Dichiarazioni di nascita

Introduzione
In seguito ad una nascita è obbligatorio provvedere alla sua registrazione nei registri dello Stato Civile. La dichiarazione di nascita (anche detta denuncia di nascita), può essere presentata presso:
  • il comune di residenza dei genitori;
  • il centro in cui è avvenuta la nascita;
  • il comune di nascita del bambino.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, la denuncia di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra gli stessi genitori.
L’iscrizione anagrafica del figlio avviene in ogni caso presso il comune di residenza della madre, con l’inserimento nello stato di famiglia della stessa.

Cognome del bambino
Ai sensi della sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. Questo principio trova applicazione sia per il figlio nato nel matrimonio sia per quello nato fuori dal matrimonio.
Analogamente il figlio adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
Il cognome del figlio nato da genitori entrambi stranieri viene determinato applicando la legge nazionale del figlio stesso (come previsto dall’art. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).

Nome del bambino
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso; può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome saranno riportati negli estratti e nei certificati di stato civile ed anagrafici.
È vietato imporre al neonato: lo stesso nome del padre vivente, lo stesso nome del fratello o della sorella viventi, un cognome, nomi ridicoli o vergognosi.

A chi è rivolto
La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori sposati può essere fatta da uno soltanto dei genitori.
La dichiarazione di nascita di un bambino nato da genitori non sposati può essere fatta:
  • dai due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
  • dall’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;
  • da un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il prericonoscimento del nascituro.
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto i sedici anni.
La denuncia di nascita può essere resa dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, nel rispetto della volontà eventualmente espressa dalla madre di non essere nominata.
La dichiarazione di nascita può anche essere resa da un procuratore speciale dei genitori nominato con scrittura privata non autenticata.

Modalità di presentazione
La dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro dove è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla nascita stessa oppure in Comune, davanti all’Ufficiale di Stato Civile, entro dieci giorni dalla nascita.
I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita.
Se la denuncia di nascita è fatta oltre il decimo giorno dalla nascita, il/la dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo e l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a segnalare la dichiarazione tardiva alla Procura della Repubblica.
Nel Comune di Torino la dichiarazione di nascita può essere presentata presso l’Ufficio Nascite dello Stato Civile, in via della Consolata n. 23, scala sinistra, primo piano (accesso disabili da via C. I.Giulio n. 22).
L’ufficio riceve il pubblico senza necessità di appuntamento, nei seguenti orari:
  • dal lunedì al giovedì dalle 8,15 alle 15;
  • il venerdì dalle 8,15 alle 13,45;

Documentazione da presentare
Chi effettua la dichiarazione di nascita deve presentare:
  • il proprio documento di identità in corso di validità;
  • l’attestazione di nascita in originale (rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto)..

Costo
Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Durata del procedimento
La conclusione del procedimento è immediata.

Casi particolari
Nel caso di bambino nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione di nascita, la dichiarazione stessa deve essere resa necessariamente avanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita.

Contatti

Normativa di riferimento
  • Artt. 231 e seguenti del Codice Civile;
  • Artt. 30 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000 e s.m.i.