Segreteria Generale
9606114/02
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
15 ottobre 1996
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI
E DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA.
Proposta del Sindaco Castellani,
e dell'Assessore Prele.
La consultazione e la fruizione del patrimonio documentario
e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città
deve essere garantita a norma di legge (D.P.R. 30 settembre 1963
n. 1409, art. 30), contemperando tuttavia le esigenze di un'utenza
sempre crescente con la necessità di salvaguardare l'integrità
del patrimonio stesso. In tale prospettiva il regolare incremento
della fototeca annessa all'Archivio Storico assolve alla duplice
funzione di consentire l'accesso alle fonti documentarie e iconografiche
e di ridurre la manipolazione degli originali.
Considerato il significativo valore economico dello sfruttamento
sul mercato editoriale delle immagini tratte dai documenti conservati
presso l'Archivio Storico della Città e gli oneri derivanti
dalla conservazione, gestione, incremento e rinnovamento della
sua fototeca;
considerato che la legge 14 gennaio 1993 n. 4 (G.U. n. 11 del
15 gennaio 1993), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge
14 novembre 1992 n. 433 recante "Misure urgenti per il funzionamento
dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteca statali
e archivi di stato", nonché il regolamento recante
"Determinazione di indirizzi , criteri e modalità
per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante
le riproduzioni di beni culturali.. presso i musei, le gallerie,
gli scavi archeologici, le biblioteche e gli Archivi di Stato
e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali"
adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994 n. 171 (G.U.
n. 58 dell'11 marzo 1994) stabiliscono l'istituzione di servizi
aggiuntivi, offerti a pagamento, fra i quali la fornitura di
riproduzioni di beni culturali e la concessione di diritti di
riproduzione di tali beni; considerato che il Ministero per i
beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 8 aprile
1994 (G.U. n. 104 del 6 maggio 1994), è stato dotato di
un "Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi
e modalità per le concessioni relative all'uso strumentale
e precario dei beni in consegna al Ministero";
considerato il "Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi"
approvato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, che all'art.
16 demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e
delle modalità di pagamento delle somme dovute per la
riproduzione di documenti; considerato infine quanto stabilito
dalla Giunta Comunale del 10 maggio 1994 con deliberazione n.
2760 (mecc. 9403698/02), esecutiva dal 31 maggio 1994 in merito
alle tariffe per il rilascio al pubblico di copie di documenti,
si ritiene opportuno, in analogia a quanto disposto per i beni
documentari dello Stato, provvedere a determinare le condizioni
e ad adeguare il tariffario per l'uso della fototeca dell'Archivio
Storico della Città al fine di garantire una migliore
e corretta fruibilità e valorizzazione di tale patrimonio.
Le somme introitate saranno destinate al reintegro dei materiali
di fototeca usurati.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno 1990
n.142, quale sostituito dall'art.17 della Legge 25 marzo 1993
n. 81, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che
non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non
rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale
o dei funzionari dirigenti;
Dato atto che i pareri di cui all'ari. 53 della Legge 8 giugno
1990 n. 142, sono:
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità
formale dell'atto.
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare le sottoindicate condizioni per la disciplina
della concessione del diritto all'effettuazione di riprese fotografiche,
cinematografiche e televisive, del noleggio di riproduzioni fotografiche,
cinematografiche e televisive e della concessione dei diritti
di riproduzione dei materiali documentari conservati presso l'Archivio
Storico della Città;
la) RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
è consentita qualora nella fototeca 'dell'Archivio non
sia già presente una riproduzione del soggetto.
L'effettuazione delle riprese, a opera dell'interessato o di
un professionista incaricato, è autorizzata dal dirigente,
avuto riguardo allo stato di conservazione del soggetto, dietro
presentazione di una domanda nella quale devono essere elencati
analiticamente i soggetti che si intendono riprendere.
Il concessionario è tenuto a consegnare all'Archivio,
entro 20 giorni, un duplicato di ogni scatto eseguito, per fotocolor
e diapositive; una stampa a Contatto (provino) di ogni fotogramma,
nonché, a richiesta, una selezione dei corrispondenti
positivi in formato 18x24, per le fotografie in bianco e nero;
una copia su video-cassetta formato VHS per le riprese cinematografiche
e televisive.
Il concessionario si impegna a non cedere a terzi a nessun titolo
le riprese effettuate senza uno specifico ed espresso accordo
con l'Archivio.
L'autorizzazione all'effettuazione delle riprese conferisce il
diritto a114. riproduzione per uso strettamente personale e per
motivi di studio. Per ogni riproduzione finalizzata alla divulgazione
e diffusione in qualsiasi forma e con :4ualsiasi procedimento
tecnico deve essere richiesta una specifica autorizzazione. e
devono essere pagati i corrispettivi fissati nell'annesso tariffario.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedimento
cornporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico della
Città nonché l'applicazione delle sanzioni previste
dalle leggi per la rilevanza del fatto.
lb) NOLEGGIO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E
TELEVISE.
Il noleggio di riproduzioni fotografiche, cinematografiche e
televisive appartenenti all'Archivio Storico della Città
è autorizzato dal dirigente, avuto riguardo allo stato
di conservazione della riproduzione, dietro presentazione di
una domanda nella quale devono essere chiaramente riportate le
finalità per le quali il noleggio vienà richiesto
e dietro pagamento dei corrispettivi fissati nell'annesso tariffario.
Il dirigente può disporre il noleggio a titolo gratuito
per accertate ragioni di studio o per proiezioni a carattere
non commerciale. I microfilm, i negativi e le riproduzioni fotografiche
di rilevanza storica sono esclusi dal noleggio, salvo accordi
particolari.
La durata del noleggio è di tre mesi.
Il noleggio non conferisce alcun diritto di riproduzione, duplicazione,
pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma e con qualsiasi
procedimento tecnico. Per ogni riproduzione finalizzata alla
divulgazione e diffusione in qualsiasi forma e con qualsiasi
procedimento tecnico deve essere richiesta una specifica autorizzazione
o devono essere pagati i corrispettivi fissati nell'annesso tariffario.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedimento
comporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico della
Città nonché l'applicazione delle sanzioni previste
dalle leggi per la rilevanza del fatto.
lc) DIRITTI DI RIPRODUZIONE
Il diritto alla riproduzione è concesso dal dirigente,
dietro presentazione di una domanda che riporti chiaramente finalità,
modalità e destinazione delle riproduzioni, quantità
che si intende ottenere e diffondere e forme di distribuzione,
nonché dietro pagamento dei corrispettivi fissati nell'annesso
tariffario. Il dirigente può disporre la concessione a
titolo gratuito per le pubblicazioni a rigoroso carattere scientifico
aventi tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo unitario inferiore
a £. 100.000.
Prima della sua diffusione al pubblico un esemplare di ogni riproduzione
dovrà essere consegnato all'Archivio Storico per ricevere
il nulla osta alla pubblicazione. Ogni esemplare di riproduzione
dovrà indicare chiaramente ed esattamente l'ubicazione
e gli estremi archivistici del soggetto, nonché la dicitura
"su concessione dell'Archivio Storico della Città
di Torino" e l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore
riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.
La concessione è incedibile, intrasferibile e non esclusiva.
La concessione autorizza alla riproduzione in una edizione in
una sola lingua. Per ulteriori utilizzazioni da pane 'dello stesso
editore si applica una riduzione del 25% sulla tariffa in vigore
al momento della nuova pubblicazione.
Oltre al pagamento del corrispettivo fissato nel presente tariffario,
il concessionario è tenuto a consegnare all'Archivio tre
copie dell'opera prodotta, salvo accordi speciali e ad esclusione
delle tesi di laurea, di cui dovrà essere consegnata una
sola copia.
La violazione delle condizioni stabilite nel presente provvedi
mento comporta l'esclusione dall'accesso all'Archivio Storico
della Città nonché l'applicazione delle sanzioni
previste dalle leggi per la rilevanza del fatto;
2) di approvare le sottoindicate tariffe per la concessione
del noleggio di riproduzioni fotografiche, cinematografiche e
televisive e per la concessione dei diritti di riproduzione dei
materiali documentari conservati presso l'Archivio Storico della
Città:
2a) NOLEGGIO RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E
TELEVISIVE
Fotocolor L. 50.000
diapositive 24x36 L. 30.000
stampe a colori L. 25.000
stampe in bianco e nero L. 20.000
Per ogni riproduzione non restituita entro i tre mesi di noleggio,
sarà dovuto un importo aggiuntivo di L.40.000 per ogni
mese o frazione di mese.
Per ogni riproduzione perduta o deteriorata sarà dovuta
un'indennità di L.1.000.000.
Per la ricerca di riproduzioni in base al tema sarà dovuto
un importo aggiuntivo di L.50.000 per ogni riproduzione.
2b) DIRITTI DI RIPRODUZIONE
Fotocolor e diapositive 24x36 L.100.000
stampe a colori e in bianco e nero L. 50.000
foto a colori e in bianco e nero eseguite dal concessionario
L. 50.000
file JPEG con separazione della quadricromia L.250.000
3) di disporre che il pagamento degli importi dovuti avvenga
di norma anticipatamente tramite versamento presso la Civica
Tesoreria. Tali importi saranno introitati al capitolo 15469
del Bilancio 1996 intitolato "Archivio Storico - Proventi
da utilizzo fototeca";
4) di disporre che le somme introitate vengano impiegate per
il reintegro dei materiali di fototeca usurati, con imputazione
al capitolo 3800/3 del Bilancio 1996 intitolato "Segreteria
Generale - Altre spese - Archivio Storico - Fototeca - Reintegro
materiali usurati";
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47, 30 comma, della Legge 8 giugno
1990 n. 142. |