98 00406/02
Servizio Centrale Affari Istituzionali
Settore Archivio Storico
/SC
A
CITTA' DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
3 marzo 1998
OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI
E DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA.
Proposta del Vicesindaco Carpanini.
Per garantire la corretta fruizione del patrimonio documentario
e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città
e per tutelare l'integrità è apparso a suo tempo
indispensabile ridurre la manipolazione degli originali, con
l'istituzione di una fototeca fruibile dall'utenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento dell'accesso
ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale
in data 14 marzo 1994, che all'art. 16 demanda alla Giunta Comunale
la fissazione delle tariffe e delle modalità di pagamento
delle somme dovute per la riproduzione di documenti, e ad integrazione
di quanto stabilito dalla Giunta Comunale e con la deliberazione
n. 2760 del 10 maggio 1994 (mecc. 9403698/02) - esecutiva dal
31 maggio 1994 in merito alle tariffe per il rilascio al pubblico
di copie di documenti, le condizioni d'uso della fototeca e relativo
tariffario, considerata la normativa che regola la materia al
riguardo degli istituti di conservazione statali, furono approvate
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 5398 del 15 ottobre
1996 (mecc. 9606114/02) - esecutiva dal 5 novembre 1996.
L'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione
della suddetta deliberazione suggerisce ora alcuni aggiornamenti:
a) nuove condizioni per la concessione del diritto all'effettuazione
di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e di copie
fotostatiche e su carta da lucido dei materiali documentari,
onde meglio tutelarne l'integrità;
b) una tariffa speciale ridotta di noleggio per accertare ragioni
di studio delle riproduzioni conservate presso la fototeca dell'Archivio
Storico;
c) l'esenzione dal pagamento dei diritti di riproduzione a favore
di chi svolga una funzione documentata di promozione e valorizzazione
del patrimonio storico della Città.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno l990~n.
142 e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta
compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza
di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno
1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono;
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di sostituire al punto 1a) della succitata deliberazione
la frase "L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche
e televisive è consentita qualora nella fototeca dell'Archivio
non sia già presente una - riproduzione del soggetto"
con la frase "L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche
e televisive è consentita qualora nella fototeca dell'Archivio
non sia già presente una riproduzione del soggetto ed
è subordinata al pagamento di un corrispettivo di L.2.500
per ogni soggetto ripreso a qualsiasi titolo";
2) di inserire al punto la) della succitata deliberazione dopo
il secondo capoverso, le seguenti frasi: "E' fatto divieto
di eseguire copie fotostatiche di disegni, mappe e planimetrie.
La lucidatura di disegni, mappe e planimetrie deve essere autorizzata
dal dirigente, avuto riguardo dello stato di conservazione del
documento, ed è soggetta al pagamento di un corrispettivo
di L.50.000 per ogni disegno, mappa o planimetria lucidato";
3) di sostituire al punto lb) della succitata deliberazione la
frase "Il dirigente può disporre il noleggio a titolo
gratuito per accertate ragioni di studio o per proiezioni a carattere
non commerciale" con la frase "Il dirigente può
disporre il noleggio a titolo gratuito per proiezioni a carattere
non commerciale";
4) di inserire al punto lc) della succitata deliberazione, dopo
le parole "prezzo unitario inferiore a L.100.000",
la seguente frase: '1nonchè a favore di chi svolga una
funzione documentata di promozione e valorizzazione del patrimonio
storico della Città";
5) di inserire al punto 2a) della succitata deliberazione dopo
le parole "Stampe in bianco e nero L.20.000" la seguente
frase: "Il noleggio per accertate ragioni di studio dà
luogo all'applicazione di una tariffa unitaria di L.5.000, indipendentemente
dalla natura e dal formato della riproduzione";
6) di disporre che il pagamento degli importi dovuti ai sensi
della succitata deliberazione e del presente provvedimento avvenga
di norma anticipatamente tramite versamento presso la Civica
Tesoreria. Tali importi saranno introitati all'apposita risorsa
del Bilancio 1998 "Proventi da utilizzo fototeca";
7) di disporre che le somme introitate vengano impiegate per
il reintegro dei materiali di fototeca usurati, con imputazione
della relativa spesa all'apposito intervento del Bilancio 1998
mediante adozione di specifica determinazione dirigenziale;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3°, della Legge 8
giugno 1990 n. 142. |