2001 02827/49

Servizio Centrale Affari Istituzionali
Settore Archivio Storico
/SS
0

CITTA' DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 marzo 2001

OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. ADEGUAMENTO DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA. APPROVAZIONE.

Proposta del Sindaco Castellani.

Per garantire la corretta fruizione del patrimonio documentario e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città e per tutelarne l'integrità è apparso a suo tempo indispensabile ridurre la manipolazione degli originali, con l'istituzione di una fototeca fruibile dall'utenza. In ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale in data 14 marzo 1994, che all'art.16 demanda alla Giunta Comunale la fissazione delle tariffe e delle modalità di pagamento delle somme dovute per la riproduzione di documenti, e ad integrazione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale 10 maggio 1994 con deliberazione n.2760 (mecc. 9403698/02) esecutiva dal 31 maggio 1994 in merito alle tariffe per il rilascio al pubblico di copie di documenti, le condizioni d'uso della fototeca e relativo tariffario, considerata la normativa che regola la materia al riguardo degli istituti di conservazione statali, furono approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 15 ottobre 1996 n.5398 (mecc. 9606114/02) esecutiva dal 5 novembre 1996; con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 3 marzo 1998 n. 337 (mecc. 9800406/02) esecutiva dal 24 marzo 1998 furono introdotte nuove tariffe agevolate per gli studenti e nuove condizioni per l'utilizzo della fototeca stessa.
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2001 (mecc. 200101635/24), in corso di esecutività, sono stati approvati gli indirizzi per l'esercizio 2001 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni e altre materie simili ai sensi dell'art. 36, comma 1 dello Statuto, si rende necessario provvedere all'adeguamento delle tariffe relative all'uso della fototeca dell'Archivio Storico, tenuto conto anche dell'andamento degli indici dei prezzi rilevato dall'ISTAT, ferme restando tutte le altre condizioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi i e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 200101635/24); Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare, in base a quanto esposto in premessa che qui integralmente si richiama, le sotto indicate tariffe per l'uso della fototeca dell'Archivio Storico, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, ferme restando tutte le altre condizioni stabilite dalle deliberazioni richiamate in narrativa (mecc. 9606114/02 e 9800406/02):

- Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive L.2.500 (Euro 1,29)
- Lucidatura di disegni, mappe e planimetrie L.52.000 (Euro 26,86)
- Noleggio fotocolor L.55.000 (Euro 28,41)
- Noleggio diapositive L.33.000 (Euro 17,04)
- Noleggio stampe a colori L.27.000 (Euro 13,94)
- Noleggio stampe in b/n L.22.000 (Euro 11,36)
- Noleggio riproduzioni per ragioni di studio L.5.000 (Euro 2,58)
- Ricerca riproduzioni L.55.000 (Euro 28,41)
- Diritti riproduzione fotocolor e diapositive L.110.000 (Euro 56,81)
- Diritti riproduzione stampe a colori e b/n L.55.000 (Euro 28,41)
- Diritti riproduzione foto eseguite dal concessionario L.55.000 (Euro 28,41)
- Diritti riproduzione files in quadricromia L.270.000 (Euro 139,44);

2) di riservare ad apposita determinazione dirigenziale l'introito dei relativi importi;

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.