Archivio storico della Città di Torino



Mostre

LA LEGISLAZIONE

Nella Raccolta per ordine di materie delle Leggi, editti, manifesti, etc. pubblicati negli Stati di terraferma dal principio dell'anno 1681 sino all'8 dicembre 1798 dal Sovrani della real Casa di Savoia, curata da Felice Amato Duboin, nel titolo che raggruppa i provvedimenti emanati in materia di Sanità pubblica, un capitolo è intitolato Del Protomedicato e delle professioni che ne dipendono (volume XII, tomo X, libro VII, titolo XII, capo II, pp. 18-251).
Il Duboin, introducendo l'argomento, pone subito l'accento sull'antichità dell'istituto. "Quando per la prima volta si nominasse in questi Stati un Protomedico con autorità e giurisdizione sulle persone che intendono di proposito alla guarigione degli uomini od ai commerci relativi, non lo mostrano gli ordini dal Borelli raccolti, molto meno i successivi. Scorgesi che fu in prima un solo Protomedico, il quale delegava in parte le sue funzioni; poi più Protomedici nelle province, ed un Protomedico generale per tutto lo stato".
I provvedimenti raccolti mostrano che le materie di cui si occupava il Protomedicato erano molteplici. Aveva competenza sull'esercizio della medicina, della chirurgia e della farmacia; soprintendeva al commercio delle spezie medicinali, verificava periodicamente la qualità della merce delle spezierie, fissava il prezzo dei medicinali, controllava inoltre le drogherie e le rivendite di "robe vive" e i distillatori di acquavite.

Pharmacopoea Taurinensis

Pharmacopœa Taurinensis nunc primum edita jussu Augustissimi Regis, Torino, 1736
Collezione Simeom, B 161

Pharmacopoea Taurinensis

Tavola della Pharmacopœa Taurinensis nunc primum edita jussu Augustissimi Regis, Torino, 1736
Collezione Simeom, B 161

Pharmacopoea Taurinensis

Tavola della Pharmacopœa Taurinensis nunc primum edita jussu Augustissimi Regis, Torino, 1736
Collezione Simeom, B 161


Carte sciolte 4790

Libro di ricette dell'Apparatus Medicaminum ad usum Pharmaciae Ill.mae Civitatis Turini
ASCT, Carte Sciolte, 4790


Carte sciolte 4781

Regie Patenti, colle quali S. M. approva un regolamento pel Magistrato del Protomedicato di Torino, e per l'esercizio delle professioni che dal medesimo dipendono
ASCT, Carte sciolte, 4781

1839, 16 marzo. (Pubblic. il 13 giugno 1839)
Titolo II - Dell'esercizio delle professioni, le quali dipendono dal Protomedicato
Capo I - Dell'autorizzazione delle professioni medesime
26. Chi senza essere munito della necessaria autorizzazione esercitasse la medicina, la chirurgia, la flebotomia, o le professioni di oculista o dentista, o d'altra parte della chirurgia, sarà punito colla multa di lire trecento, ed in difetto colla pena del carcere per sei mesi senza pregiudicio di quanto fosse dovuto ai danneggiati. […].
Capo III - Dell'esercizio della farmacia
Par. 1 - Dello Stabilimento e dell'apertura delle spezierie.
59. Chiunque intende di esercitare la farmacia, dirigendo una bottega da speziale, sia che abbia la proprietà della medesima, o, dove non esistono le così dette piazze da speziale, abbia la proprietà del fondaco medicinale, o sia che dal proprietario ottenga la direzione della spezieria, debb'essere approvato negli esami di speziale in un'Università degli studii de' Regii Stati, e debb'inoltre conseguire dal Protomedicato le patenti di esercizio di tal professione.
60. Per conseguire le dette patenti di esercizio della professione da speziale si richiede:
1° L'età d'anni 21 compiti;
2° un'idonea cauzione per la somma di lire quattromila cinquecento per esercitare in Torino, e di lire tremila per esercitare fuori della capitale a favore del Regio Fisco, per le contravvenzioni nelle quali può lo speziale incorrere […].
3° Le fedi di buona condotta tenuta posteriormente all'approvazione ne' detti esami. […]
63. Niuno può aprire una nuova spezieria, se non mediante una speciale permissione del Protomedicato, il quale non la concederà senza previa approvazione del Magistrato della Riforma. […] Potrà per altro il Protomedicato, previa approvazione del Magistrato della Riforma, ordinare dopo il decesso, o la cessazione dall'esercizio dell'attuale esercente, il chiudimento di quelle spezierie non piazzate, che, secondo le norme generali […] si riconoscessero eccedere il bisogno degli abitanti. Il chiudimento di tali spezierie non dovrà per altro aver luogo, se non nel caso in cui altri speziali del luogo, o delle vicinanze siano disposti a rilevare il fondaco farmaceutico a prezzo d'estimo da farsi da periti […].
64. Chiunque farà la domanda di aprire una nuova spezieria dovrà presentare un atto consolare della città o terra, nella quale vuolsi stabilire la spezieria, confermato dal giusdicente sulle informazioni prese a parte, nel quale atto si spieghi che per mancanza di spezierie nel luogo, o per l'insufficienza di quelle che vi sono stabilite, o per la lontananza o difficoltà di comunicazione colle altre aperte ne' luoghi circostanti, la popolazione abbisogna della nuova spezieria della quale chiedesi lo stabilimento. […].
66. Qualora si tratti di stabilire nuove spezierie destinate esclusivamente all'uso delle persone ricoverate in uno spedale, o in un ospizio di carità, il Protomedicato spiegherà il proprio parere sulla convenienza di quello stabilimento, avuto riguardo al numero dei ricoverati, ed alla natura delle malattie che vi sono curate. […].
68. S'intenderà esercitare abusivamente la professione di speziale, ed incorrerà perciò nella pena stabilita dall'art. 26 non solo chiunque privo di autorizzazione venderà medicamenti privatamente, o pubblicamente, ma ancora colui che quantunque approvato nel modo prescritto dall'art. 60, tenesse tuttavia aperta una spezieria contro il disposto del presente paragrafo. […].
Par. 2 - Delle obbligazioni degli speziali.
69. Tutti gli speziali debbono essere provveduti di un esemplare della farmacopea approvata con Regio Biglietto del 18 febbraio 1834, tenerla nella propria officina, e renderla estensiva ai visitatori ogni qual volta ne siano richiesti.
70. Nella composizione de' rimedi non è loro lecito di variare a talento alcun ingrediente prescritto nella farmacopea per sostituirne un altro, né anco a pretesto che possa essere della stessa virtù ed efficacia. Qualora qualche Medico o Chirurgo prescrivesse qualche particolar medicamento da esso composto, e non descritto nella farmacopea, lo speziale che ne riceverà la ricetta dovrà fra il termine di un mese rimetterne copia al Protomedicato per essere considerata, od ove d'uopo tassata.
71. E' obbligo degli speziali di servirsi esclusivamente de' pesi medicinali, ossia della così detta libbra medica, e d'essere provveduti de' principali utensili che servono all'arte; di tenere le loro botteghe fornite a dovere di medicamenti sì semplici, che composti, i quali sono i più essenziali, ed importanti, giusta la detta farmacopea. Dovranno ritenere le droghe velenose, o di uso pericoloso, specificate al seguente art. 74, sotto la propria responsabilità in luogo a parte e sotto chiave, da tenersi presso di loro sotto le pene portate dalle leggi penali.
72. Non è permesso a veruno speziale di spedire senza la ricetta sottoscritta da persona dell'arte, a ciò debitamente autorizzata, sostanze medicinali […].
74. Eccettuato il caso che fossero ordinate dai Medici e dai Chirurghi per rimedio, è proibito agli speziali di dispensare, o vendere droghe velenose, mercuriali, oppiati, caustici, corrosivi e simili, fuorché ad altri speziali, artisti, ed a coloro ai quali sono necessarie per la loro professione. Qualora dette robe si vendessero alle persone come sopra riservate, i venditori dovranno notare in un libro a parte la quantità delle droghe vendute, il giorno, nome, cognome, patria, e professione di quelle persone a cui le avranno vendute […].
Par. 3 - Dei giovani assistenti alle spezierie, e dei praticanti Speziali.
78. Gli speziali stabiliti nelle città saranno obbligati a tenere un giovane assistente approvato in tale qualità dal Protomedicato, secondo i veglianti regolamenti, acciocché la bottega non sia mai sprovveduta di una persona pratica e idonea […].
79. I giovani che vorranno essere ammessi a fare la pratica di Speziale dovranno essere muniti del certificato di buoni costumi, e di quello di aver fatto lo studio di Umanità nelle Regie o pubbliche scuole, e dovranno inoltre iscrivere il loro nome, ed indicare il luogo e lo Speziale presso cui intendono di fare la pratica in un registro, che a questo fine sarà tenuto dal Protomedicato in Torino, e dai Protomedici nelle Provincie […].
80. […] E' eziandio obbligo degli Speziali di vegliare che i praticanti adempiano ai doveri di religione, richiedendo ai medesimi il certificato del Parroco d'avervi adempiuto […].
Capo IV - Degli erborai
98. Chi vorrà vendere erbe, l'uso delle quali senza il consiglio del Medico potrebbe essere dannoso, come erbe purganti, ed altre simili, dovrà ottenere la permissione del Protomedicato, il quale nel darla indicherà quelle che per la loro qualità debbano solamente vendersi dagli speziali, o ad altri, mediante ordinazione segnata da persona dell'arte, dalle altre erbe, che possono vendersi a chicchessia.
99. Il Protomedicato non concederà la detta permissione, salvo che il richiedente presenti i certificati di essere persona di probità, e sia approvato in un esame sulla cognizione dei semplici e sul modo di essiccarli e conservarli […].
Visto d'ordine di S.M.
Il primo Segretario di Stato (Interni)
Di Pralormo

Prosegui la vista:

Michele Buniva e l'omeopatiaPratiche per l'esame di spezialepagina correnteL'Ospedale OmeopaticoAttrezzature e volumi della Farmacia Omeopatica

TORNA ALLA PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA