Può presentare la richiesta solo il tutore
della madre se è interdetta;
- La madre che abbia percepito, nei 5 mesi di astensione obbligatoria
dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo
dell'assegno di maternità
- La madre che non ha ancora materialmente conseguito alcuna indennità
di maternità, ma che è in attesa di riceverla.
Redditi e patrimoni da dichiarare
La situazione economica della famiglia cui far riferimento è la seguente:
- devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti
il nucleo familiare, che è composto dal richiedente, dal coniuge
e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché
dai soggetti a carico ai fini IRPEF e dal coniuge separato "di fatto"
dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica.
Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i
genitori;
- deve essere dichiarato il reddito totale percepito nell'anno precedente
a quello della data di presentazione della dichiarazione;
- deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto
al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.
Concessione dell'assegno di maternità
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenute nel 2008,
il beneficio può essere concesso per un importo massimo di € 299,53
mensili per un periodo massimo di 5 mesi. Il periodo per il quale è
concesso e l'importo mensile dell'assegno dipendono dalla situazione anagrafica
e dall'eventuale indennità di maternità percepita.
Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche
(genitore unico, entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con
handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati
limiti di reddito e patrimonio, ad esempio, per le richieste relative all’anno
2008, per una famiglia di 3 persone non si deve superare la somma di €
31.223,51. Per composizione familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio
varia in proporzione. I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla
base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
Termini di presentazione della domanda
La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso
del minore nella scheda anagrafica del richiedente (nell'ipotesi di adozione
o di affidamento preadottivo).
Nei casi speciali in cui la richiesta può essere presentata dal padre
o dalle altre persone diverse dai genitori del bambino la domanda va presentata
entro un anno dalla nascita, dall'affidamento preadottivo o dall'adozione
del minore.
INFORMAZIONI PER OTTENERE GLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
Può presentare la richiesta
- Il cittadino italiano residente a Torino;
- il cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea residente
nel Comune di Torino al momento della domanda;
- Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori.
I tre minori devono risultare nella scheda anagrafica (stato di famiglia)
del richiedente e convivere effettivamente con lui;
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente
con almeno tre minori figli del coniuge;
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente
con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge
o viceversa;
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente
con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli
altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;
Non può presentare la richiesta
- Il genitore cittadino extracomunitario, anche se in possesso di Carta
di soggiorno;
- Il genitore che non risiede nel Comune di Torino;
- Il genitore che la Magistratura ha dichiarato sospeso o decaduto dalla
potestà genitoriale;
- Il genitore minorenne (possono però presentare la richiesta i
suoi tutori o i suoi genitori);
- Il genitore che non ha i tre minori nella propria scheda anagrafica
e non convive con loro;
- Il genitore che, pur avendo i tre minori nella propria scheda anagrafica,
non conviva effettivamente con loro;
- Il genitore che, pur avendo i tre minori a carico IRPEF, non li abbia
nella propria scheda anagrafica, in quanto conviventi con l'altro genitore
o con altri;
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre
minori figli del proprio convivente con il quale non è sposato;
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre
minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del convivente con il
quale non è sposato o viceversa (ad esempio se il richiedente ha
avuto un figlio dalla precedente moglie e vive con i due figli che l'attuale
convivente ha avuto dal suo ex marito);
- Colui che ha nella propria scheda anagrafica e convive con almeno tre
minori di cui almeno uno figlio suo e del convivente e gli altri figli
del convivente con il quale non è sposato o viceversa;
- I minori che abbiano meno di sedici anni di età;
- I tutori dei minori;
Redditi e patrimoni da dichiarare
La situazione economica della famiglia cui far riferimento è
la seguente:
- devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti
il nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge
e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché
dai soggetti a carico ai fini IRPEF e dal coniuge separato "di fatto"
dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica.
Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i
genitori;
- deve essere dichiarato il reddito totale percepito nell'anno precedente
a quello di presentazione della dichiarazione;
- deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto
al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della dichiarazione.
Concessione degli assegni al nucleo familiare
Gli assegni possono essere concessi per un importo massimo di € 124,89
mensili erogabili per un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità
divisi in due semestri. Nel calcolo della situazione economica si considerano
determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori lavoratori,
presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non
si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio, ad esempio,
per le richieste relative all’anno 2008, per una famiglia di cinque
persone non si deve superare la somma di € 22.480,91. Per composizione
familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio varia in proporzione.
I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall'ISTAT.
Gli assegni sono concessi per l'intero anno, o per la parte di esso in cui
tutti e tre i minori sono presenti nella scheda anagrafica del richiedente
e convivono effettivamente con lui.
Termini di presentazione della domanda
La domanda per assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori
deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
per il quale è richiesto l'assegno.