98 00406/02

Servizio Centrale Affari Istituzionali
Settore Archivio Storico
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CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 marzo 1998

 

OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI E DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA.

Proposta del Vicesindaco Carpanini.

Per garantire la corretta fruizione del patrimonio documentario e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città e per tutelare l'integrità è apparso a suo tempo indispensabile ridurre la manipolazione degli originali, con l'istituzione di una fototeca fruibile dall'utenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, che all'art. 16 demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e delle modalità di pagamento delle somme dovute per la riproduzione di documenti, e ad integrazione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale e con la deliberazione n. 2760 del 10 maggio 1994 (mecc. 9403698/02) - esecutiva dal 31 maggio 1994 in merito alle tariffe per il rilascio al pubblico di copie di documenti, le condizioni d'uso della fototeca e relativo tariffario, considerata la normativa che regola la materia al riguardo degli istituti di conservazione statali, furono approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 5398 del 15 ottobre 1996 (mecc. 9606114/02) - esecutiva dal 5 novembre 1996.
L'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione della suddetta deliberazione suggerisce ora alcuni aggiornamenti:
a) nuove condizioni per la concessione del diritto all'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e di copie fotostatiche e su carta da lucido dei materiali documentari, onde meglio tutelarne l'integrità;
b) una tariffa speciale ridotta di noleggio per accertare ragioni di studio delle riproduzioni conservate presso la fototeca dell'Archivio Storico;
c) l'esenzione dal pagamento dei diritti di riproduzione a favore di chi svolga una funzione documentata di promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Città.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 35 della Legge 8 giugno l990~n. 142 e sue successive modificazioni e integrazioni, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni sono;
favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto;
favorevole sulla regolarità contabile;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di sostituire al punto 1a) della succitata deliberazione la frase "L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è consentita qualora nella fototeca dell'Archivio non sia già presente una - riproduzione del soggetto" con la frase "L'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è consentita qualora nella fototeca dell'Archivio non sia già presente una riproduzione del soggetto ed è subordinata al pagamento di un corrispettivo di L.2.500 per ogni soggetto ripreso a qualsiasi titolo";
2) di inserire al punto la) della succitata deliberazione dopo il secondo capoverso, le seguenti frasi: "E' fatto divieto di eseguire copie fotostatiche di disegni, mappe e planimetrie.
La lucidatura di disegni, mappe e planimetrie deve essere autorizzata dal dirigente, avuto riguardo dello stato di conservazione del documento, ed è soggetta al pagamento di un corrispettivo di L.50.000 per ogni disegno, mappa o planimetria lucidato";
3) di sostituire al punto lb) della succitata deliberazione la frase "Il dirigente può disporre il noleggio a titolo gratuito per accertate ragioni di studio o per proiezioni a carattere non commerciale" con la frase "Il dirigente può disporre il noleggio a titolo gratuito per proiezioni a carattere non commerciale";
4) di inserire al punto lc) della succitata deliberazione, dopo le parole "prezzo unitario inferiore a L.100.000", la seguente frase: '1nonchè a favore di chi svolga una funzione documentata di promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Città";
5) di inserire al punto 2a) della succitata deliberazione dopo le parole "Stampe in bianco e nero L.20.000" la seguente frase: "Il noleggio per accertate ragioni di studio dà luogo all'applicazione di una tariffa unitaria di L.5.000, indipendentemente dalla natura e dal formato della riproduzione";
6) di disporre che il pagamento degli importi dovuti ai sensi della succitata deliberazione e del presente provvedimento avvenga di norma anticipatamente tramite versamento presso la Civica Tesoreria. Tali importi saranno introitati all'apposita risorsa del Bilancio 1998 "Proventi da utilizzo fototeca";
7) di disporre che le somme introitate vengano impiegate per il reintegro dei materiali di fototeca usurati, con imputazione della relativa spesa all'apposito intervento del Bilancio 1998 mediante adozione di specifica determinazione dirigenziale;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 comma 3°, della Legge 8 giugno 1990 n. 142.