Prericonoscimento (riconoscimento prima della nascita)

Introduzione
I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.

Informazioni dichiarazione di nascita

A chi è rivolto
La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno.
I dichiaranti devono aver compiuto 16 anni e almeno uno di essi deve essere residente nel Comune di Torino.
La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.

Modalità richiesta
L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione.
Considerando i tempi di istruzione del procedimento e di predisposizione degli atti, si raccomanda, ove interessati, di inviare la richiesta entro il settimo mese di gravidanza.

Per fare il riconoscimento occorre fissare un appuntamento: i genitori interessati devono inviare la richiesta via mail indicando i propri dati, un recapito telefonico e allegando:
  • documenti d’identità;
  • certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione);
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  • attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.
Informazioni traduzioni e legalizzazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri

L’ufficio provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento presso gli sportelli nn. 8 e 9 dello Stato Civile, in via della Consolata 23, scala sinistra, primo piano (accesso disabili da via C. I.Giulio n. 22).

Documentazione da presentare
Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentare in originale la documentazione già inviata tramite email (documenti d’identità, certificato medico di gravidanza e, se cittadini stranieri, attestazione di capacità al prericonoscimento con certificati di nascita).

Costi
Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Durata del procedimento
Il termine di conclusione del procedimento è di 40 giorni.
Avvenuto il prericonoscimento, è rilasciata agli interessati la documentazione da presentare al momento della dichiarazione di nascita.

Contatti
Ufficio nascite - Comune di Torino
via della Consolata, 23 – scala a sinistra – 1° piano – Accesso disabili: via C.I. Giulio, 22.
Normativa di riferimento
  • Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione
  • Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile
  • Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato