2001 02827/49 Servizio Centrale Affari Istituzionali OGGETTO: ARCHIVIO STORICO. ADEGUAMENTO DEL TARIFFARIO PER L'USO DELLA FOTOTECA. APPROVAZIONE. Proposta del Sindaco Castellani. Per garantire la corretta fruizione del patrimonio documentario
e iconografico conservato nell'Archivio Storico della Città
e per tutelarne l'integrità è apparso a suo tempo
indispensabile ridurre la manipolazione degli originali, con
l'istituzione di una fototeca fruibile dall'utenza. In ottemperanza
a quanto stabilito dal "Regolamento dell'accesso ai documenti
amministrativi" approvato dal Consiglio Comunale in data
14 marzo 1994, che all'art.16 demanda alla Giunta Comunale la
fissazione delle tariffe e delle modalità di pagamento
delle somme dovute per la riproduzione di documenti, e ad integrazione
di quanto stabilito dalla Giunta Comunale 10 maggio 1994 con
deliberazione n.2760 (mecc. 9403698/02) esecutiva dal 31 maggio
1994 in merito alle tariffe per il rilascio al pubblico di copie
di documenti, le condizioni d'uso della fototeca e relativo tariffario,
considerata la normativa che regola la materia al riguardo degli
istituti di conservazione statali, furono approvate dalla Giunta
Comunale con deliberazione in data 15 ottobre 1996 n.5398 (mecc.
9606114/02) esecutiva dal 5 novembre 1996; con successiva deliberazione
della Giunta Comunale in data 3 marzo 1998 n. 337 (mecc. 9800406/02)
esecutiva dal 24 marzo 1998 furono introdotte nuove tariffe agevolate
per gli studenti e nuove condizioni per l'utilizzo della fototeca
stessa. Tutto ciò premesso, Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi
dell'art. 107, commi i e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni
degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge
al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono: 1) di approvare, in base a quanto esposto in premessa che
qui integralmente si richiama, le sotto indicate tariffe per
l'uso della fototeca dell'Archivio Storico, a decorrere dalla
data di esecutività del presente provvedimento, ferme
restando tutte le altre condizioni stabilite dalle deliberazioni
richiamate in narrativa (mecc. 9606114/02 e 9800406/02): |