Segreteria Generale

 9606114/02

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 ottobre 1996

 

OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA.

 

Proposta del Sindaco Castellani,
e dell'Assessore Prele.

 

La consultazione e la fruizione del patrimonio documentario e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città deve essere garantita a norma di legge (D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, art. 30), contemperando tuttavia le esigenze di un'utenza sempre crescente con la necessità di salvaguardare l'integrità del patrimonio stesso. In tale prospettiva il regolare incremento della fototeca annessa all'Archivio Storico assolve alla duplice funzione di consentire l'accesso alle fonti documentarie e iconografiche e di ridurre la manipolazione degli originali.

Considerato il significativo valore economico dello sfruttamento sul mercato editoriale delle immagini tratte dai documenti conservati presso l'Archivio Storico della Città e gli oneri derivanti dalla conservazione, gestione, incremento e rinnovamento della sua fototeca;

considerato che la legge 14 gennaio 1993 n. 4 (G.U. n. 11 del 15 gennaio 1993), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 novembre 1992 n. 433 recante "Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteca statali e archivi di stato", nonché il regolamento recante "Determinazione di indirizzi , criteri e modalità per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali.. presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli Archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali" adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 n. 171 (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1994) stabiliscono l'istituzione di servizi aggiuntivi, offerti a pagamento, fra i quali la fornitura di riproduzioni di beni culturali e la concessione di diritti di riproduzione di tali beni; considerato che il Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 8 aprile 1994 (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994), è stato dotato di un "Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero";

considerato il "Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, che all'art. 16 demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e delle modalità di pagamento delle somme dovute per la riproduzione di documenti; considerato infine quanto stabilito dalla Giunta Comunale del 10 maggio 1994 con deliberazione n. 2760 (mecc. 9403698/02), esecutiva dal 31 maggio 1994 in merito alle tariffe per il rilascio al pubblico di copie di documenti, si ritiene opportuno, in analogia a quanto disposto per i beni documentari dello Stato, provvedere a determinare le condizioni e ad adeguare il tariffario per l'uso della fototeca dell'Archivio Storico della Città al fine di garantire una migliore e corretta fruibilità e valorizzazione di tale patrimonio.
Le somme introitate saranno destinate al reintegro dei materiali di fototeca usurati.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990 n.142, quale sostituito dall'art.17 della Legge 25 marzo 1993 n. 81, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;
Dato atto che i pareri di cui all'ari. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, sono:

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell'atto.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA


1) di approvare le sottoindicate condizioni per la disciplina della concessione del diritto all'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, del noleggio di riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive e della concessione dei diritti di riproduzione dei materiali documentari conservati presso l'Archivio Storico della Città;

la) RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è consentita qualora nella fototeca 'dell'Archivio non sia già presente una riproduzione del soggetto.
L'effettuazione delle riprese, a opera dell'interessato o di un professionista incaricato, è autorizzata dal dirigente, avuto riguardo allo stato di conservazione del soggetto, dietro presentazione di una domanda nella quale devono essere elencati analiticamente i soggetti che si intendono riprendere.
Il concessionario è tenuto a consegnare all'Archivio, entro 20 giorni, un duplicato di ogni scatto eseguito, per fotocolor e diapositive; una stampa a Contatto (provino) di ogni fotogramma, nonché, a richiesta, una selezione dei corrispondenti positivi in formato 18x24, per le fotografie in bianco e nero; una copia su video-cassetta formato VHS per le riprese cinematografiche e televisive.
Il concessionario si impegna a non cedere a terzi a nessun titolo le riprese effettuate senza uno specifico ed espresso accordo con l'Archivio.
L'autorizzazione all'effettuazione delle riprese conferisce il diritto a114. riproduzione per uso strettamente personale e per motivi di studio. Per ogni riproduzione finalizzata alla divulgazione e diffusione in qualsiasi forma e con :4ualsiasi procedimento tecnico deve essere richiesta una specifica autorizzazione. e devono essere pagati i corrispettivi fissati nell'annesso tariffario.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedimento cornporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico della Città nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.

lb) NOLEGGIO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISE.
Il noleggio di riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive appartenenti all'Archivio Storico della Città è autorizzato dal dirigente, avuto riguardo allo stato di conservazione della riproduzione, dietro presentazione di una domanda nella quale devono essere chiaramente riportate le finalità per le quali il noleggio vienà richiesto e dietro pagamento dei corrispettivi fissati nell'annesso tariffario. Il dirigente può disporre il noleggio a titolo gratuito per accertate ragioni di studio o per proiezioni a carattere non commerciale. I microfilm, i negativi e le riproduzioni fotografiche di rilevanza storica sono esclusi dal noleggio, salvo accordi particolari.
La durata del noleggio è di tre mesi.
Il noleggio non conferisce alcun diritto di riproduzione, duplicazione, pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento tecnico. Per ogni riproduzione finalizzata alla divulgazione e diffusione in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento tecnico deve essere richiesta una specifica autorizzazione o devono essere pagati i corrispettivi fissati nell'annesso tariffario.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedimento comporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico della Città nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto.

lc) DIRITTI DI RIPRODUZIONE
Il diritto alla riproduzione è concesso dal dirigente, dietro presentazione di una domanda che riporti chiaramente finalità, modalità e destinazione delle riproduzioni, quantità che si intende ottenere e diffondere e forme di distribuzione, nonché dietro pagamento dei corrispettivi fissati nell'annesso tariffario. Il dirigente può disporre la concessione a titolo gratuito per le pubblicazioni a rigoroso carattere scientifico aventi tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo unitario inferiore a £. 100.000.
Prima della sua diffusione al pubblico un esemplare di ogni riproduzione dovrà essere consegnato all'Archivio Storico per ricevere il nulla osta alla pubblicazione. Ogni esemplare di riproduzione dovrà indicare chiaramente ed esattamente l'ubicazione e gli estremi archivistici del soggetto, nonché la dicitura "su concessione dell'Archivio Storico della Città di Torino" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
La concessione è incedibile, intrasferibile e non esclusiva.
La concessione autorizza alla riproduzione in una edizione in una sola lingua. Per ulteriori utilizzazioni da pane 'dello stesso editore si applica una riduzione del 25% sulla tariffa in vigore al momento della nuova pubblicazione.
Oltre al pagamento del corrispettivo fissato nel presente tariffario, il concessionario è tenuto a consegnare all'Archivio tre copie dell'opera prodotta, salvo accordi speciali e ad esclusione delle tesi di laurea, di cui dovrà essere consegnata una sola copia.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedi mento comporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico della Città nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi per la rilevanza del fatto;

2) di approvare le sottoindicate tariffe per la concessione del noleggio di riproduzioni fotografiche, cinematografiche e televisive e per la concessione dei diritti di riproduzione dei materiali documentari conservati presso l'Archivio Storico della Città:

2a) NOLEGGIO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
Fotocolor L. 50.000
diapositive 24x36 L. 30.000
stampe a colori L. 25.000
stampe in bianco e nero L. 20.000

Per ogni riproduzione non restituita entro i tre mesi di noleggio, sarà dovuto un importo aggiuntivo di L.40.000 per ogni mese o frazione di mese.
Per ogni riproduzione perduta o deteriorata sarà dovuta un'indennità di L.1.000.000.
Per la ricerca di riproduzioni in base al tema sarà dovuto un importo aggiuntivo di L.50.000 per ogni riproduzione.

2b) DIRITTI DI RIPRODUZIONE
Fotocolor e diapositive 24x36 L.100.000
stampe a colori e in bianco e nero L. 50.000
foto a colori e in bianco e nero eseguite dal concessionario L. 50.000
file JPEG con separazione della quadricromia L.250.000

3) di disporre che il pagamento degli importi dovuti avvenga di norma anticipatamente tramite versamento presso la Civica Tesoreria. Tali importi saranno introitati al capitolo 15469 del Bilancio 1996 intitolato "Archivio Storico - Proventi da utilizzo fototeca";

4) di disporre che le somme introitate vengano impiegate per il reintegro dei materiali di fototeca usurati, con imputazione al capitolo 3800/3 del Bilancio 1996 intitolato "Segreteria Generale - Altre spese - Archivio Storico - Fototeca - Reintegro materiali usurati";

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 30 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.