Atti di Separazione/Divorzio davanti all'Avvocato

Introduzione
Al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i coniugi – assistiti da almeno un avvocato per parte – possono concludere una convenzione di negoziazione assistita.
La procedura è possibile anche in presenza di figli minori, o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti.
Chi è interessato a tale procedura deve quindi rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per gli admepimenti normativi previsti.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti secondo le previsioni di legge e ottenuto il nulla osta o l'autorizzazione del procuratore della repubblica presso il tribunale competente, provvede entro dieci giorni alla trasmissione di copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, che procede alla trascrizione e alle relative annotazioni sui registri.

Per gli Avvocati
La trasmissione delle convenzioni di negoziazione assistita a cura degli avvocati deve avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo stato.civile@cert.comune.torino.it compilando in tutte le sue parti il modulo di trasmissione di accordo di negoziazione assistita.

Modulo trasmissione accordo di negoziazione assistita


Contatti
Ufficio Separazioni e Divorzi
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.


Riferimenti normativi
  • Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162
  • Legge n. 55/2015
  • Legge n. 104/1992
  • Legge n. 898/1970 e s.mi.