ARCHIVIO STORICO

della Città di Torino
 

 via Barbaroux 32

 tel. +39 011-4431811 - fax +39 011-4431818
 

 

MEETING ROOM NORM
REGOLAMENTO (N. 272) PER LA CONCESSIONE DELLA SALA CONFERENZE DELL'ARCHIVIO STORICO E PER LE VISITE GUIDATE
(Approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 11 luglio 2000, esecutiva dal 4 settembre 2000).

Campo di applicazione
Tipi di concessione
Criteri generali di concessione
Concessioni gratuite
Concessioni onerose
Modalità di concessione
Responsabilità del concessionario
Visite guidate
Modalità di autorizzazione delle visite guidate
Responsabilità dell'organizzatore della visita

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Regolamento regola la concessione della sala conferenze dell'Archivio Storico della Città di via Barbaroux 32 e disciplina le visite guidate all'Archivio stesso.

Art. 2 - Tipi di concessione
Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato della sala conferenze dell'Archivio Storico. Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere occasionali o ricorrenti.
Sono occasionali quelle che consentono a Enti, organismi, gruppi o Associazioni di utilizzare la sala conferenze per un periodo non superiore a tre giorni consecutivi.
Sono ricorrenti le concessioni che consentono a Enti, organismi, gruppi o Associazioni di utilizzare ripetutamente la sala conferenze, secondo un calendario stabilito, per un periodo determinato e comunque non superiore a quattro mesi.

Art. 3 - Criteri generali di concessione
La sala conferenze viene concessa esclusivamente per lo svolgimento di iniziative di natura manifestamente culturale o didattica, aventi un carattere congruo rispetto alle finalità dell'Archivio Storico.

Art. 4 - Concessioni gratuite
Le concessioni occasionali sono di norma gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1. non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo svolgimento delle attività previste;
2. si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro;
3. si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.
Le concessioni ricorrenti sono eccezionalmente gratuite quando ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
1. non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentire lo svolgimento delle attività previste;
2. si tratti di Enti, organismi, gruppi o Associazioni, senza fini di lucro;
3. si tratti di progetti di particolare rilevanza sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio storico-documentario della Città, aperte alla libera partecipazione dei cittadini.

Art. 5 - Concessioni onerose
Al di fuori delle ipotesi previste dal precedente art. 4, la concessione ha carattere oneroso.
Gli importi sono aggiornati ogni due anni, sulla base delle indicazioni del Consiglio Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale.
Fino a successivo aggiornamento vengono stabilite le seguenti tariffe:
Giorni feriali - fascia oraria diurna (9.00 - 17.00) Tariffa oraria (minimo 2 ore) € 16,00
Giorni feriali - fascia oraria serale (17.00-23.00) Tariffa oraria (minimo 2 ore) € 32,00
Sabato - fascia oraria diurna (9.00 - 17.00) Tariffa oraria (minimo 2 ore) € 40,00

Art. 6 - Modalità di concessione
I soggetti che intendono utilizzare la sala conferenze dell1Archivio debbono presentare domanda scritta al Dirigente dell'Archivio Storico.
Il Dirigente, avuto riguardo ai criteri stabiliti all'art. 3, nonché ai tempi, alle modalità e alla natura della manifestazione, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego motivato della richiesta di concessione, nonché la gratuità o l'onerosità della stessa. In questo ultimo caso comunica contestualmente l'importo dovuto, nonché le relative modalità di riscossione.

Art. 7 - Responsabilità del concessionario
I soggetti concessionari si rendono garanti del buon andamento delle manifestazioni, dell'osservanza delle norme di comportamento e di sicurezza richiamate dal Dirigente e dal personale dell'Archivio, nonché del rispetto dei locali, dei beni e delle attrezzature utilizzati in occasione delle manifestazioni stesse.
Essi si assumono inoltre, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso della sala in concessione.

Art. 8 - Visite guidate
Le visite guidate sono riservate a gruppi composti da un minimo di 10 a un massimo di 30 persone e sono di norma gratuite quando non siano necessari turni di personale comunale in servizio straordinario per consentirne lo svolgimento.
In caso contrario la visita ha carattere oneroso, salvo diversa disposizione del Dirigente, avuto riguardo agli aspetti di promozione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario della Città.
Gli importi sono aggiornati ogni due anni, sulla base delle indicazioni del Consiglio Comunale, con deliberazione della Giunta Comunale.
Fino a successivo aggiornamento vengono stabilite le seguenti tariffe (durata della visita circa 75 minuti):
Giorni feriali - fascia oraria diurna (9.00 - 17.00) gratuito
Giorni feriali - fascia oraria serale (17.00 - 23.00) e Sabato - fascia orario mattutina (9.00 - 12.00) € 82,00.

Art. 9 - Modalità di autorizzazione delle visite guidate
I gruppi che intendono richiedere una visita guidata debbono presentare domanda scritta al Dirigente dell'Archivio Storico.
Il Dirigente, avuto riguardo ai tempi e alle modalità della visita, comunica per iscritto l'accoglimento o il diniego motivato della richiesta, nonché la gratuità o l'onerosità della stessa.
In questo caso comunica contestualmente l'importo dovuto, nonché le relative modalità di riscossione.

Art. 10 - Responsabilità dell'organizzatore della visita
I soggetti organizzatori della visita si rendono garanti del buon andamento della stessa, dell'osservanza delle norme di comportamento e di sicurezza richiamate dal Dirigente e dal personale dell'Archivio, nonché del rispetto dei locali e dei beni visitati.
Essi si assumono inoltre, sottoscrivendo un'apposta dichiarazione, piena responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione alla visita.

 

 

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